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mercoledì 3 aprile 2019

N. 69 ORDINANZA 23 gennaio - 29 marzo 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero - Divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), art. 1475, comma 2. - (GU n.14 del 3-4-2019 )

N. 69 ORDINANZA 23 gennaio - 29 marzo 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento militare  -  Limitazioni  all'esercizio  del  diritto  di
  associazione e divieto di sciopero -  Divieto  per  i  militari  di
  costituire  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  o
  aderire ad altre associazioni sindacali. 
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
  militare), art. 1475, comma 2. 
-   
(GU n.14 del 3-4-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma
2,  del  decreto  legislativo  15   marzo   2010,   n.   66   (Codice
dell'ordinamento  militare),  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Torino, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio vertente  tra
la Confederazione Generale Italiana  del  Lavoro  (CGIL)  -  Funzione
Pubblica di Torino e il Ministero della difesa, con ordinanza del  12
dicembre 2017, iscritta al n.  104  del  registro  ordinanze  2018  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  33,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della CGIL -  Funzione  Pubblica  di
Torino; 
    udito nella camera di consiglio del 23 gennaio  2019  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di  Torino,  in  funzione  di
giudice del lavoro, con ordinanza del 12 dicembre 2017,  iscritta  al
n. 104 del reg. ord. 2018, ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),  per  contrasto
con l'art. 117, primo comma, della  Costituzione,  in  relazione  sia
all'art.  11  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848, e alle sentenze emesse in data 2  ottobre  2014  dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia
e Association de  Defense  des  Droits  des  Militaires  (ADefDroMil)
contro Francia; sia all'art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della
Parte II e all'art. G della Parte  V  della  Carta  sociale  europea,
riveduta,  con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  3  maggio   1996,
ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30; 
    che, secondo quanto il rimettente premette in fatto: 
    -  la  Confederazione  Generale  Italiana  del  Lavoro  (CGIL)  -
Funzione Pubblica di Torino agisce ai sensi dell'art. 28 della  legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e  dignita'
dei lavoratori, della liberta' sindacale e  dell'attivita'  sindacale
nei luoghi  di  lavoro  e  norme  sul  collocamento),  convenendo  in
giudizio il Ministero della difesa; 
    -  la  CGIL  -  Funzione   Pubblica   di   Torino   sospetta   di
illegittimita'  costituzionale  la  norma  censurata  e  lamenta   la
privazione dei diritti sindacali dei lavoratori passati nell'Arma dei
carabinieri - ruolo forestale, a seguito della soppressione del Corpo
forestale  dello  Stato,  in   quanto   agli   stessi,   in   ragione
dell'assunzione dello stato  giuridico  di  militare,  sono  divenute
applicabili le limitazioni previste  dall'art.  1475,  comma  2,  del
d.lgs. n. 66 del 2010; 
    -  la   stessa   CGIL   chiede,   quindi,   che   sia   accertata
l'antisindacalita'  del  comportamento  tenuto  dal  Ministero  della
difesa e che sia consentito lo svolgimento di un'assemblea sindacale,
nonche' l'adesione dei lavoratori interessati ad essa  organizzazione
sindacale; 
    che  il  giudice  a  quo  ritiene  rilevante  la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66
del 2010, per contrasto con i parametri sopra richiamati,  in  quanto
tale disposizione osterebbe all'adozione di misure  idonee  volte  ad
inibire comportamenti asseritamente antisindacali posti in essere dal
datore di lavoro, che trovano giustificazione  e  fondamento  proprio
nella norma  della  cui  conformita'  al  dettato  costituzionale  si
dubita; 
    che sussisterebbe il requisito della non manifesta  infondatezza,
in quanto: 
    - l'art. 11 della CEDU consente  restrizioni  dell'esercizio  dei
diritti sindacali dei militari,  purche'  non  si  risolvano  in  una
sostanziale  privazione  del  diritto  generale  alla   liberta'   di
associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali,
e il tenore degli artt. 5 e G della Carta sociale europea esclude  la
possibilita' di prevedere  una  radicale  privazione  della  liberta'
sindacale in capo ai componenti dei corpi militari; 
    - le citate sentenze  della  Corte  EDU  hanno  chiarito  che  la
legislazione nazionale non  puo'  mettere  in  discussione  l'essenza
stessa del  diritto  alla  liberta'  sindacale,  incidendo  sui  suoi
elementi fondamentali, senza i quali il contenuto  di  tale  liberta'
sarebbe vuotato della sua sostanza,  e  che  fra  detti  elementi  va
ricompreso il diritto di formare un sindacato e di aderirvi; 
    - il Comitato europeo dei diritti sociali, in data 4 luglio 2016,
su un  reclamo  collettivo  proposto  da  un  sindacato  francese  di
appartenenti alla Gendarmerie nationale (reclamo n. 101/2013, Conseil
Europeen des Syndicats  de  Police  -  CESP  -  contro  Francia),  ha
dichiarato la violazione degli  artt.  5  e  G  della  Carta  sociale
europea; 
    - l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del  2010,  vietando  ai
militari  di  «costituire  associazioni  professionali  a   carattere
sindacale», nonche' di «aderire  ad  altre  associazioni  sindacali»,
sarebbe disallineato rispetto al principio di diritto  sancito  dalla
CEDU, nonche' all'art. 5, terzo periodo, e  all'art.  G  della  Carta
sociale europea, benche' ispirato  all'irrinunciabile  esigenza  (pur
essa di rilevanza costituzionale) di assicurare la coesione  interna,
la  neutralita'  e  la  prontezza  delle  Forze   armate,   per   non
pregiudicare la difesa militare dello Stato (art. 52 Cost.); 
    che, con atto depositato il 6 settembre 2018, si e' costituita la
CGIL - Funzione Pubblica di Torino, parte  del  giudizio  principale,
aderendo   alla   richiesta   di   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale e chiedendo che, poiche' nella pendenza  del  giudizio
incidentale e' intervenuta la sentenza di questa  Corte  n.  120  del
2018,  sia  consentita   la   partecipazione   del   personale   gia'
appartenente al Corpo forestale dello Stato alle  assemblee,  escluse
le materie di cui all'art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del  2010,
indette dalle associazioni sindacali attualmente esistenti; 
    che, in data 19 dicembre 2018, la CGIL  -  Funzione  Pubblica  di
Torino ha depositato memoria con cui  ha  insistito  in  tale  ultima
richiesta. 
    Considerato che, preliminarmente,  va  rilevato  che  la  domanda
proposta dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro  (CGIL)  -
Funzione Pubblica di Torino, e' inammissibile  in  quanto  amplia  il
thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione (ex  multis,
sentenze n. 120 del 2018, n. 276 e n. 203 del 2016); 
    che oggetto di censura dell'ordinanza e' l'art.  1475,  comma  2,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), nella formulazione anteriore  alla  sentenza  n.  120  del
2018, secondo cui «I militari  non  possono  costituire  associazioni
professionali a carattere sindacale o aderire ad  altre  associazioni
sindacali» invece di prevedere che  «I  militari  possono  costituire
associazioni professionali a carattere sindacale  alle  condizioni  e
con i limiti fissati  dalla  legge;  non  possono  aderire  ad  altre
associazioni sindacali»; 
    che la disposizione presa  in  considerazione  nell'ordinanza  e'
stata integralmente sostituita nei termini sopra indicati; 
    che  pertanto  la  questione   proposta   risulta,   secondo   la
consolidata giurisprudenza costituzionale, ormai priva di oggetto (ex
plurimis, ordinanze n. 26 del  2016  e  n.  129  del  2015),  con  la
conseguente manifesta inammissibilita' della stessa. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  1475,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento  militare),
per contrasto con l'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione sia all'art. 11 della Convenzione per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data  2  ottobre  2014
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,  quinta  sezione,  Matelly
contro Francia e Association de Defense  des  Droits  des  Militaires
(ADefDroMil) contro Francia; sia all'art. 5, paragrafo  unico,  terzo
periodo, della Parte II, e all'art. G, della  Parte  V,  della  Carta
sociale europea, riveduta, con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  3
maggio 1996, ratificata e resa esecutiva  con  la  legge  9  febbraio
1999, n. 30, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione
di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 

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