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venerdì 11 marzo 2011
Sanità: via libera a test sangue in farmacia, in Gazzetta Ufficiale Decreto. In vigore tra 15 giorni
SANITA': VIA LIBERA A TEST SANGUE IN FARMACIA, IN GAZZETTA UFFICIALE DECRETO =
IN VIGORE FRA 15 GIORNI
Roma, 11 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Via libera ai test
del sangue in farmacia. E' stato infatti pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale di ieri il decreto ministeriale (16 dicembre 2010) "sulle
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo".
Tra 15 giorni - quando le disposizioni entreranno effettivamente
in vigore - si potranno effettuare, pero', soltanto quelle analisi che
prevedono l'uso di quegli strumenti di autodiagnosi che normalmente
"sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo
a domicilio", ma che "in caso di condizioni di fragilita' o di non
completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il
supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali
pubbliche e private". Vietato "l'utilizzo di apparecchiature che
prevedano attivita' di prelievo di sangue o di plasma mediante
siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa
l'attivita' di prescrizione e diagnosi". (segue)
(Ram/Gs/Adnkronos)
11-MAR-11 10:59
NNNNSANITA': VIA LIBERA A TEST SANGUE IN FARMACIA, IN GAZZETTA UFFICIALE DECRETO (2) =
(Adnkronos) - Il decreto indica anche le analisi che potranno
essere richieste. E cioe': test per glicemia, colesterolo e
trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina,
emoglobina glicata, creatinina, tranminasi, ematocrito; test per la
misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni,
urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, pH, sangue, proteine
ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza e test
menopausa per la misura dei livelli dell'ormone Fsa nelle urine; test
colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
Un elenco che, precisa il testo, sara' "periodicamente
aggiornato con decreto del ministro della Salute, previa intesa con la
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano". (segue)
(Ram/Gs/Adnkronos)
11-MAR-11 11:05
NNNNSANITA': VIA LIBERA A TEST SANGUE IN FARMACIA, IN GAZZETTA UFFICIALE DECRETO (3) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per quanto riguarda gli esami
strumentali, in farmacia sono utilizzabili "dispositivi per la
misurazione con modalita' non invasiva della pressione arteriosa;
dispositivi per la misurazione della capacita' polmonare tramite auto-
spirometria; dispositivi per la misurazione con modalita' non invasiva
della saturazione percentuale dell'ossigeno; dispositivi per il
monitoraggio con modalita' non invasive della pressione arteriosa e
dell'attivita' cardiaca in collegamento funzionale con i centri di
cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici
requisiti tecnici, professionali e strutturali". Utilizzabili anche i
defibrillatori semiautomatici.
E anche per queste prestazioni l'elenco sara' periodicamente
aggiornato. Il ministero della Salute, inoltre, sempre in accordo con
le Regioni, mette a punto le linee guida sull'utilizzo dei dispositivi
a cui le farmacie saranno tenute ad adeguarsi. Le farmacie
utilizzeranno, per queste prestazioni, "spazi dedicati e separati
dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la
conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di
sicurezza nonche' l'osservanza della normativa in materia di
protezione dei dati personali". (segue)
(Ram/Pn/Adnkronos)
11-MAR-11 11:42
NNNN
SANITA': VIA LIBERA A TEST SANGUE IN FARMACIA, IN GAZZETTA UFFICIALE DECRETO (4) =
(Adnkronos) - Inoltre, "il farmacista titolare o il direttore
responsabile della farmacia definisce in un apposito documento,
conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia
all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e
le responsabilita' degli infermieri o degli operatori socio sanitari
che forniscono il supporto all'utilizzazione delle strumentazioni
necessarie per l'esecuzione delle analisi nel rispetto dei rispettivi
profili professionali".
Il personale che esegue gli esami deve essere adeguatamente
preparato e "deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale
relativi all'utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno
triennale". Il farmacista titolare risponde, oltre che del buon uso
degli apparecchi, anche di inesattezze dei risultati dovute a carenze
di manutenzione.
(Ram/Pn/Adnkronos)
11-MAR-11 11:47
NNNN
INCENDIO IN CENTRALE NUCLEARE ONAGAWA DOPO TERREMOTO Allarme tsunami anche per costa ovest Usa e Alaska - Aeroporto Sendai inondato, voli bloccati a Tokyo - TERREMOTI:GIAPPONE;ITALIANO A TOKIO,TERRA TREMAVA COME MARE GENTE ABITUATA E ORGANIZZATA. PARALISI METRO E TRENI A TOKYO
Giappone/ Allarme tsunami anche per costa ovest Usa e Alaska
Dopo l'allerta per le coste sul Pacifico
Roma, 11 mar. (TMNews) - L'allarme tsunami è stato lanciato anche
per le zone costiere occidentali degli Stati Uniti e del Canada,
dopo quello per le coste del Pacifico, a seguito del violento
sisma che oggi ha colpito il Giappone. Stando a quanto riferito
dai media americani, il 'West Coast and Alaska Tsunami Warning
Center', competente per la costa occidentale americana e
l'Alaska, ha diffuso un allerta per le zone costiere della
California, dell'Oregon e dell'Alaska.
Nel bollettino diffuso poco prima dal 'Pacific Tsunami Warning
Center' degli Stati Uniti, che ha sede alle isole Hawaii ed è
competente per il resto dell'Oceano, è stato invece lanciato
l'allarme per quasi tutte le rimanenti coste del Pacifico. La
lista comprende - fra gli altri - paesi più vicini al Giappone,
come la Russia, Taiwan, Filippine e Indonesia, ma anche zone
lontane o lontanissime come Hawaii, Samoa, Fiji, Australia, Nuova
Zelanda, Messico, Costa Rica, Honduras e perfino Cile, Colombia e
Perù.
Sim/Ape
111127 mar 11
GIAPPONE: INCENDIO IN CENTRALE NUCLEARE ONAGAWA DOPO TERREMOTO =
Tokyo, 11 mar. - (Adnkronos/Dpa) - Un incendio e' scoppiato nel
locale turbine della centrale nucleare Onagawa della prefettura di
Miyagi, nel nordest del Giappone, in seguito al terremoto di oggi. Lo
ha riferito l'agenzia Kyodo News.
(Ses/Pn/Adnkronos)
11-MAR-11 11:26
NNNN
Giappone/ Aeroporto Sendai inondato, voli bloccati a Tokyo
Sospesi anche molti treni, finora niente deragliamenti
Roma, 11 mar. (TMNews) - Le piste dell'aeroporto di Sendai, la
citt pi vicina all'epicentro del violentissimo sisma che oggi
ha colpito il Giappone, sono state completamente spazzate dalle
onde provocate dal terremoto. La Tv giapponese Nhk ha mostrato
immagini aeree impressionanti, con l'aeroporto completamente
circondato dalle acque e senza nessun velivolo sulle piste.
A Tokyo l'aeroporto non sembra essere stato colpito direttamente
dal sisma - in Giappone quasi tutti gli edifici sono costruiti
con tecnologie antisismiche di avanguardia - ma i voli sono
sospesi anche a causa dei malfunzionamenti del sistema elettrico
e le difficolt in molti scali di arrivo.
Molte linee di treni ad alta velocit, gli 'Shinkansen', dirette
verso la zona del disastro, (che si trova circa 300 km a nord di
Tokyo) sono state sospese per le stesse ragioni, ma finora non si
hanno notizie di deragliamenti.(Afp Photo/ Ho / Nh)
Ape
111117 mar 11
GIAPPONE: SISMA PIU' GRAVE NEL SOL LEVANTE E IL VII NELLA STORIA =
(AGI/AFP/EFE) - Tokyo, 11 mar. - Il terremoto di magnitudo 8,9
che ha sconvolto oggi il Giappone nord-orientale e fatto
scattare l'allarme maremoto da una sponda all'altra dell'Oceano
Pacifico, e' il piu' grave nella storia nazionale, e il settimo
nella storia mondiale. Ecco la classifica dei dodici movimenti
tellurici piu' catastrofici, stilata dal Centro di Rilevamento
Geologico degli Stati Uniti:
1. Cile meridionale, 5 maggio 1960, mgtd. 9,5 - oltre 1.600
morti e 2 milioni di senzatetto
2. Alaska, 27 marzo 1964, mgtd. 9,2 - 128 morti e gravi
devastazioni nella capitale Anchorage
3. Indonesia, 26 dicembre 2004, mgtd. 9,1 - oltre 220.000
vittime complessive e 'tsunami' nell'Oceano Indiano
4. Estremo Oriente russo, 4 novembre 1952, mgtd. 9,0 - dalla
Kamciatka 'tsunami' nell'Oceano Pacifico
5. Peru', 13 agosto 1868, mgtd. 9,0 - porto di Arica (ora
in Cile) devastato da sisma avvertito fino a 1.400
chiilometri
6. Nord-America, 26 gennaio 1700, mgtd. 9,0 - terremoto
lungo 1.000 chilometri di costa, 'tsunami' in Giappone
7. Giappone, 11 marzo 2011, mgtd. 8,9 - decine di morti,
allarme 'tsunami' in tutto il Pacifico, evacuazioni
8. Cile, 27 febbraio 2010, mgtd. 8,8 - oltre 500 morti,
concentrati soprattuto a sud-ovest di Santiago
9. Ecuador, 31 gennaio 1906, mgtd. 8,8 - colpita anche la
Colombia, scosse avvertite fino a San Francisco 10.
Alaska, 4 febbraio 1965, mgtd. 8,7 - sisma alle isokle
Rat, nelle Aleutine, genera uno 'tsunami' di 10 metri 11.
Portogallo, 1 novembre 1755, mgtd. 8,7 - Lisbona rasa al
suolo, decimato un quarto della popolazione 12. Cile, 8 luglio
1730, mgtd. 8,7 - terremoto a Valparaiso genera
'tsunami' fino a 1.000 chilometri di distanza. (AGI)
Pdo
111118 MAR 11
NNNN
GIAPPONE: TERREMOTO, 26 MORTI E 30 DISPERSI SECONDO ULTIMO BILANCIO VITTIME =
Tokyo, 11 mar. - (Adnkronos/Xinhua) - E' stato aggiornato a 26
morti e 30 dispersi l'ultimo bilancio provvisorio del terremoto
registrato alle 14.45, ora locale, in Giappone. E' quanto riferisce
l'agenzia Kyodo news.
(Ses/Pn/Adnkronos)
11-MAR-11 11:13
TERREMOTI: GIAPPONE, BLOCCATI IMPIANTI NUCLEARI E TRENI
(ANSA) - TOKYO, 11 MAR - Due impianti nucleari nella
prefettura di Fukushima sulla costa del Pacifico hanno bloccato
in automatico le attivita' a seguito delle scosse registrate
nelle acque dell'oceano.
Stesso discorso per metropolitana, treni e i superveloci
shinkansen. Stop precauzionali per aeroporti, Narita e Haneda,
per la verifica dello stato delle piste. (ANSA).
FT
11-MAR-11 07:55 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE; TRAFFICO AEREO INTERROTTO A SCALO TOKYO
(ANSA-REUTERS) - TOKYO, 11 MAR - E' stato interrotto il
traffico aereo all'aeroporto Nerita di Tokyo, in seguito al
violento terremoto vche ha colpito il nord-est del Giappone e ha
provocato un'allerta tsunami. Lo rende noto l'agenzia Kyodo.
(ANSA-REUTERS).
RP
11-MAR-11 07:53 NNNN
Giappone/ Terremoto di magnitudo 8,8, è allarme tsunami
"Numerosi feriti", si temono onde fino a dieci metri
Tokyo, 11 mar. (TMNews) - Un violento terremoto di magnitudo 8.8
è stato registrato oggi al largo della costa nordorientale di
Tokyo: è allarme tsunami non solo per il Giappone, ma anche per
la Russia, le isole Marianne e le Filippine come hanno riferito
l'agenzia meteorologica giapponese (Jma) e il Centro per gli
tsunami del Pacifico.
In particolare, l'agenzia nipponica ha lanciato un allarme di
massimo livello, ammonendo sul rischio di un'onda anomala che
potrebbe raggiungere "fino a 10 metri di ampiezza" nelle
prefetture di Iwate, Ibaraki, Miyagi e Fukushima. La scossa ha
fatto oscillare con forza gli edifici della capitale nipponica,
situata a circa 380 chilometri di distanza, e molti abitanti si
sono riversati in strada.
L'agenzia di stampa Kyodo ha riferito che trasporti aerei e
ferroviari sono stati interrotti in gran parte del Giappone, e
nella capitale Tokyo sono già stati segnalati sei incendi in
relazione al sisma. E' la stessa fonte di informazione a dare
notizia di "numerosi feriti" per la scossa. L'epicentro è stato
individuato a 10 km di profondità al largo della prefettura di
Aomori, ha detto la tv pubblica Nhk.
Spr/Sim
110752 mar 11
TERREMOTI: GIAPPONE, 4 MLN DI CASE SENZA LUCE IN AREA TOKYO
(ANSA) - TOKYO, 11 MAR - Le fornitura di energia elettrica e'
saltata in un'ampia parte della piana del Kanto, la grande area
di Tokyo: la Nhk ha riferito che circa 4 milioni di abitazioni
sono rimaste senza luce a causa delle violentissime scosse.
(ANSA).
FT
11-MAR-11 08:26 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE, TSUNAMI 10 METRI IN CITTA' SENDAI ++
(ANSA) - TOKYO, 11 MAR - Uno tsunami di 10 metri ha raggiunto
la citta' di Sendai, mentre nella prefettura di Aomori, piu' a
nord sempre nell'isola di Honshu, si sarebbero avuto onde
addirittura piu' alte. Lo riferisce Fuji Television. (ANSA).
FT
11-MAR-11 08:24 NNNN
GIAPPONE: TERREMOTO 8,9, TSUNAMI ALTO 10 M. IN PORTO SENDAI =
(AGI/REUTERS/AFP) - Tokyo, 11 mar. - Ha raggiunto un'intensita'
devastante il terremoto che ha investito il Giappone
nord-orientale, causando come minimo un morto accertato a est
di Tokyo, e un numero di feriti ancora imprecisato ma comunque
elevatissimo, sia nella capitale sia soprattuto nella
prefettura settentrionale di Miyagi. Nel porto del capoluogo di
quest'ultima, Sendai, testimoni oculari hanno riferito di aver
visto abbattersi uno 'tsunami' alto ben una decina di metri:
esattamente come avevano preavvertito le autorita', ma in un
tempo ancora piu' rapido rispetto alle pur pessimistiche
previsioni. L'allerta si e' velocemente propagato da un capo
all'altro dell'Oceano Pacifico. Secondo il Centro di Controllo
Geologico degli Stati Uniti, il sisma ha raggiunto
un'intensita' pari addirittura a 8,9 gradi sulla scala aperta
Richter. Le onde telluriche sono state avvertire distintamente
fino a Pechino. A Tokyo molte persone hanno riportato lesioni
in seguito al crollo del tetto di una scuola, dove era in corso
una cerimonia di consegna dei diplomi alla quale stavano
partecipando circa seicento studenti. Bloccati i
treni-proiettile, chiuse centrali nucleari e raffinerie: in
quella di Iichihara, vicino alla capitale nipponica, si e'
sviluppato un incendio, cosi' come era gia' avvenuto in porto,
dove si erano innescati almeno sei focolai. (AGI)
Pdo
110831 MAR 11
NNNN
GIAPPONE: ALLARME TSUNAMI ESTESO AD AUSTRALIA E SUD-AMERICA =
(AGI/REUTERS) - Washington, 11 mar. - Se onde anomale alte dai
4 ai 10 metri hanno gia' investito le coste orientali del
Giappone in seguito al terremoto di magnitudo 8,9 che ne ha
colpito il nord-est, Tokyo compresa, il Centro di Monitoraggio
Usa degli 'tsunami' ha esteso l'allerta all'intero Oceano
Pacifico, dopo averlo lanciato per gli Stati Uniti occidentali,
l'Alaska e le Hawaii, avvertendo che sono a rischio anche
l'Australia e il Sud-America. In Asia analoghi allarmi sono
stati diramati dalla Russia per la Siberia e le isole Curili, a
Taiwan, nelle Filippine e in Indonesia. Altrettanto e' avvenuto
in Oceania, dove in particolare evacuazioni di massa sono state
intraprese alle Marianne. Sul litorale giapponese si sono
contati almeno un morto e un numero elevatissimo di feriti.
L'epicentro e' stato localizzato a una profondita' di 24
chilometri al di sotto del fondale marino e 130 chilometri a
est del porto di Sendai, capoluogo della prefettura
settentrionale nipponica di Miyagi, che e' tra le citta' piu'
devastate. Dopo quella principale, e maggiormente distruttiva,
i sismografi hanno riportato non meno di otto scosse di
assestamento, una delle quali immediatamente dopo il terremoto
e un'altra d'intensita' pari a 6,8 gradi sulla scala aperta
Richter, con epicentro individuato sulla terraferma, circa 66
chilometri a nord-est di Tokyo. La stessa zona due giorni fa
era stata interessata da un sisma di magnitudo 7,3, rimasto
peraltro privo di conseguenze di rilievo. (AGI)
Pdo
110904 MAR 11
NNNN
GIAPPONE: TERREMOTO, INDONESIA LANCIA ALLARME TSUNAMI =
Giacarta, 11 mar. (Adnkronos/Xinhua) - Come nelle Filippine,
anche in Indonesia l'istituto nazionale di geofisica ha lanciato
l'allarme tsunami dopo il terremoto di magnitudo 8.9 della scala
Richter che ha colpito il Giappone. La previsione dell'arrivo
dell'onda anomala e' stata fissata intorno alle 18, ora locale di
Giacarta.
(Ses/Gs/Adnkronos)
11-MAR-11 08:59
NNNN
GIAPPONE: INCENDI A TOKYO, BRUCIA RAFFINERIA ALLE PORTE DELLA CAPITALE =
Tokyo, 11 mar. (Adnkronos) - Il potente terremoto che ha colpito
il Giappone ha provocato una serie di incendi nella capitale. Le
immagini in tv mostrano una raffineria in fiamme alle porte di Tokyo.
L'aeroporto di Narita, vicino alla capitale, e quello di Sendai, sono
stati chiusi.
(Ses/Gs/Adnkronos)
11-MAR-11 08:55
NNNN
TERREMOTI:GIAPPONE;ITALIANO A TOKIO,TERRA TREMAVA COME MARE
GENTE ABITUATA E ORGANIZZATA. PARALISI METRO E TRENI A TOKYO
(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Durante il violento terremoto che
ha scosso il Giappone alle 7 di questa mattina (ora italiana) le
terra ha vibrato talmente tanto che ''sembrava di stare su una
nave in mare aperto'': lo ha detto all'ANSA Mauro Politi,
ricercatore post dottorale presso l'International Christian
University di Mitaka, periferia di Tokyo, raggiunto al telefono.
''Qui a Tokyo la scossa e' stata spaventosa sia in intensita'
che durata - spiega il ricercatore, che vive da un anno in
Giappone - ma anche la sensazione e' stata diversa dal solito.
Vivendo qui per un lungo periodo si fa l'abitudine a scosse
frequenti e importanti; ma se normalmente tutto attorno vibra,
oggi sembrava di stare su una nave in mare aperto. Credo che la
scossa principale sia durata ben piu' di un minuto, attorno alle
14.45 ora locale, e le scosse minori stanno continuando
ininterrotte e nitide''.
Intanto, la popolazione reagisce compatta alle conseguenze
del terremoto: ''La gente e' organizzata - continua Mauro - ho
visto molti uscire dalle case con caschetto e valigetta. La tv
continua a far vedere pochi video di danni che, data l'entita'
dell'evento, oserei dire minori: 'calcinacci' crollati, prodotti
nei supermercati che caduti dalle mensole e una raffineria in
fiamme. Le immagini piu' impressionanti sono pero' quelle dello
Tsunami arrivato in una delle province a nord di Tokyo. A
pochissimi minuti dalla scossa principale pero' ogni canale
televisivo presentava una chiara allerta per le zone costiere
interessate''.
Al momento, conclude il ricercatore, ''la conseguenza del
terremoto piu' evidente qui a Tokyo e' una paralisi quasi
completa delle linee ferroviarie e metropolitane, il che
significa totale incapacita' di movimento per gran parte della
popolazione''.(ANSA).
KXP
11-MAR-11 10:16 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE;INGV,MIGLIAIA VOLTE PIU'VIOLENTO AQUILA (2)
(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Per il presidente dell'Ingv, Enzo
Boschi, il terremoto avvenuto oggi in Giappone ''e' stato di una
violenza che non ha paragone rispetto a quella del terremoto de
L'Aquila: l'energia liberata dal sisma di oggi e' stata di circa
30.000 volte maggiore. A confronto, il terremoto de L'Aquila del
2009 e' trascurabile in termini di energia''.
Tuttavia il terremoto de L'Aquila ha avuto comunque
conseguenze devastanti perche' ''e' avvenuto sotto una citta'
antica, con case costruite secoli fa e edifici moderni mal
fatti''. Sebbene notevolmente piu' violento, il terremoto in
Giappone non ha colpito direttamente le citta' perche' e'
avvenuto in mare e in un Paese che ha fatto dell'ingegneria
antisismica il suo fiore all'occhiello''.(ANSA).
BG
11-MAR-11 10:43 NNNN
Ministero dell'interno Circ. 10-3-2011 n. 9/2011 Occupazione del Consolato onorario di Patrasso. Asportazione timbri. Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Circ. 10 marzo 2011, n. 9/2011 (1).
Occupazione del Consolato onorario di Patrasso. Asportazione timbri.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle d’Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all’estero e politiche migratorie
Uff. III
Uff. V
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto dell’On. Ministro
Sede
Al
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Roma
All’
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
00184 - Roma
Alla
Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno
Ufficio della documentazione generale e statistica
Via Cavour, 6
00184 - Roma
All’
Ufficio I
Gabinetto del Capo dipartimento affari interni e territoriali
Sede
All’
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All’
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S.Pietro Terme (BO)
Alla
DeA - Demografici associati c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
L’Ambasciata d’Italia ad Atene, con la nota che si allega, ha comunicato che presso il Consolato onorario di Patrasso, a seguito dell’assalto a detto Consolato, sono stati sottratti alcuni timbri d’ufficio in gomma.
Si precisa che i timbri in gomma asportati sono i seguenti: “Visto”, “Copia conforme” e “Michail Dimopoulos”; quest’ultimo riporta il nominativo del Console onorario di Patrasso.
Ciò premesso, al fine di agevolare il materiale riscontro circa l’autenticità dei documenti che pervengano dalla predetta località, si allegano alcuni fac-simile di detti timbri riportati su atti emessi dallo stesso Consolato, evidenziando nel contempo che, qualora sorgano dubbi, l’ufficiale dello stato civile, ove ne ravvisi l’opportunità, effettui apposite verifiche tramite l’autorità consolare italiana circa l’originalità dei certificati ricevuti, al fine di evitare la registrazione e la conseguente produzione di effetti giuridici in Italia di atti falsi.
Si pregano le SS. LL. di voler tempestivamente comunicare quanto sopra esposto ai Signori Sindaci e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Allegati
Assegnazioni: ISPE - Ispettorato generale/DGIT - Ufficio IV/DGIT - D.G. Italiani all’estero e le politiche migratorie
Visione: Atene cancelleria Cons/DGUE - D.G. Unione Europea/DGUE - Ufficio VII/Gabi - Gabinetto del ministro/Min. interno - UCD/Segr. - Unità di coordinamento/Segr - Unità di crisi/SSS - Segreteria sen. Mantica
Diffusione: limitata
Modalità: informativo TUM C/6
Oggetto: OCCUPAZIONE CONSOLATO ONORARIO PATRASSO. ASPORTAZIONE TIMBRI.
Riferimento: precorsa corrispondenza e da ultimo Msg. n. 211 del 2 2011
Redazione: Latronico
Firma: TRUPIANO
Funzione: ambasciatore
Testo: A seguito dell’assalto al Consolato onorario di Patrasso del 28 gennaio u.s., si informa che il Console onorario Dimopoulos ha qui comunicato in data odierna di aver riscontrato, al termine dei rilievi da parte delle locali Autorità di polizia, la mancanza dei seguenti timbri d’Ufficio in gomma: “Visto”, “Copia conforme” e “Michail Dimopoulos”.
Si precisa che il medesimo ha provveduto a segnalare il fatto alle locali Autorità inquirenti e si allegano, ad ogni utile fine, copie di tali timbri ricavate da atti d’Ufficio precedentemente emessi dal Consolato onorario in Patrasso.
Si richiedono cortesi istruzioni concernenti gli eventuali seguiti nei confronti delle Autorità giudiziarie italiane.
Riproduzioni timbri d’Ufficio in gomma: “Visto”, “Copia conforme” e “Michail Dimopoulos” (2)
(2) Si omettono le riproduzioni in quanto illeggibil
Occupazione del Consolato onorario di Patrasso. Asportazione timbri.
(1) Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle d’Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all’estero e politiche migratorie
Uff. III
Uff. V
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto dell’On. Ministro
Sede
Al
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
Roma
All’
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
00184 - Roma
Alla
Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno
Ufficio della documentazione generale e statistica
Via Cavour, 6
00184 - Roma
All’
Ufficio I
Gabinetto del Capo dipartimento affari interni e territoriali
Sede
All’
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All’
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S.Pietro Terme (BO)
Alla
DeA - Demografici associati c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
L’Ambasciata d’Italia ad Atene, con la nota che si allega, ha comunicato che presso il Consolato onorario di Patrasso, a seguito dell’assalto a detto Consolato, sono stati sottratti alcuni timbri d’ufficio in gomma.
Si precisa che i timbri in gomma asportati sono i seguenti: “Visto”, “Copia conforme” e “Michail Dimopoulos”; quest’ultimo riporta il nominativo del Console onorario di Patrasso.
Ciò premesso, al fine di agevolare il materiale riscontro circa l’autenticità dei documenti che pervengano dalla predetta località, si allegano alcuni fac-simile di detti timbri riportati su atti emessi dallo stesso Consolato, evidenziando nel contempo che, qualora sorgano dubbi, l’ufficiale dello stato civile, ove ne ravvisi l’opportunità, effettui apposite verifiche tramite l’autorità consolare italiana circa l’originalità dei certificati ricevuti, al fine di evitare la registrazione e la conseguente produzione di effetti giuridici in Italia di atti falsi.
Si pregano le SS. LL. di voler tempestivamente comunicare quanto sopra esposto ai Signori Sindaci e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Allegati
Assegnazioni: ISPE - Ispettorato generale/DGIT - Ufficio IV/DGIT - D.G. Italiani all’estero e le politiche migratorie
Visione: Atene cancelleria Cons/DGUE - D.G. Unione Europea/DGUE - Ufficio VII/Gabi - Gabinetto del ministro/Min. interno - UCD/Segr. - Unità di coordinamento/Segr - Unità di crisi/SSS - Segreteria sen. Mantica
Diffusione: limitata
Modalità: informativo TUM C/6
Oggetto: OCCUPAZIONE CONSOLATO ONORARIO PATRASSO. ASPORTAZIONE TIMBRI.
Riferimento: precorsa corrispondenza e da ultimo Msg. n. 211 del 2 2011
Redazione: Latronico
Firma: TRUPIANO
Funzione: ambasciatore
Testo: A seguito dell’assalto al Consolato onorario di Patrasso del 28 gennaio u.s., si informa che il Console onorario Dimopoulos ha qui comunicato in data odierna di aver riscontrato, al termine dei rilievi da parte delle locali Autorità di polizia, la mancanza dei seguenti timbri d’Ufficio in gomma: “Visto”, “Copia conforme” e “Michail Dimopoulos”.
Si precisa che il medesimo ha provveduto a segnalare il fatto alle locali Autorità inquirenti e si allegano, ad ogni utile fine, copie di tali timbri ricavate da atti d’Ufficio precedentemente emessi dal Consolato onorario in Patrasso.
Si richiedono cortesi istruzioni concernenti gli eventuali seguiti nei confronti delle Autorità giudiziarie italiane.
Riproduzioni timbri d’Ufficio in gomma: “Visto”, “Copia conforme” e “Michail Dimopoulos” (2)
(2) Si omettono le riproduzioni in quanto illeggibil
Ministero dell'interno Circ. 10-3-2011 n. 7/2011 Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile. Circ. 27 ottobre 2009, n. 23 e Circ. 27 aprile 2010, n. 13/2010. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Circ. 10 marzo 2011, n. 7/2011 (1).
Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile. Circ. 27 ottobre 2009, n. 23 e Circ. 27 aprile 2010, n. 13/2010.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle d’Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
Uff. III
Uff. V
Roma
All’
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
Alla
DeA - Demografici associati c/o amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 Cascina (PI)
Come è noto, con le circolari indicate in oggetto, questa Direzione Centrale ha avuto cura di fissare le linee guida nella materia dello stato civile, per dare attuazione alle disposizioni normative vigenti, relativamente all'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
Nella circostanza veniva altresì rappresentata l'esigenza di provvedere a dotarsi dell'indirizzo di posta elettronica certificata e di darne comunicazione di rito alla DigitPA per l'inserimento del dato all'interno dell'Indice delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato lamentele da parte di alcune rappresentanze diplomatiche a causa della mancata ricezione degli atti di stato civile inviati alla casella PEC dei Comuni, per le dovute trascrizioni, mancata ricezione presumibilmente dovuta a modifica degli indirizzi PEC.
Pertanto, al fine di assicurare in tempi brevi la soluzione di detti inconvenienti, sarà opportuno innanzitutto che ogni Comune abbia cura di controllare l'esattezza dei propri indirizzi PEC negli elenchi attualmente già pubblicati sul sito internet: http://www.indicepa.gov.it, disponendone l'aggiornamento qualora vi siano state variazioni.
Si richiede inoltre che ciascun Comune renda noto, anche sui rispettivi siti web, detti indirizzi PEC, così da assicurare maggiore informazione e pubblicità degli stessi per agevolare l'invio degli atti di stato civile da parte dei Consolati.
Si pregano le SS.LL. di volere informare di ciò i Signori Sindaci, confidando in una azione di sensibilizzazione affinché tutti i Comuni diano prontamente corso alle istruzioni sopra indicate.
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Circ. 27 ottobre 2009, n. 23
Circ. 27 aprile 2010, n. 13/2010
Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile. Circ. 27 ottobre 2009, n. 23 e Circ. 27 aprile 2010, n. 13/2010.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle d’Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
Uff. III
Uff. V
Roma
All’
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
Alla
DeA - Demografici associati c/o amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 Cascina (PI)
Come è noto, con le circolari indicate in oggetto, questa Direzione Centrale ha avuto cura di fissare le linee guida nella materia dello stato civile, per dare attuazione alle disposizioni normative vigenti, relativamente all'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).
Nella circostanza veniva altresì rappresentata l'esigenza di provvedere a dotarsi dell'indirizzo di posta elettronica certificata e di darne comunicazione di rito alla DigitPA per l'inserimento del dato all'interno dell'Indice delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato lamentele da parte di alcune rappresentanze diplomatiche a causa della mancata ricezione degli atti di stato civile inviati alla casella PEC dei Comuni, per le dovute trascrizioni, mancata ricezione presumibilmente dovuta a modifica degli indirizzi PEC.
Pertanto, al fine di assicurare in tempi brevi la soluzione di detti inconvenienti, sarà opportuno innanzitutto che ogni Comune abbia cura di controllare l'esattezza dei propri indirizzi PEC negli elenchi attualmente già pubblicati sul sito internet: http://www.indicepa.gov.it, disponendone l'aggiornamento qualora vi siano state variazioni.
Si richiede inoltre che ciascun Comune renda noto, anche sui rispettivi siti web, detti indirizzi PEC, così da assicurare maggiore informazione e pubblicità degli stessi per agevolare l'invio degli atti di stato civile da parte dei Consolati.
Si pregano le SS.LL. di volere informare di ciò i Signori Sindaci, confidando in una azione di sensibilizzazione affinché tutti i Comuni diano prontamente corso alle istruzioni sopra indicate.
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Circ. 27 ottobre 2009, n. 23
Circ. 27 aprile 2010, n. 13/2010
Ministero dell'interno Circ. 10-3-2011 n. 8/2011 Aire - Censimento dei cittadini italiani residenti all'estero. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ministero dell'interno
Circ. 10-3-2011 n. 8/2011
Aire - Censimento dei cittadini italiani residenti all'estero.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 10 marzo 2011, n. 8/2011 (1).
Aire - Censimento dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Presidente della regione autonoma della Valle d’Aosta
Servizi affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 1
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.I.E.P.M
Ufficio V
D.G.A.I.
Ufficio IV
Piazzale della Farnesina, 1
00135 - Roma
All'
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 - Roma
All'
Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti, n. 46
00186 - Roma
All'
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
Via dei Mille, n. 35 E/F
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Alla
DE.A.
Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Alla
Direzione centrale dei servizi elettorali
Ufficio III - Servizi informatici elettorali
Sede
Si fa seguito alla Circ. 10 novembre 2010, n. 33/2010, concernente la richiesta di trasmissione dati per la formazione dell' elenco aggiornato al 31.12.2010.
Come è noto, in tale elenco vengono inseriti i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle Anagrafi degli italiani residenti all'estero che negli Schedari consolari ("posizioni allineate"), nonché i nominativi degli iscritti nelle sole Anagrafi degli italiani residenti all'estero.
Dal confronto dei dati, necessario per la formazione del citato elenco al 31.12.2010, è emersa una positiva tendenza ad un sempre maggiore allineamento tra le posizioni presenti negli schedari consolari e quelle presenti nelle Anagrafi comunali, trasmesse all'Aire centrale.
Allo scopo di pervenire al prossimo censimento degli italiani residenti all'estero -previsto per ottobre 2011 e coordinato dal Ministero degli Affari Esteri - con un numero ancor maggiore di posizioni allineate, si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare i comuni delle rispettive province affinché riscontrino tempestivamente le comunicazioni di iscrizione/variazione/cancellazione dall'Aire trasmesse dagli Uffici consolari e richiedano, agli stessi, con sollecitudine, eventuale documentazione necessaria per la definizione delle procedure ancora aperte.
Nel ringraziare per la collaborazione richiesta, si sottolinea l'importanza dei citati adempimenti da parte dei comuni per il buon esito del censimento, sia dei cittadini residenti in Italia che di quelli residenti all'estero.
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Circ. 10-3-2011 n. 8/2011
Aire - Censimento dei cittadini italiani residenti all'estero.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 10 marzo 2011, n. 8/2011 (1).
Aire - Censimento dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Presidente della regione autonoma della Valle d’Aosta
Servizi affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 1
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.I.E.P.M
Ufficio V
D.G.A.I.
Ufficio IV
Piazzale della Farnesina, 1
00135 - Roma
All'
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 - Roma
All'
Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti, n. 46
00186 - Roma
All'
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
Via dei Mille, n. 35 E/F
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Alla
DE.A.
Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Alla
Direzione centrale dei servizi elettorali
Ufficio III - Servizi informatici elettorali
Sede
Si fa seguito alla Circ. 10 novembre 2010, n. 33/2010, concernente la richiesta di trasmissione dati per la formazione dell' elenco aggiornato al 31.12.2010.
Come è noto, in tale elenco vengono inseriti i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle Anagrafi degli italiani residenti all'estero che negli Schedari consolari ("posizioni allineate"), nonché i nominativi degli iscritti nelle sole Anagrafi degli italiani residenti all'estero.
Dal confronto dei dati, necessario per la formazione del citato elenco al 31.12.2010, è emersa una positiva tendenza ad un sempre maggiore allineamento tra le posizioni presenti negli schedari consolari e quelle presenti nelle Anagrafi comunali, trasmesse all'Aire centrale.
Allo scopo di pervenire al prossimo censimento degli italiani residenti all'estero -previsto per ottobre 2011 e coordinato dal Ministero degli Affari Esteri - con un numero ancor maggiore di posizioni allineate, si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare i comuni delle rispettive province affinché riscontrino tempestivamente le comunicazioni di iscrizione/variazione/cancellazione dall'Aire trasmesse dagli Uffici consolari e richiedano, agli stessi, con sollecitudine, eventuale documentazione necessaria per la definizione delle procedure ancora aperte.
Nel ringraziare per la collaborazione richiesta, si sottolinea l'importanza dei citati adempimenti da parte dei comuni per il buon esito del censimento, sia dei cittadini residenti in Italia che di quelli residenti all'estero.
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Ministero dell'interno Circ. 8-3-2011 n. 6/2011 Carta d'identità. Fabbisogno dei modelli cartacei ed elettronici per l'anno 2012. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 8 marzo 2011, n. 6/2011 (1).
Carta d'identità. Fabbisogno dei modelli cartacei ed elettronici per l'anno 2012.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
A
Tutte le prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Trento
Corso III Novembre, 11
38100 - Trento
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Viale Principe Eugenio di Savoia, 11
39100 - Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Val d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del tesoro
Direzione VI - Ufficio X
00138 - Roma
Si prega di invitare i comuni della provincia a segnalare il fabbisogno dei modelli cartacei ed elettronici delle carte d'identità per l'anno 2012 (tenendo conto delle presumibili giacenze al 31 dicembre 2011). I suddetti dati dovranno pervenire a questo ministero entro il 15 marzo prossimo, al fax n. 06/46549406. allo scopo di evitare richieste suppletive durante l'anno in riferimento, si raccomanda di comunicare il fabbisogno con la massima aderenza alle presunte necessità dei comuni della provincia.
Direttore centrale
Giovanna Menghini
Carta d'identità. Fabbisogno dei modelli cartacei ed elettronici per l'anno 2012.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
A
Tutte le prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Trento
Corso III Novembre, 11
38100 - Trento
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Viale Principe Eugenio di Savoia, 11
39100 - Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Val d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del tesoro
Direzione VI - Ufficio X
00138 - Roma
Si prega di invitare i comuni della provincia a segnalare il fabbisogno dei modelli cartacei ed elettronici delle carte d'identità per l'anno 2012 (tenendo conto delle presumibili giacenze al 31 dicembre 2011). I suddetti dati dovranno pervenire a questo ministero entro il 15 marzo prossimo, al fax n. 06/46549406. allo scopo di evitare richieste suppletive durante l'anno in riferimento, si raccomanda di comunicare il fabbisogno con la massima aderenza alle presunte necessità dei comuni della provincia.
Direttore centrale
Giovanna Menghini
giovedì 10 marzo 2011
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2011, n. 16 Regolamento recante istituzione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. (11G0060) (GU n. 57 del 10-3-2011 )
testo in vigore dal: 25-3-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Viste le leggi 11 giugno 2004, n. 146, n. 147 e n. 148, con le quali sono state istituite, rispettivamente, le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Considerato che nel turno elettorale amministrativo svoltosi nel mese di giugno 2009 si e' provveduto all'elezione del Consiglio e del Presidente dell'Amministrazione provinciale per le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Ravvisata la necessita' di istituire la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 novembre 2010; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Istituzione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo 1. Nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani e' istituita la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali." - La legge 11 giugno 2004, n. 146, reca: "Istituzione della provincia di Monza e della Brianza". - La legge 11 giugno 2004, n. 147, reca: "Istituzione della provincia di Fermo". - La legge 11 giugno 2004, n. 148, reca: "Istituzione della provincia di Barletta - Andria - Trani". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative): "8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74." - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
Art. 2 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani, e alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, fermo restando il contingente complessivo degli uffici dirigenziali non generali dell'Amministrazione civile dell'interno risultante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. 2. Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani viene assegnato il personale in servizio presso l'Amministrazione civile dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche rideterminate in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione (Omissis) 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. (Omissis) - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): Art. 10. Individuazione dei posti di funzione 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento, nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro funzionario della carriera prefettizia. 2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. - Per il testo dell'art. 2, comma 8-bis, lettere a) e b), del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25, v.
Art. 3 Disposizioni finali 1. L'attuazione del presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Alla istituzione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011 Ministeri istituzionali,Interno,registro n. 5, foglio n. 379
nelle note alle premesse
10 della L. 28 luglio 1999, n. 266".
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 8-3-2011 n. 25/I/0003187 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività alle scadenze collettivamente stabilite - Obbligazione contributiva e regime sanzionatorio. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 8 marzo 2011, n. 25/I/0003187 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività alle scadenze collettivamente stabilite - Obbligazione contributiva e regime sanzionatorio.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Al
Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 - Roma
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.
In particolare, l'istante chiede se la fruizione o monetizzazione dei permessi in questione, in presenza di un accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all'accantonamento degli stessi per godimento o pagamento successivi rispetto alle scadenze stabilite dai CCNL possa far sorgere, comunque, in capo al datore di lavoro l'obbligazione contributiva con riferimento al termine stabilito nei contratti nazionali, nonché legittimare nei confronti del datore stesso la richiesta di adempimento del predetto obbligo.
L'interpellante pone, infine, il quesito circa l'eventualità che, a fronte di quanto premesso, siano irrogate nei confronti del datore di lavoro le sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti alla tardiva od omessa registrazione delle relative scritturazioni sul Libro Unico del Lavoro.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione delle problematiche interpretative sollevate, occorre soffermarsi sugli istituti dei permessi per i c.d. ROL e per le ex festività di cui alla L. n. 54/1977.
Nello specifico, i permessi per Riduzione di Orario di Lavoro costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall'espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. Tale riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative.
Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima viene calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Si sottolinea, inoltre, che i permessi in questione possono essere fruiti sia individualmente che collettivamente: nel primo caso ciascun lavoratore può beneficiare degli stessi in virtù di apposita richiesta indirizzata all'azienda entro un determinato termine di preavviso; nella seconda ipotesi, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi rappresentano una forma di riduzione dell'orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Analogamente con riferimento all'istituto delle ex festività o festività soppresse, i lavoratori hanno diritto di fruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione).
Anche in tale ipotesi, i permessi trovano la propria regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva e sembrerebbero costituire diritti disponibili. Come per i ROL, infatti, non si riscontra alcuna disposizione legislativa che ne stabilisca l'indisponibilità, a differenza di quanto previsto in tema di diritti connessi alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore (ad es. riposi giornalieri o settimanali, lavoro straordinario e ferie).
Si ricorda al riguardo che questo Ministero, con Lett.Circ. 27 giugno 2007, n. 25/I/0008489 ha già avuto modo di precisare che il ROL è in istituto di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all'accordo delle parti, evidenziando altresì che "il mancato rispetto degli accordi così stabiliti, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa".
Si rappresenta infatti che, in relazione al profilo sanzionatorio, le violazioni di clausole contenute nei contratti collettivi, in quanto di diritto comune, esulano dall'applicazione delle norme di cui agli art. 509 c.p. e L. n. 741/1959 (cfr. Cass. Pen. Sez. III 18 ottobre 1990, n. 13695). Residua tuttavia la possibilità per i lavoratori di avvalersi delle tutele risarcitorie e reintegratorie da esperire in sede giudiziaria.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, nonché in considerazione della nuova prospettiva della attività di vigilanza volta al contrasto di violazioni di carattere "sostanziale", così come già affermato da questa Amministrazione con nota 30 novembre 2009, n. 25/I/0018372 si ribadisce che non risultano sanzionabili le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ex art. 39, D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), in ordine ai permessi orari di cui sopra, in quanto non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.
Con particolare riferimento, invece, all'insorgenza dell'obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in esame nonché del mancato pagamento dell'indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, si evidenzia che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Pertanto, si ritiene che l'adempimento dell'obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
c.p. art. 509
L. 5 marzo 1977, n. 54
L. 14 luglio 1959, n. 741
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. art. 39
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività alle scadenze collettivamente stabilite - Obbligazione contributiva e regime sanzionatorio.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Al
Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 - Roma
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.
In particolare, l'istante chiede se la fruizione o monetizzazione dei permessi in questione, in presenza di un accordo o di una prassi aziendale condivisa in ordine all'accantonamento degli stessi per godimento o pagamento successivi rispetto alle scadenze stabilite dai CCNL possa far sorgere, comunque, in capo al datore di lavoro l'obbligazione contributiva con riferimento al termine stabilito nei contratti nazionali, nonché legittimare nei confronti del datore stesso la richiesta di adempimento del predetto obbligo.
L'interpellante pone, infine, il quesito circa l'eventualità che, a fronte di quanto premesso, siano irrogate nei confronti del datore di lavoro le sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti alla tardiva od omessa registrazione delle relative scritturazioni sul Libro Unico del Lavoro.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione delle problematiche interpretative sollevate, occorre soffermarsi sugli istituti dei permessi per i c.d. ROL e per le ex festività di cui alla L. n. 54/1977.
Nello specifico, i permessi per Riduzione di Orario di Lavoro costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall'espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. Tale riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative.
Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima viene calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Si sottolinea, inoltre, che i permessi in questione possono essere fruiti sia individualmente che collettivamente: nel primo caso ciascun lavoratore può beneficiare degli stessi in virtù di apposita richiesta indirizzata all'azienda entro un determinato termine di preavviso; nella seconda ipotesi, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi rappresentano una forma di riduzione dell'orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Analogamente con riferimento all'istituto delle ex festività o festività soppresse, i lavoratori hanno diritto di fruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione).
Anche in tale ipotesi, i permessi trovano la propria regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva e sembrerebbero costituire diritti disponibili. Come per i ROL, infatti, non si riscontra alcuna disposizione legislativa che ne stabilisca l'indisponibilità, a differenza di quanto previsto in tema di diritti connessi alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore (ad es. riposi giornalieri o settimanali, lavoro straordinario e ferie).
Si ricorda al riguardo che questo Ministero, con Lett.Circ. 27 giugno 2007, n. 25/I/0008489 ha già avuto modo di precisare che il ROL è in istituto di previsione meramente contrattuale e, pertanto, la relativa disciplina risulta rimessa all'accordo delle parti, evidenziando altresì che "il mancato rispetto degli accordi così stabiliti, non contempla alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa".
Si rappresenta infatti che, in relazione al profilo sanzionatorio, le violazioni di clausole contenute nei contratti collettivi, in quanto di diritto comune, esulano dall'applicazione delle norme di cui agli art. 509 c.p. e L. n. 741/1959 (cfr. Cass. Pen. Sez. III 18 ottobre 1990, n. 13695). Residua tuttavia la possibilità per i lavoratori di avvalersi delle tutele risarcitorie e reintegratorie da esperire in sede giudiziaria.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, nonché in considerazione della nuova prospettiva della attività di vigilanza volta al contrasto di violazioni di carattere "sostanziale", così come già affermato da questa Amministrazione con nota 30 novembre 2009, n. 25/I/0018372 si ribadisce che non risultano sanzionabili le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ex art. 39, D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), in ordine ai permessi orari di cui sopra, in quanto non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.
Con particolare riferimento, invece, all'insorgenza dell'obbligazione contributiva in caso di mancato godimento dei permessi in esame nonché del mancato pagamento dell'indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai CCNL, si evidenzia che tale obbligazione, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Pertanto, si ritiene che l'adempimento dell'obbligo contributivo non possa subire alcuno slittamento temporale e di conseguenza il versamento dei relativi contributi debba essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
c.p. art. 509
L. 5 marzo 1977, n. 54
L. 14 luglio 1959, n. 741
D.L. 25 giugno 2008, n. 112. art. 39
Presidente del consiglio dei Ministri O.P.C.M. 23-2-2011 n. 3925 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925). Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.'all'art. 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attività di ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennità previste dai rispettivi ordinamenti.»;'
Presidente del consiglio dei Ministri
O.P.C.M. 23-2-2011 n. 3925
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.
O.P.C.M. 23 febbraio 2011, n. 3925 (1).
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925). (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.
(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, recante «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico»;
Considerato l'esito della riunione svoltasi il 20 gennaio 2011 presso il Dipartimento della protezione civile a cui hanno partecipato le Regioni e il rappresentante dell'ANCI, nel corso della quale, nelle more della pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento di ripartizione delle risorse per il 2010, le regioni hanno evidenziato la necessità che le scadenze previste per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 3907/2010 decorrano dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerata, altresì la necessità di promuovere tempestivamente le iniziative per la riduzione del rischio sismico, anche chiarendo alcuni dettagli delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 3907/2010, per la cui soluzione è indispensabile apportare alcune modifiche all'ordinanza citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le note dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011 e del Direttore Generale della medesima Regione del 21 febbraio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatesi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, n. 3911 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota dell'Ufficio del Commissario delegato del 27 ottobre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del Commissario delegato del 18 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 20 aprile 2006 (3) e successive modificazioni recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa» e la nota del 20 gennaio 2011 del Presidente della Regione Siciliana;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 del 16 agosto 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, nonché la nota dell'Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Puglia del 31 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e di Massa-Carrara, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915, nonché le note della Regione Toscana dell'8 e 11 febbraio 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998 (4), n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009 e n. 3886 del 9 luglio 2010, nonché le note del 24 gennaio e del 1° e 2 febbraio 2011 del Presidente della regione Calabria - Commissario delegato;
Vista la nota del 16 febbraio 2011 con cui il Prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della Basilica di S. Nicolò di Noto, chiede, tra l'altro, che la Commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e la nota del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'interno con cui si chiede di procedere a talune integrazioni anche in considerazione del rischio di un aggravamento del contesto emergenziale in questione, nonché della correlata necessità di riorganizzare la ridistribuzione dei richiedenti asilo tra i centri loro destinati, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'interno;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 28 aprile 2006».
(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «n. 2856 del 1997».
Art. 1
1. Al fine di evitare situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, entro il 31 dicembre 2011, alla rimozione delle situazioni di pericolo determinate dalla presenza della nave «Equa» ubicata in prossimità della foce del fiume Tevere.
2. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 è abrogato.
Art. 2
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, recante: «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico» sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed alle Delibere regionali in materia», sono aggiunte le seguenti: «, di proprietà pubblica»;
all'art. 3, comma 3, le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1»;
all'art. 6, comma 1, le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1»;
all'art. 6, comma 4, le parole: «art. 4, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, comma 7»;
all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «entità dei contributi» è aggiunta la seguente: «massimi»;
all'art. 8, comma 1, le parole: «art. 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «art. 2, comma 1».
Art. 3
1. Dopo l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010» è aggiunto il seguente:
«Art. 9. - 1. Per il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che è tenuto a svolgere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di tre unità.
2. In favore del personale di cui al precedente comma, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Ai dirigenti ed al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 30% della medesima.
4. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento, alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 2 e 3, stabilendone limiti e procedure, con oneri a carico dell'art. 7 della presente ordinanza.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, anche ai fini della determinazione dei compensi per le attività connesse all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006.».
Art. 4
1. Al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 le parole: «comma: 5.» sono sostituite dalle seguenti: «comma: 4.».
2. Al comma 10 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3691 del 10 luglio 2008 le parole: «comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5.».
3. Al comma 15 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3749 del 19 marzo 2009 le parole: «Al comma 4 dell'art. 14,» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 5 dell'art. 14,».
Art. 5
1. Il termine previsto all'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010», per la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, è differito al 30 settembre 2010.
2. Il termine previsto all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010 è prorogato di ulteriori dodici mesi. L'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla costante verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della medesima ordinanza, da parte dei beneficiari.
3. Il Presidente della regione Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010, è autorizzato a liquidare contributi alle imprese esecutrici di lavori eseguiti nella fase di prima emergenza, in attuazione di accordi stipulati presso le Prefetture competenti, previa quantificazione, mediante apposita perizia, dei lavori effettivamente eseguiti.
4. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010, le parole: «nel limite massimo di euro 30. 000,00 per ciascuna unità abitativa» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 150. 000,00 per ciascuna unità abitativa».
5. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3862/2010 e fermo restando il limite di unità di personale stabilito dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi anche di personale appartenente ad Enti Pubblici ed a Società a totale capitale pubblico, in posizione di comando o di distacco.
Art. 6
1. Al fine di assicurare la più rapida ed efficace realizzazione delle attività affidate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni di gennaio 2010, e degli eccezionali eventi atmosferici e delle violente mareggiate dei giorni dal 9 al 18 marzo e dal 15 al 16 giugno 2010, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della regione Emilia-Romagna, è autorizzata, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di incompatibilità, ad avvalersi, mediante conferimento di un incarico dirigenziale ad interim, a copertura di posizione vacante, anche della professionalità del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Reno.
2. L'incarico dirigenziale, in virtù di quanto previsto al comma 1, può essere conferito al Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Reno fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza delle dichiarazioni di stato di emergenza degli eventi calamitosi di cui trattasi e può essere automaticamente rinnovato in caso di proroga anche di uno solo dei menzionati stati di emergenza.
3. Il conferimento dell'incarico ad interim dirigenziale di cui ai commi 1 e 2 presso l'Agenzia Regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna non comporta la corresponsione di un compenso aggiuntivo.
4. Al fine di garantire la rimozione delle situazioni di criticità e per accelerare le azioni volte alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato per fronteggiare i danni per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna nel periodo dicembre 2009-gennaio 2010 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, è autorizzato ad inserire in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati di cui all'art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza n. 3850/2010 gli interventi di competenza del Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, ed elencati
nell'Allegato 1 all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di lavori urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 2 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Lo stralcio del Piano di cui al comma 4 è adottato congiuntamente dal Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3850/2010 e dal Commissario straordinario nominato con il richiamato decreto del 10 dicembre 2010. Gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 4 sono attuati secondo apposite procedure stabilite nel Piano medesimo nell'ambito di quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 3850/2010. A tal fine le risorse necessarie, indicate nell'art. 4 del citato Accordo di programma del 2 novembre 2010, fatta eccezione per le risorse oggetto del cofinanziamento regionale, sono trasferite in apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010.
Art. 7
1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «contabilità speciale n. 5146» sono sostituite dalle seguenti: «contabilità speciale n. 3256».
Art. 8
1. L'ing. Gerardo Baione è nominato Commissario delegato in sostituzione di quello nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per l'espletamento di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile ancora necessarie per la chiusura della gestione commissariale.
Art. 9
1. Al comma 2 dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011 le parole: «50 ore mensili» sono sostituite dalle seguenti «30 ore mensili».
Art. 10
1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «I predetti Soggetti attuatori cessano dalle loro funzioni alla data del 31 marzo 2011».
Art. 11
1. All'art. 13, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920 dopo la parola: «immobili» sono aggiunte le seguenti «ad uso abitativo esclusivo».
Art. 12
1. Allo scopo di consentire il completamento degli interventi in atto nel territorio della regione Puglia necessari per il definitivo superamento delle criticità correlate all'approvvigionamento idrico, il Presidente della Regione Puglia è autorizzato all'utilizzo delle economie residue delle risorse trasferite sul bilancio della medesima Regione ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536/2006.
2. A conclusione delle iniziative di cui al comma 1 il Presidente della regione Puglia trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione dettagliata sull'attività svolta.
Art. 13
1. Al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze derivanti dagli eventi calamitosi che nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010 è autorizzato ad utilizzare le economie presenti sul bilancio regionale, pari ad euro 4. 911. 120,81 rivenienti dalla legge n. 677/1996, dalla legge regionale n. 20/1998, e dalle ordinanze n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3110/2001, n. 3191/2002 e n. 3192/2002.
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole: «nei giorni dal 17 al 23 dicembre 2010».
Art. 14
1. Per consentire il completamento degli interventi in corso di esecuzione o di progettazione già finanziati e derivanti dall'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 2006 il Presidente della regione Siciliana è nominato Commissario delegato ed è autorizzato ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile.
2. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Sulla detta contabilità il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concluse le attività amministrativo-contabili definitorie dei pagamenti in attuazione dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3916 del 2010, trasferirà le relative somme residue.
Art. 15
1. Il Generale della Guardia di Finanza Graziano Melandri è nominato Commissario delegato in sostituzione del Presidente della regione Calabria per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 citato in premessa.
2. All'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo: «da individuarsi nei seguenti comuni: Casignana (RC), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore, Castrolibro e Cassano (CS), nonché delle ulteriori da individuarsi d'intesa con le provincie ed i comuni interessati» è sostituito con il seguente: «da individuarsi sentiti i Presidenti delle provincie ed i Sindaci interessati».
3. All'art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «progettazione, approvazione ed affidamento» è aggiunto il seguente periodo: «anche mediante ricorso al project financing».
4. All'art. 1, comma 2, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il Commissario delegato provvede alla costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti dalla regione Calabria e dell'Ufficio del Commissario delegato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
5. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera (5):
«f) espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto ai procedimenti amministrativi ed il correlativo contenzioso ancora pendenti in materia di depurazione, raccolta differenziata e progetti NOC, ed al compimento delle azioni di recupero dei crediti maturati. Il Commissario delegato provvede altresì alla gestione delle controversie pendenti in ogni stato e grado, anche avvalendosi di commissari ad acta all'uopo nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti.».
6. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12, comma 2;
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12;
decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-novies, 177, commi 5 e 6, 182-bis, 182-ter, 188-bis, 188-ter, 191 e 211;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a far data dell'entrata in vigore dello stesso, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni articoli 24, 25, 53, 54, 55 e 136;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, articoli 1, comma 2, 2, comma 3, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8 e 10, comma 3.
(5) NDR: Si tenga presente che il richiamato comma 2 comprende già una lettera “f)” dal testo differente.
Art. 16
1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attività consultive, fino al 31 dicembre 2011, con oneri posti a carico dell'art. 3 della predetta ordinanza di protezione civile.
Art. 17
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» è così modificata:
all'art. 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: «nonché al potenziamento di quelle esistenti» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa l'acquisizione, anche con contratto di locazione, di strutture da destinare al superamento dell'emergenza umanitaria, anche in deroga all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
all'art. 1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) adozione, in raccordo con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, di eventuali provvedimenti per la ridistribuzione tra i C.A.R.A., operanti sul territorio nazionale, dei richiedenti asilo.»;
all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «all'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie» sono aggiunte le seguenti: «comprensive delle strutture ivi esistenti»;
all'art. 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attività di ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennità previste dai rispettivi ordinamenti.»;
all'art. 5, comma 5, le parole: «magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati contabili»;
all'art. 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi delle eventuali risorse che si renderanno disponibili per le esigenze connesse al contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
O.P.C.M. 23-2-2011 n. 3925
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.
O.P.C.M. 23 febbraio 2011, n. 3925 (1).
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925). (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2011, n. 54.
(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, recante «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico»;
Considerato l'esito della riunione svoltasi il 20 gennaio 2011 presso il Dipartimento della protezione civile a cui hanno partecipato le Regioni e il rappresentante dell'ANCI, nel corso della quale, nelle more della pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento di ripartizione delle risorse per il 2010, le regioni hanno evidenziato la necessità che le scadenze previste per gli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 3907/2010 decorrano dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerata, altresì la necessità di promuovere tempestivamente le iniziative per la riduzione del rischio sismico, anche chiarendo alcuni dettagli delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 3907/2010, per la cui soluzione è indispensabile apportare alcune modifiche all'ordinanza citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e la nota della regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le note dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011 e del Direttore Generale della medesima Regione del 21 febbraio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatesi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, n. 3911 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota dell'Assessore alla protezione civile della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota dell'Ufficio del Commissario delegato del 27 ottobre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del Commissario delegato del 18 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 20 aprile 2006 (3) e successive modificazioni recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa» e la nota del 20 gennaio 2011 del Presidente della Regione Siciliana;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 del 16 agosto 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, nonché la nota dell'Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione Puglia del 31 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e di Massa-Carrara, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915, nonché le note della Regione Toscana dell'8 e 11 febbraio 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1998 (4), n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009 e n. 3886 del 9 luglio 2010, nonché le note del 24 gennaio e del 1° e 2 febbraio 2011 del Presidente della regione Calabria - Commissario delegato;
Vista la nota del 16 febbraio 2011 con cui il Prefetto di Siracusa, Commissario delegato per la ricostruzione e restauro della Basilica di S. Nicolò di Noto, chiede, tra l'altro, che la Commissione consultiva prosegua nell'espletamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e la nota del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'interno con cui si chiede di procedere a talune integrazioni anche in considerazione del rischio di un aggravamento del contesto emergenziale in questione, nonché della correlata necessità di riorganizzare la ridistribuzione dei richiedenti asilo tra i centri loro destinati, in raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'interno;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 28 aprile 2006».
(4) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «n. 2856 del 1997».
Art. 1
1. Al fine di evitare situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede, entro il 31 dicembre 2011, alla rimozione delle situazioni di pericolo determinate dalla presenza della nave «Equa» ubicata in prossimità della foce del fiume Tevere.
2. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 è abrogato.
Art. 2
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, recante: «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico» sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed alle Delibere regionali in materia», sono aggiunte le seguenti: «, di proprietà pubblica»;
all'art. 3, comma 3, le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1»;
all'art. 6, comma 1, le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1»;
all'art. 6, comma 4, le parole: «art. 4, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, comma 7»;
all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «entità dei contributi» è aggiunta la seguente: «massimi»;
all'art. 8, comma 1, le parole: «art. 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «art. 2, comma 1».
Art. 3
1. Dopo l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010» è aggiunto il seguente:
«Art. 9. - 1. Per il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che è tenuto a svolgere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di tre unità.
2. In favore del personale di cui al precedente comma, è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Ai dirigenti ed al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità, cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 30% della medesima.
4. Il Commissario delegato provvede, con proprio provvedimento, alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 2 e 3, stabilendone limiti e procedure, con oneri a carico dell'art. 7 della presente ordinanza.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, anche ai fini della determinazione dei compensi per le attività connesse all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006.».
Art. 4
1. Al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 le parole: «comma: 5.» sono sostituite dalle seguenti: «comma: 4.».
2. Al comma 10 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3691 del 10 luglio 2008 le parole: «comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5.».
3. Al comma 15 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3749 del 19 marzo 2009 le parole: «Al comma 4 dell'art. 14,» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 5 dell'art. 14,».
Art. 5
1. Il termine previsto all'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010», per la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, è differito al 30 settembre 2010.
2. Il termine previsto all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010 è prorogato di ulteriori dodici mesi. L'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla costante verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della medesima ordinanza, da parte dei beneficiari.
3. Il Presidente della regione Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010, è autorizzato a liquidare contributi alle imprese esecutrici di lavori eseguiti nella fase di prima emergenza, in attuazione di accordi stipulati presso le Prefetture competenti, previa quantificazione, mediante apposita perizia, dei lavori effettivamente eseguiti.
4. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010, le parole: «nel limite massimo di euro 30. 000,00 per ciascuna unità abitativa» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di euro 150. 000,00 per ciascuna unità abitativa».
5. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3862/2010 e fermo restando il limite di unità di personale stabilito dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi anche di personale appartenente ad Enti Pubblici ed a Società a totale capitale pubblico, in posizione di comando o di distacco.
Art. 6
1. Al fine di assicurare la più rapida ed efficace realizzazione delle attività affidate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni di gennaio 2010, e degli eccezionali eventi atmosferici e delle violente mareggiate dei giorni dal 9 al 18 marzo e dal 15 al 16 giugno 2010, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della regione Emilia-Romagna, è autorizzata, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di incompatibilità, ad avvalersi, mediante conferimento di un incarico dirigenziale ad interim, a copertura di posizione vacante, anche della professionalità del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Reno.
2. L'incarico dirigenziale, in virtù di quanto previsto al comma 1, può essere conferito al Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Reno fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza delle dichiarazioni di stato di emergenza degli eventi calamitosi di cui trattasi e può essere automaticamente rinnovato in caso di proroga anche di uno solo dei menzionati stati di emergenza.
3. Il conferimento dell'incarico ad interim dirigenziale di cui ai commi 1 e 2 presso l'Agenzia Regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna non comporta la corresponsione di un compenso aggiuntivo.
4. Al fine di garantire la rimozione delle situazioni di criticità e per accelerare le azioni volte alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato per fronteggiare i danni per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna nel periodo dicembre 2009-gennaio 2010 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, è autorizzato ad inserire in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati di cui all'art. 1, comma 3, della richiamata ordinanza n. 3850/2010 gli interventi di competenza del Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, ed elencati
nell'Allegato 1 all'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di lavori urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 2 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia-Romagna in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Lo stralcio del Piano di cui al comma 4 è adottato congiuntamente dal Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3850/2010 e dal Commissario straordinario nominato con il richiamato decreto del 10 dicembre 2010. Gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 4 sono attuati secondo apposite procedure stabilite nel Piano medesimo nell'ambito di quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 3850/2010. A tal fine le risorse necessarie, indicate nell'art. 4 del citato Accordo di programma del 2 novembre 2010, fatta eccezione per le risorse oggetto del cofinanziamento regionale, sono trasferite in apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010.
Art. 7
1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «contabilità speciale n. 5146» sono sostituite dalle seguenti: «contabilità speciale n. 3256».
Art. 8
1. L'ing. Gerardo Baione è nominato Commissario delegato in sostituzione di quello nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per l'espletamento di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile ancora necessarie per la chiusura della gestione commissariale.
Art. 9
1. Al comma 2 dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011 le parole: «50 ore mensili» sono sostituite dalle seguenti «30 ore mensili».
Art. 10
1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «I predetti Soggetti attuatori cessano dalle loro funzioni alla data del 31 marzo 2011».
Art. 11
1. All'art. 13, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920 dopo la parola: «immobili» sono aggiunte le seguenti «ad uso abitativo esclusivo».
Art. 12
1. Allo scopo di consentire il completamento degli interventi in atto nel territorio della regione Puglia necessari per il definitivo superamento delle criticità correlate all'approvvigionamento idrico, il Presidente della Regione Puglia è autorizzato all'utilizzo delle economie residue delle risorse trasferite sul bilancio della medesima Regione ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536/2006.
2. A conclusione delle iniziative di cui al comma 1 il Presidente della regione Puglia trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione dettagliata sull'attività svolta.
Art. 13
1. Al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze derivanti dagli eventi calamitosi che nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Massa-Carrara, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010 è autorizzato ad utilizzare le economie presenti sul bilancio regionale, pari ad euro 4. 911. 120,81 rivenienti dalla legge n. 677/1996, dalla legge regionale n. 20/1998, e dalle ordinanze n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3110/2001, n. 3191/2002 e n. 3192/2002.
2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole: «nei giorni dal 17 al 23 dicembre 2010».
Art. 14
1. Per consentire il completamento degli interventi in corso di esecuzione o di progettazione già finanziati e derivanti dall'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 2006 il Presidente della regione Siciliana è nominato Commissario delegato ed è autorizzato ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile.
2. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Sulla detta contabilità il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concluse le attività amministrativo-contabili definitorie dei pagamenti in attuazione dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3916 del 2010, trasferirà le relative somme residue.
Art. 15
1. Il Generale della Guardia di Finanza Graziano Melandri è nominato Commissario delegato in sostituzione del Presidente della regione Calabria per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 citato in premessa.
2. All'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo: «da individuarsi nei seguenti comuni: Casignana (RC), Santa Maria del Cedro, San Giovanni in Fiore, Castrolibro e Cassano (CS), nonché delle ulteriori da individuarsi d'intesa con le provincie ed i comuni interessati» è sostituito con il seguente: «da individuarsi sentiti i Presidenti delle provincie ed i Sindaci interessati».
3. All'art. 1, comma 2, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «progettazione, approvazione ed affidamento» è aggiunto il seguente periodo: «anche mediante ricorso al project financing».
4. All'art. 1, comma 2, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine il Commissario delegato provvede alla costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti dalla regione Calabria e dell'Ufficio del Commissario delegato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
5. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera (5):
«f) espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto ai procedimenti amministrativi ed il correlativo contenzioso ancora pendenti in materia di depurazione, raccolta differenziata e progetti NOC, ed al compimento delle azioni di recupero dei crediti maturati. Il Commissario delegato provvede altresì alla gestione delle controversie pendenti in ogni stato e grado, anche avvalendosi di commissari ad acta all'uopo nominati, con oneri a carico dei soggetti inadempienti.».
6. Il Commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12, comma 2;
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12;
decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-novies, 177, commi 5 e 6, 182-bis, 182-ter, 188-bis, 188-ter, 191 e 211;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a far data dell'entrata in vigore dello stesso, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni articoli 24, 25, 53, 54, 55 e 136;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, articoli 1, comma 2, 2, comma 3, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8 e 10, comma 3.
(5) NDR: Si tenga presente che il richiamato comma 2 comprende già una lettera “f)” dal testo differente.
Art. 16
1. Per continuare ad assicurare un adeguato supporto tecnico ed artistico alle attività da porre in essere dal Commissario delegato - Prefetto di Siracusa per il completamento delle iniziative finalizzate alla ricostruzione e restauro della Cattedrale di S. Nicolò di Noto, la Commissione istituita dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle attività consultive, fino al 31 dicembre 2011, con oneri posti a carico dell'art. 3 della predetta ordinanza di protezione civile.
Art. 17
1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» è così modificata:
all'art. 1, comma 2, lettera c), dopo le parole: «nonché al potenziamento di quelle esistenti» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa l'acquisizione, anche con contratto di locazione, di strutture da destinare al superamento dell'emergenza umanitaria, anche in deroga all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
all'art. 1, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) adozione, in raccordo con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, di eventuali provvedimenti per la ridistribuzione tra i C.A.R.A., operanti sul territorio nazionale, dei richiedenti asilo.»;
all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «all'acquisizione della disponibilità delle aree necessarie» sono aggiunte le seguenti: «comprensive delle strutture ivi esistenti»;
all'art. 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente impiegato per lo svolgimento di attività di ordine pubblico o di soccorso pubblico sono corrisposte le speciali indennità previste dai rispettivi ordinamenti.»;
all'art. 5, comma 5, le parole: «magistrati ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati contabili»;
all'art. 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi delle eventuali risorse che si renderanno disponibili per le esigenze connesse al contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PEDAGGI: TAR,NO AUMENTI RACCORDI SIENA CON FIRENZE E PERUGIA PROVINCIA SENESE: ACCOLTO NOSTRO RICORSO
PEDAGGI: TAR,NO AUMENTI RACCORDI SIENA CON FIRENZE E PERUGIA
PROVINCIA SENESE: ACCOLTO NOSTRO RICORSO
(ANSA) - SIENA, 10 MAR - Il Tar del Lazio ha accolto il
ricorso della Provincia di Siena contro il Dpcm del 25 giugno
2010 con il quale erano state individuati i raccordi
autostradali Siena-Firenze e Bettolle-Perugia quali tratti di
strada da sottoporre a pedaggio e le stazioni dell'A1 di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle quali stazioni di
esazione. Lo rende noto la Provincia di Siena.
Il Tar, con la sentenza 2088/2010 depositata l'8 marzo,
spiega sempre la Provincia, ha accolto tutti i motivi di
ricorso. Il decreto governativo, secondo i giudici, ''avrebbe
imposto a tutti gli automobilisti, a prescindere dall'effettivo
utilizzo delle due infrastrutture viarie, il pagamento del
pedaggio per il solo passaggio dai caselli autostradali di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle''. Fondato anche il
motivo di ricorso secondo cui il decreto ''e' stato adottato in
violazione delle norme comunitarie che si basano sul principio
fondamentale per cui il pedaggio deve essere basato sulla
distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo usato''. Il Tar ha
anche condannato Anas e la Presidenza del Consiglio dei ministri
al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia.
Soddisfatto il presidente della Provincia Simone Bezzini che
pero' rileva come la decisione del Tar ''non fara' venir meno la
possibilita' di introdurre il pedaggio a partire dal 1 maggio.
Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe essere emanato un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
saranno stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione dei
pedaggi sui raccordi autostradali in gestione diretta Anas.
Intanto, questa Provincia, insieme a quella di Firenze, e' da
mesi in attesa di essere convocata dal ministro Matteoli per
definire insieme un programma di investimenti e di progetti''
per ammodernare la Siena-Firenze. ''La nostra battaglia contro
l'introduzione del pedaggio - conclude Bezzini - e per
ammodernare e mettere in sicurezza l'Autopalio continuera'. Per
questo sabato 12 marzo, a un mese dal Siena-Firenze Day,
partecipero' alla mobilitazione promossa dai trasportatori di
Assotir, che si metteranno in coda contro il pedaggio''.(ANSA).
YG6-CG
PROVINCIA SENESE: ACCOLTO NOSTRO RICORSO
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ricorso della Provincia di Siena contro il Dpcm del 25 giugno
2010 con il quale erano state individuati i raccordi
autostradali Siena-Firenze e Bettolle-Perugia quali tratti di
strada da sottoporre a pedaggio e le stazioni dell'A1 di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle quali stazioni di
esazione. Lo rende noto la Provincia di Siena.
Il Tar, con la sentenza 2088/2010 depositata l'8 marzo,
spiega sempre la Provincia, ha accolto tutti i motivi di
ricorso. Il decreto governativo, secondo i giudici, ''avrebbe
imposto a tutti gli automobilisti, a prescindere dall'effettivo
utilizzo delle due infrastrutture viarie, il pagamento del
pedaggio per il solo passaggio dai caselli autostradali di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle''. Fondato anche il
motivo di ricorso secondo cui il decreto ''e' stato adottato in
violazione delle norme comunitarie che si basano sul principio
fondamentale per cui il pedaggio deve essere basato sulla
distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo usato''. Il Tar ha
anche condannato Anas e la Presidenza del Consiglio dei ministri
al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia.
Soddisfatto il presidente della Provincia Simone Bezzini che
pero' rileva come la decisione del Tar ''non fara' venir meno la
possibilita' di introdurre il pedaggio a partire dal 1 maggio.
Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe essere emanato un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
saranno stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione dei
pedaggi sui raccordi autostradali in gestione diretta Anas.
Intanto, questa Provincia, insieme a quella di Firenze, e' da
mesi in attesa di essere convocata dal ministro Matteoli per
definire insieme un programma di investimenti e di progetti''
per ammodernare la Siena-Firenze. ''La nostra battaglia contro
l'introduzione del pedaggio - conclude Bezzini - e per
ammodernare e mettere in sicurezza l'Autopalio continuera'. Per
questo sabato 12 marzo, a un mese dal Siena-Firenze Day,
partecipero' alla mobilitazione promossa dai trasportatori di
Assotir, che si metteranno in coda contro il pedaggio''.(ANSA).
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2010 con il quale erano state individuati i raccordi
autostradali Siena-Firenze e Bettolle-Perugia quali tratti di
strada da sottoporre a pedaggio e le stazioni dell'A1 di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle quali stazioni di
esazione. Lo rende noto la Provincia di Siena.
Il Tar, con la sentenza 2088/2010 depositata l'8 marzo,
spiega sempre la Provincia, ha accolto tutti i motivi di
ricorso. Il decreto governativo, secondo i giudici, ''avrebbe
imposto a tutti gli automobilisti, a prescindere dall'effettivo
utilizzo delle due infrastrutture viarie, il pagamento del
pedaggio per il solo passaggio dai caselli autostradali di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle''. Fondato anche il
motivo di ricorso secondo cui il decreto ''e' stato adottato in
violazione delle norme comunitarie che si basano sul principio
fondamentale per cui il pedaggio deve essere basato sulla
distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo usato''. Il Tar ha
anche condannato Anas e la Presidenza del Consiglio dei ministri
al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia.
Soddisfatto il presidente della Provincia Simone Bezzini che
pero' rileva come la decisione del Tar ''non fara' venir meno la
possibilita' di introdurre il pedaggio a partire dal 1 maggio.
Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe essere emanato un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
saranno stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione dei
pedaggi sui raccordi autostradali in gestione diretta Anas.
Intanto, questa Provincia, insieme a quella di Firenze, e' da
mesi in attesa di essere convocata dal ministro Matteoli per
definire insieme un programma di investimenti e di progetti''
per ammodernare la Siena-Firenze. ''La nostra battaglia contro
l'introduzione del pedaggio - conclude Bezzini - e per
ammodernare e mettere in sicurezza l'Autopalio continuera'. Per
questo sabato 12 marzo, a un mese dal Siena-Firenze Day,
partecipero' alla mobilitazione promossa dai trasportatori di
Assotir, che si metteranno in coda contro il pedaggio''.(ANSA).
YG6-CG
PROVINCIA SENESE: ACCOLTO NOSTRO RICORSO
(ANSA) - SIENA, 10 MAR - Il Tar del Lazio ha accolto il
ricorso della Provincia di Siena contro il Dpcm del 25 giugno
2010 con il quale erano state individuati i raccordi
autostradali Siena-Firenze e Bettolle-Perugia quali tratti di
strada da sottoporre a pedaggio e le stazioni dell'A1 di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle quali stazioni di
esazione. Lo rende noto la Provincia di Siena.
Il Tar, con la sentenza 2088/2010 depositata l'8 marzo,
spiega sempre la Provincia, ha accolto tutti i motivi di
ricorso. Il decreto governativo, secondo i giudici, ''avrebbe
imposto a tutti gli automobilisti, a prescindere dall'effettivo
utilizzo delle due infrastrutture viarie, il pagamento del
pedaggio per il solo passaggio dai caselli autostradali di
Firenze-Certosa e Valdichiana-Bettolle''. Fondato anche il
motivo di ricorso secondo cui il decreto ''e' stato adottato in
violazione delle norme comunitarie che si basano sul principio
fondamentale per cui il pedaggio deve essere basato sulla
distanza percorsa e sul tipo di autoveicolo usato''. Il Tar ha
anche condannato Anas e la Presidenza del Consiglio dei ministri
al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia.
Soddisfatto il presidente della Provincia Simone Bezzini che
pero' rileva come la decisione del Tar ''non fara' venir meno la
possibilita' di introdurre il pedaggio a partire dal 1 maggio.
Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe essere emanato un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui
saranno stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione dei
pedaggi sui raccordi autostradali in gestione diretta Anas.
Intanto, questa Provincia, insieme a quella di Firenze, e' da
mesi in attesa di essere convocata dal ministro Matteoli per
definire insieme un programma di investimenti e di progetti''
per ammodernare la Siena-Firenze. ''La nostra battaglia contro
l'introduzione del pedaggio - conclude Bezzini - e per
ammodernare e mettere in sicurezza l'Autopalio continuera'. Per
questo sabato 12 marzo, a un mese dal Siena-Firenze Day,
partecipero' alla mobilitazione promossa dai trasportatori di
Assotir, che si metteranno in coda contro il pedaggio''.(ANSA).
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