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giovedì 8 dicembre 2011

Decisione del Consiglio relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina






Dec. 1-12-2011 n. 2011/781/PESC
DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina
Pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2011, n. L 319.

Dec. 1 dicembre 2011, n. 2011/781/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2011, n. L 319.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e gli articoli 42, paragrafo 4 e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) L'8 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/906/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina. Tale decisione scade il 31 dicembre 2011.

(2) L'EUPM dovrebbe proseguire fino al 30 giugno 2012.

(3) La struttura di comando e controllo dell'EUPM dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'EUPM.

(4) La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per l'EUPM.

(5) L'EUPM sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire la realizzazione dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1  Missione

1.  La missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, istituita dall'azione comune 2002/210/PESC , prosegue dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

2.  L'EUPM opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti essenziali di cui all'articolo 3.



Articolo 2  Mandato della missione

Nell'ambito di un'impostazione più ampia improntata allo stato di diritto nella Bosnia-Erzegovina e nella regione, l'EUPM sostiene i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina e il sistema giudiziario penale nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, rafforzando l'interazione tra polizia e procure e promuovendo la cooperazione regionale e internazionale.

L'EUPM fornisce consulenza operativa al rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per coadiuvarlo nelle sue funzioni. Attraverso il suo operato e la sua rete all'interno del paese, l'EUPM contribuisce agli sforzi globali volti ad assicurare la piena informazione dell'Unione in merito agli sviluppi in Bosnia-Erzegovina.

In vista della chiusura della missione, l'EUPM predispone il trasferimento dei rimanenti compiti essenziali all'ufficio dell'RSUE.

L'EUPM appoggia le disposizioni provvisorie in materia di deposito nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in attesa dell'elaborazione delle disposizioni definitive a tale riguardo.



Articolo 3  Compiti essenziali della missione

Ai fini della realizzazione della sua missione, i compiti essenziali dell'EUPM sono i seguenti:
1)  fornire ai servizi di contrasto e alle autorità politiche in Bosnia-Erzegovina consulenza strategica sulla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;
2)  promuovere e facilitare i meccanismi di coordinamento e di cooperazione, verticale e orizzontale, tra i pertinenti servizi di contrasto, rivolgendo particolare attenzione alle agenzie di livello statale;
3)  assicurare il buon esito del trasferimento tra l'EUPM e l'ufficio dell'RSUE;
4)  contribuire al coordinamento degli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nel settore dello stato di diritto.



Articolo 4  Struttura della missione

1.  L'EUPM si compone dei seguenti elementi:
a)  comando principale a Sarajevo, composto dal capomissione e dal personale definito nel piano operativo (OPLAN);
b)  quattro antenne sul campo a Sarajevo, Banja Luka, Mostar e Tuzla.

2.  Tali elementi sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate dell'OPLAN.



Articolo 5  Comandante civile dell'operazione

1.  Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta funge da comandante civile dell'operazione dell'EUPM.

2.  Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPM.

3.  Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.  Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'Unione interessate. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

5.  Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

6.  Se necessario, il comandante civile dell'operazione e l'RSUE si consultano reciprocamente.



Articolo 6  Capomissione

1.  Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni.

2.  Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUPM.

3.  Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPM per la condotta efficace dell'EUPM sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4.  Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUPM. A tal fine, il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.  Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione interessata.

6.  Il capomissione rappresenta l'EUPM nell'area delle operazioni e ne assicura un'adeguata visibilità.

7.  Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.



Articolo 7  Personale dell'EUPM

1.  Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2, con i compiti essenziali di cui all'articolo 3 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2.  L'EUPM è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3.  L'EUPM può anche assumere, all'occorrenza, personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4.  Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE .



Articolo 8  Status della missione e del personale dell'EUPM

1.  Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.

2.  Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali ricorsi connessi al distacco presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.

3.  Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale civile locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.



Articolo 9  Catena di comando

1.  L'EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.

3.  Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, è il comandante dell'EUPM a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.  Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5.  Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.



Articolo 10  Controllo politico e direzione strategica

1.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a tal fine a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il concetto operativo (CONOPS) e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUPM restano attribuite al Consiglio.

2.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.  Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.



Articolo 11  Partecipazione di Stati terzi

1.  Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPM, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Bosnia-Erzegovina, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell'EUPM.

2.  Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUPM hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EUPM, a quelli degli Stati membri.

3.  Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.  Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi da stipulare in virtù dell'articolo 37 TUE e conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'AR può negoziare tali accordi. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUPM.



Articolo 12  Disposizioni finanziarie

1.  L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPM nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 5.250.000 EUR.

2.  Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. In conformità del regolamento finanziario, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPM. Il capomissione è responsabile della gestione di un deposito di stoccaggio delle attrezzature usate che possono essere utilizzate anche per rispondere a urgenze nel quadro degli spiegamenti in ambito PSDC. Le gare d'appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini dello Stato ospitante.

3.  Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto alla supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.  Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

5.  Le spese connesse all'EUPM sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2012.



Articolo 13  Sicurezza

1.  Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPM a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con la direzione della sicurezza del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

2.  Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUPM e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUPM, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e relativi documenti giustificativi.

3.  Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione della sicurezza del SEAE.

4.  Il capomissione, in consultazione con la direzione della sicurezza del SEAE, nomina funzionari della sicurezza di zona nelle quattro antenne sul campo, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EUPM.

5.  Il personale dell'EUPM è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione.



Articolo 14  Coordinamento

1.  Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Bosnia-Erzegovina al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno della Bosnia-Erzegovina.

2.  Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione dell'Unione in Bosnia-Erzegovina.

3.  Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il Consiglio d'Europa e il Programma internazionale di assistenza alla formazione sull'investigazione criminale.



Articolo 15  Comunicazione di informazioni classificate

1.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUPM, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2.  Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità della decisione 2011/292/UE. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione.

3.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPM, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (2).

(2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).



Articolo 16  Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPM.



Articolo 17  Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.
Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2011
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

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