MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 2019
Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta
2018, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. (19A02242)
(GU n.82 del 6-4-2019)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni
che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni
di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli
usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai
soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati
dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, nonche' sono esenti dagli obblighi
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di
individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono
applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della
medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un
onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8
novembre 2007, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento
concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le
disposizioni del comma 185, dell'art. 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296»;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione
del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti
dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
favore delle associazioni senza fini di lucro»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Considerata la necessita' di individuare i soggetti beneficiari
delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge
n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello
Stato fissato dal successivo comma 186;
Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in
sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali
dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e
certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti
idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n.
228 del 2007;
Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze
l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2018, rispetta ampiamente
il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296
del 2006;
Decreta:
Art. 1
Per l'anno d'imposta 2018, le associazioni senza fine di lucro a
cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma
185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza
pregiudizio per le eventuali ulteriori attivita' di accertamento,
nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2019
Il Ministro: Tria
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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