Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-05015
presentato daInterrogazione a risposta in commissione 5-05015
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 12 marzo 2015, seduta n. 390
CARRESCIA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
consolidata giurisprudenza, in questi anni, ha di fatto rafforzato le attribuzioni funzionali della polizia locale e quindi anche di quella provinciale, individuandone di nuove quali il riconoscimento di forza di pubblica sicurezza e riconoscendone la specialità all'interno della struttura dell'ente di appartenenza;
la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio della competenza piena del personale della polizia locale di perseguire ogni tipo di reato e di poter intervenire in caso di commessa o tentata violazione della legge penale nella fattispecie del delitto o della contravvenzioni;
rispetto ad altre forze di polizia esistono però ancora situazioni di criticità sotto il profilo previdenziale ed assistenziale per gli agenti di polizia locale a seguito dell'abolizione dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, disposti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
tali criticità derivano dal fatto che non si è tenuto in debito conto dei rischi connessi con le operazioni svolte dalla polizia locale impegnata in servizi esterni e, nello specifico per quella provinciale, del rischio di malattie professionali collegate ai livelli di inquinamento ed a pericoli ambientali per la necessaria e assai frequente presenza in luoghi degradati ovvero dei rischi connessi ai controlli in materia venatoria e alla repressione del bracconaggio –:
se il Governo intenda assumere iniziative per la soppressione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed assicurare al personale delle polizie locali, quelle provinciali quindi incluse, lo stesso trattamento, relativamente agli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, oggi riservati ad altre forze di polizia. (5-05015)
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