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mercoledì 3 aprile 2019

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 31 gennaio 2019 Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalita' tecniche di emissione della carta d'identita' elettronica. (19A02149) (GU n.79 del 3-4-2019)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 gennaio 2019
Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalita' tecniche  di
emissione della carta d'identita' elettronica. (19A02149)
(GU n.79 del 3-4-2019)



                      Il MINISTRO DELL'INTERNO


                           di concerto con


                             IL MINISTRO
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


                                e con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE


  Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  recante
«Testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza»  ed  il  relativo
regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio  1940,  n.
635;
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223,  recante  «Approvazione   del   nuovo   regolamento   anagrafico
popolazione residente»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,  comma  12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice per la protezione dei dati personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»;
  Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali»
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.  125
che prevede che l'emissione della carta  d'identita'  elettronica  e'
riservata al Ministero dell'interno  che  vi  provvede  nel  rispetto
delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti  di
sicurezza  della  Repubblica  e  degli  standard  internazionali   di
sicurezza;
  Visto il medesimo comma 3  dell'art.  10  che  stabilisce  che  con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Agenzia  per   l'Italia
digitale, il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  e  la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  siano  definite  le
caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione,  di  emissione,
di rilascio della carta d'identita' elettronica,  nonche'  di  tenuta
del relativo archivio informatizzato;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  23  dicembre  2015,
recante «Modalita' tecniche  di  emissione  della  Carta  d'identita'
elettronica», emanato in attuazione del citato comma 3  dell'art.  10
del decreto-legge n. 78, del  2015,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 125, del 2015;
  Ritenuto di dover modificare il citato decreto ministeriale al fine
di adeguarlo alla normativa dello stato civile,  in  particolare  per
quanto  attiene  alla  qualificazione  dei  soggetti  legittimati   a
presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta  di  emissione  del
documento elettronico in favore di minori di eta', in un contesto  di
complessiva coerenza nell'esercizio delle funzioni statali delegate;
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con nota
n. 15882, del 12 ottobre 2018;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 276, del 31 ottobre 2018;
  Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella  seduta
del 15 novembre 2018;

                              Decreta:

                               Art. 1


Modifiche al decreto del Ministro dell'interno in  data  23  dicembre
                                2015

  1. Al decreto del Ministro dell'interno in data  23  dicembre  2015
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art. 4:
      1) nel primo periodo, le parole «(o dai genitori  o  tutori  in
caso di minore)» sono sostituite dalle  seguenti:  «(o  dal  padre  o
dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;
      2) al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in  caso  di
minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il  padre  o  la  madre,
disgiuntamente, o i tutori in caso di minore);
      3) dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  La
richiesta di CIE valida per l'espatrio per il  minore  e'  presentata
dal padre e dalla madre congiuntamente»;
    b) nell'Allegato A, alla seconda pagina:
      1) la parola «GENITORI» e' sostituita dalle seguenti: «MADRE  E
PADRE»;
      2) le parole «COGNOME E  NOME  DEI  GENITORI»  sono  sostituite
dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;
      3) la parola «PARENTS» e' sostituita  dalle  seguenti:  «FATHER
AND MOTHER'S»
    c) nell'Allegato B,
      1) al paragrafo 4.1:
        1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i  tutori  in
caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il  padre  o  la
madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;
        1.2) al terzo comma le parole «(o i genitori o  i  tutori  in
caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il  padre  o  la
madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;
        1.3) dopo l'ultimo capoverso e'  inserito  il  seguente:  «La
richiesta di CIE valida per l'espatrio per il  minore  e'  presentata
dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;
  2) al paragrafo 4.4.3, il primo comma e' sostituito  dal  seguente:
«L'emissione della  CIE  valida  per  l'espatrio  per  il  minore  e'
autorizzata in presenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma  3-bis
dell'art. 4 del presente decreto.».
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 31 gennaio 2019

                      Il Ministro dell'interno
                               Salvini


                             Il Ministro
                   per la pubblica amministrazione
                              Bongiorno


                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                                Tria

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