CONDANNATO MEDICO E PAZIENTE PER AVERNE FATTO USO
Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - E' reato rilasciare un certificato
medico di proroga di malattia senza aver visitato il paziente. Lo
sottolinea la Cassazione nel convalidare una condanna a un medico di
base di Milano per falsa certificazione e alla paziente colpevole a
sua volta di aver fatto uso della certificazione. Secondo la Suprema
Corte non importa se il medico aveva visitato la paziente
nell'emettere il primo certificato di malattia. In ogni caso avrebbe
dovuto verificare le successive condizioni della paziente non
basandosi "semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per
telefono dall'assistita".
Nel dettaglio, la quinta sezione penale (sentenza 18687) ha
convalidato una condanna in base all'art. 480 c.p. nei confronti di
Daniele B., il medico di base e della paziente Vittoria G. per aver
fatto uso della falsa certificazione. In primo grado medico e paziente
erano stati assolti per insufficienza della prova di colpevolezza.
Decisione ribaltata dalla Corte d'Appello di Milano nel febbraio 2011.
Inutili i ricorsi in Cassazione da parte del professionista e della
paziente. In particolare, il medico sosteneva di aver concesso la
proroga del certificato di malattia "sulla base di quanto accertato
nella visita effettuata 4 giorni prima". (segue)
(Dav/Zn/Adnkronos)
15-MAG-12 14:44
NNNN
CASSAZIONE: E' REATO PROROGA MALATTIA SENZA FARE VISITA (2)=
(AGI) - Roma, 15 mag. - Il medico e' stato ritenuto
responsabile di falsita' ideologica commessa da un Pubblico
ufficiale (art. 480 del Codice Penale), mentre la paziente e'
stata condannata per aver fatto uso del certificato medico "pur
conoscendone la falsita'" (art. 489 CP). Entrambi si erano
difesi sostenendo che la donna era stata visitata quattro
giorni prima, e aveva poi comunicato per telefono al dottore i
sintomi della sua malattia che persistevano. La Suprema Corte,
con la sentenza n. 18687 depositata oggi, ha rigettato entrambi
i ricorsi: "La falsa attestazione attribuita al medico -
osservano i giudici - non attiene tanto alle condizioni di
salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha
emesso il certificato senza effettuare una previa visita e
senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute,
non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o
prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni
effettuate per telefono dai suoi assistiti. Cio' rende
irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della
malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente".
Infondato, secondo la Corte, anche il ricorso proposto dalla
paziente: "Una volta ritenuta la falsita' della certificazione
medica - si legge nella sentenza - ne discende necessariamente
la responsabilita' della ricorrente per aver fatto uso
dell'atto falso". (AGI)
Oll/Msc
151502 MAG 12
CASSAZIONE: E' REATO PROROGA MALATTIA SENZA FARE VISITA =
(AGI) - Roma, 15 mag. - Vanno incontro ad una condanna penale
il medico ed il paziente se la proroga di un periodo di
malattia con certificato avviene senza l'effettuazione di una
visita. Per questo la Quinta Sezione Penale della Cassazione ha
confermato una sentenza della Corte d'Appello di Milano, che
aveva condannato un medico di base ed una donna, sua paziente,
i quali, invece, in primo grado erano stati assolti. (AGI)
Oll/Stp (Segue)
151447 MAG 12
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CASSAZIONE: STOP A CERTIFICATI MEDICI PER TELEFONO
CONDANNATI MEDICO E PAZIENTE PER PROROGA MALATTIA SENZA VISITA
(ANSA) - ROMA, 15 MAG - I medici di base non possono
prorogare i certificati medici di malattia per telefono anche
nel caso in cui abbiano visitato il paziente da loro assistito
pochi giorni prima attestandone il reale stato di malattia. Lo
sottolinea la Cassazione. Con la sentenza 18.687 della V Sezione
Penale e' stato, infatti, condannato un medico di famiglia di
Milano con l'accusa di aver compilato un falso certificato
medico con il quale prorogava la prognosi di decorso di una
malattia di una sua paziente. Il camice bianco non aveva
visitato la paziente ma si era limitato a scrivere il
certificato sulla sola base dei sintomi di persistenza del male
riferitigli per telefono dalla signora. Senza successo, in
Cassazione, Daniele B. ha fatto presente di aver visitato
Vittoria G. di persona, solo quattro giorni prima di prorogarle
lo stato di malattia e che, pertanto, le era sembrato credibile
il protrarsi dei sintomi della patologia lamentata. I Supremi
giudici gli hanno risposto che ''non e' consentito al sanitario
effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base
di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti''.
''Cio' rende irrilevanti - prosegue l'Alta Corte - le
considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o
sulla induzione in errore da parte della paziente''. Insieme al
medico e' stata condannata anche la sua assistita, la signora
Vittoria G., colpevole, di conseguenza, di aver fatto uso della
falsa certificazione per giustificare la sua assenza dal lavoro.
L'entita' delle condanne non e' riportata dalla sentenza 18.687
che conferma il verdetto emesso dalla Corte d'Appello di Milano
il 14 febbraio 2011. In primo grado i due imputati erano stati,
invece, assolti. (ANSA).
NM/FLO
15-MAG-12 14:57 NNNN
CASSAZIONE: E' REATO PROROGA MALATTIA SENZA FARE VISITA (2)=
(AGI) - Roma, 15 mag. - Il medico e' stato ritenuto
responsabile di falsita' ideologica commessa da un Pubblico
ufficiale (art. 480 del Codice Penale), mentre la paziente e'
stata condannata per aver fatto uso del certificato medico "pur
conoscendone la falsita'" (art. 489 CP). Entrambi si erano
difesi sostenendo che la donna era stata visitata quattro
giorni prima, e aveva poi comunicato per telefono al dottore i
sintomi della sua malattia che persistevano. La Suprema Corte,
con la sentenza n. 18687 depositata oggi, ha rigettato entrambi
i ricorsi: "La falsa attestazione attribuita al medico -
osservano i giudici - non attiene tanto alle condizioni di
salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha
emesso il certificato senza effettuare una previa visita e
senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute,
non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o
prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni
effettuate per telefono dai suoi assistiti. Cio' rende
irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della
malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente".
Infondato, secondo la Corte, anche il ricorso proposto dalla
paziente: "Una volta ritenuta la falsita' della certificazione
medica - si legge nella sentenza - ne discende necessariamente
la responsabilita' della ricorrente per aver fatto uso
dell'atto falso". (AGI)
Oll/Msc
151502 MAG 12
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