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lunedì 13 ottobre 2014

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 30-9-2014 n. 21086-Div.3-C Problemi e chiarimenti - regolamento generale sicurezza Reg. (CE) 13 luglio 2009, n. 661/2009.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 30-9-2014 n. 21086-Div.3-C
Problemi e chiarimenti - regolamento generale sicurezza Reg. (CE) 13 luglio 2009, n. 661/2009.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la motorizzazione.

Circ. 30 settembre 2014, n. 21086-Div.3-C (1).

Problemi e chiarimenti - regolamento generale sicurezza Reg. (CE) 13 luglio 2009, n. 661/2009.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la motorizzazione.



Alle


Direzioni generali territoriali


Loro sedi

Agli


Uffici motorizzazione civile


Loro sedi

Ai


C.P.A.


Loro sedi

All'


Assessorato ai trasporti, turismo comunicazioni della regione Sicilia


Palermo

Alla


Provincia autonoma di Trento


Motorizzazione civile


Trento

Alla


Provincia autonoma di Bolzano


Ripartizione traffico e trasporti


Bolzano

All'


ANFIA

All'


UNRAE

All'


ANIMA

All'


ASCOMAC

All'


UNACOMA

All'


UNIMA

Alla


CONFAI

All'


UNACEA




Come è noto, il Regolamento (CE) n. 661 del 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, sui requisiti di omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. n. 200 del 31 luglio del 2009.

Il regolamento sulla sicurezza generale nel seguito denominato "GSR" prevede:

- l'adozione di nuove misure sulla sicurezza dei veicoli quali, ad esempio, l’installazione del sistema elettronico di controllo della stabilità - ESC, del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici - TPMS, dell’indicatore di cambio di marcia - GSI, del sistema di avviso di deviazione dalla corsia - LDWS, del dispositivo avanzato di frenata d’emergenza - AEBS;

- l'abrogazione di 50 direttive particolari e la loro sostituzione con i regolamenti UN ad esse equivalenti o, in assenza di specifici regolamenti della UN, con nuovi regolamenti UE.

Il GSR prevede inoltre alcune disposizioni transitorie per le tempistiche di entrata in vigore dei nuovi regolamenti UN.

Dal 2009, il GSR è stato emendato due volte, con i Regolamenti della Commissione Reg. (CE) n. 407 del 2011 e Reg. (CE) n. 523 del 2012, entrambi focalizzati ad integrare l'allegato IV del GSR con l'elenco dei regolamenti UN applicabili in via obbligatoria.

La presente Circolare intende esporre diverse questioni legate alla pratica applicazione del GSR ed in particolare quanto di seguito esposto.

L’elenco di cui all’allegato IV definisce con precisione quali regolamenti UN devono essere applicati obbligatoriamente al fine del rilascio dell’omologazione UE. La serie di emendamenti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (OJ) non riflette il livello di emendamento che deve essere soddisfatto, ma solamente lo status delle traduzioni nelle lingue ufficiali della Unione Europea. Di conseguenza il livello di applicabilità di ciascun regolamento UN richiamato nell’allegato IV del GSR, deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle disposizioni transitorie in esso contenute salvo i casi in cui date alternative siano imposte dal GSR e delle sue misure di esecuzione.

Ad esempio, per l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, l’allegato IV fa riferimento alla serie 04 del regolamento 48. Tale serie di emendamenti ha introdotto, per i soli nuovi tipi, l’obbligo di installazione delle luci di marcia diurna - DRL. Tuttavia, esaminando le disposizioni transitorie del regolamento 48 si evince che le estensioni delle omologazioni secondo la serie 03 sono ancora possibili e pertanto le omologazioni parziali rilasciate a veicoli in base alla serie 03 (quindi privi di DRL) devono continuare ad essere riconosciute.

Tuttavia, se il GSR richiede in maniera esplicita l’applicazione di ulteriori prescrizioni, allora anche tali requisiti devono essere considerati ai fini del rilascio della omologazione UE.

Premesso quanto sopra si precisa che l’articolo 13 comma 2 del GSR richiede che, dal 1° novembre 2012, i nuovi tipi devono essere omologati in base al regolamento (GSR) ed alle sue misure di esecuzione. Inoltre l'art. 19 del GSR elenca le direttive che saranno abrogate a partire dal 1 novembre 2014.

Tuttavia, come indicato nell’articolo 13, comma 14 del GSR, le estensioni di omologazione in base alla direttive abrogate possono essere accordate senza alcuna limitazione temporale e possono essere utilizzate ai fini del rilascio di una estensione di omologazione europea del veicolo anche dopo il 1° novembre 2014 a meno che le prescrizioni applicabili a detti veicoli siano state aggiornate.

Certificati di omologazione di veicoli, componenti e unità tecniche separate, conformi alle Direttive elencate nella lista pubblicata sul sito internet della Unità "Automotive" della Commissione europea http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/safety/extension-of-approvals_en.pdf possono essere usate per dimostrare la conformità ai requisiti del GSR al posto dei rispettivi Regolamenti UN.

Nel caso in cui il costruttore presenti una unica domanda di omologazione comprensiva di tutti i sistemi coperti dal GSR (art. 4 comma 2), per il rilascio del relativo certificato dovrà essere usato il sistema di numerazione stabilito nell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. La sezione 2 del numero sarà quella del regolamento di base (UE) n. 661 del 2009 e la sezione 3 quella dell’ultima modifica al regolamento base, che oggi sarebbe il regolamento (UE) n. 523 del 2012 (esempio: el*661/2009*523/2012*0001*00).

Seguendo la stessa logica delle vecchie direttive, un numero di omologazione secondo un nuovo Regolamento UE di esecuzione del GSR dovrebbe essere simile (esempio per i sistemi lava tergicristallo sarà: e2*1008/2010*1008/2010*0002*00).

Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle prescrizioni del regolamento CE n. 661 del 2009 e successive modifiche, obbligatorie a partire dal 1° novembre 2014 per le nuove immatricolazioni, si conferma quanto già stabilito dalla procedura di deroga per l’immatricolazione di veicoli fine serie ai sensi dell'art. 27 della direttiva 2007/46/CE così come attuato dalle circolari emesse dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e attualmente in vigore.

Nel caso specifico, i veicoli che non sono conformi ad una o più prescrizioni del GSR per le quali la data di scadenza è coincidente, potranno essere riferiti dai costruttori ad una unica richiesta di deroga per l’immatricolazione che riporti il numero del regolamento (CE) n. 661/2009.


Il Direttore generale

Dott. Arch. Maurizio Vitelli



Reg. (CE) 13 luglio 2009, n. 661/2009

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