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sabato 6 aprile 2019
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 20 marzo 2019 Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. (19A02391) (GU n.82 del 6-4-2019)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 marzo 2019
Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di
veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di
CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi.
(19A02391)
(GU n.82 del 6-4-2019)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'art. 1 della suddetta legge n. 145 del 2018, ed, in
particolare, i commi da 1031 a 1038, che riconoscono ai soggetti che
acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in
Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria
M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei grammi
di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), corrisposto
dal venditore mediante compensazione col prezzo di acquisto ed a
quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del
veicolo medesimo, che, a loro volta lo recuperano quale credito
d'imposta;
Visto il comma 1039 del citato art. 1 della legge n. 145 del 2018,
che riconosce una detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica;
Visto il comma 1040 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che
dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' dettata la disciplina
applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e seguenti, con
particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo
di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039;
Visti i commi 1042 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145 del
2018, che dispongono il pagamento di un'imposta parametrata al numero
di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la
soglia di 160 CO2 g/km, a carico di chiunque acquista, anche in
locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di
categoria M1 nuovo di fabbrica o immatricola in Italia un veicolo di
categoria M1, gia' immatricolato in un altro Stato;
Visti i commi da 1057 a 1062 dell'art. 1 della legge n. 145 del
2018, che riconoscono ai soggetti che nell'anno 2019 acquistano,
anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo
di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie
L1e ed L3e, e consegnano per la rottamazione un veicolo delle
medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso
di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, un contributo
corrisposto dal venditore mediante compensazione col prezzo di
acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o
importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta, lo recuperano
quale credito d'imposta;
Visto il comma 1064 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che
demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della
disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1057 e
seguenti;
Visto il comma 1041 dell'art. 1 della suddetta legge 30 dicembre
2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione dei contributi di
cui al citato comma 1031 con una dotazione di 60 milioni di euro per
il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
Visto altresi' il comma 1063 dell'art. 1 della medesima legge 30
dicembre 2018, n. 145, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2019 per la concessione del contributo di cui al comma
1057;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice
della strada;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 3 relativo ai
procedimenti e moduli organizzativi;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche' la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ed, in particolare,
l'art. 16-ter, inserito dal sopra citato art. 1, comma 1039, della
legge n. 145 del 2018;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei
quadricicli;
Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, come modificato dal regolamento (UE)
n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
2014, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni
delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario
integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli
leggeri;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE)
n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione;
Ritenuta l'opportunita' di consolidare in un unico provvedimento
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, le disposizioni necessarie a disciplinare la
concessione e la fruizione dei contributi di cui ai commi 1031 e 1057
e la fruizione della detrazione di cui al comma 1039 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per veicoli di categoria M1 i veicoli, come definiti al comma
2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto
di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente;
b) per veicoli di categoria L1e i veicoli a due ruote la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di categoria L3e i
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di
motore termico) supera i 50 cc o la cui velocita' massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45
km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'art. 47 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) per veicoli a due ruote elettrici, i veicoli di cui al
precedente punto b) dotati di motorizzazione finalizzata alla sola
trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione
esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a
bordo;
d) per veicoli a due ruote ibridi, i veicoli di cui al precedente
punto b) aventi una delle seguenti caratteristiche:
1) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico
volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una
fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento
ibrido);
2) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo
termico volta direttamente alla trazione, con possibilita' di
garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il
funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti
(funzionamento ibrido bimodale);
3) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo
termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia
elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del
veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due
motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una
sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);
e) per soggetto gestore si intende il soggetto di cui all'art. 6
cui e' affidata la gestione dei contribuiti tramite la realizzazione
di un apposito sistema informatico.
f) per demolitore o centro di raccolta appositamente autorizzato
si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209.
Art. 2
Veicoli agevolabili
1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui all'articolo
1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al
contributo i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati,
anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel
periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo risultante
dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice
inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
2. Il contributo e' riconosciuto ai veicoli di cui al comma 1, che
producono emissioni di anidride carbonica (CO2 ) allo scarico non
superiori a 70 g/km. Ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi
di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo e' relativo
al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto
V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
3. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l,
comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi al
contributo i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di
fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e
e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in
Italia nell'anno 2019.
Art. 3
Contributo per l'acquisto
di un veicolo di categoria M1
1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente per
la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia della medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i
seguenti contributi:
a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 non superiori a 20 g/km;
b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
2. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, in assenza della rottamazione di un
veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e
4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 non superiori a 20 g/km;
b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
3. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi,
allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei
familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti familiari;
b) che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sia indicata la
misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
4. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 2, nell'atto di
acquisto deve essere indicata la misura dello sconto praticato in
ragione del contributo statale.
5. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore
all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non
e' cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Art. 4
Contributo per l'acquisto di un veicolo
delle categorie L1e e L3e
1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, di cui
all'art. 2, comma 3, qualora si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime
categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari
o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici
mesi, e' riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del
prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000
euro.
2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi,
allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero, in caso
di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da
almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;
b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo
consegnato e' destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere
indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo
statale.
3. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore
all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi. Ai fini di cui al periodo precedente, il credito e'
utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate.
Art. 5
Risorse disponibili
1. Le risorse dei fondi di cui all'art. 1, commi 1041 e 1063, della
legge n. 145 del 2018 sono trasferite alla contabilita' speciale n.
1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni
contabili conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi,
al netto delle somme spettanti all'Agenzia nazionale per lo sviluppo
d'impresa-Invitalia, per la realizzazione e la gestione del sistema
informatico di cui al successivo art. 6.
Art. 6
Condizioni e modalita' di accesso e fruizione
1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo
economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui
realizzazione e gestione e' affidata, sulla base di apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo
d'impresa-Invitalia, societa' in house dello stesso Ministero, ai
sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche'
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi
costi, in misura non superiore allo 0,5 per cento annuo, sono a
carico delle risorse di cui all'art. 5.
2. I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei
contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e
a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi
compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto,
secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it -
ottenendo, secondo la disponibilita' di risorse, una ricevuta di
registrazione della prenotazione. Entro centottanta giorni dalla
prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando, tra
l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonche' il
codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale di
cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo
usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere
direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta
di cancellazione per demolizione allo sportello telematico
dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in
circolazione e, ai fini del comma 3, devono essere consegnati dal
venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di
raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con
le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e 4
del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo
economico ad un controllo di completezza e regolarita' della
documentazione.
6. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il
contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.
7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo ricevendo dallo
stesso la documentazione di cui ai commi 8 e 9.
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve
essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del
veicolo nuovo;
b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del
relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione
rilasciata dalla societa' di leasing sul veicolo concesso in
locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in
locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla
fattura di acquisto.
9. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato
ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 1, fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa
la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici
conservano altresi' copia della seguente documentazione, trasmessa
dal venditore:
a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
b) certificato di cancellazione dalla circolazione per
demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358;
c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del
veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di
cui all'art. 3, comma 1;
d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del
demolitore.
10. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'art. 3, comma 6 e dell'art. 4, comma 4, successivamente
all'avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal
giorno 10 del mese successivo a quello in cui e' stata confermata
l'operazione ai sensi del comma 2, nei limiti dell'importo spettante,
pena lo scarto del modello F24. A tal fine, il Ministero dello
sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il
giorno 5 di ciascun mese, con modalita' telematiche definite
d'intesa, i dati delle imprese costruttrici o importatrici
beneficiarie del credito d'imposta, con i relativi codici fiscali e
importi, sulla base delle operazioni confermate nel mese precedente
ai sensi del comma 2, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
Art. 7
Apertura e chiusura dei termini
1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul
sito www.mise.gov.it - comunica l'avvio delle operazioni di
prenotazione dei contributi ed il termine delle stesse per
esaurimento delle risorse. Sul medesimo sito saranno rese pubbliche
periodicamente le informazioni sull'andamento della misura, con
particolare riferimento al tempestivo monitoraggio della
disponibilita' dei fondi di cui all'art. 5.
2. Per la gestione dei contributi previsti dall'art. 3, commi 1 e
2, relativi ai veicoli della categoria M1, in una prima fase
sperimentale, al fine di valutare l'andamento temporale
dell'assorbimento delle risorse e la possibilita' di aprire la fase
prenotativa in piu' finestre temporali durante l'anno, sara' reso
disponibile l'ammontare di 20 milioni di euro a partire dal primo
giorno di avvio della fase prenotativa sul sistema informatico, per
una durata di 120 giorni. Con uno o piu' decreti del direttore
generale della Direzione generale per la politica industriale, la
competitivita' e le piccole e medie imprese, verranno messe a
disposizione le residue risorse della dotazione per il 2019, 2020 e
2021 su una o piu' finestre prenotative per ogni anno.
Art. 8
Revoca del credito d'imposta
1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni
previste, e' disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si
procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi dell'art.
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
2. Ai fini di cui al comma precedente, entro il 31 marzo di ciascun
anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, con modalita' telematiche definite d'intesa, i dati
analitici dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione nell'anno
precedente.
Art. 9
Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica
1. Per fruire della detrazione, di cui all'art. 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'art. 1, comma 1039,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i pagamenti sono effettuati dai
contribuenti, sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
societa', con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi
di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il pagamento, ai sensi del periodo precedente, non e'
richiesto per i versamenti da effettuare, con modalita' obbligate, in
favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente e' tenuto a
conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le
fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea
documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
2. Ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1,
comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la parte
relativa alla detrazione dei costi iniziali per la richiesta di
potenza addizionale, il valore in Kw della potenza addizionale e'
arrotondato al numero intero piu' vicino.
3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 10
Oneri informativi
1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180,
nell'allegato A e' riportato l'elenco degli oneri informativi delle
imprese e dei cittadini derivanti dal presente decreto.
Art. 11
Disposizioni finali
1.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo
economico:www.mise.gov.it
Roma, 20 marzo 2019
Il Ministro dello sviluppo economico
Di Maio
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Toninelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 242
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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