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giovedì 3 ottobre 2013

Commissione Dec. 27-9-2013 n. 2013/478/UE DECISIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione 1999/352/CE/CECA/Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Pubblicata nella G.U.U.E. 28 settembre 2013, n. L 257.


Commissione
Dec. 27-9-2013 n. 2013/478/UE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione 1999/352/CE/CECA/Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Pubblicata nella G.U.U.E. 28 settembre 2013, n. L 257.

Dec. 27 settembre 2013, n. 2013/478/UE   (1) (2).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione 1999/352/CE/CECA/Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 settembre 2013, n. L 257.

(2)  La presente decisione è entrata in vigore il 1° ottobre 2013.



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

considerando quanto segue:

(1) Le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla lotta contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2) La decisione 1999/352/CE/CECA/Euratom della Commissione (3) dev'essere modificata per tener conto dell'entrata in vigore del regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3) È opportuno che tra le mansioni dell'Ufficio continuino a figurare la preparazione delle disposizioni legislative e regolamentari nei settori di attività dell'Ufficio, compresi strumenti pertinenti che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e strumenti relativi alla protezione dell'euro contro la falsificazione. Le mansioni dell'Ufficio dovrebbero anche continuare a comprendere la formazione e l'assistenza tecnica in materia di protezione dell'euro contro la falsificazione.

(4) È opportuno che l'Ufficio partecipi alle attività degli organismi e delle associazioni internazionali specializzati nella lotta contro la frode e la corruzione al fine, in particolare, di scambiare buone pratiche.

(5) La Commissione dovrebbe valutare la necessità di rivedere la presente decisione qualora venisse istituita una procura europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(3)  Decisione 1999/352/CE/CECA/Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

(4)  Regolamento (UE/Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



Articolo 1

La decisione 1999/352/CE/CECA/Euratom è così modificata:
1)  all'articolo 1, la seconda frase è soppressa;
2)  l'articolo 2 è così modificato:
a)  al paragrafo 1, il termine «Comunità» è sostituito da «Unione»;
b)  al paragrafo 2, è aggiunta la seconda frase seguente:
«Tale contributo comprende il sostegno volto a migliorare la protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la formazione e l'assistenza tecnica.»;
c)  al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:
«Tale compito può comprendere la partecipazione alle attività degli organismi e delle associazioni internazionali specializzati nella lotta contro la frode e la corruzione al fine, in particolare, di scambiare buone pratiche.»;
d)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Ufficio ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi di cui al paragrafo 1 e della protezione dell'euro contro la falsificazione.»;
3)  l'articolo 3 è così modificato:
-  il termine «direttore» è sostituito da «direttore generale»;
4)  l'articolo 4 è così modificato:
-  nella versione inglese, «Surveillance Committee» è sostituito da «Supervisory Committee»;
-  il termine «Comunità» è sostituito da «Unione»;
5)  l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Direttore generale
1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile.
Il direttore generale è responsabile dello svolgimento delle indagini dell'Ufficio.
2. Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione deve avvenire al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza sulla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest'ultima stila un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.
3. La Commissione esercita nei confronti del direttore generale i poteri spettanti all'autorità che ha il potere di nomina. Qualsiasi decisione di avviare una procedura disciplinare nei confronti del direttore generale a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dell'allegato IX dello statuto, viene adottata con decisione motivata della Commissione, previa consultazione del comitato di vigilanza. La decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.»
6)  l'articolo 6 è così modificato:
a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti del personale dell'Ufficio il direttore generale esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti d'assunzione che gli sono delegati. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare tali poteri. Nell'osservanza del regime applicabile agli altri agenti, egli stabilisce le condizioni e le modalità delle assunzioni, segnatamente quelle relative alla durata e al rinnovo dei contratti.»;
b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. II direttore generale, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio da iscrivere nell'allegato relativo all'Ufficio della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione.»;
c)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. II direttore generale è l'ordinatore competente per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nell'allegato relativo all'Ufficio della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e per gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio antifrode per le quali riceve delega nelle norme interne sull'esecuzione del bilancio generale. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti conformemente alle suddette norme interne.»;
d)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione interna si applicano all'Ufficio nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni riguardanti l'Ufficio stesso adottate dal legislatore dell'Unione, nonché con la presente decisione.»
7)  all'articolo 7, l'ultima frase è soppressa.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

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