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martedì 15 febbraio 2011

Cassazione: autovelox, più controlli su decreti prefettizi





CASSAZIONE: AUTOVELOX, PIU' CONTROLLI SU DECRETI PREFETTIZI
SERVONO VALUTAZIONI PER STRADE AD ALTO SCORRIMENTO
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Gli automobilisti multati dall'
autovelox perche' sorpresi a superare i limiti di velocita'
hanno il diritto di sapere se la via che percorrevano aveva
tutti i requisiti per essere considerata ''ad alto livello di
scorrimento''. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il
ricorso di un automobilista di Treviso multato sul viale Oberdan
della cittadina veneta, inserito nel decreto prefettizio sulla
viabilita' tra le arterie a traffico intenso lungo le quali
sarebbe troppo pericoloso, per la circolazione, fermare chi
infrange il codice della strada. Meglio, piuttosto, fotografarlo
con l'autovelox e fargli arrivare la contravvenzione a casa. In
proposito, pero', la Suprema Corte - con la sentenza 3701 della
Seconda Sezione Civile - osserva che gli automobilisti hanno il
diritto di sapere se l'inserimento delle strade nell'elenco
dell'arteria ad alto scorrimento di traffico e' stato fatto in
base a ''valutazioni'' relative ''al tasso di incendalita', alle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le
quali non e' possibile procedere al fermo di un veicolo senza
recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidita' del traffico e alla incolumita' degli agenti operanti
e dei soggetti controllati''; solo sulla base di queste
valutazione il Prefetto ha il potere di inserire una strada
nell'elenco di quelle ad alto scorrimento. Altrimenti no. I
magistrati possono controllare che queste valutazioni siano
state fatte, senza pero' sindacarne nel merito perche' il merito
di tali atti attiene ''all'attivita' amministrativa'' e non e'
''suscettibile di sindacato da parte dell'autorita'
giudiziaria''. Se il guidatore contesta una multa ha quindi
diritto di sapere se sono state fatte tutte le valutazioni
necessarie per il corretto inserimento di una strada tra quelle
sulle quali e' lecito collocare gli autovelox.(ANSA).

NM/LOI
15-FEB-11 14:26 NNNN

PA. FP CGIL PROCLAMA SCIOPERO PER IL 25 MARZO


PA. FP CGIL PROCLAMA SCIOPERO PER IL 25 MARZO


(DIRE) Roma, 15 feb. - Il direttivo della Fp Cgil, riunito ieri,
ha proclamato lo sciopero per il 25 marzo. La mobilitazione
nazionale, si legge sul sito della categoria, riguarda "l'intera
giornata o turno di lavoro di tutti i comparti", ossia
principalmente Sanita', Regioni e Autonomie locali, Ministeri,
Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio, Vigili del Fuoco. "La
segreteria nazionale Fp- scrive il segretario della categoria
Rossana Dettori- nell'ambito della vertenza per il rinnovo dei
CCNL dei comparti pubblici e del loro mancato finanziamento nella
legge finanziaria, sulla riorganizzazione e sulla
riqualificazione dei servizi pubblici, sul mancato rinnovo delle
RSU, nonche' contro le politiche di espulsione dal lavoro del
personale precario, proclama lo sciopero nazionale per l'intera
giornata o turno di lavoro dell'25 marzo. Nella predetta giornata
saranno garantiti solo i servizi essenziali."

(Tar/ Dire)
15:45 15-02-11

NNNN

RUBY: PARTI LESE ANCHE TRE FUNZIONARI QUESTURA

RUBY: PARTI LESE ANCHE TRE FUNZIONARI QUESTURA
(V. 'RUBY: PARTI LESE SONO RAGAZZA E MINISTERO...' DELLE 11.31)
(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Ci sono anche tre funzionari della
Questura di Milano come parti lese nel processo che si aprira'
il prossimo 6 aprile e nel quale Silvio Berlusconi e' imputato
per concussione e prostituzione minorile.
I tre funzionari sono il capo di gabinetto Pietro Ostuni, e i
funzionari Giorgia Iafrate e Ivo Morelli, i quali, secondo l'
accusa, avrebbero subito pressioni dal premier che nella notte
tra il 27 e il 28 maggio scorsi chiamo' negli uffici di via
Fatebenefratelli per ottenere il 'rilascio' di Ruby.
In linea teorica, la presidenza del Consiglio potrebbe
costituirsi parte civile in rappresentanza del ministero dell'
Interno che a sua volta e' parte lesa in relazione sempre al
reato di concussione contestato a Berlusconi. (ANSA).

BRU-Y6N/FRF
15-FEB-11 11:57 NNNN
Ruby/ Anche tre funzionari polizia tra parti lese
Presidenza consiglio avrà facoltà di costituirsi al processo

Milano, 15 feb. (TMNews) - Ci sono anche tre funzionari della
Questura di Milano, insieme al ministero dell'Interno e a Ruby
tra le parti lese nella vicenda che ha portato questa mattina al
rinvio a giudizio con rito immediato di Silvio Berlusconi per
concussione e prostituzione minorile. I tre funzionari sono
Pietro Ostuni, Giorgia Iafrate e Ivo Morelli, vittime della
presunta concusisone in relazione alla telefonata del premier per
ottenere la "liberazione" di Ruby fermata per furto. Riby è parte
lesa in relazione all'accusa di prostituzione minorile rivolta a
Berlusconi.
La presidenza del consiglio dei ministri potrebbe chiedere al
processo di costituirsi parte civile. Non sarebbe la prima volta
in una vicenda con il premier Berlusconi imputato: è già successo
nei processi Sme, Mediaset, Mills.

Frk

151156 feb 11

BERLUSCONI. SÌ A GIUDIZIO IMMEDIATO, PROCESSO AL VIA IL 6 APRILE IL GIP DI CENSO ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA PROCURA.

BERLUSCONI. SÌ A GIUDIZIO IMMEDIATO, PROCESSO AL VIA IL 6 APRILE
IL GIP DI CENSO ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA PROCURA.

(DIRE) Roma, 15 feb. - Silvio Berlusconi sara' processato il 6
aprile. Lo ha deciso il Gip di Milano, Cristina Di Censo, che ha
disposto il giudizio immediato nei confronti del premier per i
reati di concussione e prostituzione minorile, nell'ambito
dell'inchiesta nata sul caso Ruby. Il processo si aprira' il 6
aprile davanti ai giudici della quarta sezione penale.
E' stata dunque accolta la richiesta della procura, che ha
stralciato la posizione del presidente del Consiglio rispetto
agli altri indagati, Lele Mora, Nicole Minetti ed Emilio Fede,
per chiederne appunto il giudizio immediato, essendo il solo che
rientrava nei termini temporali previsti dalla legge (60 giorni
dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati). I due
reati ipotizzati fanno riferimento alle telefonate alla questura
di Milano fatte dal Cavaliere per chiedere il rilascio di Karima
Mahroug, detta Ruby, e ai presunti rapporti sessuali avuti con la
ragazza quando era ancora minorenne.

(Pic/ Dire)
11:41 15-02-11

NNNN
RUBY: IDV, BERLUSCONI SI FACCIA GIUDICARE E SI DIMETTA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - ''Due italiani su tre non hanno piu'
fiducia in Berlusconi, non c'e' piu' una maggioranza e il
Parlamento e' immobile'', dunque, il premier ''faccia l'unica
cosa buona che puo' fare: si faccia giudicare, si dimetta e
consenta al Paese di andare andare alle elezioni''. Lo ha detto
il capogruppo dell'Idv alla Camera, Massimo Donadi, commentando
la decisione del gip di Milano sul Rubygate.(ANSA).

CIA
15-FEB-11 11:41 NNNN

RUBY:GIP,SI'GIUDIZIO IMMEDIATO PREMIER, UDIENZA 6/4 ++

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il gip di Milano Cristina Di Censo ha
disposto il giudizio immediato per Silvio Berlusconi per i reati
di concussione e prostituzione minorile nell'ambito del caso
Ruby.
Il Gip ha inoltre fissato l'udienza che si terra' davanti
alla quarta sezione penale per il prossimo 6 aprile alle ore
9.30. (ANSA).

BRU-Y6N
15-FEB-11 11:17 NNNN

RUBY: GIP, BERLUSCONI A PROCESSO PER ENTRAMBI REATI (2) =
(AGI) - Milano, 15 feb. - Il processo a Silvio Berlusconi
comincera' il 6 aprile, alle ore 9.30, davanti alla quarta
sezione penale del tribunale di Milano in composizione
collegiale. "In data odierna - si legge in una nota firmata dal
presidente dell'ufficio gip di Milano, Gabriella Manfrin - il
giudice per le indagini preliminari Cristina Di Censo, ha
depositato il decreto con cui si dispone ai sensi degli
articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale,
giudizio immediato a carico dell'onorevole Silvio Berlusconi"
per i reati di concussione e prostituzione minorile. A
Berlusconi la procura contesta di aver abusato della qualita'
di presidente del Consiglio per indurre i funzionari della
procura di Milano, la notte del 27 e 28 maggio dell'anno
scorso, ad affidare Ruby alla consigliera regionale Nicole
Minetti e per avere avuto rapporti sessuali con la giovane
marocchina ad Arcore. (AGI)
MI2/Car/Pro
151122 FEB 11

NNNN

Ruby/ Gip Milano: Berlusconi rinviato a giudizio
Per concussione e prostituzione minorile

Milano, 15 feb. (TMNews) - Silvio Berlusconi è stato rinviato a
giudizio con rito immediato per concussione e prostituzione
minorile dal gip di Milano Crestina Di Censo. A darne notizia è
un comunicato del presidente dell'ufficio Gip e Gup di Milano
Gabriella Manfrin. Il processo inizierà il 6 aprile prossimo
davanti ai giudici della quarta sezione penale in composizione
collegiale.

Frk/Sar

151117 feb 11


BERLUSCONI. AVVOCATO MINETTI LO AVVISA: NICOLE PARLERÀ...


(DIRE) Roma, 15 feb. - Un messaggio chiaro: Nicole Minetti
parlera'. Lo fara' chiaramente, anche a costo di rompere con
Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo, in un'intervista ad
Affaritaliani.it, e' il legale della consigliera regionale
lombarda, Daria Pesce: "Il Cavaliere dovrebbe andare davanti ai
giudici per spiegarsi. Potremmo entrare in conflitto se non si
adeguasse alla nostra linea difensiva". Infine, sul rapporto tra
i due: "Confermo il fatto che tra loro c'era una relazione
affettiva"
Avvocato Pesce, Nicole Minetti si fara' processare?
"Abbiamo presentato i fatti ai giudici e abbiamo confermato
alcuni capisaldi. E' possibile che si arrivi al processo per
favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti. Ma
escludo che possa essere condannata per concorso alla
prostituzione". Che cosa pensa della linea difensiva del
Cavaliere? Convergete o divergete? "Dico solo che potremmo
entrare in conflitto nel caso in cui non si adeguasse alla nostra
linea difensiva. Questo e' il punto chiave: non parto con l'idea
di entrare in conflitto. Pero' dipende dalla sua linea
difensiva". Secondo lei Berlusconi dovrebbe presentarsi davanti
ai giudici? "Berlusconi, a mio avviso, si dovrebbe presentare
perche' potrebbe essere la strategia vincente. Davanti ai giudici
potrebbe spiegare le cose, su quello che e' successo e quello che
non e' successo, in modo chiaro e convincente". Nicole Minetti
arrivera' all'assoluzione? "La Minetti si presentera' e si
difendera'. Molti fatti e circostanze devono essere chiariti. E
se chiariti potrebbero portare alla assoluzione". La vostra
strategia e' quella di dire che e' la fidanzata del Premier?
"Fidanzata? Io ho detto che tra loro c'era una relazione
affettiva. E lo confermo".

(Vid/ Dire)
10:46 15-02-11

NNNN

BERLUSCONI: GIORNALE PARROCCHIALE A BERGAMO, NON HA SENSO STATO =
(AGI) - Bergamo, 15 feb. - Sta facendo discutere a Bergamo
l'iniziativa del parroco di un quartiere cittadino, che ha
deciso di dedicare sei pagine del periodico parrocchiale a una
severa analisi e stroncatura di quello che gia' nel titolo
viene chiamato "Berlusconi e il Berlusconismo". Don Massimo
Maffioletti, parroco di Loguelo, alla periferia ovest di
Bergamo ha un passato da caporedattore dell'Eco di Bergamo. E
lo si vede nel modo in cui ha scritto le sei pagine di
"Longuelo comunita'". Berlusconi viene accusato di "mancanza di
senso dello Stato, tra "barzellette, corna, cucu' ad
appuntamenti istituzionali" e "consigli per gli acquisti di
varia natura", con "insofferenza per la legalita', le regole e
le istituzioni", "confusione tra privato e pubblico" e
"populismo come guida per le scelte politiche". Mentre il
berlusconismo viene visto come uno stile di vita e di politica
basato sulla "diminuita capacita' di comprendere la
fondamentale distinzione tra i poteri dello Stato, cardine
della democrazia occidentale", che provoca "uno stravolgimento
del rapporto tra fede e politica. Mentre il cattolico dovrebbe
mostrare per intero la propria appartenenza religiosa-etica
nella sua testimonianza personale ed essere piu' indulgente
verso gli altri cittadini e cercare una mediazione nella
costruzione della legge che deve salvaguardare un bene di
tutti, si ha nel berlusconismo la richiesta di una legislazione
esigente e dura per la citta' di tutti (sullo stato terminale
della vita e sull'accanimento terapeutico, sulle relazioni
familiari, sulla prostituzione, sul consumo di coca...) e una
pretesa indulgenza verso se stessi e la propria liberta'
personale". Servirebbe insomma la "buona politica, povera di
privilegi e ricca di proposte". (AGI)
Bg1/Car
151002 FEB 11

NNNN
RUBY: AVVOCATO MINETTI, BERLUSCONI VADA A SPIEGARSI DAI GIUDICI =
(AGI) - Milano, 15 feb. - Silvio Berlusconi dovrebbe
presentarsi davanti ai giudici per spiegarsi nell'ambito del
caso Ruby, perche' potrebbe essere una strategia vincente. E'
l'opinione di Daria Pesce, avvocato della consigliera regionale
Nicole Minetti, che, intervistata dal quotidiano online Affari
Italiani, ribadisce la relazione affettiva fra la sua assistita
e il premier ed esclude che Minetti "possa essere condannata
per concorso alla prostituzione". Per Pesce, poi, la linea
difensiva del presidente del Consiglio e quella della
consigliera regionale "potrebbero entrare in conflitto", per
quanto lei non parta con questa idea. "Dipende dalla sua linea
difensiva", ha spiegato, aggiungendo che "Berlusconi si
dovrebbe presentare perche' potrebbe essere la strategia
vincente. Davanti ai giudici potrebbe spiegare le cose, su
quello che e' successo e quello che non e' successo, in modo
chiaro e convincente". "E' possibile che si arrivi al processo
per favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti - ha
poi concluso, ricordando come la giovane si sia presentata
davanti ai giudici e abbia confermato alcuni capisaldi - Si
presentera' e si difendera'. Molti fatti e circostanze devono
essere chiariti. E se chiariti potrebbero portare alla
assoluzione". (AGI)
Mi1/Car
150953 FEB 11

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RUBY: IDV, BERLUSCONI NON AFFRONTI DA PREMIER IL PROCESSO =
(AGI) - Roma, 15 feb - "Con il rinvio a giudizio da parte del
Gip del Tribunale di Milano la condizione politica del premier
e' sensibilmente mutata in peggio".Parla Silvana Mura deputata
di Idv. "Considerato che Silvio Berlusconi dovra' difendersi da
accuse pesanti sarebbe opportuno che lo facesse da privato
cittadino invece che da premier, evitando di coinvolgere
mediaticamente il governo in un processo che certo non fara'
bene all'immagine dell'Italia in particolare nello scenario
internazionale".(AGI)

Lam
151157 FEB 11

NNNN

Lavoro, salute Anche i jeans uccidono (link diretto al sito dell'autore)

Proiettili difettosi, esplodono durante il tiro. Il Viminale: stop alle pallottole fino a luglio

Le graduatorie di coda per le assunzioni nella scuola La Corte costituzionale ha espunto dall'ordinamento la norma che istituisce le graduatorie di coda per l'assunzione dei precari nella scuola. Si tratta di elenchi aggiuntivi nei quali risultano collocati gli aspiranti docenti, già inclusi nelle graduatorie a esaurimento di una provincia, che intendano concorrere alle assunzioni anche in altre province. La norma censurata prevede infatti la possibilità di inserimento in coda in altre tre province, ferma l'inclusione nella graduatoria originaria.

Corte cost., Sent., 09-02-2011, n. 41
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra F. G. A. ed altri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri con ordinanza del 5 febbraio 2010, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 5 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione del 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione.

Il remittente è investito del ricorso proposto da alcuni docenti precari volto ad ottenere l'esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della sentenza n. 10809 del 2008, emessa dal medesimo tribunale, con la quale venivano annullati il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007 n. 5485.

In punto di fatto il giudice a quo riferisce che gli indicati provvedimenti sono stati impugnati dai ricorrenti - docenti precari iscritti nelle ex graduatorie permanenti, ora ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.

I ricorrenti nel giudizio principale ritenevano, infatti, tale previsione contraria al principio secondo il quale i suddetti trasferimenti devono avvenire con il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata dal docente nella graduatoria di provenienza e, pertanto, ottenuto l'annullamento dei provvedimenti impugnati diffidavano gli Uffici Scolastici delle province d'interesse a dare esecuzione alla indicata sentenza e, per l'effetto, a provvedere al loro trasferimento nelle graduatorie provinciali richieste secondo il sistema a "pettine" e non in "coda".

Non avendo ottenuto l'esecuzione richiesta, i ricorrenti davano avvio al giudizio principale in pendenza del quale, però, interveniva la norma impugnata, che, nell'interpretare l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, stabilisce: da un lato, che in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009-2011, rilevante nel giudizio principale, i docenti che chiedono di cambiare provincia saranno inseriti nella relativa graduatoria in ultima posizione; e dall'altro, che per il biennio successivo tale eventuale mutamento comporta, al contrario, il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione attribuita al docente nella graduatoria di provenienza.

Così ricostruita la fattispecie sottoposta al suo esame, il remittente, in punto di non manifesta infondatezza, premette di dubitare del carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge n. 134 del 2009.

A sostegno di tale convincimento, il TAR rileva che la norma interpretata si limita a trasformare le graduatorie provinciali del personale docente da permanenti ad esaurimento e ciò al fine di non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e di non consentire, a decorrere dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già iscritti in dette graduatorie.

Rispetto ad essa risulterebbe del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma impugnata, relativa al trasferimento dei docenti nell'ambito delle diverse graduatorie provinciali che, peraltro, non troverebbe alcun appiglio testuale o logico nella norma interpretata che ne giustifichi l'adozione.

Osserva, altresì, il remittente che la norma impugnata è intervenuta successivamente a numerose sentenze di condanna emesse dal giudice amministrativo nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aventi ad oggetto il decreto 8 aprile 2009, n. 42 con il quale sono stati confermati i principi, in tema di trasferimento, indicati dagli atti amministrativi impugnati dai ricorrenti nel giudizio a quo, e per effetto delle quali si era provveduto alla nomina di un commissario ad acta con il compito di disporre il trasferimento a "pettine" di un elevato numero di docenti da una graduatoria ad un'altra.

Sulla base di tali premesse, il remittente ritiene che la norma censurata abbia carattere innovativo in quanto si colloca nell'ambito di un preesistente tessuto legislativo la cui chiarezza lessicale escludeva la necessità di una legge interpretativa, con la conseguenza che l'unico intento perseguito dal legislatore con l'art. 4 impugnato sarebbe quello di tentare di incidere su fattispecie ancora sub iudice così venendo meno al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

In particolare, l'art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009, a parere del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 Cost. perché, in modo irragionevole e in violazione del principio di uguaglianza, prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Se, infatti, il docente manifesta la propria volontà di trasferirsi in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per l'anno scolastico 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta; mentre per i trasferimenti afferenti il biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a "pettine" secondo il quale si tiene conto del pregresso punteggio posseduto dal docente.

La norma censurata violerebbe, altresì, gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto dietro la parvenza di una norma avente carattere interpretativo, per le ragioni sopra indicate, si celerebbe una disposizione con portata precettiva retroattiva non ragionevole che limiterebbe il diritto di difesa dei ricorrenti ai quali sarebbe preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilità di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale inizialmente loro accordata.

L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 contrasterebbe, poi, con l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, introduce una disciplina sui trasferimenti nelle diverse graduatorie provinciali dei docenti che penalizza i ricorrenti nel giudizio a quo, con ciò violando il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza.

Risulterebbero in tal modo lesi anche i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, i quali «non possono essere assicurati da una norma che presenta profili arbitrari e manifestamente irragionevoli».

Infine, il remittente ritiene che la norma censurata violi, altresì, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, in particolare, il diritto riconosciuto a tutti ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice indipendente e imparziale che impone al potere legislativo di non interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate controversie.

In punto di rilevanza, il TAR remittente rileva che, stante la natura interpretativa della suddetta norma, sarebbe obbligato a dichiarare l'improcedibilità del ricorso in executivis, salvo l'eventuale accoglimento della sollevata questione di legittimità.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile o infondata.

2.1. - In via preliminare, l'Avvocatura solleva tre eccezioni.

In primo luogo, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione difetterebbe del requisito della rilevanza, in quanto il remittente non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento, nonché dell'ulteriore circostanza che essa è intervenuta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali, competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie.

Conseguirebbe da ciò che l'eventuale accoglimento del ricorso oggetto del giudizio principale è precluso, prima ancora che dalla soluzione del sollevato dubbio di costituzionalità, dalle suddette ragioni di ordine processuale, difettando in tal modo la questione del requisito della rilevanza.

In secondo luogo, l'Avvocatura rileva che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (tra le altre con la sentenza n. 3399 del 2008) hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle operazioni di formazione delle graduatorie ad esaurimento dei docenti, con la conseguenza che il remittente non sarebbe competente a proporre la indicata questione di legittimità costituzionale.

In terzo luogo, sempre a parere dell'Avvocatura, l'ordinanza di remissione muove da un errato presupposto di fatto, in quanto il remittente ritiene che le graduatorie che è chiamato a modificare sono quelle predisposte per il biennio 2009-2011, laddove la sentenza di cui si è chiesta l'esecuzione ha annullato un decreto dirigenziale concernente l'aggiornamento delle graduatorie relative al biennio 2007-2009 e, pertanto, diverse.

2.2. - Nel merito, l'Avvocatura osserva che l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte dell'art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009, nel trasformare le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento, non ha previsto i criteri per la gestione di queste ultime e, in particolare, non ha preso in considerazione la possibilità per i docenti di spostarsi sul territorio nazionale.

La norma censurata sarebbe, dunque, intervenuta a colmare questo vuoto di disciplina e nel fare ciò, tenuto conto che le dotazioni organiche nel periodo temporale del biennio 2009-2011 hanno subito la più alta percentuale di riduzione al fine del contenimento della spesa pubblica, ha contemperato l'esigenza di ampliare le opportunità lavorative (mediante l'opzione concessa di inserimento in ulteriori graduatorie provinciali con la permanenza in quella di provenienza), con quella di non pregiudicare la posizione dei docenti già iscritti nella graduatoria in cui entrano a far parte i colleghi che ne hanno chiesto l'inserimento.

Sulla base di tali premesse, l'Avvocatura ritiene che la norma censurata, quanto all'art. 3 Cost., non pone in essere alcuna disparità di trattamento tra docenti che chiedono il trasferimento di graduatoria provinciale nel biennio 2009-2011 e quelli che lo chiedono nel biennio 2011-2013. Sul punto assumerebbe, infatti, rilevanza la circostanza che le situazioni giuridiche poste a raffronto sono tra loro differenti, poiché, per il primo biennio, all'inserimento anche in graduatorie di altre province si accompagna la conservazione della posizione nella graduatoria della provincia di appartenenza; per il secondo biennio è solo previsto il trasferimento da una graduatoria provinciale all'altra. In sostanza la norma impugnata sarebbe il risultato dell'esercizio legittimo della discrezionalità del legislatore il quale ha voluto contemperare gli interessi sopra indicati.

Quanto agli artt. 24 e 113 Cost., l'Avvocatura ritiene che il legislatore non è intervenuto su procedimenti conclusi con sentenze passate in giudicato, ma si è limitato ad attribuire ad una norma il suo corretto significato, risultando pertanto improprio il richiamo agli indicati parametri costituzionali che si riferiscono alla tutela processuale e non alla disciplina sostanziale dei rapporti.

Per gli stessi motivi non vi sarebbe alcuna violazione dei principi dell'equo processo e della parità delle parti, in quanto la norma impugnata non è frutto di un'ingerenza illecita del potere legislativo nella sfera di operatività del potere giudiziario.

Infine, quanto agli artt. 51 e 97 Cost., le relative censure sarebbero inammissibili in quanto sfornite di qualsiasi motivazione.
Motivi della decisione

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Il remittente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione.

Il dubbio di costituzionalità oggetto di scrutinio da parte della Corte è sollevato nel corso di un giudizio di ottemperanza promosso da alcuni docenti precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento - ex art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - volto ad ottenere l'esecuzione di una sentenza (n. 10809 del 5 novembre 2008) con la quale il TAR del Lazio aveva annullato il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485, emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui disponevano che, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti che chiedevano di essere trasferiti da una provincia ad un'altra erano posti in coda nella relativa graduatoria.

Nel corso del giudizio principale il suddetto principio veniva ribadito, dapprima, dal D.M. n. 42 del 2009, avente ad oggetto i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo relativo agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 e, successivamente, dalla disposizione censurata che, qualificandosi quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 269 del 2006, impediva al remittente di dare esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza.

In ragione di quanto sopra, il TAR solleva la questione di legittimità sul presupposto che l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 è, in realtà, una norma innovativa con effetto retroattivo che si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Ed invero, se tale mutamento avviene in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta, mentre se avviene in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a "pettine" e cioè con il riconoscimento del pregresso punteggio e della relativa posizione posseduti dal docente.

Il fatto che la norma censurata introduca una disciplina irragionevole con effetto retroattivo sarebbe, poi, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto essa avrebbe l'unico scopo di limitare il diritto di difesa dei ricorrenti, ai quali sarebbe preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilità di conseguire l'esecuzione della sentenza di primo grado già pronunciata in loro favore dal TAR.

Il remittente ritiene, poi, che l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, nell'introdurre una diversa disciplina sui trasferimenti dei docenti, viola il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e, di conseguenza, anche quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale, nel prescrivere il diritto ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice indipendente e imparziale, impone al potere legislativo di non interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla soluzione di determinate controversie.

2. - In via preliminare, devono essere esaminati i profili di inammissibilità prospettati dall'Avvocatura generale dello Stato.

2.1. - Una prima eccezione attiene al difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario.

L'eccezione non è fondata.

La difesa dello Stato rileva che con due ordinanze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del 2008) la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative all'impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente.

A fronte di tale orientamento va osservato anzitutto che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie e che, comunque, lo stesso ha ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva finalizzata all'instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7617, e C. Stato ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8).

Tale contrasto di giurisprudenza preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010).

2.2. - L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, poi, che la questione sarebbe priva del requisito della rilevanza, in quanto il remittente non avrebbe tenuto conto, da un lato, che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento; dall'altro, che essa è intervenuta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie.

Tali fatti precluderebbero al remittente di accogliere il ricorso, quand'anche la questione di costituzionalità fosse ritenuta fondata, incidendo, perciò, sulla rilevanza di quest'ultima.

Anche tale eccezione non è fondata.

Sul punto è sufficiente osservare che, per come definita dalla stessa difesa dello Stato, la questione preliminare sopra indicata attiene ad aspetti meramente processuali del giudizio principale, la cui soluzione è rimessa al giudice a quo, salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione offerta da quest'ultimo sui punti controversi.

Nel giudizio di costituzionalità, infatti, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il remittente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento, presupposto che non si verifica nel caso di specie.

2.3. - L'Avvocatura generale dello Stato solleva un'ulteriore eccezione di inammissibilità sul presupposto che la questione si fonderebbe su di un errato presupposto di fatto, in quanto il remittente ritiene di dover modificare le graduatorie relative al biennio scolastico 2009-2011; mentre la sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione avrebbe ad oggetto dei provvedimenti afferenti i criteri per l'aggiornamento e l'integrazione delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2009 e, dunque, diverse da quelle indicate dal giudice a quo.

L'eccezione non è fondata, anzitutto in fatto.

Sul punto rileva la circostanza che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello Stato, la sentenza sopra indicata ha disposto l'annullamento del decreto del 16 marzo 2007 e della relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485 emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, proprio nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

3.1. - Occorre premettere che questa Corte, nell'esaminare norme analoghe a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato che in tali casi ciò che rileva non è, in quanto fattore fondante di distinzione, il carattere interpretativo della norma impugnata, ovvero quello innovativo con efficacia retroattiva, non sussistendo a livello costituzionale, salvo che ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. in materia penale, un divieto assoluto di retroattività della legge. Il legislatore può, dunque, approvare sia disposizioni di interpretazione autentica, che chiariscono la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva.

Quello che rileva è, in entrambi i casi, che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, in una prospettiva di stretto controllo, da parte della Corte, di tale requisito, e non contrasti con valori ed interessi costituzionalmente protetti.

In particolare, per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione (ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario), potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 234 del 2007, n. 274 del 2006).

3.2. - Nel caso in esame l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si espone, anzitutto, a questo rilievo.

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte della disposizione impugnata, prevede «la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, [...], per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento».

La stessa norma prevede, poi, in presenza di determinati requisiti, l'inserimento dei docenti nelle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008.

A fronte di ciò l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 stabilisce che «la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria».

Dal raffronto dei due testi normativi deve escludersi il carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione.

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.

Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull'obiettivo dell'assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi.

La norma impugnata ha, dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione autentica.

Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria.

In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.

L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza.

Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l'ultima posizione di III fascia.

L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.

In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401).

Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401).

A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400).

Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità.

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401).

Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

4. - L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost., risultando di conseguenza assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi

lunedì 14 febbraio 2011

Usa/ Prostitute minorenni, si dimette a.d catena supermercati

Usa/ Prostitute minorenni, si dimette a.d catena supermercati
Arrestato a Phoenix con accusa di favoreggiamento prostituzione

New York, 14 feb. (TMNews) - Michael Gilligand, fondatore e
amministratore delegato della catena di supermercati Sunflower
Market, e' stato arrestato a Phoenix, Arizona, con l'accusa di
favoreggiamento della prostituzione minorile. Insieme a lui sono
state fermate altre sette persone. Secondo la polizia, Gilligand
stava per incontrare in una stanza d'albergo una ragazza
minorenne conosciuta su Internet.

Gilligand, pur dichiarandosi innocente, ha rassegnato le
dimissioni per evitare che le sue vicende personali danneggino
Sunflower.

Le vendite della società, che ha 32 supermercati di prodotti
biologici, sono cresciute del 50% nel 2009, a quota 300 milioni
di dollari. Il gruppo ha fatto sapere che i programmi di futura
espansione non saranno modificati dalle dimissioni del dirigente.

A24



141939 feb 11

P.A.: CGIL, riforma Brunetta incassa tre stop in un giorno

Michele Gentile
P.A.: CGIL, riforma Brunetta incassa tre stop in un giorno

“La riforma Brunetta ha incassato in un giorno tre stop, rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, dal Consiglio di Stato e dal Ministero della Pubblica istruzione. Tre decise prese di posizione che dimostrano quanto sia stato inutile l’accordo separato che alcune organizzazioni sindacali si sono precipitate a firmare venerdì scorso”. E’ quanto afferma il responsabile del dipartimento Settori pubblici della CGIL Nazionale, Michele Gentile, che parla di “un brutto giorno da ricordare per il ministro Brunetta”. Nel dettaglio il primo dei tre stop riguarda la Conferenza dei Presidenti delle Regioni: “Una ferma presa di posizione - spiega Gentile - che ha bloccato il Ministro in nome della correttezza istituzionale e della leale collaborazione tra Governo e Regioni”. L’ultimo episodio denunciato, sottolinea, “è l’accordo separato di venerdì scorso: un’intesa che, come sostengono le Regioni, ‘pone ulteriori gravi problemi e non convince sotto il profilo del metodo e neppure nel merito’”. Le Regioni, rileva il sindacalista, “denunciano il mancato coinvolgimento da parte del governo di queste istituzioni che sono, a tutti gli effetti, i datori di lavoro della metà dei lavoratori pubblici contrattualizzati”.
Il secondo altolà arriva dal Consiglio di Stato che, spiega Gentile, “con un suo parere, richiesto dallo stesso Ministro, affonda la pretesa di procedere al rinnovo delle RSU nel Pubblico Impiego solo dopo aver definito i nuovi comparti di contrattazione. La pretesa del Ministro di ‘abolire’ la contrattazione aveva reso impossibile l’accordo sui nuovi comparti. Il diniego di alcune organizzazioni sindacali di procedere al rinnovo aveva portato al blocco delle RSU e al mantenimento in capo alle organizzazioni sindacali di una ‘rappresentatività’ troppo vecchia per essere ancora veritiera”. Ora il parere del Consiglio di Stato, prosegue il sindacalista della CGIL, “fa piazza pulita di questa pretesa e afferma che i lavoratori hanno il diritto di votare per le RSU e le organizzazioni sindacali debbono essere ‘pesate’ nella loro rappresentatività per una questione di democrazia e di reale coinvolgimento dei sindacati nelle scelte di politica economica o contrattuali”.
Il terzo e ultimo stop arriva dal Ministero della Pubblica Istruzione che, osserva Gentile, “fa piazza pulita della pretesa del ministro Brunetta di imporre la sua richiesta di abolire retroattivamente la contrattazione decentrata nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle scuole e di abrogare per questa via i contratti nazionali attualmente vigenti. Dopo questo atto lo stesso Decreto correttivo emanato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri diventa ‘carta straccia’”. Per concludere, quindi, “si tratta di tre stop che fiaccherebbero chiunque e dai quali si possono trarre anche alcune riflessioni: come è stato inutile quell’accordo separato che alcune organizzazioni sindacali si sono precipitate a firmare venerdì scorso. Inutile ed anche dannoso: con quell’accordo - conclude - si intendeva restituire validità ad una cosiddetta Riforma che dopo qualche giorno viene pesantemente colpita. Certo non hanno dato prova né di lungimiranza, né di autonomia”.
Allegati: Conferenza dei Presidenti delle regioni - Parere Consiglio di Stato - contrattazione integrativa