N. 69 ORDINANZA 23 gennaio - 29 marzo 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero - Divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 1475, comma 2. -(GU n.14 del 3-4-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma
2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), promosso dal Tribunale ordinario di
Torino, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio vertente tra
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) - Funzione
Pubblica di Torino e il Ministero della difesa, con ordinanza del 12
dicembre 2017, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
serie speciale, dell'anno 2018.
Visto l'atto di costituzione della CGIL - Funzione Pubblica di
Torino;
udito nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019 il Giudice
relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di
giudice del lavoro, con ordinanza del 12 dicembre 2017, iscritta al
n. 104 del reg. ord. 2018, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per contrasto
con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia
all'art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848, e alle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia
e Association de Defense des Droits des Militaires (ADefDroMil)
contro Francia; sia all'art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della
Parte II e all'art. G della Parte V della Carta sociale europea,
riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996,
ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30;
che, secondo quanto il rimettente premette in fatto:
- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) -
Funzione Pubblica di Torino agisce ai sensi dell'art. 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita'
dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), convenendo in
giudizio il Ministero della difesa;
- la CGIL - Funzione Pubblica di Torino sospetta di
illegittimita' costituzionale la norma censurata e lamenta la
privazione dei diritti sindacali dei lavoratori passati nell'Arma dei
carabinieri - ruolo forestale, a seguito della soppressione del Corpo
forestale dello Stato, in quanto agli stessi, in ragione
dell'assunzione dello stato giuridico di militare, sono divenute
applicabili le limitazioni previste dall'art. 1475, comma 2, del
d.lgs. n. 66 del 2010;
- la stessa CGIL chiede, quindi, che sia accertata
l'antisindacalita' del comportamento tenuto dal Ministero della
difesa e che sia consentito lo svolgimento di un'assemblea sindacale,
nonche' l'adesione dei lavoratori interessati ad essa organizzazione
sindacale;
che il giudice a quo ritiene rilevante la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66
del 2010, per contrasto con i parametri sopra richiamati, in quanto
tale disposizione osterebbe all'adozione di misure idonee volte ad
inibire comportamenti asseritamente antisindacali posti in essere dal
datore di lavoro, che trovano giustificazione e fondamento proprio
nella norma della cui conformita' al dettato costituzionale si
dubita;
che sussisterebbe il requisito della non manifesta infondatezza,
in quanto:
- l'art. 11 della CEDU consente restrizioni dell'esercizio dei
diritti sindacali dei militari, purche' non si risolvano in una
sostanziale privazione del diritto generale alla liberta' di
associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali,
e il tenore degli artt. 5 e G della Carta sociale europea esclude la
possibilita' di prevedere una radicale privazione della liberta'
sindacale in capo ai componenti dei corpi militari;
- le citate sentenze della Corte EDU hanno chiarito che la
legislazione nazionale non puo' mettere in discussione l'essenza
stessa del diritto alla liberta' sindacale, incidendo sui suoi
elementi fondamentali, senza i quali il contenuto di tale liberta'
sarebbe vuotato della sua sostanza, e che fra detti elementi va
ricompreso il diritto di formare un sindacato e di aderirvi;
- il Comitato europeo dei diritti sociali, in data 4 luglio 2016,
su un reclamo collettivo proposto da un sindacato francese di
appartenenti alla Gendarmerie nationale (reclamo n. 101/2013, Conseil
Europeen des Syndicats de Police - CESP - contro Francia), ha
dichiarato la violazione degli artt. 5 e G della Carta sociale
europea;
- l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, vietando ai
militari di «costituire associazioni professionali a carattere
sindacale», nonche' di «aderire ad altre associazioni sindacali»,
sarebbe disallineato rispetto al principio di diritto sancito dalla
CEDU, nonche' all'art. 5, terzo periodo, e all'art. G della Carta
sociale europea, benche' ispirato all'irrinunciabile esigenza (pur
essa di rilevanza costituzionale) di assicurare la coesione interna,
la neutralita' e la prontezza delle Forze armate, per non
pregiudicare la difesa militare dello Stato (art. 52 Cost.);
che, con atto depositato il 6 settembre 2018, si e' costituita la
CGIL - Funzione Pubblica di Torino, parte del giudizio principale,
aderendo alla richiesta di declaratoria di illegittimita'
costituzionale e chiedendo che, poiche' nella pendenza del giudizio
incidentale e' intervenuta la sentenza di questa Corte n. 120 del
2018, sia consentita la partecipazione del personale gia'
appartenente al Corpo forestale dello Stato alle assemblee, escluse
le materie di cui all'art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010,
indette dalle associazioni sindacali attualmente esistenti;
che, in data 19 dicembre 2018, la CGIL - Funzione Pubblica di
Torino ha depositato memoria con cui ha insistito in tale ultima
richiesta.
Considerato che, preliminarmente, va rilevato che la domanda
proposta dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) -
Funzione Pubblica di Torino, e' inammissibile in quanto amplia il
thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione (ex multis,
sentenze n. 120 del 2018, n. 276 e n. 203 del 2016);
che oggetto di censura dell'ordinanza e' l'art. 1475, comma 2,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), nella formulazione anteriore alla sentenza n. 120 del
2018, secondo cui «I militari non possono costituire associazioni
professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni
sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire
associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e
con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre
associazioni sindacali»;
che la disposizione presa in considerazione nell'ordinanza e'
stata integralmente sostituita nei termini sopra indicati;
che pertanto la questione proposta risulta, secondo la
consolidata giurisprudenza costituzionale, ormai priva di oggetto (ex
plurimis, ordinanze n. 26 del 2016 e n. 129 del 2015), con la
conseguente manifesta inammissibilita' della stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione sia all'art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly
contro Francia e Association de Defense des Droits des Militaires
(ADefDroMil) contro Francia; sia all'art. 5, paragrafo unico, terzo
periodo, della Parte II, e all'art. G, della Parte V, della Carta
sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3
maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio
1999, n. 30, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione
di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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