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sabato 6 aprile 2019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 20 marzo 2019 Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi. (19A02391) (GU n.82 del 6-4-2019)



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 marzo 2019
Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per  l'acquisto  di
veicoli nuovi di fabbrica  di  categoria  M1  a  basse  emissioni  di
CO2  e  di  categoria  L1  ed  L3e  elettrici  o   ibridi.
(19A02391)
(GU n.82 del 6-4-2019)

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
  Visto l'art. 1 della  suddetta  legge  n.  145  del  2018,  ed,  in
particolare, i commi da 1031 a 1038, che riconoscono ai soggetti  che
acquistano, anche  in  locazione  finanziaria,  ed  immatricolano  in
Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di  categoria
M1 nuovo di fabbrica un contributo, parametrato al numero dei  grammi
di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), corrisposto
dal venditore mediante compensazione col  prezzo  di  acquisto  ed  a
quest'ultimo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del
veicolo medesimo, che, a  loro  volta  lo  recuperano  quale  credito
d'imposta;
  Visto il comma 1039 del citato art. 1 della legge n. 145 del  2018,
che riconosce una detrazione fiscale per  l'acquisto  e  la  posa  in
opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica;
  Visto il comma 1040 dell'art. 1 della legge n. 145  del  2018,  che
dispone che con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  e'  dettata  la  disciplina
applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1031 e  seguenti,  con
particolare riferimento alle procedure di concessione del  contributo
di cui al comma 1031 e della detrazione di cui al comma 1039;
  Visti i commi 1042 e seguenti dell'art. 1 della legge  n.  145  del
2018, che dispongono il pagamento di un'imposta parametrata al numero
di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti  la
soglia di 160 CO2 g/km, a  carico  di  chiunque  acquista,  anche  in
locazione  finanziaria,  e  immatricola  in  Italia  un  veicolo   di
categoria M1 nuovo di fabbrica o immatricola in Italia un veicolo  di
categoria M1, gia' immatricolato in un altro Stato;
  Visti i commi da 1057 a 1062 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del
2018, che riconoscono ai  soggetti  che  nell'anno  2019  acquistano,
anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o  ibrido  nuovo
di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW,  delle  categorie
L1e ed L3e,  e  consegnano  per  la  rottamazione  un  veicolo  delle
medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori,  in  caso
di locazione  finanziaria,  da  almeno  dodici  mesi,  un  contributo
corrisposto  dal  venditore  mediante  compensazione  col  prezzo  di
acquisto ed a quest'ultimo rimborsato dalle  imprese  costruttrici  o
importatrici del veicolo medesimo, che, a loro volta,  lo  recuperano
quale credito d'imposta;
  Visto il comma 1064 dell'art. 1 della legge n. 145  del  2018,  che
demanda ad un decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la   definizione   della
disciplina applicativa delle disposizioni di  cui  ai  commi  1057  e
seguenti;
  Visto il comma 1041 dell'art. 1 della suddetta  legge  30  dicembre
2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione dei contributi  di
cui al citato comma 1031 con una dotazione di 60 milioni di euro  per
il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
  Visto altresi' il comma 1063 dell'art. 1 della  medesima  legge  30
dicembre 2018, n. 145, che autorizza la spesa di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2019 per la concessione del contributo  di  cui  al  comma
1057;
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del  22  dicembre  1986,  n.  917,  e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visti gli articoli 47, 54, 82 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni,  recante  il  nuovo  codice
della strada;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 3  relativo  ai
procedimenti e moduli organizzativi;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' la delibera ANAC n. 484 del 30 maggio 2018;
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo  illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei  casi  di  utilizzo  illegittimo  degli  stessi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti,  tenuti  al  recupero,  entro  i  termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto il decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ed, in  particolare,
l'art. 16-ter, inserito dal sopra citato art. 1,  comma  1039,  della
legge n. 145 del 2018;
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di  attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa;
  Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  gennaio  2013,  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre  ruote  e  dei
quadricicli;
  Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, come modificato dal  regolamento  (UE)
n. 333/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2014, che definisce i livelli di prestazione in materia di  emissioni
delle  autovetture  nuove  nell'ambito   dell'approccio   comunitario
integrato finalizzato a ridurre  le  emissioni  di  CO2  dei  veicoli
leggeri;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  223,  recante
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva  (UE)
n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  settembre
2015, che prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione;
  Ritenuta l'opportunita' di consolidare in  un  unico  provvedimento
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  le  disposizioni  necessarie  a  disciplinare  la
concessione e la fruizione dei contributi di cui ai commi 1031 e 1057
e la fruizione della detrazione di cui  al  comma  1039  dell'art.  1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono:
    a) per veicoli di categoria M1 i veicoli, come definiti al  comma
2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati  al  trasporto
di persone, aventi almeno quattro ruote e al  massimo  otto  posti  a
sedere oltre al sedile del conducente;
    b) per veicoli  di  categoria  L1e  i  veicoli  a  due  ruote  la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque  sia  il
sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di  categoria  L3e  i
veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore  (se  si  tratta  di
motore termico) supera  i  50  cc  o  la  cui  velocita'  massima  di
costruzione (qualunque sia il sistema di  propulsione)  supera  i  45
km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'art. 47 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    c) per veicoli a  due  ruote  elettrici,  i  veicoli  di  cui  al
precedente punto b) dotati di motorizzazione  finalizzata  alla  sola
trazione  di  tipo   elettrico,   con   energia   per   la   trazione
esclusivamente di tipo  elettrico  e  completamente  immagazzinata  a
bordo;
    d) per veicoli a due ruote ibridi, i veicoli di cui al precedente
punto b) aventi una delle seguenti caratteristiche:
      1) dotati di almeno una  motorizzazione  elettrica  finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di  un  motogeneratore  termico
volto alla sola generazione di energia  elettrica,  che  integra  una
fonte  di  energia  elettrica  disponibile  a  bordo   (funzionamento
ibrido);
      2) dotati di almeno una  motorizzazione  elettrica  finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione  di  tipo
termico  volta  direttamente  alla  trazione,  con  possibilita'   di
garantire  il  normale  esercizio  del  veicolo  anche  mediante   il
funzionamento autonomo di una  sola  delle  motorizzazioni  esistenti
(funzionamento ibrido bimodale);
      3) dotati di almeno una  motorizzazione  elettrica  finalizzata
alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione  di  tipo
termico volta sia  alla  trazione  sia  alla  produzione  di  energia
elettrica, con possibilita' di garantire  il  normale  esercizio  del
veicolo  sia  mediante  il  funzionamento  contemporaneo  delle   due
motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una
sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);
    e) per soggetto gestore si intende il soggetto di cui all'art.  6
cui e' affidata la gestione dei contribuiti tramite la  realizzazione
di un apposito sistema informatico.
    f) per demolitore o centro di raccolta appositamente  autorizzato
si intende un impianto individuato ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209.
                               Art. 2

                         Veicoli agevolabili

  1. Nel limite di spesa delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ammessi  al
contributo i veicoli di categoria M1 nuovi  di  fabbrica  acquistati,
anche in locazione  finanziaria,  ed  immatricolati  in  Italia,  nel
periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, con prezzo  risultante
dal listino prezzi ufficiale della casa  automobilistica  produttrice
inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
  2. Il contributo e' riconosciuto ai veicoli di cui al comma 1,  che
producono emissioni di anidride carbonica (CO2  )  allo  scarico  non
superiori a 70 g/km. Ai sensi dell'art. 1, comma 1046, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei  grammi
di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo e' relativo
al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al  punto
V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.
  3. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  l,
comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono  ammessi  al
contributo i  veicoli  a  due  ruote  elettrici  o  ibridi  nuovi  di
fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie  L1e
e L3e, acquistati, anche in locazione finanziaria, e immatricolati in
Italia nell'anno 2019.
                               Art. 3

                      Contributo per l'acquisto
                    di un veicolo di categoria M1

  1. A coloro che  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,  e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di  categoria  M1,  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, qualora si consegni contestualmente  per
la rottamazione un veicolo immatricolato  in  Italia  della  medesima
categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i
seguenti contributi:
    a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 non superiori a 20 g/km;
    b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
  2. A coloro che  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,  e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di  categoria  M1,  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, in  assenza  della  rottamazione  di  un
veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e
4, sono riconosciuti i seguenti contributi:
    a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 non superiori a 20 g/km;
    b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di
CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
  3. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
    a) che alla data  di  acquisto  del  nuovo  veicolo,  il  veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici  mesi,
allo stesso soggetto intestatario del nuovo  veicolo  o  ad  uno  dei
familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso  di  locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato,  da  almeno  dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del  suddetto  veicolo  o  a  uno  dei
predetti familiari;
    b) che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che  il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e sia  indicata  la
misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
  4. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 2, nell'atto  di
acquisto deve essere indicata la misura  dello  sconto  praticato  in
ragione del contributo statale.
  5.   Il   contributo   statale   e'   corrisposto   dal   venditore
all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non
e' cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
  6.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo   sotto   forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'art.  1,
comma 53, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  A  tal  fine,  il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
                               Art. 4

               Contributo per l'acquisto di un veicolo
                      delle categorie L1e e L3e

  1. A coloro che  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,  e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due  ruote,  di  cui
all'art. 2, comma 3,  qualora  si  consegni  contestualmente  per  la
rottamazione  un  veicolo  immatricolato  in  Italia  delle  medesime
categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari
o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da  almeno  dodici
mesi, e' riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento  del
prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di  3.000
euro.
  2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere
rispettate le seguenti condizioni:
    a) che alla data  di  acquisto  del  nuovo  veicolo,  il  veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici  mesi,
allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero,  in  caso
di locazione finanziaria del veicolo nuovo,  che  sia  intestato,  da
almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;
    b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato  che  il  veicolo
consegnato e' destinato  alla  rottamazione;  deve,  inoltre,  essere
indicata la misura dello sconto praticato in ragione  del  contributo
statale.
  3.   Il   contributo   statale   e'   corrisposto   dal   venditore
all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  4.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovute,  anche  in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico  registro
automobilistico l'originale del certificato di  proprieta'  e  per  i
successivi. Ai fini di cui  al  periodo  precedente,  il  credito  e'
utilizzato  in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente tramite i  servizi  telematici  messi  a  disposizione
dall'Agenzia delle entrate.
                               Art. 5

                         Risorse disponibili

  1. Le risorse dei fondi di cui all'art. 1, commi 1041 e 1063, della
legge n. 145 del 2018 sono trasferite alla contabilita'  speciale  n.
1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per  le  regolazioni
contabili conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi,
al netto delle somme spettanti all'Agenzia nazionale per lo  sviluppo
d'impresa-Invitalia, per la realizzazione e la gestione  del  sistema
informatico di cui al successivo art. 6.
                               Art. 6

            Condizioni e modalita' di accesso e fruizione

  1. Per la gestione  dei  contributi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico si avvale  di  un  apposito  sistema  informatico,  la  cui
realizzazione  e  gestione  e'  affidata,  sulla  base  di   apposita
convenzione,    all'Agenzia     nazionale     per     lo     sviluppo
d'impresa-Invitalia, societa' in house  dello  stesso  Ministero,  ai
sensi  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  nonche'
dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102  e
dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi
costi, in misura non superiore allo  0,5  per  cento  annuo,  sono  a
carico delle risorse di cui all'art. 5.
  2. I venditori dei veicoli agevolabili,  per  la  prenotazione  dei
contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e
a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto  del  veicolo,  ivi
compresa l'indicazione dell'importo  versato  a  titolo  di  acconto,
secondo la procedura resa  disponibile  sul  sito  www.mise.gov.it  -
ottenendo, secondo la disponibilita'  di  risorse,  una  ricevuta  di
registrazione della  prenotazione.  Entro  centottanta  giorni  dalla
prenotazione, i venditori confermano l'operazione,  comunicando,  tra
l'altro, il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonche'  il
codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
  3. I venditori, entro quindici giorni dalla data  di  consegna  del
veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo  statale  di
cui agli articoli 3 e 4, hanno l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo
usato ad un demolitore, che lo prende  in  carico,  e  di  provvedere
direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta
di  cancellazione   per   demolizione   allo   sportello   telematico
dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
  4. I veicoli usati non possono in nessun  caso  essere  rimessi  in
circolazione e, ai fini del comma 3,  devono  essere  consegnati  dal
venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di
raccolta appositamente autorizzati, eventualmente  convenzionati  con
le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza,  della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
  5. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e  4
del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo
economico  ad  un  controllo  di  completezza  e  regolarita'   della
documentazione.
  6. Per ognuna delle operazioni ammissibili  viene  riconosciuto  il
contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.
  7.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore  l'importo  del  contributo  ricevendo  dallo
stesso la documentazione di cui ai commi 8 e 9.
  8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in  cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici conservano copia della seguente documentazione che  deve
essere ad esse trasmessa dal venditore:
    a) copia della fattura di vendita e  dell'atto  di  acquisto  del
veicolo nuovo;
    b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia  del
relativo  contratto  di  locazione  e   copia   della   dichiarazione
rilasciata  dalla  societa'  di  leasing  sul  veicolo  concesso   in
locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in
locazione finanziaria e l'ammontare del contributo  risultante  dalla
fattura di acquisto.
  9. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del  veicolo  usato
ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4,  comma  1,  fino  al  31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'  stata  emessa
la  fattura  di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o  importatrici
conservano altresi' copia della  seguente  documentazione,  trasmessa
dal venditore:
    a) copia del libretto o della carta di circolazione e del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
    b)  certificato   di   cancellazione   dalla   circolazione   per
demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre  2000,
n. 358;
    c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del
veicolo usato  oggetto  della  rottamazione  sia  uno  dei  familiari
conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo,  nell'ipotesi  di
cui all'art. 3, comma 1;
    d) documento di presa in carico del veicolo usato  da  parte  del
demolitore.
  10. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'art.  3,  comma  6  e  dell'art.  4,  comma  4,  successivamente
all'avvenuto rimborso del contributo al venditore,  a  decorrere  dal
giorno 10 del mese successivo a quello in  cui  e'  stata  confermata
l'operazione ai sensi del comma 2, nei limiti dell'importo spettante,
pena lo scarto del modello  F24.  A  tal  fine,  il  Ministero  dello
sviluppo economico trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,  entro  il
giorno  5  di  ciascun  mese,  con  modalita'  telematiche   definite
d'intesa,  i  dati  delle   imprese   costruttrici   o   importatrici
beneficiarie del credito d'imposta, con i relativi codici  fiscali  e
importi, sulla base delle operazioni confermate nel  mese  precedente
ai sensi del comma 2, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
                               Art. 7

                   Apertura e chiusura dei termini

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul
sito  www.mise.gov.it  -  comunica  l'avvio   delle   operazioni   di
prenotazione  dei  contributi  ed  il  termine   delle   stesse   per
esaurimento delle risorse. Sul medesimo sito saranno  rese  pubbliche
periodicamente  le  informazioni  sull'andamento  della  misura,  con
particolare   riferimento   al    tempestivo    monitoraggio    della
disponibilita' dei fondi di cui all'art. 5.
  2. Per la gestione dei contributi previsti dall'art. 3, commi  1  e
2, relativi  ai  veicoli  della  categoria  M1,  in  una  prima  fase
sperimentale,   al   fine   di   valutare    l'andamento    temporale
dell'assorbimento delle risorse e la possibilita' di aprire  la  fase
prenotativa in piu' finestre temporali  durante  l'anno,  sara'  reso
disponibile l'ammontare di 20 milioni di euro  a  partire  dal  primo
giorno di avvio della fase prenotativa sul sistema  informatico,  per
una durata di 120 giorni.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  direttore
generale della Direzione generale per  la  politica  industriale,  la
competitivita' e  le  piccole  e  medie  imprese,  verranno  messe  a
disposizione le residue risorse della dotazione per il 2019,  2020  e
2021 su una o piu' finestre prenotative per ogni anno.
                               Art. 8

                    Revoca del credito d'imposta

  1. In caso di accertata indebita fruizione totale  o  parziale  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni
previste, e' disposta la revoca del credito d'imposta concesso  e  si
procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi  dell'art.
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73,  fatte  salve  le
eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, entro il 31 marzo di ciascun
anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero  dello  sviluppo
economico,  con  modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  i  dati
analitici dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione nell'anno
precedente.
                               Art. 9

Detrazioni  fiscali  per  l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di
  infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad  energia
  elettrica

  1.  Per  fruire  della  detrazione,  di  cui  all'art.  16-ter  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'art. 1,  comma  1039,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i pagamenti sono effettuati dai
contribuenti, sia soggetti passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul  reddito  delle
societa', con bonifico bancario o postale, ovvero con  altri  sistemi
di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Il pagamento, ai sensi del periodo precedente,  non  e'
richiesto per i versamenti da effettuare, con modalita' obbligate, in
favore di pubbliche amministrazioni.  Il  contribuente  e'  tenuto  a
conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici  finanziari,  le
fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea
documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
  2. Ai fini del riconoscimento della detrazione di cui  all'art.  1,
comma 1039, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  per  la  parte
relativa alla detrazione dei  costi  iniziali  per  la  richiesta  di
potenza addizionale, il valore in Kw  della  potenza  addizionale  e'
arrotondato al numero intero piu' vicino.
  3. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
                               Art. 10

                          Oneri informativi

  1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180,
nell'allegato A e' riportato l'elenco degli oneri  informativi  delle
imprese e dei cittadini derivanti dal presente decreto.
                               Art. 11

                         Disposizioni finali

  1.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
le pubbliche amministrazioni interessate  operano  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. Il presente decreto e'  sottoposto  al  visto  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dello  sviluppo
economico:www.mise.gov.it
    Roma, 20 marzo 2019

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Di Maio

          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                              Toninelli

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                                Tria


Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 242
                                                           Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

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