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venerdì 3 luglio 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 23 giugno 2020 Modifica del decreto n. 303 del 7 aprile 2014, recante: «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose». (Decreto n. 583/2020). (20A03459) (GU n.166 del 3-7-2020)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 giugno 2020
Modifica del decreto n. 303 del 7 aprile  2014,  recante:  «Procedure
per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo
e per il nulla  osta  allo  sbarco  e  al  reimbarco  su  altre  navi
(transhipment)  delle  merci  pericolose».  (Decreto  n.   583/2020).
(20A03459)
(GU n.166 del 3-7-2020)

                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  riordino  della   legislazione   in   materia
portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del  Corpo
delle capitanerie di porto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili
dei requisiti per l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco  di  merci
pericolose;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art.  13  relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196  e  successive
modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva  2002/59/CE,  e
successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di  un
sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul  traffico
navale e d'informazione come modificata dalla direttiva 2009/17/CE;
  Visto il  decreto  dirigenziale  7  aprile  2014,  n.  303  recante
procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo e per il nulla osta allo sbarco e  al  reimbarco  su  altre
navi (transhipment) delle merci pericolose;
  Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2019, n.  565  inerente  la
modifica del decreto  7  aprile  2014,  recante:  «Procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e  per
il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment)
delle merci pericolose»;
  Vista la  proposta  avanzata  dalla  Federazione  nazionale  agenti
raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferente la  modifica
del decreto dirigenziale n. 303/2014,  avanzata  con  nota  prot.  n.
106-MP/cc in data 14  maggio  2019,  con  la  quale  si  richiede  di
inserire  per  tutte  le  tipologie  di  unita'  la  possibilita'  di
presentare ulteriori istanze, successive alla prima,  finalizzate  ad
ottenere  l'autorizzazione  all'imbarco  e  trasporto   delle   merci
pericolose in colli di ulteriori carichi riferiti alla medesima nave;
  Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria come  da  circolare
Serie merci pericolose n. 36/2019 in data 23 luglio 2019;
  Ritenuto necessario  aggiornare  i  contenuti  del  citato  decreto
dirigenziale n. 303/2014, allo scopo di semplificare le procedure  di
imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'art. 6, punto 6.2, secondo capoverso dell'allegato al  decreto  7
aprile 2014, n. 303, cosi' come modificato con l'art. 1  del  decreto
in data 25 giugno 2019, n. 565 citato  in  premessa,  e'  abrogato  e
sostituito dal seguente:
    «Possono essere presentate  ulteriori  istanze,  successive  alla
prima, tese  ad  ottenere  autorizzazioni  all'imbarco  e  trasporto,
ovvero nulla osta allo sbarco, delle merci  pericolose  in  colli  di
ulteriori carichi riferiti alla medesima nave (utilizzando il modello
in annesso 3).»
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il   trentesimo   giorno
successivo alla sua pubblicazione.
    Roma, 23 giugno 2020

                                    Il Comandante generale: Pettorino 

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