MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 gennaio 2019
Modifica del decreto 23 dicembre 2015, recante modalita' tecniche di
emissione della carta d'identita' elettronica. (19A02149)
(GU n.79 del 3-4-2019)
Il MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» ed il relativo
regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice per la protezione dei dati personali», come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali»
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125
che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e'
riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto
delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di
sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di
sicurezza;
Visto il medesimo comma 3 dell'art. 10 che stabilisce che con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, siano definite le
caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione,
di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta
del relativo archivio informatizzato;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015,
recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita'
elettronica», emanato in attuazione del citato comma 3 dell'art. 10
del decreto-legge n. 78, del 2015, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 125, del 2015;
Ritenuto di dover modificare il citato decreto ministeriale al fine
di adeguarlo alla normativa dello stato civile, in particolare per
quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a
presentare agli ufficiali d'anagrafe la richiesta di emissione del
documento elettronico in favore di minori di eta', in un contesto di
complessiva coerenza nell'esercizio delle funzioni statali delegate;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con nota
n. 15882, del 12 ottobre 2018;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
espresso con parere n. 276, del 31 ottobre 2018;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta
del 15 novembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre
2015
1. Al decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2015
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 4:
1) nel primo periodo, le parole «(o dai genitori o tutori in
caso di minore)» sono sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o
dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)»;
2) al comma 2, le parole «(o i genitori o i tutori in caso di
minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la madre,
disgiuntamente, o i tutori in caso di minore);
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La
richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore e' presentata
dal padre e dalla madre congiuntamente»;
b) nell'Allegato A, alla seconda pagina:
1) la parola «GENITORI» e' sostituita dalle seguenti: «MADRE E
PADRE»;
2) le parole «COGNOME E NOME DEI GENITORI» sono sostituite
dalle seguenti: «COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE»;
3) la parola «PARENTS» e' sostituita dalle seguenti: «FATHER
AND MOTHER'S»
c) nell'Allegato B,
1) al paragrafo 4.1:
1.1) al primo comma, le parole «(o i genitori o i tutori in
caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la
madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;
1.2) al terzo comma le parole «(o i genitori o i tutori in
caso di minori)» sono sostituite dalle seguenti: «(o il padre o la
madre, disgiuntamente, o i tutori, in caso di minore)»;
1.3) dopo l'ultimo capoverso e' inserito il seguente: «La
richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore e' presentata
dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori.»;
2) al paragrafo 4.4.3, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«L'emissione della CIE valida per l'espatrio per il minore e'
autorizzata in presenza delle condizioni di cui al comma 3-bis
dell'art. 4 del presente decreto.».
Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2019
Il Ministro dell'interno
Salvini
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
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