COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 21 settembre 2011
Disposizioni in ordine alla parita' di trattamento tra uomini e donne
nelle forme pensionistiche complementari collettive. (11A12690)
(GU n.227 del 29-9-2011)
LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito:
decreto n. 252/2005) recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
Visto in particolare l'art. 19, comma 2 del decreto n. 252/2005 in
base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme
pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di
istruzioni di carattere generale e particolare;
Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lett. a) del decreto n. 252/2005,
il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP puo'
disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini
da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito:
decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante
disposizioni in materia di pari opportunita' nel lavoro;
Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in
tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro;
Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di
discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive e
individua le condizioni in presenza delle quali possono essere
fissati livelli differenti di prestazioni per tenere conto di
elementi di calcolo attuariale o altri elementi differenziali in
conseguenza dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a
seconda del sesso;
Visti gli artt. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti
la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione
dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i
contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida
e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione
sessuale connesse al rapporto di lavoro;
Visto l'art. 55-quater del decreto n. 198/2006, introdotto dal
decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, in materia, tra l'altro,
di parita' di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi
assicurativi;
Considerato che la vigilanza sulla pertinenza e accuratezza dei
dati attuariali e statistici utilizzati dalle imprese di
assicurazione e' di competenza dell'ISVAP;
Rilevato che nell'ambito della previdenza complementare vi sono
forme pensionistiche che erogano le prestazioni avvalendosi di
imprese di assicurazioni e altre che erogano le prestazioni
direttamente;
Ritenuto che le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione
ricadano sotto il disposto dell'art. 55-quater del decreto n.
198/2006;
Rilevata la necessita' di dettare, per quanto di propria
competenza, disposizioni in materia di parita' di trattamento tra
uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive,
in conformita' all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 9 giugno
2011;
A d o t t a
le seguenti Disposizioni:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme
indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005
che abbiano iscritti attivi;
b) «erogazione diretta delle prestazioni»: l'erogazione
effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di
assicurazione;
c) "discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni
individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006;
d) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e
lavoratrici": il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto
n. 198/2006.
Art. 2
Divieti di discriminazione circa il campo di applicazione
le condizioni di accesso e la contribuzione
1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. a) e b) del decreto n.
198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche
complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o
indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di
applicazione di tali forme, le relative condizioni di' accesso,
l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.
2. Non possono essere pertanto previste, e se previste devono
essere rimosse senza indugio, le eventuali disposizioni, criteri,
prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei soggetti
che possono aderire alle farine pensionistiche complementari
collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonche' le
regole in materia di determinazione della misura e delle modalita' di
versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per
taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque,
mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di
particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive informano la
COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni
di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
Art. 3
Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti
diversificati consentiti e obblighi di verifica
1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. c) del decreto n.
198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche
complementari collettive che eroghino direttamente le prestazioni,
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per
quanto riguarda il relativo calcolo, nonche' le condizioni
concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme
pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le
prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per
rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano
direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie
indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si
avvalgono delle facolta' ivi previste sono tenute ad accertare che i
trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati
attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta
condizione, le forme di cui al comma 3 sono tenute a redigere, in
allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale
attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella
valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle
prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali
affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un
attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e
delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di
ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilita'.
5. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino
che l'utilizzo del fattore sesso, per una o piu' categorie di
prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili,
pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni
dall'acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che
intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente
rilevate.
6. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano
direttamente le prestazioni e che definiscono elementi differenziali
ai sensi del comma 3 ne danno informativa agli iscritti e ai
potenziali iscritti nelle forme ritenute piu' opportune.
7. In sede di prima applicazione delle presenti Disposizioni, le
forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 3
inoltrano alla COVIP, entro e non oltre il 31 ottobre 2011,
un'apposita relazione, redatta conformemente a quella indicata al
precedente comma 4.
Art. 4
Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati
1. La COVIP raccoglie, pubblica e aggiorna sula proprio sito
internet l'elenco delle forme pensionistiche complementari collettive
che erogano direttamente le prestazioni e si avvalgono della facolta'
di cui all'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati
relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante
nel calcolo delle prestazioni.
Art. 5
Relazione della COVIP
1. La COVIP relaziona almeno annualmente al Comitato Nazionale per
l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di
opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui dati relativi
all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel
calcolo di prestazioni differenziate da parte delle forme
pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le
prestazioni.
Art. 6
Pubblicazione e entrata in vigore
1. Le presenti Disposizioni sono pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul
sito internet dell'Autorita' ed entrano in vigore il giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2011
Il Presidente: Finocchiaro
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