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mercoledì 8 maggio 2013

TAR: .."in deroga all' articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma"...





CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI   -   FORZE ARMATE
T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 26-02-2013, n. 516
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Concorsi in genere

FORZE ARMATE
Forze armate, in genere


Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2062 del 2006, proposto da:
B.P. ed altri tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Fontana n.18;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, in forza dei requisiti professionali posseduti e del riconoscimento dell'equipollenza del Diploma Professionale di Infermiere con il Diploma Universitario di Infermiere, a transitare, previo concorso interno, nel Ruolo Speciale del Corpo Sanitario Aeronautico nell'apposito costituendo Ruolo Infermieri;
del diritto dei ricorrenti - in quanto iscritti all'Albo Professionale di appartenenza e in quanto in possesso del Diploma Professionale di Infermiere - a svolgere attività extraprofessionali al pari del personale medico militare, nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal rapporto di pubblico impiego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I ricorrenti, sottufficiali dell'Aeronautica Militare, sono in possesso del Diploma di Infermiere Professionale conseguito presso la Scuola Militare di Sanità Aeronautica e ricoprono l'incarico di Operatore Sanitario Specializzato nell'ambito di tale forza armata.
Con il ricorso in esame chiedono a questo Giudice l'accertamento del loro diritto a transitare nel Ruolo Speciale del Corpo Sanitario Aeronautico, attualmente formato esclusivamente da Medici laureati in Medicina; chiedono inoltre che venga accertato il loro diritto a svolgere attività extraprofessionale come attualmente permesso al personale medico militare.
Si è costituito in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande avverse, il Ministero della Difesa che, in prossimità del'udienza di discussione del merito, ha depositato memoria.
Tenutasi la pubblica udienza in data 21 dicembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione..
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.
Le parti invero chiedono l'accertamento di loro diritti senza tuttavia indicare, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., quale sia l'interesse sotteso all'azione proposta.
In proposito si osserva che, per costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale, l'interesse alla proposizione della domanda di accertamento non può consistere nel mero interesse a far dichiarare dal giudice la sussistenza della situazione giuridica soggettiva; essendo al contrario almeno necessario prospettare che la parte tenuta a soddisfare quella situazione ne contesti la sussistenza.
Tale principio è ribadito anche dal codice del processo amministrativo il quale, all'art. 34, comma 2, stabilisce che in nessun caso il giudice può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; chiarendo in tal modo che l'interessato deve prima chiedere alla pubblica amministrazione il rilascio di un provvedimento satisfattivo del proprio interesse e, solo dopo che questa si sia pronunciata, chiedere al giudice la tutela d'accertamento.
Nel caso concreto, i ricorrenti neppure prospettano la circostanza che l'Amministrazione datrice di lavoro abbia contestato il loro diritto a transitare nel Ruolo Speciale del Corpo Sanitario Aeronautico ovvero ad esercitare attività extraprofessionale; anzi a quanto risulta dagli atti depositati in giudizio essi non hanno neppure formulato domanda in tal senso.
In ogni caso va rilevato che, per ciò che concerne la pretesa all'indizione di un concorso per il transito nel costituendo ruolo degli infermieri, il ricorso è anche infondato.
Tale pretesa, infatti, non solo non ha consistenza di diritto soggettivo, ma neppure di interesse legittimo, atteso che la decisione di indire concorsi per la copertura di posti compresi nei ruoli dell'amministrazione pubblica (nel caso di specie si tratterebbe addirittura di un ruolo da istituire) costituisce decisione di merito cui si correla, in capo al privato, un interesse di mero fatto; come tale non suscettibile di tutela giuridica.
Altrettanto infondata è la pretesa alla dichiarazione del diritto ad esercitare attività libero professionale.
Stabilisce infatti l'art. 210 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che "in deroga all' articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma".
Tale disposizione, come si vede, ha carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel citato art. 894, comma primo, dello stesso D.Lgs. n. 66 del 2010, che sancisce l'incompatibilità della professione militare con l'esercizio di ogni altra professione; ne discende, a parere del Collegio, che alla stessa debba darsi stretta interpretazione e che, dunque, non possa applicarsi per figure professionali ivi non contemplate.
Ciò premesso, va osservato che la norma fa esclusivo riferimento al personale medico, e non anche a quello infermieristico; pertanto solo il primo può beneficiare della disciplina derogatoria in essa contenuta e, quindi, esercitare attività libero professionale generalmente preclusa al personale militare.
Per queste ragioni le pretese dei ricorrenti sono tutte infondate; di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Amministrazione resistente che vengono quantificati in Euro 2.000, oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

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