MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 agosto 2014
Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione
dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza. (14A06650)
(GU n.198 del 27-8-2014)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza,
a norma dell'art. 4 delle legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano indicati i
titoli d'istruzione secondaria di secondo grado richiesti per
l'ammissione all'accademia, nonche' i diplomi di laurea e gli altri
titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», ai sensi del quale
il bando di concorso deve contenere, tra l'altro, i requisiti
soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione
all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a
parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro
presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale
interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti e
le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate
categorie;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23;
Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, aeronavale,
speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia
di finanza;
Visto il proprio decreto 29 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Attuazione dell'art. 5,
comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante
l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai
concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», come
modificato dal proprio decreto 2 luglio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, recante «Modifica
dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto 29 ottobre 2001, di
individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza»;
Ritenuto necessario aggiornare i titoli di studio e gli altri
requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza al fine
di adeguarli alle novita' normative intervenute nel settore delle
lauree magistrali nonche' di renderli maggiormente aderenti alle
esigenze professionali della predetta Amministrazione;
Considerata l'opportunita' che per il reclutamento degli ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo - comparto tecnico - specialita'
infrastrutture sia necessario, altresi', essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo
di studio richiesto per la partecipazione la concorso;
Considerata ulteriormente l'opportunita' di prevedere che in
relazione a specifiche esigenze di reclutamento, i bandi di concorso
per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo
della Guardia di finanza possano stabilire quali tra i titoli di
studio individuati nella tabella B allegata al richiamato decreto 29
ottobre 2001 devono essere posseduti dai candidati per la
partecipazione ai relativi concorsi;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002,
come modificato dal decreto 2 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2010, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 7, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione a specifiche esigenze di reclutamento, i
bandi di concorso per l'accesso al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo possono stabilire quali tra i titoli
di studio individuati nella tabella B allegata al presente decreto
devono essere posseduti dai candidati per la partecipazione ai
relativi concorsi.»;
b) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli
ufficiali:
a) del comparto sanitario, occorre, altresi', essere iscritti
agli albi professionali;
b) del comparto tecnico - specialita' infrastrutture,
occorre, altresi', essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione connessa al titolo di studio richiesto.»;
c) le tabelle «A» e «B» allegate sono sostituite,
rispettivamente, dalle tabelle «A» e «B» allegate al presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2014
Il Ministro: Padoan
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico
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