Commissione
Dec. 8-10-2014 n. 2014/704/UE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2014) 7139] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicata nella G.U.U.E. 10 ottobre 2014, n. L 294.
Dec. 8 ottobre 2014, n. 2014/704/UE (1).
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2014) 7139] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 10 ottobre 2014, n. L 294.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno , in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE , in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità , in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 2009/821/CE della Commissione (2) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
(2) La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Kolding dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Düsseldorf dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(3) In seguito alle comunicazioni della Spagna e dei Paesi Bassi è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Barcellona, Gran Canaria e Tenerife Sur in Spagna e presso il porto di Rotterdam nei Paesi Bassi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(4) In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), il posto d'ispezione frontaliero di Nuuk, in Groenlandia, può essere riconosciuto per tutte le categorie di prodotti non destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(5) L'UAV ha effettuato degli audit in Croazia, in seguito ai quali ha rivolto alcune raccomandazioni a tale Stato membro. La Croazia ha seguito tali raccomandazioni in modo soddisfacente, con un piano d'azione e con le modifiche delle categorie di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero di Rijeka (Fiume). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
(2) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Allegato
L'allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:
1) nella parte relativa alla Danimarca la voce relativa al porto di Kolding è soppressa;
2) nella parte relativa alla Germania la voce relativa all'aeroporto di Düsseldorf è soppressa;
3) la parte relativa alla Spagna è così modificata:
a) la voce relativa all'aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:
«Barcelona ES BCN 4 A Iberia HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2) O
Swissport HC(2), NHC(2) O
WFS HC-T(CH)(2)»
b) la voce relativa all'aeroporto di Gran Canaria è sostituita dalla seguente:
«Gran Canaria ES LPA 4 A HC(2), NHC-NT(2) (*) O (*)»
c) la voce relativa all'aeroporto di Tenerife Sur è sostituita dalla seguente:
«Tenerife Sur ES TFS 4 A Productos HC(2) (*), NHC(2)
Animales U (*), E (*), O»
4) nella parte relativa alla Groenlandia la voce relativa al porto di Nuuk è sostituita dalla seguente:
«Nuuk GL GOH 1 P HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)»
5) nella parte relativa alla Croazia la voce relativa al porto di Rijeka (Fiume) è sostituita dalla seguente:
«Rijeka HR RJK 1 P HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)»
6) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:
«Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo Karimatastraat HC, NHC-T(FR), NHC-NT
Eurofrigo, Abel Tasmanstraat HC
Frigocare Rotterdam B.V. HC(2)
Coldstore Wibaco B.V. HC-T(FR)(2), HC-NT(2)
Kloosterboer Delta Terminal HC(2)»
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