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martedì 15 febbraio 2011

RUBY: PARTI LESE ANCHE TRE FUNZIONARI QUESTURA

RUBY: PARTI LESE ANCHE TRE FUNZIONARI QUESTURA
(V. 'RUBY: PARTI LESE SONO RAGAZZA E MINISTERO...' DELLE 11.31)
(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Ci sono anche tre funzionari della
Questura di Milano come parti lese nel processo che si aprira'
il prossimo 6 aprile e nel quale Silvio Berlusconi e' imputato
per concussione e prostituzione minorile.
I tre funzionari sono il capo di gabinetto Pietro Ostuni, e i
funzionari Giorgia Iafrate e Ivo Morelli, i quali, secondo l'
accusa, avrebbero subito pressioni dal premier che nella notte
tra il 27 e il 28 maggio scorsi chiamo' negli uffici di via
Fatebenefratelli per ottenere il 'rilascio' di Ruby.
In linea teorica, la presidenza del Consiglio potrebbe
costituirsi parte civile in rappresentanza del ministero dell'
Interno che a sua volta e' parte lesa in relazione sempre al
reato di concussione contestato a Berlusconi. (ANSA).

BRU-Y6N/FRF
15-FEB-11 11:57 NNNN
Ruby/ Anche tre funzionari polizia tra parti lese
Presidenza consiglio avrà facoltà di costituirsi al processo

Milano, 15 feb. (TMNews) - Ci sono anche tre funzionari della
Questura di Milano, insieme al ministero dell'Interno e a Ruby
tra le parti lese nella vicenda che ha portato questa mattina al
rinvio a giudizio con rito immediato di Silvio Berlusconi per
concussione e prostituzione minorile. I tre funzionari sono
Pietro Ostuni, Giorgia Iafrate e Ivo Morelli, vittime della
presunta concusisone in relazione alla telefonata del premier per
ottenere la "liberazione" di Ruby fermata per furto. Riby è parte
lesa in relazione all'accusa di prostituzione minorile rivolta a
Berlusconi.
La presidenza del consiglio dei ministri potrebbe chiedere al
processo di costituirsi parte civile. Non sarebbe la prima volta
in una vicenda con il premier Berlusconi imputato: è già successo
nei processi Sme, Mediaset, Mills.

Frk

151156 feb 11

BERLUSCONI. SÌ A GIUDIZIO IMMEDIATO, PROCESSO AL VIA IL 6 APRILE IL GIP DI CENSO ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA PROCURA.

BERLUSCONI. SÌ A GIUDIZIO IMMEDIATO, PROCESSO AL VIA IL 6 APRILE
IL GIP DI CENSO ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA PROCURA.

(DIRE) Roma, 15 feb. - Silvio Berlusconi sara' processato il 6
aprile. Lo ha deciso il Gip di Milano, Cristina Di Censo, che ha
disposto il giudizio immediato nei confronti del premier per i
reati di concussione e prostituzione minorile, nell'ambito
dell'inchiesta nata sul caso Ruby. Il processo si aprira' il 6
aprile davanti ai giudici della quarta sezione penale.
E' stata dunque accolta la richiesta della procura, che ha
stralciato la posizione del presidente del Consiglio rispetto
agli altri indagati, Lele Mora, Nicole Minetti ed Emilio Fede,
per chiederne appunto il giudizio immediato, essendo il solo che
rientrava nei termini temporali previsti dalla legge (60 giorni
dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati). I due
reati ipotizzati fanno riferimento alle telefonate alla questura
di Milano fatte dal Cavaliere per chiedere il rilascio di Karima
Mahroug, detta Ruby, e ai presunti rapporti sessuali avuti con la
ragazza quando era ancora minorenne.

(Pic/ Dire)
11:41 15-02-11

NNNN
RUBY: IDV, BERLUSCONI SI FACCIA GIUDICARE E SI DIMETTA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - ''Due italiani su tre non hanno piu'
fiducia in Berlusconi, non c'e' piu' una maggioranza e il
Parlamento e' immobile'', dunque, il premier ''faccia l'unica
cosa buona che puo' fare: si faccia giudicare, si dimetta e
consenta al Paese di andare andare alle elezioni''. Lo ha detto
il capogruppo dell'Idv alla Camera, Massimo Donadi, commentando
la decisione del gip di Milano sul Rubygate.(ANSA).

CIA
15-FEB-11 11:41 NNNN

RUBY:GIP,SI'GIUDIZIO IMMEDIATO PREMIER, UDIENZA 6/4 ++

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il gip di Milano Cristina Di Censo ha
disposto il giudizio immediato per Silvio Berlusconi per i reati
di concussione e prostituzione minorile nell'ambito del caso
Ruby.
Il Gip ha inoltre fissato l'udienza che si terra' davanti
alla quarta sezione penale per il prossimo 6 aprile alle ore
9.30. (ANSA).

BRU-Y6N
15-FEB-11 11:17 NNNN

RUBY: GIP, BERLUSCONI A PROCESSO PER ENTRAMBI REATI (2) =
(AGI) - Milano, 15 feb. - Il processo a Silvio Berlusconi
comincera' il 6 aprile, alle ore 9.30, davanti alla quarta
sezione penale del tribunale di Milano in composizione
collegiale. "In data odierna - si legge in una nota firmata dal
presidente dell'ufficio gip di Milano, Gabriella Manfrin - il
giudice per le indagini preliminari Cristina Di Censo, ha
depositato il decreto con cui si dispone ai sensi degli
articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale,
giudizio immediato a carico dell'onorevole Silvio Berlusconi"
per i reati di concussione e prostituzione minorile. A
Berlusconi la procura contesta di aver abusato della qualita'
di presidente del Consiglio per indurre i funzionari della
procura di Milano, la notte del 27 e 28 maggio dell'anno
scorso, ad affidare Ruby alla consigliera regionale Nicole
Minetti e per avere avuto rapporti sessuali con la giovane
marocchina ad Arcore. (AGI)
MI2/Car/Pro
151122 FEB 11

NNNN

Ruby/ Gip Milano: Berlusconi rinviato a giudizio
Per concussione e prostituzione minorile

Milano, 15 feb. (TMNews) - Silvio Berlusconi è stato rinviato a
giudizio con rito immediato per concussione e prostituzione
minorile dal gip di Milano Crestina Di Censo. A darne notizia è
un comunicato del presidente dell'ufficio Gip e Gup di Milano
Gabriella Manfrin. Il processo inizierà il 6 aprile prossimo
davanti ai giudici della quarta sezione penale in composizione
collegiale.

Frk/Sar

151117 feb 11


BERLUSCONI. AVVOCATO MINETTI LO AVVISA: NICOLE PARLERÀ...


(DIRE) Roma, 15 feb. - Un messaggio chiaro: Nicole Minetti
parlera'. Lo fara' chiaramente, anche a costo di rompere con
Silvio Berlusconi. Ad annunciarlo, in un'intervista ad
Affaritaliani.it, e' il legale della consigliera regionale
lombarda, Daria Pesce: "Il Cavaliere dovrebbe andare davanti ai
giudici per spiegarsi. Potremmo entrare in conflitto se non si
adeguasse alla nostra linea difensiva". Infine, sul rapporto tra
i due: "Confermo il fatto che tra loro c'era una relazione
affettiva"
Avvocato Pesce, Nicole Minetti si fara' processare?
"Abbiamo presentato i fatti ai giudici e abbiamo confermato
alcuni capisaldi. E' possibile che si arrivi al processo per
favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti. Ma
escludo che possa essere condannata per concorso alla
prostituzione". Che cosa pensa della linea difensiva del
Cavaliere? Convergete o divergete? "Dico solo che potremmo
entrare in conflitto nel caso in cui non si adeguasse alla nostra
linea difensiva. Questo e' il punto chiave: non parto con l'idea
di entrare in conflitto. Pero' dipende dalla sua linea
difensiva". Secondo lei Berlusconi dovrebbe presentarsi davanti
ai giudici? "Berlusconi, a mio avviso, si dovrebbe presentare
perche' potrebbe essere la strategia vincente. Davanti ai giudici
potrebbe spiegare le cose, su quello che e' successo e quello che
non e' successo, in modo chiaro e convincente". Nicole Minetti
arrivera' all'assoluzione? "La Minetti si presentera' e si
difendera'. Molti fatti e circostanze devono essere chiariti. E
se chiariti potrebbero portare alla assoluzione". La vostra
strategia e' quella di dire che e' la fidanzata del Premier?
"Fidanzata? Io ho detto che tra loro c'era una relazione
affettiva. E lo confermo".

(Vid/ Dire)
10:46 15-02-11

NNNN

BERLUSCONI: GIORNALE PARROCCHIALE A BERGAMO, NON HA SENSO STATO =
(AGI) - Bergamo, 15 feb. - Sta facendo discutere a Bergamo
l'iniziativa del parroco di un quartiere cittadino, che ha
deciso di dedicare sei pagine del periodico parrocchiale a una
severa analisi e stroncatura di quello che gia' nel titolo
viene chiamato "Berlusconi e il Berlusconismo". Don Massimo
Maffioletti, parroco di Loguelo, alla periferia ovest di
Bergamo ha un passato da caporedattore dell'Eco di Bergamo. E
lo si vede nel modo in cui ha scritto le sei pagine di
"Longuelo comunita'". Berlusconi viene accusato di "mancanza di
senso dello Stato, tra "barzellette, corna, cucu' ad
appuntamenti istituzionali" e "consigli per gli acquisti di
varia natura", con "insofferenza per la legalita', le regole e
le istituzioni", "confusione tra privato e pubblico" e
"populismo come guida per le scelte politiche". Mentre il
berlusconismo viene visto come uno stile di vita e di politica
basato sulla "diminuita capacita' di comprendere la
fondamentale distinzione tra i poteri dello Stato, cardine
della democrazia occidentale", che provoca "uno stravolgimento
del rapporto tra fede e politica. Mentre il cattolico dovrebbe
mostrare per intero la propria appartenenza religiosa-etica
nella sua testimonianza personale ed essere piu' indulgente
verso gli altri cittadini e cercare una mediazione nella
costruzione della legge che deve salvaguardare un bene di
tutti, si ha nel berlusconismo la richiesta di una legislazione
esigente e dura per la citta' di tutti (sullo stato terminale
della vita e sull'accanimento terapeutico, sulle relazioni
familiari, sulla prostituzione, sul consumo di coca...) e una
pretesa indulgenza verso se stessi e la propria liberta'
personale". Servirebbe insomma la "buona politica, povera di
privilegi e ricca di proposte". (AGI)
Bg1/Car
151002 FEB 11

NNNN
RUBY: AVVOCATO MINETTI, BERLUSCONI VADA A SPIEGARSI DAI GIUDICI =
(AGI) - Milano, 15 feb. - Silvio Berlusconi dovrebbe
presentarsi davanti ai giudici per spiegarsi nell'ambito del
caso Ruby, perche' potrebbe essere una strategia vincente. E'
l'opinione di Daria Pesce, avvocato della consigliera regionale
Nicole Minetti, che, intervistata dal quotidiano online Affari
Italiani, ribadisce la relazione affettiva fra la sua assistita
e il premier ed esclude che Minetti "possa essere condannata
per concorso alla prostituzione". Per Pesce, poi, la linea
difensiva del presidente del Consiglio e quella della
consigliera regionale "potrebbero entrare in conflitto", per
quanto lei non parta con questa idea. "Dipende dalla sua linea
difensiva", ha spiegato, aggiungendo che "Berlusconi si
dovrebbe presentare perche' potrebbe essere la strategia
vincente. Davanti ai giudici potrebbe spiegare le cose, su
quello che e' successo e quello che non e' successo, in modo
chiaro e convincente". "E' possibile che si arrivi al processo
per favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti - ha
poi concluso, ricordando come la giovane si sia presentata
davanti ai giudici e abbia confermato alcuni capisaldi - Si
presentera' e si difendera'. Molti fatti e circostanze devono
essere chiariti. E se chiariti potrebbero portare alla
assoluzione". (AGI)
Mi1/Car
150953 FEB 11

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RUBY: IDV, BERLUSCONI NON AFFRONTI DA PREMIER IL PROCESSO =
(AGI) - Roma, 15 feb - "Con il rinvio a giudizio da parte del
Gip del Tribunale di Milano la condizione politica del premier
e' sensibilmente mutata in peggio".Parla Silvana Mura deputata
di Idv. "Considerato che Silvio Berlusconi dovra' difendersi da
accuse pesanti sarebbe opportuno che lo facesse da privato
cittadino invece che da premier, evitando di coinvolgere
mediaticamente il governo in un processo che certo non fara'
bene all'immagine dell'Italia in particolare nello scenario
internazionale".(AGI)

Lam
151157 FEB 11

NNNN

Lavoro, salute Anche i jeans uccidono (link diretto al sito dell'autore)

Proiettili difettosi, esplodono durante il tiro. Il Viminale: stop alle pallottole fino a luglio

Le graduatorie di coda per le assunzioni nella scuola La Corte costituzionale ha espunto dall'ordinamento la norma che istituisce le graduatorie di coda per l'assunzione dei precari nella scuola. Si tratta di elenchi aggiuntivi nei quali risultano collocati gli aspiranti docenti, già inclusi nelle graduatorie a esaurimento di una provincia, che intendano concorrere alle assunzioni anche in altre province. La norma censurata prevede infatti la possibilità di inserimento in coda in altre tre province, ferma l'inclusione nella graduatoria originaria.

Corte cost., Sent., 09-02-2011, n. 41
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra F. G. A. ed altri e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed altri con ordinanza del 5 febbraio 2010, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 5 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione del 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione.

Il remittente è investito del ricorso proposto da alcuni docenti precari volto ad ottenere l'esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della sentenza n. 10809 del 2008, emessa dal medesimo tribunale, con la quale venivano annullati il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007 n. 5485.

In punto di fatto il giudice a quo riferisce che gli indicati provvedimenti sono stati impugnati dai ricorrenti - docenti precari iscritti nelle ex graduatorie permanenti, ora ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.

I ricorrenti nel giudizio principale ritenevano, infatti, tale previsione contraria al principio secondo il quale i suddetti trasferimenti devono avvenire con il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata dal docente nella graduatoria di provenienza e, pertanto, ottenuto l'annullamento dei provvedimenti impugnati diffidavano gli Uffici Scolastici delle province d'interesse a dare esecuzione alla indicata sentenza e, per l'effetto, a provvedere al loro trasferimento nelle graduatorie provinciali richieste secondo il sistema a "pettine" e non in "coda".

Non avendo ottenuto l'esecuzione richiesta, i ricorrenti davano avvio al giudizio principale in pendenza del quale, però, interveniva la norma impugnata, che, nell'interpretare l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, stabilisce: da un lato, che in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009-2011, rilevante nel giudizio principale, i docenti che chiedono di cambiare provincia saranno inseriti nella relativa graduatoria in ultima posizione; e dall'altro, che per il biennio successivo tale eventuale mutamento comporta, al contrario, il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione attribuita al docente nella graduatoria di provenienza.

Così ricostruita la fattispecie sottoposta al suo esame, il remittente, in punto di non manifesta infondatezza, premette di dubitare del carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge n. 134 del 2009.

A sostegno di tale convincimento, il TAR rileva che la norma interpretata si limita a trasformare le graduatorie provinciali del personale docente da permanenti ad esaurimento e ciò al fine di non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e di non consentire, a decorrere dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già iscritti in dette graduatorie.

Rispetto ad essa risulterebbe del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma impugnata, relativa al trasferimento dei docenti nell'ambito delle diverse graduatorie provinciali che, peraltro, non troverebbe alcun appiglio testuale o logico nella norma interpretata che ne giustifichi l'adozione.

Osserva, altresì, il remittente che la norma impugnata è intervenuta successivamente a numerose sentenze di condanna emesse dal giudice amministrativo nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aventi ad oggetto il decreto 8 aprile 2009, n. 42 con il quale sono stati confermati i principi, in tema di trasferimento, indicati dagli atti amministrativi impugnati dai ricorrenti nel giudizio a quo, e per effetto delle quali si era provveduto alla nomina di un commissario ad acta con il compito di disporre il trasferimento a "pettine" di un elevato numero di docenti da una graduatoria ad un'altra.

Sulla base di tali premesse, il remittente ritiene che la norma censurata abbia carattere innovativo in quanto si colloca nell'ambito di un preesistente tessuto legislativo la cui chiarezza lessicale escludeva la necessità di una legge interpretativa, con la conseguenza che l'unico intento perseguito dal legislatore con l'art. 4 impugnato sarebbe quello di tentare di incidere su fattispecie ancora sub iudice così venendo meno al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

In particolare, l'art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009, a parere del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 Cost. perché, in modo irragionevole e in violazione del principio di uguaglianza, prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Se, infatti, il docente manifesta la propria volontà di trasferirsi in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per l'anno scolastico 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta; mentre per i trasferimenti afferenti il biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a "pettine" secondo il quale si tiene conto del pregresso punteggio posseduto dal docente.

La norma censurata violerebbe, altresì, gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto dietro la parvenza di una norma avente carattere interpretativo, per le ragioni sopra indicate, si celerebbe una disposizione con portata precettiva retroattiva non ragionevole che limiterebbe il diritto di difesa dei ricorrenti ai quali sarebbe preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilità di proseguire nell'invocata tutela giurisdizionale inizialmente loro accordata.

L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 contrasterebbe, poi, con l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, introduce una disciplina sui trasferimenti nelle diverse graduatorie provinciali dei docenti che penalizza i ricorrenti nel giudizio a quo, con ciò violando il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza.

Risulterebbero in tal modo lesi anche i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, i quali «non possono essere assicurati da una norma che presenta profili arbitrari e manifestamente irragionevoli».

Infine, il remittente ritiene che la norma censurata violi, altresì, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, in particolare, il diritto riconosciuto a tutti ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice indipendente e imparziale che impone al potere legislativo di non interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate controversie.

In punto di rilevanza, il TAR remittente rileva che, stante la natura interpretativa della suddetta norma, sarebbe obbligato a dichiarare l'improcedibilità del ricorso in executivis, salvo l'eventuale accoglimento della sollevata questione di legittimità.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile o infondata.

2.1. - In via preliminare, l'Avvocatura solleva tre eccezioni.

In primo luogo, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione difetterebbe del requisito della rilevanza, in quanto il remittente non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento, nonché dell'ulteriore circostanza che essa è intervenuta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali, competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie.

Conseguirebbe da ciò che l'eventuale accoglimento del ricorso oggetto del giudizio principale è precluso, prima ancora che dalla soluzione del sollevato dubbio di costituzionalità, dalle suddette ragioni di ordine processuale, difettando in tal modo la questione del requisito della rilevanza.

In secondo luogo, l'Avvocatura rileva che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (tra le altre con la sentenza n. 3399 del 2008) hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle operazioni di formazione delle graduatorie ad esaurimento dei docenti, con la conseguenza che il remittente non sarebbe competente a proporre la indicata questione di legittimità costituzionale.

In terzo luogo, sempre a parere dell'Avvocatura, l'ordinanza di remissione muove da un errato presupposto di fatto, in quanto il remittente ritiene che le graduatorie che è chiamato a modificare sono quelle predisposte per il biennio 2009-2011, laddove la sentenza di cui si è chiesta l'esecuzione ha annullato un decreto dirigenziale concernente l'aggiornamento delle graduatorie relative al biennio 2007-2009 e, pertanto, diverse.

2.2. - Nel merito, l'Avvocatura osserva che l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte dell'art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009, nel trasformare le graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento, non ha previsto i criteri per la gestione di queste ultime e, in particolare, non ha preso in considerazione la possibilità per i docenti di spostarsi sul territorio nazionale.

La norma censurata sarebbe, dunque, intervenuta a colmare questo vuoto di disciplina e nel fare ciò, tenuto conto che le dotazioni organiche nel periodo temporale del biennio 2009-2011 hanno subito la più alta percentuale di riduzione al fine del contenimento della spesa pubblica, ha contemperato l'esigenza di ampliare le opportunità lavorative (mediante l'opzione concessa di inserimento in ulteriori graduatorie provinciali con la permanenza in quella di provenienza), con quella di non pregiudicare la posizione dei docenti già iscritti nella graduatoria in cui entrano a far parte i colleghi che ne hanno chiesto l'inserimento.

Sulla base di tali premesse, l'Avvocatura ritiene che la norma censurata, quanto all'art. 3 Cost., non pone in essere alcuna disparità di trattamento tra docenti che chiedono il trasferimento di graduatoria provinciale nel biennio 2009-2011 e quelli che lo chiedono nel biennio 2011-2013. Sul punto assumerebbe, infatti, rilevanza la circostanza che le situazioni giuridiche poste a raffronto sono tra loro differenti, poiché, per il primo biennio, all'inserimento anche in graduatorie di altre province si accompagna la conservazione della posizione nella graduatoria della provincia di appartenenza; per il secondo biennio è solo previsto il trasferimento da una graduatoria provinciale all'altra. In sostanza la norma impugnata sarebbe il risultato dell'esercizio legittimo della discrezionalità del legislatore il quale ha voluto contemperare gli interessi sopra indicati.

Quanto agli artt. 24 e 113 Cost., l'Avvocatura ritiene che il legislatore non è intervenuto su procedimenti conclusi con sentenze passate in giudicato, ma si è limitato ad attribuire ad una norma il suo corretto significato, risultando pertanto improprio il richiamo agli indicati parametri costituzionali che si riferiscono alla tutela processuale e non alla disciplina sostanziale dei rapporti.

Per gli stessi motivi non vi sarebbe alcuna violazione dei principi dell'equo processo e della parità delle parti, in quanto la norma impugnata non è frutto di un'ingerenza illecita del potere legislativo nella sfera di operatività del potere giudiziario.

Infine, quanto agli artt. 51 e 97 Cost., le relative censure sarebbero inammissibili in quanto sfornite di qualsiasi motivazione.
Motivi della decisione

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Il remittente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione.

Il dubbio di costituzionalità oggetto di scrutinio da parte della Corte è sollevato nel corso di un giudizio di ottemperanza promosso da alcuni docenti precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento - ex art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) - volto ad ottenere l'esecuzione di una sentenza (n. 10809 del 5 novembre 2008) con la quale il TAR del Lazio aveva annullato il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485, emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui disponevano che, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti che chiedevano di essere trasferiti da una provincia ad un'altra erano posti in coda nella relativa graduatoria.

Nel corso del giudizio principale il suddetto principio veniva ribadito, dapprima, dal D.M. n. 42 del 2009, avente ad oggetto i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo relativo agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 e, successivamente, dalla disposizione censurata che, qualificandosi quale norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 269 del 2006, impediva al remittente di dare esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza.

In ragione di quanto sopra, il TAR solleva la questione di legittimità sul presupposto che l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 è, in realtà, una norma innovativa con effetto retroattivo che si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Ed invero, se tale mutamento avviene in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta, mentre se avviene in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a "pettine" e cioè con il riconoscimento del pregresso punteggio e della relativa posizione posseduti dal docente.

Il fatto che la norma censurata introduca una disciplina irragionevole con effetto retroattivo sarebbe, poi, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto essa avrebbe l'unico scopo di limitare il diritto di difesa dei ricorrenti, ai quali sarebbe preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilità di conseguire l'esecuzione della sentenza di primo grado già pronunciata in loro favore dal TAR.

Il remittente ritiene, poi, che l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, nell'introdurre una diversa disciplina sui trasferimenti dei docenti, viola il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e, di conseguenza, anche quelli di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale, nel prescrivere il diritto ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice indipendente e imparziale, impone al potere legislativo di non interferire nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla soluzione di determinate controversie.

2. - In via preliminare, devono essere esaminati i profili di inammissibilità prospettati dall'Avvocatura generale dello Stato.

2.1. - Una prima eccezione attiene al difetto di rilevanza della questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario.

L'eccezione non è fondata.

La difesa dello Stato rileva che con due ordinanze (Cass. SS.UU. n. 3398 e n. 3399 del 2008) la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative all'impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente.

A fronte di tale orientamento va osservato anzitutto che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie e che, comunque, lo stesso ha ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva finalizzata all'instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7617, e C. Stato ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8).

Tale contrasto di giurisprudenza preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010).

2.2. - L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, poi, che la questione sarebbe priva del requisito della rilevanza, in quanto il remittente non avrebbe tenuto conto, da un lato, che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l'impugnativa delle graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento; dall'altro, che essa è intervenuta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie.

Tali fatti precluderebbero al remittente di accogliere il ricorso, quand'anche la questione di costituzionalità fosse ritenuta fondata, incidendo, perciò, sulla rilevanza di quest'ultima.

Anche tale eccezione non è fondata.

Sul punto è sufficiente osservare che, per come definita dalla stessa difesa dello Stato, la questione preliminare sopra indicata attiene ad aspetti meramente processuali del giudizio principale, la cui soluzione è rimessa al giudice a quo, salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione offerta da quest'ultimo sui punti controversi.

Nel giudizio di costituzionalità, infatti, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il remittente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento, presupposto che non si verifica nel caso di specie.

2.3. - L'Avvocatura generale dello Stato solleva un'ulteriore eccezione di inammissibilità sul presupposto che la questione si fonderebbe su di un errato presupposto di fatto, in quanto il remittente ritiene di dover modificare le graduatorie relative al biennio scolastico 2009-2011; mentre la sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione avrebbe ad oggetto dei provvedimenti afferenti i criteri per l'aggiornamento e l'integrazione delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2009 e, dunque, diverse da quelle indicate dal giudice a quo.

L'eccezione non è fondata, anzitutto in fatto.

Sul punto rileva la circostanza che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello Stato, la sentenza sopra indicata ha disposto l'annullamento del decreto del 16 marzo 2007 e della relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485 emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, proprio nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

3.1. - Occorre premettere che questa Corte, nell'esaminare norme analoghe a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato che in tali casi ciò che rileva non è, in quanto fattore fondante di distinzione, il carattere interpretativo della norma impugnata, ovvero quello innovativo con efficacia retroattiva, non sussistendo a livello costituzionale, salvo che ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. in materia penale, un divieto assoluto di retroattività della legge. Il legislatore può, dunque, approvare sia disposizioni di interpretazione autentica, che chiariscono la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva.

Quello che rileva è, in entrambi i casi, che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, in una prospettiva di stretto controllo, da parte della Corte, di tale requisito, e non contrasti con valori ed interessi costituzionalmente protetti.

In particolare, per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione (ove queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario), potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 234 del 2007, n. 274 del 2006).

3.2. - Nel caso in esame l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si espone, anzitutto, a questo rilievo.

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte della disposizione impugnata, prevede «la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, [...], per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento».

La stessa norma prevede, poi, in presenza di determinati requisiti, l'inserimento dei docenti nelle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008.

A fronte di ciò l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 stabilisce che «la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria».

Dal raffronto dei due testi normativi deve escludersi il carattere interpretativo dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, in quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione.

L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.

Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull'obiettivo dell'assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi.

La norma impugnata ha, dunque, una portata innovativa con carattere retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione autentica.

Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria.

In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire.

L'art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza.

Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie scelte dopo l'ultima posizione di III fascia.

L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.

In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401).

Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401).

A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400).

Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità.

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401).

Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

4. - L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost., risultando di conseguenza assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi

lunedì 14 febbraio 2011

Usa/ Prostitute minorenni, si dimette a.d catena supermercati

Usa/ Prostitute minorenni, si dimette a.d catena supermercati
Arrestato a Phoenix con accusa di favoreggiamento prostituzione

New York, 14 feb. (TMNews) - Michael Gilligand, fondatore e
amministratore delegato della catena di supermercati Sunflower
Market, e' stato arrestato a Phoenix, Arizona, con l'accusa di
favoreggiamento della prostituzione minorile. Insieme a lui sono
state fermate altre sette persone. Secondo la polizia, Gilligand
stava per incontrare in una stanza d'albergo una ragazza
minorenne conosciuta su Internet.

Gilligand, pur dichiarandosi innocente, ha rassegnato le
dimissioni per evitare che le sue vicende personali danneggino
Sunflower.

Le vendite della società, che ha 32 supermercati di prodotti
biologici, sono cresciute del 50% nel 2009, a quota 300 milioni
di dollari. Il gruppo ha fatto sapere che i programmi di futura
espansione non saranno modificati dalle dimissioni del dirigente.

A24



141939 feb 11

P.A.: CGIL, riforma Brunetta incassa tre stop in un giorno

Michele Gentile
P.A.: CGIL, riforma Brunetta incassa tre stop in un giorno

“La riforma Brunetta ha incassato in un giorno tre stop, rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, dal Consiglio di Stato e dal Ministero della Pubblica istruzione. Tre decise prese di posizione che dimostrano quanto sia stato inutile l’accordo separato che alcune organizzazioni sindacali si sono precipitate a firmare venerdì scorso”. E’ quanto afferma il responsabile del dipartimento Settori pubblici della CGIL Nazionale, Michele Gentile, che parla di “un brutto giorno da ricordare per il ministro Brunetta”. Nel dettaglio il primo dei tre stop riguarda la Conferenza dei Presidenti delle Regioni: “Una ferma presa di posizione - spiega Gentile - che ha bloccato il Ministro in nome della correttezza istituzionale e della leale collaborazione tra Governo e Regioni”. L’ultimo episodio denunciato, sottolinea, “è l’accordo separato di venerdì scorso: un’intesa che, come sostengono le Regioni, ‘pone ulteriori gravi problemi e non convince sotto il profilo del metodo e neppure nel merito’”. Le Regioni, rileva il sindacalista, “denunciano il mancato coinvolgimento da parte del governo di queste istituzioni che sono, a tutti gli effetti, i datori di lavoro della metà dei lavoratori pubblici contrattualizzati”.
Il secondo altolà arriva dal Consiglio di Stato che, spiega Gentile, “con un suo parere, richiesto dallo stesso Ministro, affonda la pretesa di procedere al rinnovo delle RSU nel Pubblico Impiego solo dopo aver definito i nuovi comparti di contrattazione. La pretesa del Ministro di ‘abolire’ la contrattazione aveva reso impossibile l’accordo sui nuovi comparti. Il diniego di alcune organizzazioni sindacali di procedere al rinnovo aveva portato al blocco delle RSU e al mantenimento in capo alle organizzazioni sindacali di una ‘rappresentatività’ troppo vecchia per essere ancora veritiera”. Ora il parere del Consiglio di Stato, prosegue il sindacalista della CGIL, “fa piazza pulita di questa pretesa e afferma che i lavoratori hanno il diritto di votare per le RSU e le organizzazioni sindacali debbono essere ‘pesate’ nella loro rappresentatività per una questione di democrazia e di reale coinvolgimento dei sindacati nelle scelte di politica economica o contrattuali”.
Il terzo e ultimo stop arriva dal Ministero della Pubblica Istruzione che, osserva Gentile, “fa piazza pulita della pretesa del ministro Brunetta di imporre la sua richiesta di abolire retroattivamente la contrattazione decentrata nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle scuole e di abrogare per questa via i contratti nazionali attualmente vigenti. Dopo questo atto lo stesso Decreto correttivo emanato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri diventa ‘carta straccia’”. Per concludere, quindi, “si tratta di tre stop che fiaccherebbero chiunque e dai quali si possono trarre anche alcune riflessioni: come è stato inutile quell’accordo separato che alcune organizzazioni sindacali si sono precipitate a firmare venerdì scorso. Inutile ed anche dannoso: con quell’accordo - conclude - si intendeva restituire validità ad una cosiddetta Riforma che dopo qualche giorno viene pesantemente colpita. Certo non hanno dato prova né di lungimiranza, né di autonomia”.
Allegati: Conferenza dei Presidenti delle regioni - Parere Consiglio di Stato - contrattazione integrativa

112: pochi cittadini conoscono il numero europeo salvavita

Salute. Distributori di benzina, dannosi per chi abita vicino

SALUTE. DISTRIBUTORI DI BENZINA, DANNOSI PER CHI ABITA VICINO
STUDIO SPAGNOLO DELL'UNIVERSITA' DELLA MURCIA.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 14 feb. - Chi abita nei
dintorni di un distributore di benzina rischia di avere piu'
problemi di salute. L'allarme arriva da uno studio
dell'Universita' della Murcia (Spagna), che ha rilevato attorno
alle stazioni di servizio l'emissione di sostanze dannose sopra i
livelli medi, il cui impatto inquinante si estenderebbe nel
raggio di 100 metri. Accanto alle colonnine di carburante,
infatti, ci sarebbe una pericolosa dispersione nell'aria di
sostanze inquinanti: un mix di gas combusti e incombusti, polveri
sottili e altri composti chimici che arrivano dalla auto in
attesa e dai vapori emessi dai carburanti caricati e scaricati
dalle cisterne che riforniscono i benzinai.
"Alcuni composti organici nell'aria come il benzene, che
aumenta il rischio di cancro, sono stati registrati nelle
stazioni di servizio a livelli superiori a quelli medi per le
aree urbane dove il traffico e' la principale fonte di
emissioni", spiega una delle autrici dello studio, Marta Doval
dell'Universita' della Murcia, in Spagna.
Gli scienziati, il cui studio e' stato pubblicato sul Journal
of Environmental Management, hanno studiato gli effetti della
contaminazione potenzialmente dannosa per la salute. La 'distanza
di sicurezza', dunque, non dovrebbe scendere sotto i cinquanta
metri, e salire a cento nel caso di edifici e strutture
'sensibili' come scuole, ospedali e case di cura in cui vivono
persone anziane, spiegano i ricercatori, precisando tuttavia che
altri parametri vanno comunque presi in considerazione: il numero
di stazioni nell'area, la quantita' di carburanti che erogano,
l'intensita' del traffico, le strutture circostanti, le
condizioni atmosferiche.

(Wel/ Dire)
15:58 14-02-11

NNNN

Sicurezza. Fiano: interrogazione a Maroni su pallottole difettose



SICUREZZA. FIANO: INTERROGAZIONE A MARONI SU PALLOTTOLE DIFETTOSE


(DIRE) Roma, 14 feb. - Il Forum Sicurezza del Partito
democratico, a seguito dell'articolo apparso oggi su Repubblica a
firma di Alberto Custodero, ha presentato una interrogazione
urgente al ministro Maroni per conoscere "il reale stato delle
riserve di munizioni in dotazione agli agenti della polizia di
Stato e per avere informazione sui lotti di pallottole ceche,
rivelatesi difettose, giacenti nei depositi
dell'amministrazione". Lo riferisce Emanuele Fiano, presidente
forum Sicurezza del Partito democratico. "Se la cattiva qualita'
dei proiettili denunciata dai sindacati di polizia dovesse essere
confermata dal ministro Maroni, emergerebbe un danno economico
gravissimo per l'amministrazione e, allo stesso tempo, per
l'incolumita' degli agenti e della sicurezza di tutti", conclude.

(Com/Lum/ Dire)
15:27 14-02-11

NNNN

SEMAFORI TRUCCATI: PM MILANO CHIEDE PROCESSO PER 33 PERSONE



SEMAFORI TRUCCATI: PM MILANO CHIEDE PROCESSO PER 33 PERSONE =
(AGI) - Milano, 14 feb. - Il procuratore aggiunto Alfredo
Robledo ha chiesto 4 archiviazioni e il rinvio a giudizio per
33 persone tra sindaci, comandanti di polizia locale,
funzionari comunali e amministratori delle due societa'
coinvolte nell'ambito dell'inchiesta sui T-Red, le
apparecchiature semaforiche tarate in modo da fare piu' multe
possibili, facendo durare il meno possibile il giallo e
rendendo impossibile l'attraversamento senza essere sanzionati.
Le accuse sono di turbativa d'asta e, in quattro casi, di
associazione per delinquere. Le amministrazioni locali colpite
dall'inchiesta in totale sono 35 e 14 di esse sono lombarde. Si
trovano in provincia di Milano, Varese, Como, Cremona, Lodi e
Mantova. Comuni come Paullo, Spino d'Adda, Cinisello
Balsamo,Masate, Settala, Seveso, Albese con Cassano, Vertemate
con Minoprio, Gazzada Schianno, Somaglia, e poi Sangiorgio di
Mantova, Rodendesco e Viadana.
A Segrate, il comune da cui parti' l'inchiesta con il primo
sequestro dei T-red, rischiano ora il processo il sindaco
Adriano Alessandrini, il comandante dei vigili e il suo vice.
La Procura sostiene che a Segrate i T-red furono installati per
permettere al Comune di fare cassa in fretta, fissando
"dolosamente il tempo di durata del giallo in quattro secondi"
e aumentando in questo modo gli introiti di quasi due milioni e
mezzo di euro. In questo caso viene contestato l'abuso
d'ufficio in concorso e su istigazione del sindaco stesso.
(AGI)
Mi2
141622 FEB 11

NNNN

SU FACEBOOK ARMATO E IN POSA DA BULLO, DENUNCIATO 16NNE A IMPERIA

SU FACEBOOK ARMATO E IN POSA DA BULLO, DENUNCIATO 16NNE A IMPERIA =
(AGI) - Imperia, 14 feb. - Si era fatto ritrarre su Facebook
armato di pistola e carabina ed aveva 'postato' le foto per
vantarsi con gli amici di essere un 'duro', un bullo. Lui e'
uno studente di 16 anni che e' stato denunciato dagli agenti
della Polizia postale di Imperia, che lo hanno individuato
nell'ambito di una attivita' di monitoraggio del famoso social
network e grazie anche ad alcune confidenze ricevute nel corso
degli incontri nelle scuole. In seguito ad una perquisizione
domiciliare, infatti, in casa sua sono state trovate: due
pistole e una carabina ad aria compressa, oltre a due
proiettili calibro 12. Le pistole, entrambi semiautomatiche,
potrebbero essere giocattolo pur essendo senza il tappino
rosso. Accertamenti sono in corso sulle armi per verificare che
non siano state modificate, in modo da renderle vere, e intanto
il ragazzino dovra' rispondere del possesso delle due cartucce
da fucile. E' probabile che vengano presi altri provvedimenti
per quanto riguarda pistola e carabina e per le foto pubblicate
su Facebook. (AGI)
Im1/Mav/Msc
140927 FEB 11

NNNN

Cartucce difettose la Polizia è senza munizioni Il Viminale agli agenti: stop alle esercitazioni. I proiettili della Repubblica Ceca esplodono.."Questo è l'ennesimo scandalo causato dal taglio dei fondi alla Sicurezza. E poi parliamo di allarme terrorismo..."

SICUREZZA STRADALE: DA OGGI CAMPAGNA POLSTRADA 'TRUCK'



SICUREZZA STRADALE: DA OGGI CAMPAGNA POLSTRADA 'TRUCK'

(ANSA) - PADOVA, 12 FEB - Parte oggi la campagna europea
denominata 'Truck' - Mezzi pesanti -. Il Network Europeo delle
Polizie Stradali 'Tispol' ha infatti programmato nel periodo dal
14 al 20 febbraio servizi straordinari che vedono scendere in
campo, anche in Italia risorse straordinarie indirizzate a
garantire la sicurezza della viabilit…, orientando i controlli
sul trasporto merci.
Tispol Š una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali,
nata nel 1996 sotto l'egida dell'Ue, alla quale aderiscono 29
Paesi tra cui tutti gli Stati Membri oltre alla Svizzera e alla
Norvegia, con la Serbia come osservatore. L'Italia Š
rappresentata dal 2003 dal Servizio Polizia Stradale del
Ministero dell 'Interno.
L'obiettivo Š quello di elevare gli standard di sicurezza
stradale, armonizzando l'attivit… di prevenzione, informazione e
controllo, anche attraverso campagne e operazioni congiunte i
cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo
Tispol.La campagna ha l'obiettivo di effettuare in tutta Europa
controlli ai mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, sia su
tratte nazionali che internazionali, con verifica delle
condizioni dei conducenti, dei mezzi e del carico e la verifica
delle ore di guida e di riposo effettuate e dei cronotachigrafi.
I risultati, sia a livello nazionale sia in ambito
Compartimentale saranno resi noti il 28 febbraio 2011.—
(ANSA).

Certificati malattia on line: Mastrapasqua, ora subito visita fiscale



CERTIFICATI ON LINE: MASTRAPASQUA, ORA SUBITO VISITA FISCALE
INPS GIRA RICHIESTA DATORE LAVORO A MEDICO CHE VERIFICA SUBITO
(ANSA) - ROMA, 14 FEB - ''Tra pochissimi giorni metteremo on
line la visita fiscale''. Lo ha annunciato il presidente
dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, intervistato da Radio 24 nella
trasmissione 'Salvadanaio' parlando dei certificati medici on
line.
Mastrapasqua ha spiegato che ''ora il datore di lavoro sa
immediatamente se il lavoratore e' malato e se vuole puo'
richiedere subito una visita fiscale. Puo' comunicare
telematicamente la richiesta e noi la giriamo ad uno dei medici
di un elenco e quello piu' vicino va a fare la visita, come un
radio taxi, e cosi' in qualche ora c'e' la visita''.
La visita fiscale puo' essere richiesta anche al primo giorno
di malattia, e anche se dura un solo giorno, ''dipende sempre
dal datore lavoro, che paga i giorni di malattia per i primi tre
giorni'' ha ricordato Mastrapasqua.(ANSA).

DR
14-FEB-11 12:49 NNNN
SALUTE: INPS, ECCO SISTEMA ONLINE PER VISITA FISCALE IMMEDIATA =
(AGI) - Roma, 14 feb. - La visita fiscale a casa di un
lavoratore malato arrivera' entro poche ore, comunque in
giornata, e non piu' uno o due giorni dopo come accade spesso
oggi. Nel giro di un mese sara' attivo infatti un sistema
online, messo a punto dall'Inps, che consentira' all'azienda di
comunicare all'istante all'Inps, per via telematica, la
richiesta di visita di controllo per il proprio dipendente, e
all'Inps stessa di girarla subito ai medici: il medico
disponibile piu' vicino si rechera' dal paziente in pochissimo
tempo per la visita fiscale. E' la novita' annunciata dal
presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua, intervenuto a
Radio24. "Entro il 2011 - ha spiegato Mastrapasqua - e'
prevista la totale informatizzazione dei nostri servizi. Quindi
prontamente abbiamo deciso di mettere esclusivamente online la
presentazione della visita fiscale da parte dei datori di
lavoro. Oggi il sistema e' piu' farraginoso: il dipendente
telefona in azienda e dice che e' malato, l'azienda ci manda un
fax, noi ci attiviamo e quando rintracciamo un medico
disponibile che si reca dal lavoratore magari e' passato un
giorno o due, e questo e' gia' guarito. Tra un mese il sistema
sara' interamente telematico: il medico di famiglia manda
online il certificato all'Inps, il datore di lavoro lo sa
subito perche' se lo ritrova nel sistema, e se vuole, se ha
dubbi, puo' comunicarci sempre online la richiesta di visita
fiscale. A quel punto noi la giriamo via mail ai portatili dei
nostri medici, e nel giro di poche ore il lavoratore malato o
presunto tale riceve la visita fiscale". Una novita' importante
per due motivi, spiega Mastrapasqua: "Intanto sara' piu'
semplice scoprire eventuali frodi, e ridurre gli oltre 2
miliardi di euro di spesa che versiamo ogni anno per le
indennita' di malattia. Inoltre, vista l'immediatezza della
visita, si potra' effettuarla anche in caso di malattie di un
solo giorno". Altro motivo, "un sistema cosi' rapido ci
consentira' di analizzare con piu' accuratezza il fenomeno
delle malattie professionali: potremo allestire un database che
analizzi le assenze per malattia in base alle aziende, al tipo
di lavoro, alla collocazione geografica, alla stagione. Tutti
dati che potremo comunicare al ministero della Salute, un salto
di qualita' che ci mettera' all'avanguardia in Europa". (AGI)
Pgi
141301 FEB 11

NNNN
CERTIFICATI ON LINE: MASTRAPASQUA, ORA SUBITO VISITA FISCALE (2)

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Attualmente, ha ricordato il
presidente dell'Inps, ''spendiamo piu' di 2 miliardi l'anno per
la malattia''. Si e' cominciato a fare ''alcune indagini su
indebite prestazioni, si sono scoperte parecchie truffe dietro
la malattia, con un giro di carta vorticoso difficile da
controllare''. Con la visita fiscale immediata, quindi, la
verifica puo' essere fatta anche nell'arco di qualche ora dalla
comunicazione del medico di famiglia al datore di lavoro.
(ANSA).

DR
14-FEB-11 13:05 NNNN


BEV
14-FEB-11 12:51 NNNN

"Cartucce difettose, la polizia senza munizioni"..."Se si appurasse che per risparmiare qualche euro la salute degli agenti, sarebbe davvero grave e qualcuno ne dovrà rispondere"


Corte d'Appello Ancona - Comandante dei Vigili Urbani: demansionamento











domenica 13 febbraio 2011

ANSA/ ATTACCO ANONYMOUS A SITO GOVERNO, 'DIFESE REGGONO' OSCURATO PER POCO ANCHE SITI DI CAMERA, SENATO E MEDIASET

ANSA/ ATTACCO ANONYMOUS A SITO GOVERNO, 'DIFESE REGGONO'
OSCURATO PER POCO ANCHE SITI DI CAMERA, SENATO E MEDIASET
(Di Vittoriano Vancini)
(ANSA) - ROMA, 13 FEN - Nuova puntata di quella che viene
ormai definite ''Campagna d'Italia'' dagli stessi hacker di
Anonymous. Il ''network telematico per la liberta' di Internet''
divenuto celebre per gli attacchi pro-Wikileaks afferma di aver
attaccato ''in 1.400'' i siti di governo.it, senato.it,
parlamento.it e quello di Mediaset. L'attacco e' stato portato a
termine usando la tecnica Ddos (Distributed Denial of Service),
ovvero della ''negazione del servizio'' tentando di saturare la
banda dei server che ospitano i siti. Il gruppo afferma di aver
reso ''inaccessibile per alcune ore diversi siti'', ma secondo
la Polizia postale gli attacchi hanno provocato solo ''qualche
criticita' al sito del governo, mentre gli attacchi ai siti
della Camera e al Senato sarebbero falliti. Anzi, in alcuni casi
sono state proprio le contromisure (tra le quali la temporanea
sospensione dell'accesso dall'estero), a 'bloccare' per brevi
periodi i siti istituzionali.
Quello di oggi e' il secondo attacco di Anonymous contro
l'Italia. Domenica scorsa, dopo averlo annunciato il 30 gennaio,
aveva colpito il sito del governo, ma pure in quel caso non
c'era stato un blocco totale. Anche l'attacco di oggi contro il
sito del governo era stato annunciato, ma non quelli contro il
parlamento. La decisione di attaccare anche i siti di Camera e
Senato, spiega un comunicato online ''e' stata frutto di un
lungo dibattito che ha coinvolto i non-italiani''. ''Anonymous -
si legge nella nota - non accetta che alla Camera durante un
dibattito ci siano politici che si addormentano o peggio
iniziano a usare un linguaggio scorretto, con cori da stadio o
addirittura venendo alle mani''. ''Mentre loro litigano fuori da
quella sede istituzionale centinaia di migliaia di famiglie non
arrivano a fine mese''. La ''Campagna d'Italia'' non e' pero'
conclusa e gli hacker di Anonymous promettono che le scorrerie
informatiche continueranno ''finche' non ci saranno cambiamenti
radicali'' in Italia, sfruttando anche l'effetto sorpresa.
''Non c'e' dubbio che gli attacchi Ddos, per ottenere un
'blocco' politico o economico, sono uno strumento efficace e
poco costoso, dato che per realizzarli basta un 'tool' da poche
decine di dollari'', spiega all'ANSA Ivan Straniero,
responsabile della Arbor Networks, per l'Italia e il Sud Europa,
che ha appena pubblicato uno studio sulla sicurezza delle reti
mondiali. ''Gli strumenti per contrastarli ci sono gia'. Ci sono
software che permettono di 'vedere' la qualita' delle
trasmissioni su Internet, per poter prendere adeguate misure
correttive e di sicurezza contenere quello che non e'
legittimo''. Ma ''l'attacco Ddos si sta evolvendo verso una
forma piu' sofisticata, che prende di mira non solo il sito di
per se ma anche i sistemi di sicurezza del server che lo ospita.
E questi, involontariamente, possono finire per contribuire al
blocco dell'accesso''. Secondo l'esperto gli attacchi Ddos di
oggi sono paragonabili ai primi virus informatici di 15 anni fa.
''Quando sono comparsi i virus informatici - aggiunge - nessuno
sapeva come affrontarli. Poi le aziende cominciarono a dedicarsi
al problema e arrivarono gli antivirus. Succedera' lo stesso per
i Ddos''.(ANSA)

VC
13-FEB-11 20:00 NNNN
ANSA/ ATTACCO ANONYMOUS A SITO GOVERNO, 'DIFESE REGGONO'
OSCURATO PER POCO ANCHE SITI DI CAMERA, SENATO E MEDIASET
(Di Vittoriano Vancini)
(ANSA) - ROMA, 13 FEN - Nuova puntata di quella che viene
ormai definite ''Campagna d'Italia'' dagli stessi hacker di
Anonymous. Il ''network telematico per la liberta' di Internet''
divenuto celebre per gli attacchi pro-Wikileaks afferma di aver
attaccato ''in 1.400'' i siti di governo.it, senato.it,
parlamento.it e quello di Mediaset. L'attacco e' stato portato a
termine usando la tecnica Ddos (Distributed Denial of Service),
ovvero della ''negazione del servizio'' tentando di saturare la
banda dei server che ospitano i siti. Il gruppo afferma di aver
reso ''inaccessibile per alcune ore diversi siti'', ma secondo
la Polizia postale gli attacchi hanno provocato solo ''qualche
criticita' al sito del governo, mentre gli attacchi ai siti
della Camera e al Senato sarebbero falliti. Anzi, in alcuni casi
sono state proprio le contromisure (tra le quali la temporanea
sospensione dell'accesso dall'estero), a 'bloccare' per brevi
periodi i siti istituzionali.
Quello di oggi e' il secondo attacco di Anonymous contro
l'Italia. Domenica scorsa, dopo averlo annunciato il 30 gennaio,
aveva colpito il sito del governo, ma pure in quel caso non
c'era stato un blocco totale. Anche l'attacco di oggi contro il
sito del governo era stato annunciato, ma non quelli contro il
parlamento. La decisione di attaccare anche i siti di Camera e
Senato, spiega un comunicato online ''e' stata frutto di un
lungo dibattito che ha coinvolto i non-italiani''. ''Anonymous -
si legge nella nota - non accetta che alla Camera durante un
dibattito ci siano politici che si addormentano o peggio
iniziano a usare un linguaggio scorretto, con cori da stadio o
addirittura venendo alle mani''. ''Mentre loro litigano fuori da
quella sede istituzionale centinaia di migliaia di famiglie non
arrivano a fine mese''. La ''Campagna d'Italia'' non e' pero'
conclusa e gli hacker di Anonymous promettono che le scorrerie
informatiche continueranno ''finche' non ci saranno cambiamenti
radicali'' in Italia, sfruttando anche l'effetto sorpresa.
''Non c'e' dubbio che gli attacchi Ddos, per ottenere un
'blocco' politico o economico, sono uno strumento efficace e
poco costoso, dato che per realizzarli basta un 'tool' da poche
decine di dollari'', spiega all'ANSA Ivan Straniero,
responsabile della Arbor Networks, per l'Italia e il Sud Europa,
che ha appena pubblicato uno studio sulla sicurezza delle reti
mondiali. ''Gli strumenti per contrastarli ci sono gia'. Ci sono
software che permettono di 'vedere' la qualita' delle
trasmissioni su Internet, per poter prendere adeguate misure
correttive e di sicurezza contenere quello che non e'
legittimo''. Ma ''l'attacco Ddos si sta evolvendo verso una
forma piu' sofisticata, che prende di mira non solo il sito di
per se ma anche i sistemi di sicurezza del server che lo ospita.
E questi, involontariamente, possono finire per contribuire al
blocco dell'accesso''. Secondo l'esperto gli attacchi Ddos di
oggi sono paragonabili ai primi virus informatici di 15 anni fa.
''Quando sono comparsi i virus informatici - aggiunge - nessuno
sapeva come affrontarli. Poi le aziende cominciarono a dedicarsi
al problema e arrivarono gli antivirus. Succedera' lo stesso per
i Ddos''.(ANSA)

VC -
13-FEB-11 20:02 NNNN

Indicazioni della commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro - correlato - D.ssa Silvana Toriello

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO (ARTICOLI 6, COMMA 8, LETTERA M-QUATER, E 28, COMMA 1 BIS, D.LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI), CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO DEL 18.11.2010


La valutazione dei rischi, obbligo fondamentale del datore di lavoro in materia di sicurezza , ha ad oggetto 'tutti i rischi' per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi quelli 'immateriali' come quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato. Questo sottolinea la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, firmata il 18 novembre 2010 dal direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro, Giuseppe Umberto Mastropietro, sulla valutazione dello stress lavoro-correlato che di seguito si riporta. Il 31 dicembre 2010 decorre, infatti, il termine ultimo per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, per tutte le aziende pubbliche e private .La circolare riprende le indicazioni della Commissione consultiva istituita dal Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, organo tripartito presieduto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nel quale sono rappresentate le amministrazioni centrali competenti in materia, le Regioni e le parti sociali.
La valutazione dello stress lavoro-correlato comprende una fase necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da porre in essere allorchè la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori "oggettivi e verificabili" in riferimento a: eventi sentinella (come indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori); fattori di contenuto del lavoro  (come ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti); fattori di contesto del lavoro (come ruolo nell'ambito organizzativo, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro).
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro  è tenuto solo a rappresentarlo nel Documento di Valutazione del Rischio (Dvr) e a prevedere un monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere appositi interventi, si dovrà procedere alla pianificazione e all'adozione di opportuni correttivi.

(Dr.ssa Silvana Toriello)






BERLUSCONI: 'VOGLIO AMMAZZARE PREMIER', OSCURATO SITO SAVONA

BERLUSCONI: 'VOGLIO AMMAZZARE PREMIER', OSCURATO SITO SAVONA

(ANSA) - SAVONA, 13 FEB - La polizia postale ha oscurato e
sequestrato tutti i computer della redazione di una blogger di
Savona, 'Savonaeponente.com', per un articolo pubblicato il 4
febbraio scorso dal titolo 'Voglio ammazzare Berlusconi', che
dipinge tra l'altro il premier nelle vesti di un alieno, con
tanto di foto ritoccata.
Le ipotesi di reato sono diffamazione aggravata, minacce e
istigazione a delinquere. La responsabile del sito, Valeria
Rossi, giornalista pubblicista, e' stata accompagnata presso la
Questura di Savona per essere ascoltata come persona informata
sui fatti.
Il provvedimento e' stato deciso dalla Procura della
Repubblica di Bologna. Sono stati anche sequestrati i computer
del figlio della responsabile, Davide, tecnico informatico, ed
e' stata perquisita, presso un'officina meccanica dove si
trovava per un guasto, l'autovettura del marito della donna.
''Non ho mai desiderato in vita mia la morte di nessun essere
umano. Giuro. Neanche di quelli che mi avevano fatto i peggiori
torti...- inizia l'articolo -. Oggi, pero', mi accordo di
desiderare, dal profondo del cuore, la morte di Silvio
Berlusconi''. (ANSA).

YL3-CE
13-FEB-11 14:31 NNNN
BERLUSCONI: 'VOGLIO AMMAZZARE PREMIER', OSCURATO SITO SAVONA (2)

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - I pm titolari dell'inchiesta sono
i sostituti bolognesi Enrico Cieri e Massimiliano Rossi. La
donna, 58 anni, risultava ufficialmente detenere un'arma. Arma
che successivamente e' risultata essere stata ceduta nel corso
degli anni, ma questo era stato uno dei motivi che aveva fatto
si' che la perquisizione del domicilio venisse disposta con una
certa urgenza. La perquisizione e' stata realizzata dalla
Postale in collaborazione con la Digos di Savona. (ANSA).

BNT
13-FEB-11 17:42 NNNN