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LAVORO (RAPPORTO DI)
App. Trieste Sez. lavoro, 27-02-2010
LAVORO (RAPPORTO DI)
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, collegio lavoro, costituita come segue:
dott. Alberto DA RIN Presidente
dott. Mario PELLEGRINI Consigliere
dott. Lucio BENVEGNÙ Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 108/2007 R.G. promosso con ricorso depositato il 22.3.2007 da C. D. con gli avv. Monaldo Mancini e Renzo Pecorella appellante Contro Azienda Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli in persona del Direttore Generale in carica dott. G. R. con l'avv. Laura Baggio appellata
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
accertata e dichiarata nulla, illegittima e/o inefficace la dichiarazione della posizione di incompatibilità dell'attrice con lo svolgimento dell'attività di medico di medicina generale previa, se del caso, disapplicazione in parte qua dell'art. 4 I comma del D.P.R. 270/2000, accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa C. D. all'incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria di medicina generale nella zona di Martignacco con effetto costitutivo del predetto rapporto a fare data dal 27.7.2004, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi III,IV e V dell'art. 21 del D.P.R. 270/2000 entro quindici giorni dalla notifica dell'emananda sentenza; per l'effetto, ordinare all'Azienda convenuta di adempiere a tutti gli atti connessi e/o successivi e condannare la stessa Azienda al risarcimento del danno in favore della ricorrente per mancati guadagni e retribuzioni e per omessa contribuzione dalla data del 27.7.2004 fino all'effettivo conferimento dell'incarico, da liquidarsi in separata sede. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: Si chiede in via principale il rigetto del ricorso e per l'effetto la conferma della sentenza di I grado con vittoria di spese ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di I grado, escludersi la condanna della resistente al risarcimento del danno per mancati guadagni e retribuzioni e per mancata contribuzione per le motivazioni di cui in premessa. spese compensate.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.2.2006 C. D.,Ufficiale medico dipendente dall'amministrazione della Difesa dal 2001, si rivolgeva al Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, ed esponeva di avere presentato rituale e tempestiva domanda per l'assegnazione degli ambiti territoriali per l'anno 2003 presso l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli, di essere stata poi per indicare e dichiarare l'ambito di sua scelta, di avere fatto un tanto il 27.7.2004 optando per la zona carente di Martignacco (UD), che però in seguito le era stato comunicato che le attività da lei curate erano in realtà incompatibili con l'incarico richiesto, di avere impugnato detta decisione della controparte, ma invano, e di avere esperito, senza esito, tentativo di conciliazione.
Esponeva quindi in diritto la ricorrente le ragioni che sorreggevano le sue pretese e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 su meglio indicata che contestava la fondatezza delle richieste di controparte, delineava le ragioni che giustificavano il suo diniego all'incarico e traeva le conclusioni riportate agli atti.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e decisa con la sentenza n. 57/2006 dd. 22.3.2006.
Contro detta pronunzia proponeva rituale e tempestivo appello l'attrice D. che riferiva fatti e temi del contendere e descriveva il corso del giudizio per affidarsi poi a due motivi di critica. Osservava ora l'appellante che il Tribunale di Udine aveva errato nell'interpretare il quadro normativo di riferimento e nel non ritenere il diritto all'incarico da lei richiesto in ragione delle esenzioni previste in materia. Notava poi la D. stesso l'assenza di fonte normativa che avvalorasse le tesi dell'Azienda e la piena validità della deroga statuita per i medici nella stessa sua posizione e rassegnava poi le conclusioni di cui in premessa.
Si costituiva anche in questo grado parte resistente notando la giustezza della decisione assunta dal Tribunale citato prima e l'inconsistenza dei motivi di gravame concludendo come su esposto.
All'udienza del giorno 11.2.2010 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza e qui di seguito trasposto.
Motivi della decisione
L'appello qui proposto non è fondato e va dunque respinto.
In fatto non vi sono contrasti fra le parti e quanto qui occorso è pacifico: C. D.,medico dipendente dell'amministrazione della difesa con orario dì lavoro di trentasei ore a settimana chiese di vedersi assegnale uno degli ambiti territoriali carenti di medici presso l'Azienda convenuta, vedendo dapprima accogliere la sua richiesta ma poi vedendola disattesa (vedi i docc. da 4 a 7 dell'attrice) per pretesa incompatibilità fra il ruolo dì medico dipendente del Ministero della Difesa e l'assegnazione dell'incarico di medicina generale, ciò ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 270/2000. Al riguardo l'interessata invoca il dettato dell'art. 6 bis 1. 174/1997 in tema di esenzione dall'incompatibilità (vedi il doc. 8 dell'attrice) e di assimilabilità del suo caso a quello dei medici penitenziari di cui all'art. 2 1. 740/1970. Nel caso in questione però il dettato dell'art. 6 bis della 1. 174/1997, di conversione del d.l. 108/1997,fa chiaro cenno alla sola missione in atto in Albania, la ed. missione Alba e in tale senso va inteso il richiamo all'art. 2 1. 740/1970 e successive modifiche che consente ai medici addetti ai penitenziari di concorrere agli incarichi di che trattasi. Si tratta quindi di un richiamo ristretto e limitato ad una certa missione della durata di soli tre mesi. Le norme di cui al decreto legge 108/1997 fanno del resto arguire il limitato ambito di intervento delineato dal legislatore: un lasso di tempo di tre mesi (art. l),il richiamo alla missione in atto (art. 2 comma IV), il reiterato ricorso al richiamo ai limiti di tempo indicati (artt. 3 e 4). Una parificazione fra medici militari, come qui perorato in concreto, e medici penitenziari si sarebbe potuto ottenere con un intervento legislativo di portata più ampia, non a caso invece non occorso. Sul piano logico, del resto, ben più attendibile risulta un riferimento, contenuto e limitato, al personale temporaneamente addetto per soli tre mesi ad una certa missione che al personale tutto dipendente con orario pieno dal Ministero della Difesa, atteso che si trattava di superare un ben definito limite di unicità del rapporto di lavoro affermato in materia dall'art. 41. 412/1991 (vedi Cass. 9881/1998 in tema). Detto limite legislativo, ribadito e confermato dal D.P.R. 270/2000, non consta essere stato quivi rimosso con riguardo al caso che qui ci occupa.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di TRIESTE, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge il proposto appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 57/2006 del Tribunale di Udine dd. 22.3.2006.
Condanna l'appellante C. D. a pagare le spese del presente grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge e spese generali, di cui Euro 1.700,00 per onorari.
Trieste,11.2.2010
Depositata in cancelleria il 27 Febbraio 2010
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