Tar 2023- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto di esclusione impugnato e il presupposto giudizio di inidoneità.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 14/07/2023) 18-09-2023, n. 13864
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2987 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di esclusione, dal Concorso pubblico, per esame, a 893 posti, indetto dal Ministero dell'Interno con Bando pubblicato in G.U.R.I. in data 26 maggio 2017 e del giudizio di non idoneità all'espletamento dei servizi della Polizia di Stato; del Decreto del Capo della Polizia dell'11 marzo 2016.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31\7\2018 :
- del Decreto n.333-B/RD.2.17/12217 del 28 maggio 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente in data 29 maggio 2018, con il quale il Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane, del Ministero dell'Interno, ha approvato "la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 posti da allievo agente della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182", indetto con Bando pubblicato in G.U.R.I. in data 26 maggio 2017
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, determinato da un giudizio di "non idoneità" per l'accertamento - in sede misurazione della "Forza di Presa della Mano" mediante dinamometro (cd. Handgrip) - di un "-OMISSIS-, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207".
Avverso il presupposto giudizio di inidoneità dell'impugnato provvedimento di esclusione l'interessato ha dedotto numerosi profili di illegittimità, in particolare violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dell'accertamento fisico, irragionevolezza, violazione del principio del giusto procedimento, sostenendo la non sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità e ha evidenziato anche irregolarità delle modalità di accertamento in difformità sia dalle Linee guida vigenti in materia, sia dalla "Direttiva tecnica" adottata con Decreto dell'11 marzo 2016. Ha impugnato, altresì, le predette linee guida nella parte in cui prevedono, nell'ambito del test Handgrip, che "i concorrenti devono espletare "tre prove consecutive", senza poter usufruire di un utile tempo di recupero muscolare, e, più precisamente, nella parte in cui stabilisce che "Tra una prova e l'altra devono trascorrere almeno 5 secondi".
2. L'Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 12.04.2018 ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stato ordinato all'Amministrazione di rinnovare la predetta prova sulla forza muscolare, il cui precedente mancato superamento aveva originato il giudizio di inidoneità.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo.
5. Con memoria depositata in data -OMISSIS- il ricorrente ha rappresentato che, in esecuzione dell'ordinanza n. -OMISSIS-, l'Amministrazione lo ha convocato per la rinnovazione del test Handgrip in data -OMISSIS- e, a seguito dell'esito positivo della suddetta prova, ha ammesso il ricorrente medesimo alle successive prove concorsuali. Lo ha, infine, inserito nella graduatoria finale di merito e dichiarato vincitore di concorso, "con riserva dell'esito del giudizio pendente dinanzi al Tar Lazio".
6. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 luglio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso merita accoglimento.
7.1. Preliminarmente, con riferimento all'interesse del ricorrente alla definizione del merito, stante la sua assunzione in qualità di -OMISSIS-, il Collegio ritiene di dover richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui ""l'ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, "con riserva" di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. III, 16 giugno 2015, n. 3038"." (Consiglio di Stato sez. III, 17.01.2020, n. 415)
Conseguentemente, nonostante l' assunzione in qualità di -OMISSIS- del ricorrente, dichiarare l'improcedibilità del ricorso, ritenendo la stessa satisfattiva dei suoi interessi porterebbe, diversamente, al definitivo consolidamento degli effetti del provvedimento amministrativo di esclusione che ha dato origine alla controversia giudiziaria, considerato che, per stessa ammissione del ricorrente nella memoria depositata, lo stesso è stato dichiarato "vincitore con riserva dell'esito del giudizio pendente dinanzi al Tar Lazio".
7.2 Ritenuto, pertanto, non satisfattivo il provvedimento di assunzione in servizio con riserva e persistente l'interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente censura il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, adottato all'esito del mancato superamento del test sulla forza muscolare, cd. hand grip, evidenziando, in relazione allo svolgimento di tale test, sia una -OMISSIS-, in quanto al momento dello svolgimento della prova il ricorrente era -OMISSIS- (circostanza che avrebbe rappresentato alla Commissione ma di cui non vi sarebbe traccia nel verbale del -OMISSIS-) sia asserite irregolarità delle modalità di esecuzione della prova, difformi da quanto indicato nella direttiva tecnica. L'Amministrazione, nella propria memoria difensiva, non ha preso alcuna posizione sulle censure dedotte in ricorso, limitandosi ad affermare che "quanto eccepito dal ricorrente non appare sufficiente a dimostrare la manifesta fondatezza delle sue pretese, atteso che lo stesso non offre argomentazioni idonee a sostenere la carenza motivazionale del provvedimento contestato."
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, dunque, ritenuto sussistente il fumus boni iuris attese le irregolarità evidenziate nello svolgimento della procedura (e sulle quali, come detto l'Amministrazione non ha controdedotto nella memoria depositata) ha disposto la rinnovazione del test cd. Hand grip.
L'Amministrazione, in adempimento della predetta ordinanza, in data -OMISSIS- ha riconvocato il ricorrete per l'esecuzione della suddetta prova, in esito allo svolgimento della quale il ricorrente medesimo è risultato idoneo.
La conseguita idoneità del ricorrente alla prova di efficienza muscolare, dunque, a seguito dell'ordine di rinnovazione disposto dal Collegio con l'ordinanza citata, è sufficiente per l'accoglimento del ricorso.
8. Per i motivi sopra esposti, dunque, l'atto di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in discorso e il presupposto giudizio di inidoneità devono essere annullati.
9. Le spese possono essere compensate, ricorrendo giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto di esclusione impugnato e il presupposto giudizio di inidoneità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
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