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giovedì 28 agosto 2014

CASSAZIONE: PIU' DIFFICILE PUNIRE VOTO DI SCAMBIO, CI DEVE ESSERE PATTO POLITICO-MAFIOSO =

CASSAZIONE: PIU' DIFFICILE PUNIRE VOTO DI SCAMBIO, CI DEVE ESSERE PATTO POLITICO-MAFIOSO =
LA SENTENZA, CANDIDATO DEVE POTER CONTARE SU CONCRETO
DISPIEGAMENTO POTERE INTIMIDATORIO

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Diventa più difficile punire il voto
di scambio. E' quanto emerge da una sentenza della Sesta sezione
penale della Cassazione pubblicata oggi. "Ai sensi del nuovo articolo
416 ter c.p. - scrive il relatore Orlando Villoni nella sentenza 36382
- le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto
del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che
il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di
intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si
impegni a farvi ricorso, ove necessario".

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della
difesa di A.A., candidato per il partito Udc all'Assemblea Regionale
Siciliana e al Senato alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008, che si
era visto condannare dalla Corte d'appello di Palermo (luglio 2013) a
due anni e sei mesi di reclusione e a mille euro di multa con le pene
accessorie, in quanto era stata "provata l'esistenza di un accordo
elettorale intervenuto tra" il candidato in questione "e
l'articolazione mafiosa di Cosa Nostra denominata gruppo Pallavicino"
operante a Palermo.

I giudici ritenevano "circostanza incontestata dalla stessa
difesa dell'imputato che poco prima di quelle elezioni avvennero due
incontri tra il candidato e un gruppo di persone all'interno di uno
studio medico". (segue)

(Dav/Zn/Adnkronos)
28-AGO-14 15:33

NNNN
CASSAZIONE: PIU' DIFFICILE PUNIRE VOTO DI SCAMBIO, CI DEVE ESSERE PATTO POLITICO-MAFIOSO (2) =
SUPREMA CORTE FISSA PALETTI PER PUNIBILITA' VOTO DI SCAMBIO
PUNITO DALL'ART. 416 TER C.P.

(Adnkronos) - In pratica, in base alla ricostruzione dell'accusa
accolta dai giudici di merito, all'incontro incriminato avrebbero
preso parte, "oltre al titolare delllo studio, alcuni esponenti del
sodalizio mafioso" e l'imputato che, come si legge nella sentenza,
avrebbe partecipato all'incontro senza conoscere preventivamante gli
interlocutori. Da qui la sussistenza del dolo - secondo il giudice di
merito - e la "piena consapevolezza dell'appartenenza dei partecipanti
ad un soldalizio mafioso" punibile in base all'art. 416 ter c.p. "in
virtù della mera accettazione della promessa di voti di scambio del
contributo in denaro".

Contro questa decisione ha presentato ricorso con successo in
Cassazione la difesa dell'imputato e piazza Cavour, pur rinviando la
vicenda alla Corte d'appello di Palermo, ha giudicato "fondato" il
ricorso, fissando i paletti della punibilità del voto di scambio.
(segue)

(Dav/Zn/Adnkronos)
28-AGO-14 15:39

CASSAZIONE: PIU' DIFFICILE PUNIRE VOTO DI SCAMBIO, CI DEVE ESSERE PATTO POLITICO-MAFIOSO (3) =

(Adnkronos) - La Suprema Corte ha preso, dunque, in
considerazione la legge 62 del 17 aprile 2014 sul voto di scambio e ha
evidenziato che "è stato sicuramente introdotto un nuovo elemento
costitutivo nella fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per
confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte
pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano
espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei
voti; quale logica conseguenza, deve esservi stata, ai fini della
pubilità, piena rappresentazione e volizione da parte dell'imputato di
avere concluso uno scambio politico-elettorale implicante l'impiego da
parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e
costrizione della volontà degli elettori".

Sarà ora il giudice dell'appello bis - cui la Cassazione ha
rinviato il caso - a stabilire "se è ancora possibile sussumere la
condotta contestata nell'ambito dell'applicazione del nuovo art. 416
ter c.p. p se invece debba o meno ricondursi ad altra figura di
reato".

(Dav/Zn/Adnkronos)
28-AGO-14 15:50

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