Consiglio di Stato 2023-La Prefettura, ricevuto il suddetto rapporto, ha proceduto a sospendere la patente di guida per ventiquattro mesi a titolo cautelare
Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 14/09/2023) 18-09-2023, n. 8415
CIRCOLAZIONE STRADALE
Patente
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS
contro
il Ministero dell'interno e dalla Prefettura - UTG di OMISSIS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di OMISSIS, 3 ottobre 2017, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di OMISSIS del 14 dicembre OMISSIS, con il quale è stata ordinata la visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice della Strada, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica del decreto, pena, in difetto, la sospensione della validità della patente di guida fino al superamento degli accertamenti medici con esito favorevole.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dalla Prefettura - UTG di OMISSIS;
Vista la memoria depositata dal signor -OMISSIS- in data 14 luglio 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 14 settembre 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Svolgimento del processo
1. In data -OMISSIS-, alle ore -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- è rimasto coinvolto in un sinistro che si era verificato tra un motociclo dal medesimo condotto e una autovettura. A seguito di detto occorso, il comparente aveva subito lesioni per le quali era stato necessario il ricovero presso l'Ospedale Civile di OMISSIS.
A seguito di tale rifiuto, è stato denunciato in stato di libertà ai sensi degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della strada (approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
La Prefettura, ricevuto il suddetto rapporto, ha proceduto a sospendere la patente di guida per ventiquattro mesi a titolo cautelare con decreto -OMISSIS- del 21 luglio OMISSIS.
Avverso il suddetto decreto il signor -OMISSIS- ha presentato ricorso al Giudice di Pace di OMISSIS che, con sentenza del 4 dicembre OMISSIS, lo ha accolto, disponendo la restituzione del documento di guida.
La Prefettura, conseguentemente, ha restituito al signor -OMISSIS- la patente di guida e contestualmente, per la tutela della sicurezza pubblica relativa alla circolazione stradale, in data 14 dicembre OMISSIS ha disposto la revisione della patente per l'accertamento della persistenza dei requisiti fisici e psichici, in attesa della sentenza definitiva relativa al procedimento penale pendente presso la locale Procura della Repubblica.
2. Il Provv. del 14 dicembre OMISSIS è stato impugnato dinanzi al Tar OMISSIS che, con sentenza 3 ottobre 2017, -OMISSIS- ha respinto il ricorso sul rilievo che la scelta del ricorrente, a seguito dell'incidente stradale con feriti in cui è stato coinvolto, di rifiutare di sottoporsi ai prelievi di liquidi biologici costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'insorgenza, in capo alla stessa Amministrazione, di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici, richiesti dall'art. 119 Codice della Strada.
3. La sentenza 3 ottobre 2017, -OMISSIS- è stata impugnata con appello notificato in data 23 febbraio 2018 e depositato il successivo 20 marzo, deducendo che la verifica per cui si controverte non può essere disposta, come avvenuto nel caso di specie, ad nutum, ma deve intervenire all'esito di determinati riscontri dal quale possano evidenziarsi situazioni di possibile criticità. Più in particolare, ad avviso dell'appellante, la sfera di discrezionalità di cui dispone la Pubblica amministrazione, ai fini dell'attivazione della procedura per cui è causa, ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, non la dispensa dall'obbligo di esternare le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla preesistenza dei suddetti requisiti.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e la Prefettura - UTG di OMISSIS, senza espletare difese scritte.
5. All'udienza pubblica del 14 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Come esposto in narrativa, è impugnata la sentenza del Tar OMISSIS 3 ottobre 2017, -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di OMISSIS del 14 dicembre OMISSIS, con il quale è stata ordinata la visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica del decreto, pena, in difetto, la sospensione della validità della patente di guida fino al superamento degli accertamenti medici con esito favorevole.
L'appello è infondato e deve, quindi, essere respinto.
Va preliminarmente evidenziato che la sentenza del Giudice di Pace di OMISSIS del 4 dicembre OMISSIS - che ha accolto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto -OMISSIS- del 21 luglio OMISSIS di sospensione della patente di guida per ventiquattro mesi a titolo cautelare - ha precisato che la decisione è stata assunta in forma "dubitativa" (pag. 4), in ragione della mancata produzione del rapporto da parte della Prefettura, cui incombeva il relativo onere, mancanza che non ha consentito "di verificare la sussistenza e il contenuto dello stesso, quale atto presupposto ai fini della valutazione della sussistenza dei richiesti presupposti ovvero della correttezza corrispondenza fatto della motivazione (per relationem) riportata nell'atto impugnato". Per effetto della decisione del Giudice di Pace è stata restituita la patente di guida, ma nulla è stato detto in ordine alla necessità di verificare l'idoneità fisica necessaria per la guida, possibilità che permane ai sensi del comma 4, lett. c), dell'art. 119 del Codice della strada nei casi in cui si dubita della permanenza della idoneità psicofisica alla guida e, dunque, a prescindere dalla legittimità della sospensione della patente per rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) e 2, 2 bis, 3 e 4 dell'art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
Del resto lo stesso appellante non esclude la possibilità di sottoporre a visita il titolare della patente di guida "allorchè anche a causa di un incidente stradale sorgano dubbi sui requisiti psicofisici e/o di idoneità tecnica di un automobilista alla suddetta guida", ma ritiene che nella specie manca un "episodio che possa, in qualche modo, giustificare un ragionevole dubbio sulla sussistenza della necessaria idoneità psicofisica".
Le conclusioni del signor -OMISSIS- non possono essere condivise.
L'accertamento ex art. 119, comma 4, lett. c), del Codice della strada non presuppone la violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma un qualsiasi episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica.
Nella specie l'episodio che ha ragionevolmente - e condivisibilmente - spinto la Prefettura a chiedere una visita per la verifica della persistenza dei requisiti psichici e fisici è il comportamento tenuto dal signor -OMISSIS- in occasione dell'incidente con feriti avvenuto in data -OMISSIS-, in cui è rimasto coinvolto con la necessità di essere trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell'Ospedale civile di OMISSIS, dove è stato operato. In quella occasione si è opposto all'esplicita richiesta di sottoporsi agli esami per rilevare l'eventuale uso recente di sostanze stupefacenti o di alcolici, in tal modo impedendo di accertare la permanenza del possesso del requisito della idoneità psicofisica.
È stato, dunque, proprio il comportamento del signor -OMISSIS- ad insinuare quel "dubbio" che egli stesso ritiene sufficiente a supportare la sottoposizione a visita ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice della strada. Con il provvedimento impugnato dinanzi al Tar OMISSIS la Prefettura non ha, quindi, voluto infliggere una sanzione quanto, piuttosto, effettuare una verifica di carattere tecnico per accertare la permanenza dell'idoneità psico-fisica dell'appellante a guidare
Giova peraltro rilevare che non può neanche ritenersi sussistente un grave pregiudizio per l'appellante, derivante dalla misura, che in realtà si traduce nell'onere di effettuare una visita medica per dimostrare la propria idoneità. Il che esclude la necessità di una motivazione particolarmente ampia e diffusa e consente di ritenere proporzionato il sacrificio imposto al privato a fronte del prevalente interesse pubblico ad un effettivo accertamento dei requisiti psico-fisici in capo ai titolari di patente di guida, a tutela non solo della collettività intera, ma dello stesso guidatore.
In conclusione, in presenza della impossibilità di accertare se il signor -OMISSIS- fosse o meno dipendente dall'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche - che lo avrebbero reso pericoloso alla guida - la decisione assunta dalla Prefettura si dimostra del tutto coerente rispetto alle esigenze di prudenza e cautela che caratterizzano la materia in cui la sicurezza stradale è un interesse pubblico di preminente e prevalente rilievo rispetto agli interessi privati.
2. In conclusione, per le suesposte ragioni, l'appello va respinto.
Le spese e gli onorari del giudizio sono a carico dell'appellante e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 3.000,00 (euro tre mila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giulia Ferrari, Presidente FF, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Nessun commento:
Posta un commento