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martedì 17 maggio 2011
“ Dispositivi di protezione individuale: Indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs 81/08 in ambito di vigilanza”, a cura di A. Messineo (Direttore, Dipartimento di Prevenzione ASL RM H), S. Sanna, A. Imperatore, S. Villarini e M. Leone (Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ASL RM H), relazione che si è tenuta al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”,
salute: caffé protegge da tumore al seno
SALUTE: CAFFE' PROTEGGE DA TUMORE AL SENO
(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Le donne che bevono caffe' hanno una
minore possibilita' di ammalarsi di tumore al seno. In
particolare, questa bevanda ha un effetto protettivo per il
cancro al seno negativo al recettore per gli estrogeni, cioe' un
sottotipo di tumore che non risponde al trattamento per ridurre
la produzione di estrogeni, denominato anche ER-negativo. Circa
il 25-30% di tutti i tumori della mammella sono di questo tipo.
Un gruppo di ricercatori svedesi del Karolinska Institutet ha
confrontato gli stili di vita e il consumo di caffe' in due
gruppi di donne della stessa eta', con diagnosi di tumore e
sane. Stando ai risultati della ricerca che e' in via di
pubblicazione sulla rivista ad accesso libero Breast Cancer
Research, le bevitrici di caffe' avevano una minore prevalenza
di tumore del seno rispetto a quelle che ne bevono raramente.
Gli autori hanno considerato anche gli altri fattori di
rischio per l'insorgenza del tumore, come il fumo, l'eta' della
menopausa, l'esercizio fisico, il peso, lo status socioeconomico
e familiarita' per lo stesso tumore. Ponderati questi elementi
e' emerso piu' chiaramente come l'effetto protettivo del caffe'
sul tumore del seno era statisticamente significativo solo per
il tumore del seno ER negativo. (ANSA).
Y63-NAN
12-MAG-11 11:34 NNNN
(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Le donne che bevono caffe' hanno una
minore possibilita' di ammalarsi di tumore al seno. In
particolare, questa bevanda ha un effetto protettivo per il
cancro al seno negativo al recettore per gli estrogeni, cioe' un
sottotipo di tumore che non risponde al trattamento per ridurre
la produzione di estrogeni, denominato anche ER-negativo. Circa
il 25-30% di tutti i tumori della mammella sono di questo tipo.
Un gruppo di ricercatori svedesi del Karolinska Institutet ha
confrontato gli stili di vita e il consumo di caffe' in due
gruppi di donne della stessa eta', con diagnosi di tumore e
sane. Stando ai risultati della ricerca che e' in via di
pubblicazione sulla rivista ad accesso libero Breast Cancer
Research, le bevitrici di caffe' avevano una minore prevalenza
di tumore del seno rispetto a quelle che ne bevono raramente.
Gli autori hanno considerato anche gli altri fattori di
rischio per l'insorgenza del tumore, come il fumo, l'eta' della
menopausa, l'esercizio fisico, il peso, lo status socioeconomico
e familiarita' per lo stesso tumore. Ponderati questi elementi
e' emerso piu' chiaramente come l'effetto protettivo del caffe'
sul tumore del seno era statisticamente significativo solo per
il tumore del seno ER negativo. (ANSA).
Y63-NAN
12-MAG-11 11:34 NNNN
salute. tumori, favo: troppe differenze nell'accesso a terapie
SALUTE. TUMORI, FAVO: TROPPE DIFFERENZE NELL'ACCESSO A TERAPIE
PRESENTATO TERZO RAPPORTO SU CONDIZIONE ASSISTENZIALE DEI MALATI.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 12 mag. - Il numero di malati
di cancro in Italia e' in netto aumento, data la copresenza di
una serie di fattori che vanno dall'invecchiamento demografico,
all'avanzamento e alla maggiore diffusione delle tecniche
diagnostiche, alla migliorata efficacia dei trattamenti. La
mortalita' per patologia neoplastica rappresenta in Italia circa
il 28% del totale dei decessi: e' la prima causa di morte
nell'eta' adulta. Rispetto al 1992, quando si fecero le prime
statistiche di questo tipo, il numero di italiani viventi con una
diagnosi di tumore e' quasi raddoppiato. Oggi sono 2 milioni e
250 mila (circa il 4% della popolazione). Quasi 1 milione e 300
mila persone (oltre il 57%) vengono definite lungo-sopravviventi
(hanno cioe' avuto una diagnosi di tumore da piu' di 5 anni). La
quota piu' elevata di lungo-sopravviventi riguarda coloro che
hanno avuto una diagnosi di tumore alla mammella (il 66% del
totale, pari ad oltre 331mila persone nel 2010); segue il tumore
alla vescica, con circa il 60% di lungo-sopravviventi (circa
135mila nel 2010); poi quello al colon-retto con il 54% di
lungo-sopravviventi (vale a dire 161mila nel 2010); infine sono
meno del 40% (circa 28mila nel 2010) i malati con una diagnosi da
almeno 5 anni tra quelli con cancro alla trachea, ai bronchi e
polmoni.
Tutti i farmaci antitumorali autorizzati dall'Aifa, l'Agenzia
italiana del farmaco, devono essere immediatamente disponibili
nel territorio nazionale. L'accordo siglato dalla Conferenza
Stato-Regioni il 18 novembre 2010 ha reso piu' semplici e
immediate le procedure di introduzione per quelli che possiedono
il requisito dell'innovativita' terapeutica (non e' infatti piu'
necessario il preliminare inserimento dei prodotti nei Piani
Terapeutici Regionali, che determinava evidenti disparita'
territoriali). Ma, per superare, le difformita' regionali, e'
necessario fare un ulteriore passo in avanti.
In occasione della VI Giornata nazionale del malato oncologico
che si celebra oggi, organizzata dalla Favo, e' stato presentato
al Senato il 3° Rapporto predisposto dall'osservatorio sulla
condizione assistenziale dei malati oncologici, che evidenzia con
forza la 'tendenza' italiana alla migrazione sanitaria. "In base
a un'indagine condotta dal Censis su 1000 cittadini- spiega Carla
Collicelli, vicedirettore del Censis- il 39,6% ha dichiarato che,
in presenza di una patologia, farebbe ricorso alla sanita' di
un'altra regione, e il dato sale al 48% per il meridione. Il
39,1% ha affermato che sarebbe disposto ad andare all'estero per
curarsi (e il 3% lo ha gia' fatto)".
"L'importante principio introdotto dalla Conferenza
Stato-Regioni va applicato a tutti i farmaci oncologici, non solo
a quelli innovativi- afferma Francesco De Lorenzo, presidente
della Favo- Il Piano oncologico nazionale, recentemente
approvato, considera i tumori una patologia grave, causa di un
terzo di tutti i decessi, e stabilisce che l'assistenza ai malati
oncologici costituisca una priorita' cui si deve far fronte per
ridurre le disparita' regionali. I risparmi, pur necessari, vanno
previsti su altri aspetti, di minore gravita', dell'assistenza
sanitaria".
"Altre discrepanze- affermano Carmelo Iacono e Marco
Venturini, presidente e presidente eletto Aiom- riguardano la
distribuzione di determinati farmaci oncologici orali nelle
farmacie territoriali. L'Aifa ha autorizzato alla fine del 2010
questa modalita' di dispensazione in tutto il territorio, ma
alcune Regioni hanno proposto una moratoria non applicando la
delibera. Noi riteniamo che queste terapie debbano continuare ad
essere distribuite solo nei presidi ospedalieri. La
somministrazione per via orale e' indubbiamente un vantaggio per
il paziente, ma non incide sull'efficacia e sul pericolo di
tossicita' mantenendo necessario il costante controllo da parte
di personale sanitario esperto. Senza dimenticare il rischio
rappresentato da una scarsa aderenza al trattamento da parte del
paziente".
(Wel/ Dire)
15:56 12-05-11
NNNN
PRESENTATO TERZO RAPPORTO SU CONDIZIONE ASSISTENZIALE DEI MALATI.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 12 mag. - Il numero di malati
di cancro in Italia e' in netto aumento, data la copresenza di
una serie di fattori che vanno dall'invecchiamento demografico,
all'avanzamento e alla maggiore diffusione delle tecniche
diagnostiche, alla migliorata efficacia dei trattamenti. La
mortalita' per patologia neoplastica rappresenta in Italia circa
il 28% del totale dei decessi: e' la prima causa di morte
nell'eta' adulta. Rispetto al 1992, quando si fecero le prime
statistiche di questo tipo, il numero di italiani viventi con una
diagnosi di tumore e' quasi raddoppiato. Oggi sono 2 milioni e
250 mila (circa il 4% della popolazione). Quasi 1 milione e 300
mila persone (oltre il 57%) vengono definite lungo-sopravviventi
(hanno cioe' avuto una diagnosi di tumore da piu' di 5 anni). La
quota piu' elevata di lungo-sopravviventi riguarda coloro che
hanno avuto una diagnosi di tumore alla mammella (il 66% del
totale, pari ad oltre 331mila persone nel 2010); segue il tumore
alla vescica, con circa il 60% di lungo-sopravviventi (circa
135mila nel 2010); poi quello al colon-retto con il 54% di
lungo-sopravviventi (vale a dire 161mila nel 2010); infine sono
meno del 40% (circa 28mila nel 2010) i malati con una diagnosi da
almeno 5 anni tra quelli con cancro alla trachea, ai bronchi e
polmoni.
Tutti i farmaci antitumorali autorizzati dall'Aifa, l'Agenzia
italiana del farmaco, devono essere immediatamente disponibili
nel territorio nazionale. L'accordo siglato dalla Conferenza
Stato-Regioni il 18 novembre 2010 ha reso piu' semplici e
immediate le procedure di introduzione per quelli che possiedono
il requisito dell'innovativita' terapeutica (non e' infatti piu'
necessario il preliminare inserimento dei prodotti nei Piani
Terapeutici Regionali, che determinava evidenti disparita'
territoriali). Ma, per superare, le difformita' regionali, e'
necessario fare un ulteriore passo in avanti.
In occasione della VI Giornata nazionale del malato oncologico
che si celebra oggi, organizzata dalla Favo, e' stato presentato
al Senato il 3° Rapporto predisposto dall'osservatorio sulla
condizione assistenziale dei malati oncologici, che evidenzia con
forza la 'tendenza' italiana alla migrazione sanitaria. "In base
a un'indagine condotta dal Censis su 1000 cittadini- spiega Carla
Collicelli, vicedirettore del Censis- il 39,6% ha dichiarato che,
in presenza di una patologia, farebbe ricorso alla sanita' di
un'altra regione, e il dato sale al 48% per il meridione. Il
39,1% ha affermato che sarebbe disposto ad andare all'estero per
curarsi (e il 3% lo ha gia' fatto)".
"L'importante principio introdotto dalla Conferenza
Stato-Regioni va applicato a tutti i farmaci oncologici, non solo
a quelli innovativi- afferma Francesco De Lorenzo, presidente
della Favo- Il Piano oncologico nazionale, recentemente
approvato, considera i tumori una patologia grave, causa di un
terzo di tutti i decessi, e stabilisce che l'assistenza ai malati
oncologici costituisca una priorita' cui si deve far fronte per
ridurre le disparita' regionali. I risparmi, pur necessari, vanno
previsti su altri aspetti, di minore gravita', dell'assistenza
sanitaria".
"Altre discrepanze- affermano Carmelo Iacono e Marco
Venturini, presidente e presidente eletto Aiom- riguardano la
distribuzione di determinati farmaci oncologici orali nelle
farmacie territoriali. L'Aifa ha autorizzato alla fine del 2010
questa modalita' di dispensazione in tutto il territorio, ma
alcune Regioni hanno proposto una moratoria non applicando la
delibera. Noi riteniamo che queste terapie debbano continuare ad
essere distribuite solo nei presidi ospedalieri. La
somministrazione per via orale e' indubbiamente un vantaggio per
il paziente, ma non incide sull'efficacia e sul pericolo di
tossicita' mantenendo necessario il costante controllo da parte
di personale sanitario esperto. Senza dimenticare il rischio
rappresentato da una scarsa aderenza al trattamento da parte del
paziente".
(Wel/ Dire)
15:56 12-05-11
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salute: allarme pediatra, troppi integratori a bimbi senza pensare a effetti
SALUTE: ALLARME PEDIATRA, TROPPI INTEGRATORI A BIMBI SENZA PENSARE A EFFETTI =
MOLTI ARRIVANO IN OSPEDALE CON REAZIONI ANCHE GRAVI
Tel Aviv, 12 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Troppi
integratori, spacciati come tutti naturali, vengono dati a bambini e
ragazzini, senza preoccuparsi delle conseguenze. In molti casi anche
gravi. E' l'allarme lanciato da Mati Berkovitch, presidente
dell'Israele Society of Pediatric, dal I congresso internazionale
sull'assistenza primaria pediatrica, in corso a Tel Aviv.
Pillole e sciroppi, venduti come integratori, vengono utilizzati
per placare le coliche gassose dei neonati o la tosse nei piu'
grandicelli, ma anche per dimagrire. Questi prodotti, spiega il
pediatra, "sono poco valutati scientificamente. Vengono spacciati come
prodotti naturali, ma contengono moltissimi ingredienti, non tutti
noti e non tutti naturali. In alcuni contro le coliche dei neonati -
avverte - c'e' un 20% d'alcol, in altri per la tosse un sedativo che
non puo' essere somministrato ai bimbi piccoli".
Non si tratta, dunque, di sostanze naturali e innocue. E si
possono correre non pochi rischi. "Riceviamo dagli stessi cittadini -
prosegue - numerose segnalazioni di reazioni avverse da integratori
nei bambini. In alcuni casi anche gravi. E nell'ospedale in cui lavoro
io, molti bambini arrivano in gravi condizioni. Vediamo numerosi i
casi di tossicita' epatica". (Segue)
(Mad/Pn/Adnkronos)
12-MAG-11 14:27
NNNN
SALUTE: ALLARME PEDIATRA, TROPPI INTEGRATORI A BIMBI SENZA PENSARE A EFFETTI (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Alcune settimane fa - racconta
il pediatra israeliano - e' arrivato in ospedale un ragazzo di 15
anni, ricoverato per insufficienza renale transitoria e problemi
cardiaci. Prendeva un dimagrante che doveva essere tutto naturale,
aveva perso 6 kg in 6 settimane". L'adolescente si e' ripreso, ma "le
analisi hanno evidenziato nelle capsule la presenza di 23 mg e di 32
mg di sibutramina, 3 volte la dose consueta" di questo anoressizzante,
ritirato dal commercio in diversi Paesi.
Esprime preoccupazione sull'uso, a volte abuso, di questi
prodotti e sulle conseguenze anche il farmacologo Achille Caputi.
"C'e' un problema di controlli e non c'e' un sistema di monitoraggio
sugli effetti collaterali. Questi prodotti non sono sottoposti agli
stessi test dei farmaci e non conosciamo gli effetti di alcune
sostanze nell'interazione con i medicinali ne' le conseguenze del
fatto che vengono assunti da persone sane", sottolinea il past
president della Societa' italiana di farmacologia.
(Mad/Pn/Adnkronos)
12-MAG-11 14:52
NNNN
MOLTI ARRIVANO IN OSPEDALE CON REAZIONI ANCHE GRAVI
Tel Aviv, 12 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Troppi
integratori, spacciati come tutti naturali, vengono dati a bambini e
ragazzini, senza preoccuparsi delle conseguenze. In molti casi anche
gravi. E' l'allarme lanciato da Mati Berkovitch, presidente
dell'Israele Society of Pediatric, dal I congresso internazionale
sull'assistenza primaria pediatrica, in corso a Tel Aviv.
Pillole e sciroppi, venduti come integratori, vengono utilizzati
per placare le coliche gassose dei neonati o la tosse nei piu'
grandicelli, ma anche per dimagrire. Questi prodotti, spiega il
pediatra, "sono poco valutati scientificamente. Vengono spacciati come
prodotti naturali, ma contengono moltissimi ingredienti, non tutti
noti e non tutti naturali. In alcuni contro le coliche dei neonati -
avverte - c'e' un 20% d'alcol, in altri per la tosse un sedativo che
non puo' essere somministrato ai bimbi piccoli".
Non si tratta, dunque, di sostanze naturali e innocue. E si
possono correre non pochi rischi. "Riceviamo dagli stessi cittadini -
prosegue - numerose segnalazioni di reazioni avverse da integratori
nei bambini. In alcuni casi anche gravi. E nell'ospedale in cui lavoro
io, molti bambini arrivano in gravi condizioni. Vediamo numerosi i
casi di tossicita' epatica". (Segue)
(Mad/Pn/Adnkronos)
12-MAG-11 14:27
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SALUTE: ALLARME PEDIATRA, TROPPI INTEGRATORI A BIMBI SENZA PENSARE A EFFETTI (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Alcune settimane fa - racconta
il pediatra israeliano - e' arrivato in ospedale un ragazzo di 15
anni, ricoverato per insufficienza renale transitoria e problemi
cardiaci. Prendeva un dimagrante che doveva essere tutto naturale,
aveva perso 6 kg in 6 settimane". L'adolescente si e' ripreso, ma "le
analisi hanno evidenziato nelle capsule la presenza di 23 mg e di 32
mg di sibutramina, 3 volte la dose consueta" di questo anoressizzante,
ritirato dal commercio in diversi Paesi.
Esprime preoccupazione sull'uso, a volte abuso, di questi
prodotti e sulle conseguenze anche il farmacologo Achille Caputi.
"C'e' un problema di controlli e non c'e' un sistema di monitoraggio
sugli effetti collaterali. Questi prodotti non sono sottoposti agli
stessi test dei farmaci e non conosciamo gli effetti di alcune
sostanze nell'interazione con i medicinali ne' le conseguenze del
fatto che vengono assunti da persone sane", sottolinea il past
president della Societa' italiana di farmacologia.
(Mad/Pn/Adnkronos)
12-MAG-11 14:52
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 2-5-2011 n. 13647 Modifiche ed integrazioni alla Circ. 28 marzo 2011, n. 10099/RU concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - Istruzioni operative. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 2-5-2011 n. 13647
Modifiche ed integrazioni alla Circ. 28 marzo 2011, n. 10099/RU concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - Istruzioni operative.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 2 maggio 2011, n. 13647 (1).
Modifiche ed integrazioni alla Circ. 28 marzo 2011, n. 10099/RU concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - Istruzioni operative.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Agli
Uffici della motorizzazione civile
Loro sedi
All'
Urp
Sede
e, p.c.:
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
Roma
All’
Unasca
Piazza Marconi, 25
Roma
Premessa
La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito definito CIGC) è stata sostanzialmente innovata da recenti interventi normativi (cfr. art. 17, L. n. 120/2010 e art. 2, comma 1-quater, L. n. 10/2011).
Di seguito si riportano gli elementi di novità intervenuti:
1) previsione, nell'ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni (di seguito prova teorica) di un'ora di lezione su "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza";
2) rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;
3) previsione, a seguito del superamento della prova teorica, di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.
Al fine di predisporre la disciplina applicativa nelle materie su indicate, sono stati emanati due decreti:
a) D.M. 1 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Disciplina del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell'esercitazione" (G.U. 30 marzo 2011, n. 73);
b) D.M. 23 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante "Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore" (G.U. 30 marzo 2011, n. 73).
Tali decreti sono entrati in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla medesima data.
Si rende pertanto opportuno individuare una casistica di differenti situazioni, con riferimento alla predetta data del 1° aprile p.v.
1. Casistica della disciplina da applicarsi con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC
1.1 Soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005:
a) istanza di conseguimento del CIGC presentata entro la data del 31 marzo 2011: Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla precedente previsione di conseguimento del CIGC a seguito di mera esibizione di un attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola: poiché tali soggetti non sono tenuti al superamento della prova teorica, non sono conseguentemente tenuti a sostenere la prova pratica di guida. Per tali soggetti, dunque, non rileva in nessun caso la data di presentazione dell’istanza;
b) istanza di conseguimento del CIGC presentata a decorrere dalla data del 1 aprile 2011: fatto salvo l’obbligo di completare la formazione acquisita con un’ora di lezione su “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, si confermano le procedure riportate sub a).
1.2 Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data
Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente: pertanto gli stessi conseguiranno il CIGC esclusivamente a seguito di esame teorico da sostenersi entro un anno dalla fine del corso di formazione. Gli stessi non sono tenuti né a conseguire l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore né a sostenere la prova pratica di guida.
Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, la istanza di conseguimento del CIGC reiterata - dopo la data del 1° aprile 2011 - rientra nella disciplina delle nuove disposizioni di cui ai citati D.M. del 2011 (cfr. punto 2.4).
1.3 Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1° aprile 2011 (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011)
Con riferimento a tali soggetti sono da applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali del 2011. Tuttavia al fine di non vanificare la formazione già conseguita, gli stessi sono tenuti - al fine della presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC - a frequentare presso una scuola ovvero un'autoscuola, l'ora di cui al punto 1) in premessa. La certificazione dell'avvenuta frequenza di tale ora integrativa, rilasciata dal soggetto erogatore della stessa, è acquisita da codesti UMC all'atto di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC. Si sottolinea che il termine di un anno dalla fine del corso, utile per il superamento della prova teorica del CIGC, non si riapre con riferimento alla data di frequenza dell'ora di lezione integrativa della formazione, ma resta confermato con riferimento alla data di termine del corso a suo tempo frequentato.
1.4 Soggetti minorenni che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1° aprile 2011
Con riferimento a tali soggetti sono integralmente applicabili le disposizioni di cui ai citati D.M. del 2011.
1.5 Soggetti che hanno compiuto la maggiore età dal 1 ottobre 2005:
a) istanza di conseguimento del CIGC presentata entro la data del 31 marzo 2011: tali soggetti - che secondo quanto già disposto con precedenti circolari di questa Direzione generale, non sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione - conseguono il CIGC all’esito del superamento della sola prova teorica. Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, il CIGC - per il conseguimento del quale deve ripresentarsi istanza dopo la data del 1° aprile 2011 - deve essere conseguito a seguito di superamento sia della prova teorica che pratica (cfr. lett. b);
b) istanza di conseguimento del CIGC presentata a far data dal 1° aprile 2011: tali soggetti, secondo quanto già disposto con precedenti circolari di questa Direzione generale, non sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione e conseguono il CIGC all’esito del superamento sia della prova teorica che pratica.
2. Presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC
Con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC, in relazione alla quale sono da individuarsi le casistiche di cui al paragrafo 1, la stessa è da riferirsi al giorno in cui il modello TT2112 è acquisito dagli sportelli di codesti UMC (cfr. art. 7, D.M. 23 marzo 2011).
Nel caso particolare di utilizzo della cd. procedura di prenota CIGC - con le quali i dati anagrafici dei soggetti che hanno frequentato un corso di preparazione alla prova teorica sono acquisiti al CED nel giorno successivo a quello della loro trasmissione - ai fini della determinazione della data di presentazione dell'istanza farà fede la predetta data di acquisizione.
Pertanto, con riferimento ai dati trasmessi con tale procedura in data 31 marzo 2011, le relative domande di conseguimento del CIGC saranno acquisite in data 1° aprile 2011 e, pertanto, assoggettate alla procedura sub paragrafo 1, punto 1.3.
Sull’istanza di conseguimento del CIGC deve essere compilato il campo “Codice autoscuola o Agenzia”: a cura dell’autoscuola o dell’agenzia, apponendo il proprio codice DTT, ovvero a cura dell’UMC, se trattasi di candidato privatista, apponendo il codice 0000.
In ogni caso in cui un candidato privatista, dopo la presentazione dell’istanza, si iscriva ad un’autoscuola, l’UMC applica le consuete procedure di cambio codice applicando la tariffa già uso.
2.1 Formalità di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC
A far data dal 1° aprile 2011 l'istanza di conseguimento del CIGC è redatta sul modello TT2112, opportunamente modificato come segue:
- dopo la parola "CHIEDE", al primo riquadro le parole "della patente di guida di categoria" sono barrate e sostituite dalle seguenti: "del CIGC";
- la ricevuta della domanda (foglio n. 3) che riporta parzialmente il testo dell'articolo 122 CDS è barrata;
- l’istanza di conseguimento del CIGC, è firmata dal candidato nonché, nel caso in cui questi sia minorenne, anche dal tutore dello stesso (cfr. art. 1, comma 2, D.M. 1 marzo 2011).
- per i soli candidati di cui al paragrafo 1, punti 1.3 e 1.4 e 1.5, lett. b): nello spazio riservato alle NOTE il candidato - all'atto di prenotazione della prova pratica di guida - indica e sottoscrive, unitamente al tutore se il candidato è minorenne, il tipo di veicolo con il quale intende sostenere tale prova (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero) (cfr. art. 4, comma 1, D.M. 23 marzo 2011). Tale dato sarà acquisito nella procedura informatizzata, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida, secondo le indicazioni fornite dal manuale operativo che il CED ha comunicato con file avvisi n. 26 del 12 aprile 2011.
2.2 Documentazione da allegare all'istanza in tutte le ipotesi della casistica di cui al par. 1
L'istanza di conseguimento del CIGC è sempre corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione medica rilasciata da uno dei medici di cui all'articolo 119 CDS, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice, in originale più copia;
b) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
c) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativo al documento da rilasciarsi - CIGC).;
d1) per i candidati di cui al punto 1.1 a) e b): un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870; OVVERO
d2) per i candidati di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 a) e b): un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
L'attestazione di versamento di cui alla lettera c) può essere restituita al candidato previa revitalizzazione della stessa, qualora lo stesso non consegua il CIGC.
2.3 Documentazione integrativa da allegare all'istanza
Oltre alla documentazione di cui al precedente punto 2.2, le istanze di conseguimento del CIGC dovranno inoltre essere integrate come di seguito specificato per le singole casistiche:
- per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.1 b):
e) certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia;
- per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.3:
f) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
g) certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia;
- per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.4:
h) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
i) l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, comma 4, e relativo allegato, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia;
- per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.5 b):
l) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti).
I versamenti sul conto corrente 9001, di cui alla lettera d1) o d2) ed, a seconda dei casi, f), h) o l), possono essere anche cumulativi.
2.4 Disciplina della possibile reiterazione dell'istanza di conseguimento del CICG
Nel caso che il candidato non abbia superato la prova teorica, lo stesso può ripeterla più volte, senza dover osservare intervallo alcuno tra una prova e l'altra, purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal termine del relativo corso di preparazione.
Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida consentite (cfr. par. 4), deve sostenere nuovamente la prova teorica: a tal fine può avvalersi del corso di preparazione già frequentato, purché la prova teorica sia superata entro il limite di un anno dal termine del predetto corso.
2.4.1 Reiterazione dell'istanza nel caso di non superamento della prova teorica
Nel caso di non superamento della prova teorica è necessario ripresentare ogni volta l'istanza (secondo le formalità di cui al punto 2.1), corredata in ogni caso della documentazione indicata al punto 2.2 nonché della seguente documentazione, come di seguito specificato per le singole casistiche:
- per i soggetti di cui al punto 1.2
Tali soggetti, qualora - non avendo superato l'esame di teoria - ripresentino l'istanza di conseguimento del CIGC (necessariamente dopo il 1° aprile 2011), dovranno integrarne la documentazione a corredo come di seguito:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia.
Gli stessi dovranno inoltre sostenere la prova pratica di guida.
- per i soggetti di cui al punto 1.3
Tali soggetti dovranno integrare la documentazione a corredo della reiterata domanda di conseguimento del CIGC come segue:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia.
- per i soggetti di cui al punto 1.4
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, comma 4, e relativo allegato, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia;
- per i soggetti di cui al punto 1.5
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti).
2.4.2 Reiterazione dell'istanza nel caso di non superamento della prova pratica di guida
Nel caso di non superamento di entrambe le prove pratiche di guida, è necessario ripresentare l'istanza di conseguimento del CIGC (secondo le formalità di cui al punto 2.1), corredata della documentazione indicata al punto 2.2 integrata da:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), ovvero dell'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, comma 4, e relativo allegato, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia. La certificazione ovvero l’attestato di frequenza di cui al presente punto non deve essere richiesta ai soggetti di cui al punto 1.5 che, come è noto, non sono tenuti alla frequenza di alcun corso di formazione.
2.4.3 Restituzione della documentazione
Al fine della reiterazione dell'istanza, al momento dell'esito negativo della prova teorica ovvero della seconda prova pratica di guida, gli originali del certificato medico, dell'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica ovvero della certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", sono restituiti al candidato. L'UMC trattiene agli atti le copie e provvede ad autenticarle ad uso interno secondo le modalità di cui al file avvisi n. 22 del 4 aprile 2011.
3. Prova teorica (D.M. 23 marzo 2011)
Con riferimento alla prova teorica, segnalando che nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente, di seguito se ne espongono le modalità:
- la prova si svolge tramite il questionario già in uso, consta quindi di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false;
- il candidato dovrà barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa;
- la prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro (cfr. art. 3, D.M. 23 marzo 2011).
Nulla è innovato anche con riferimento agli esaminatori.
Si fa presente che nell'ambito della medesima seduta di prova teorica potrebbero essere compresenti candidati che, superata la stessa, conseguono il CIGC (soggetti di cui al punto 1.2 e 1.5.a)) e candidati che, superata la prova in parola, conseguono l'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore (cfr. par. 4) e che conseguiranno il CIGC solo a seguito del superamento della prova pratica di guida (soggetti di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5b)).
3.1 Esito della prova teorica - rilascio dei documenti
In considerazione dell'eventuale compresenza di candidati su esplicitata, la procedura predisposta dal CED provvede a stampare, in maniera automatica, CIGC o autorizzazione per esercitarsi alla guida a seconda del caso che ricorre per lo specifico candidato.
Tali documenti sono consegnati dall'UMC all'esaminatore prima della seduta di esame: l'esaminatore provvede a consegnarli ai candidati che hanno superato la prova teorica ovvero ad annullarli ed a riconsegnarli all'UMC in caso di esito negativo.
- Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere solo tale prova ai fini del conseguimento del CIGC, l'esaminatore - contestualmente alla consegna di tale documento - provvede a ritirare il MOD. TT2112, corredato di tutta la documentazione in originale.
- Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere anche la prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC, l'esaminatore - contestualmente alla consegna dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore - restituisce il MOD. TT2112 al candidato, corredato dell'intera documentazione a corredo.
- In ogni caso in cui la prova teorica non sia stata superata, l'esaminatore trattiene il MOD. TT2112 corredato delle copie conformi dell'intera documentazione, restituendone i relativi originali al candidato (cfr. 2.4.3).
4. Rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore (D.M. 1 marzo 2011)
L'autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida. Questa non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.
Ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.
L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.
L’autorizzazione è altresì ritirata dall’esaminatore nel caso in cui, all’esito negativo della prima prova pratica di guida, la scadenza dell’autorizzazione stessa non consente di sostenere la seconda prova e nel caso in cui il GICG è conseguito.
5. Modalità di esercitazione alla guida di un ciclomotore
L’autorizzazione di cui all’art. 2, comma 1, D.M. 1 marzo 2011, consente al titolare di esercitarsi alla guida di un qualsiasi ciclomotore - sia esso a due o tre ruote, ovvero di un quadriciclo leggero, a prescindere dalle loro caratteristiche tecniche (alimentazione, cambio,…) – sia come privatista che come allievo di autoscuola.
In tale ultima ipotesi si applica integralmente la disciplina relativa alle autoscuole.
L’esercizio abusivo dell’attività di istruttore di guida di un candidato al conseguimento del CIGC ricade nella fattispecie di cui all’articolo 123, comma 11-bis, CDS.
6. Prova pratica di guida (D.M. 23 marzo 2011)
All’atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato presenta dichiarazione di formazione adeguata a sostenere la prova pratica stessa, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e conforme all’allegato 1 della presente circolare: il veicolo indicato in tale dichiarazione deve essere dello stesso TIPO di quello indicato nel campo NOTE del modello TT2112 (cfr. par. 2.1). La dichiarazione è firmata dal candidato ovvero, se questi è minorenne, dal tutore (cfr. art. 3, comma 1, D.M. 1 marzo 2011). Per le procedure informatizzate relative alla prenotazione della prova in parola vedasi file avvisi n. 26 del 12 aprile 2011. Al riguardo si sottolinea che il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull’istanza di conseguimento del CIGC ed in relazione al quale è stato
dichiarato di aver acquisito idonea formazione. La prova pratica di guida è espletata, allo stato, esclusivamente da funzionari in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada” (cfr. art. 4, comma 5, D.M. 23 marzo 2011). Il D.M. 23 marzo 2011 prevede, comunque, appositi corsi di formazione per diverse categorie di dipendenti. L’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare secondo le procedure già in uso per la patente A, oltre ai documenti relativi ai veicoli impiegati per lo svolgimento dell’esame - ivi compreso
quelli che l’autoscuola ovvero il privatista devono mettere a disposizione dell’istruttore per la parte di prova pratica di guida espletata nel traffico – anche che il candidato abbia con sé l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore nonché un documento personale di riconoscimento. Qualora il candidato non sia il proprietario del ciclomotore ovvero del quadriciclo utilizzato per sostenere la prova di guida, deve essere esibita una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il proprietario del veicolo autorizza il candidato all’uso dello stesso per l’effettuazione della prova d’esame. Nelle ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l’esaminatore dovrà altresì verificare che la persona che funge da istruttore abbia con sé la
patente di guida prescritta (almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) (cfr. art. 3, comma 3, D.M. 1 marzo 2011) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall’articolo 122, comma 4, CDS.
6.1 Modalità di svolgimento della prova pratica di guida
A prescindere dal tipo di veicolo utilizzato per l’esame, la prova pratica di guida si svolge in due fasi, l’una propedeutica all’altra.
La prima fase si svolge in aree appositamente attrezzate, in conformità agli allegati 4 (per ciclomotori a due ruote) e 5 (per ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri) del D.M. 23 marrzo 2011, presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica previamente ritenuti idonei per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A.
In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida.
La seconda fase consta in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fase, il candidato alla guida di un ciclomotore a tre ruote ovvero un quadriciclo leggero, ha al suo fianco la persona che funge da istruttore.
Per i contenuti specifici delle prove si rimanda ai citati allegati 4 e 5 del D.M. 23 marzo 2011.
Per tutto quanto non diversamente specificato dal D.M. 23 marzo 2011 e dalla presente circolare, si richiamano le disposizioni già impartite con riferimento alla patente di categoria A, come ad esempio la durata della prova e l’utilizzo del sistema di comunicazione tra candidato ed esaminatore nella parte di prova di guida svolta nel traffico. In tale ultimo caso, quando la prova sia svolta su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri si raccomanda di verificare che il sistema sia dotato di vivavoce attivo sia in chiamata che in ricezione in modo permanente.
A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato il CIGC.
Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato 1
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di adeguata formazione ai fini della prova pratica di guida
(Art. 3, comma 1, D.M. 1 marzo 2011)
Il sottoscritto.......................................................................................................
nato a...............................(Prov.)..............................., il …./…. /…...,
residente in......................................(Prov.)......................................,
Via...................................................................................................
In qualità di
candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore [*]
tutore del minore (nome)........................(cognome)....................................................
nato a................................(Prov.)..............................., il …./…. /…...,
residente in..................................(Prov.)......................................,
Via.............................................................................................
candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore [*]
Consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
Dichiara
di aver conseguito [*]
che il predetto minore ha conseguito [*]
idonea formazione ai fini della prova pratica di guida di cui all' articolo 4 del D.M. 23 marzo 2011, in conformità ai contenuti della stessa previsti:
dall'allegato 4 del citato D.M. 23 marzo 2011 (ciclomotore a due ruote) [*]
dall' allegato 5 del citato D.M. 23 marzo 2011 (ciclomotore a tre ruote ovvero quadriciclo leggero) [*]
Data........
Firma
_________________
[*] Barrare la casella corrispondente al caso che ricorre
D.M. 1 marzo 2011
D.M. 1 marzo 2011, art. 1
D.M. 1 marzo 2011, art. 3
D.M. 23 marzo 2011
D.M. 23 marzo 2011, art. 2
D.M. 23 marzo 2011, art. 3
D.M. 23 marzo 2011, art. 4
D.M. 23 marzo 2011, art. 6
D.M. 23 marzo 2011, art. 7
Circ. 28 marzo 2011, n. 10099/RU
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 17
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2
Circ. 2-5-2011 n. 13647
Modifiche ed integrazioni alla Circ. 28 marzo 2011, n. 10099/RU concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - Istruzioni operative.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Circ. 2 maggio 2011, n. 13647 (1).
Modifiche ed integrazioni alla Circ. 28 marzo 2011, n. 10099/RU concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore - Istruzioni operative.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale motorizzazione, Divisione 5.
Alle
Direzioni generali territoriali
Loro sedi
Agli
Uffici della motorizzazione civile
Loro sedi
All'
Urp
Sede
e, p.c.:
Alla
Confarca
Via Laurentina, 569
Roma
All’
Unasca
Piazza Marconi, 25
Roma
Premessa
La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito definito CIGC) è stata sostanzialmente innovata da recenti interventi normativi (cfr. art. 17, L. n. 120/2010 e art. 2, comma 1-quater, L. n. 10/2011).
Di seguito si riportano gli elementi di novità intervenuti:
1) previsione, nell'ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni (di seguito prova teorica) di un'ora di lezione su "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza";
2) rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;
3) previsione, a seguito del superamento della prova teorica, di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.
Al fine di predisporre la disciplina applicativa nelle materie su indicate, sono stati emanati due decreti:
a) D.M. 1 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Disciplina del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell'esercitazione" (G.U. 30 marzo 2011, n. 73);
b) D.M. 23 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante "Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore" (G.U. 30 marzo 2011, n. 73).
Tali decreti sono entrati in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla medesima data.
Si rende pertanto opportuno individuare una casistica di differenti situazioni, con riferimento alla predetta data del 1° aprile p.v.
1. Casistica della disciplina da applicarsi con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC
1.1 Soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005:
a) istanza di conseguimento del CIGC presentata entro la data del 31 marzo 2011: Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla precedente previsione di conseguimento del CIGC a seguito di mera esibizione di un attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola: poiché tali soggetti non sono tenuti al superamento della prova teorica, non sono conseguentemente tenuti a sostenere la prova pratica di guida. Per tali soggetti, dunque, non rileva in nessun caso la data di presentazione dell’istanza;
b) istanza di conseguimento del CIGC presentata a decorrere dalla data del 1 aprile 2011: fatto salvo l’obbligo di completare la formazione acquisita con un’ora di lezione su “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, si confermano le procedure riportate sub a).
1.2 Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data
Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente: pertanto gli stessi conseguiranno il CIGC esclusivamente a seguito di esame teorico da sostenersi entro un anno dalla fine del corso di formazione. Gli stessi non sono tenuti né a conseguire l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore né a sostenere la prova pratica di guida.
Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, la istanza di conseguimento del CIGC reiterata - dopo la data del 1° aprile 2011 - rientra nella disciplina delle nuove disposizioni di cui ai citati D.M. del 2011 (cfr. punto 2.4).
1.3 Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1° aprile 2011 (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011)
Con riferimento a tali soggetti sono da applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali del 2011. Tuttavia al fine di non vanificare la formazione già conseguita, gli stessi sono tenuti - al fine della presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC - a frequentare presso una scuola ovvero un'autoscuola, l'ora di cui al punto 1) in premessa. La certificazione dell'avvenuta frequenza di tale ora integrativa, rilasciata dal soggetto erogatore della stessa, è acquisita da codesti UMC all'atto di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC. Si sottolinea che il termine di un anno dalla fine del corso, utile per il superamento della prova teorica del CIGC, non si riapre con riferimento alla data di frequenza dell'ora di lezione integrativa della formazione, ma resta confermato con riferimento alla data di termine del corso a suo tempo frequentato.
1.4 Soggetti minorenni che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del CIGC dal 1° aprile 2011
Con riferimento a tali soggetti sono integralmente applicabili le disposizioni di cui ai citati D.M. del 2011.
1.5 Soggetti che hanno compiuto la maggiore età dal 1 ottobre 2005:
a) istanza di conseguimento del CIGC presentata entro la data del 31 marzo 2011: tali soggetti - che secondo quanto già disposto con precedenti circolari di questa Direzione generale, non sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione - conseguono il CIGC all’esito del superamento della sola prova teorica. Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, il CIGC - per il conseguimento del quale deve ripresentarsi istanza dopo la data del 1° aprile 2011 - deve essere conseguito a seguito di superamento sia della prova teorica che pratica (cfr. lett. b);
b) istanza di conseguimento del CIGC presentata a far data dal 1° aprile 2011: tali soggetti, secondo quanto già disposto con precedenti circolari di questa Direzione generale, non sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione e conseguono il CIGC all’esito del superamento sia della prova teorica che pratica.
2. Presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC
Con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC, in relazione alla quale sono da individuarsi le casistiche di cui al paragrafo 1, la stessa è da riferirsi al giorno in cui il modello TT2112 è acquisito dagli sportelli di codesti UMC (cfr. art. 7, D.M. 23 marzo 2011).
Nel caso particolare di utilizzo della cd. procedura di prenota CIGC - con le quali i dati anagrafici dei soggetti che hanno frequentato un corso di preparazione alla prova teorica sono acquisiti al CED nel giorno successivo a quello della loro trasmissione - ai fini della determinazione della data di presentazione dell'istanza farà fede la predetta data di acquisizione.
Pertanto, con riferimento ai dati trasmessi con tale procedura in data 31 marzo 2011, le relative domande di conseguimento del CIGC saranno acquisite in data 1° aprile 2011 e, pertanto, assoggettate alla procedura sub paragrafo 1, punto 1.3.
Sull’istanza di conseguimento del CIGC deve essere compilato il campo “Codice autoscuola o Agenzia”: a cura dell’autoscuola o dell’agenzia, apponendo il proprio codice DTT, ovvero a cura dell’UMC, se trattasi di candidato privatista, apponendo il codice 0000.
In ogni caso in cui un candidato privatista, dopo la presentazione dell’istanza, si iscriva ad un’autoscuola, l’UMC applica le consuete procedure di cambio codice applicando la tariffa già uso.
2.1 Formalità di presentazione dell'istanza di conseguimento del CIGC
A far data dal 1° aprile 2011 l'istanza di conseguimento del CIGC è redatta sul modello TT2112, opportunamente modificato come segue:
- dopo la parola "CHIEDE", al primo riquadro le parole "della patente di guida di categoria" sono barrate e sostituite dalle seguenti: "del CIGC";
- la ricevuta della domanda (foglio n. 3) che riporta parzialmente il testo dell'articolo 122 CDS è barrata;
- l’istanza di conseguimento del CIGC, è firmata dal candidato nonché, nel caso in cui questi sia minorenne, anche dal tutore dello stesso (cfr. art. 1, comma 2, D.M. 1 marzo 2011).
- per i soli candidati di cui al paragrafo 1, punti 1.3 e 1.4 e 1.5, lett. b): nello spazio riservato alle NOTE il candidato - all'atto di prenotazione della prova pratica di guida - indica e sottoscrive, unitamente al tutore se il candidato è minorenne, il tipo di veicolo con il quale intende sostenere tale prova (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero) (cfr. art. 4, comma 1, D.M. 23 marzo 2011). Tale dato sarà acquisito nella procedura informatizzata, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida, secondo le indicazioni fornite dal manuale operativo che il CED ha comunicato con file avvisi n. 26 del 12 aprile 2011.
2.2 Documentazione da allegare all'istanza in tutte le ipotesi della casistica di cui al par. 1
L'istanza di conseguimento del CIGC è sempre corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione medica rilasciata da uno dei medici di cui all'articolo 119 CDS, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice, in originale più copia;
b) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
c) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze (assolvimento dell'imposta di bollo relativo al documento da rilasciarsi - CIGC).;
d1) per i candidati di cui al punto 1.1 a) e b): un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870; OVVERO
d2) per i candidati di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 a) e b): un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
L'attestazione di versamento di cui alla lettera c) può essere restituita al candidato previa revitalizzazione della stessa, qualora lo stesso non consegua il CIGC.
2.3 Documentazione integrativa da allegare all'istanza
Oltre alla documentazione di cui al precedente punto 2.2, le istanze di conseguimento del CIGC dovranno inoltre essere integrate come di seguito specificato per le singole casistiche:
- per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.1 b):
e) certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia;
- per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.3:
f) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
g) certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia;
- per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.4:
h) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
i) l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, comma 4, e relativo allegato, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia;
- per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.5 b):
l) un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti).
I versamenti sul conto corrente 9001, di cui alla lettera d1) o d2) ed, a seconda dei casi, f), h) o l), possono essere anche cumulativi.
2.4 Disciplina della possibile reiterazione dell'istanza di conseguimento del CICG
Nel caso che il candidato non abbia superato la prova teorica, lo stesso può ripeterla più volte, senza dover osservare intervallo alcuno tra una prova e l'altra, purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal termine del relativo corso di preparazione.
Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida consentite (cfr. par. 4), deve sostenere nuovamente la prova teorica: a tal fine può avvalersi del corso di preparazione già frequentato, purché la prova teorica sia superata entro il limite di un anno dal termine del predetto corso.
2.4.1 Reiterazione dell'istanza nel caso di non superamento della prova teorica
Nel caso di non superamento della prova teorica è necessario ripresentare ogni volta l'istanza (secondo le formalità di cui al punto 2.1), corredata in ogni caso della documentazione indicata al punto 2.2 nonché della seguente documentazione, come di seguito specificato per le singole casistiche:
- per i soggetti di cui al punto 1.2
Tali soggetti, qualora - non avendo superato l'esame di teoria - ripresentino l'istanza di conseguimento del CIGC (necessariamente dopo il 1° aprile 2011), dovranno integrarne la documentazione a corredo come di seguito:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia.
Gli stessi dovranno inoltre sostenere la prova pratica di guida.
- per i soggetti di cui al punto 1.3
Tali soggetti dovranno integrare la documentazione a corredo della reiterata domanda di conseguimento del CIGC come segue:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia.
- per i soggetti di cui al punto 1.4
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- l'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, comma 4, e relativo allegato, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia;
- per i soggetti di cui al punto 1.5
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti).
2.4.2 Reiterazione dell'istanza nel caso di non superamento della prova pratica di guida
Nel caso di non superamento di entrambe le prove pratiche di guida, è necessario ripresentare l'istanza di conseguimento del CIGC (secondo le formalità di cui al punto 2.1), corredata della documentazione indicata al punto 2.2 integrata da:
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della L. 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell'anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 6, D.M. 23 marzo 2011), ovvero dell'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, comma 4, e relativo allegato, D.M. 23 marzo 2011), in originale più copia. La certificazione ovvero l’attestato di frequenza di cui al presente punto non deve essere richiesta ai soggetti di cui al punto 1.5 che, come è noto, non sono tenuti alla frequenza di alcun corso di formazione.
2.4.3 Restituzione della documentazione
Al fine della reiterazione dell'istanza, al momento dell'esito negativo della prova teorica ovvero della seconda prova pratica di guida, gli originali del certificato medico, dell'attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica ovvero della certificazione attestante l'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza", sono restituiti al candidato. L'UMC trattiene agli atti le copie e provvede ad autenticarle ad uso interno secondo le modalità di cui al file avvisi n. 22 del 4 aprile 2011.
3. Prova teorica (D.M. 23 marzo 2011)
Con riferimento alla prova teorica, segnalando che nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente, di seguito se ne espongono le modalità:
- la prova si svolge tramite il questionario già in uso, consta quindi di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false;
- il candidato dovrà barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa;
- la prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro (cfr. art. 3, D.M. 23 marzo 2011).
Nulla è innovato anche con riferimento agli esaminatori.
Si fa presente che nell'ambito della medesima seduta di prova teorica potrebbero essere compresenti candidati che, superata la stessa, conseguono il CIGC (soggetti di cui al punto 1.2 e 1.5.a)) e candidati che, superata la prova in parola, conseguono l'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore (cfr. par. 4) e che conseguiranno il CIGC solo a seguito del superamento della prova pratica di guida (soggetti di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5b)).
3.1 Esito della prova teorica - rilascio dei documenti
In considerazione dell'eventuale compresenza di candidati su esplicitata, la procedura predisposta dal CED provvede a stampare, in maniera automatica, CIGC o autorizzazione per esercitarsi alla guida a seconda del caso che ricorre per lo specifico candidato.
Tali documenti sono consegnati dall'UMC all'esaminatore prima della seduta di esame: l'esaminatore provvede a consegnarli ai candidati che hanno superato la prova teorica ovvero ad annullarli ed a riconsegnarli all'UMC in caso di esito negativo.
- Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere solo tale prova ai fini del conseguimento del CIGC, l'esaminatore - contestualmente alla consegna di tale documento - provvede a ritirare il MOD. TT2112, corredato di tutta la documentazione in originale.
- Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere anche la prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC, l'esaminatore - contestualmente alla consegna dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore - restituisce il MOD. TT2112 al candidato, corredato dell'intera documentazione a corredo.
- In ogni caso in cui la prova teorica non sia stata superata, l'esaminatore trattiene il MOD. TT2112 corredato delle copie conformi dell'intera documentazione, restituendone i relativi originali al candidato (cfr. 2.4.3).
4. Rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore (D.M. 1 marzo 2011)
L'autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida. Questa non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.
Ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.
L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.
L’autorizzazione è altresì ritirata dall’esaminatore nel caso in cui, all’esito negativo della prima prova pratica di guida, la scadenza dell’autorizzazione stessa non consente di sostenere la seconda prova e nel caso in cui il GICG è conseguito.
5. Modalità di esercitazione alla guida di un ciclomotore
L’autorizzazione di cui all’art. 2, comma 1, D.M. 1 marzo 2011, consente al titolare di esercitarsi alla guida di un qualsiasi ciclomotore - sia esso a due o tre ruote, ovvero di un quadriciclo leggero, a prescindere dalle loro caratteristiche tecniche (alimentazione, cambio,…) – sia come privatista che come allievo di autoscuola.
In tale ultima ipotesi si applica integralmente la disciplina relativa alle autoscuole.
L’esercizio abusivo dell’attività di istruttore di guida di un candidato al conseguimento del CIGC ricade nella fattispecie di cui all’articolo 123, comma 11-bis, CDS.
6. Prova pratica di guida (D.M. 23 marzo 2011)
All’atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato presenta dichiarazione di formazione adeguata a sostenere la prova pratica stessa, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e conforme all’allegato 1 della presente circolare: il veicolo indicato in tale dichiarazione deve essere dello stesso TIPO di quello indicato nel campo NOTE del modello TT2112 (cfr. par. 2.1). La dichiarazione è firmata dal candidato ovvero, se questi è minorenne, dal tutore (cfr. art. 3, comma 1, D.M. 1 marzo 2011). Per le procedure informatizzate relative alla prenotazione della prova in parola vedasi file avvisi n. 26 del 12 aprile 2011. Al riguardo si sottolinea che il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull’istanza di conseguimento del CIGC ed in relazione al quale è stato
dichiarato di aver acquisito idonea formazione. La prova pratica di guida è espletata, allo stato, esclusivamente da funzionari in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada” (cfr. art. 4, comma 5, D.M. 23 marzo 2011). Il D.M. 23 marzo 2011 prevede, comunque, appositi corsi di formazione per diverse categorie di dipendenti. L’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare secondo le procedure già in uso per la patente A, oltre ai documenti relativi ai veicoli impiegati per lo svolgimento dell’esame - ivi compreso
quelli che l’autoscuola ovvero il privatista devono mettere a disposizione dell’istruttore per la parte di prova pratica di guida espletata nel traffico – anche che il candidato abbia con sé l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore nonché un documento personale di riconoscimento. Qualora il candidato non sia il proprietario del ciclomotore ovvero del quadriciclo utilizzato per sostenere la prova di guida, deve essere esibita una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il proprietario del veicolo autorizza il candidato all’uso dello stesso per l’effettuazione della prova d’esame. Nelle ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l’esaminatore dovrà altresì verificare che la persona che funge da istruttore abbia con sé la
patente di guida prescritta (almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) (cfr. art. 3, comma 3, D.M. 1 marzo 2011) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall’articolo 122, comma 4, CDS.
6.1 Modalità di svolgimento della prova pratica di guida
A prescindere dal tipo di veicolo utilizzato per l’esame, la prova pratica di guida si svolge in due fasi, l’una propedeutica all’altra.
La prima fase si svolge in aree appositamente attrezzate, in conformità agli allegati 4 (per ciclomotori a due ruote) e 5 (per ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri) del D.M. 23 marrzo 2011, presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica previamente ritenuti idonei per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A.
In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida.
La seconda fase consta in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fase, il candidato alla guida di un ciclomotore a tre ruote ovvero un quadriciclo leggero, ha al suo fianco la persona che funge da istruttore.
Per i contenuti specifici delle prove si rimanda ai citati allegati 4 e 5 del D.M. 23 marzo 2011.
Per tutto quanto non diversamente specificato dal D.M. 23 marzo 2011 e dalla presente circolare, si richiamano le disposizioni già impartite con riferimento alla patente di categoria A, come ad esempio la durata della prova e l’utilizzo del sistema di comunicazione tra candidato ed esaminatore nella parte di prova di guida svolta nel traffico. In tale ultimo caso, quando la prova sia svolta su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri si raccomanda di verificare che il sistema sia dotato di vivavoce attivo sia in chiamata che in ricezione in modo permanente.
A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato il CIGC.
Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato 1
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di adeguata formazione ai fini della prova pratica di guida
(Art. 3, comma 1, D.M. 1 marzo 2011)
Il sottoscritto.......................................................................................................
nato a...............................(Prov.)..............................., il …./…. /…...,
residente in......................................(Prov.)......................................,
Via...................................................................................................
In qualità di
candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore [*]
tutore del minore (nome)........................(cognome)....................................................
nato a................................(Prov.)..............................., il …./…. /…...,
residente in..................................(Prov.)......................................,
Via.............................................................................................
candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore [*]
Consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
Dichiara
di aver conseguito [*]
che il predetto minore ha conseguito [*]
idonea formazione ai fini della prova pratica di guida di cui all' articolo 4 del D.M. 23 marzo 2011, in conformità ai contenuti della stessa previsti:
dall'allegato 4 del citato D.M. 23 marzo 2011 (ciclomotore a due ruote) [*]
dall' allegato 5 del citato D.M. 23 marzo 2011 (ciclomotore a tre ruote ovvero quadriciclo leggero) [*]
Data........
Firma
_________________
[*] Barrare la casella corrispondente al caso che ricorre
D.M. 1 marzo 2011
D.M. 1 marzo 2011, art. 1
D.M. 1 marzo 2011, art. 3
D.M. 23 marzo 2011
D.M. 23 marzo 2011, art. 2
D.M. 23 marzo 2011, art. 3
D.M. 23 marzo 2011, art. 4
D.M. 23 marzo 2011, art. 6
D.M. 23 marzo 2011, art. 7
Circ. 28 marzo 2011, n. 10099/RU
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 17
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2
Cina/ Cocomeri "esplosivi": i contadini non credono ai loro occhi
Cina/ Cocomeri "esplosivi": i contadini non credono ai loro occhi
Perplessi anche gli esperti
Roma, 17 mag. (TMNews) - E i cocomeri esplosero. E' un nuovo
fenomeno da qualche tempo osservabile nella provincia di Jangsu,
nella Cina orientale dove i cocomeri crescono a dismisura fino ad
"esplodere", imbrattando campi e immediati dintorni di pezzi di
coccia verde e polpa rossa. I primi ad essere perplessi sono i
contadini, che sono anche preoccupati perchè la superficie
coltivabile dei loro terreni si riduce a vista d'occhio: i nuovi
frutti infatti, espandendosi oltre ogni ragionevole misura, si
"appropriano" indebitamente di ettari ed ettari di terra
destinati altrimenti ad altre coltivazioni. La maggior parte dei
media, fra cui la China Central Television, ha attributo il
fenomeno ad un "abuso" di un fertilizzante che accelera la
crescita del frutto. Ma la spiegazione non soddisfa gli esperti
cinesi.
Il fenomeno è osservabile infatti anche nei cocomeri coltivati
biologicamente. Alcuni danno la "colpa" al Giappone. Stando
all'agenzia Xinhua, 20 contadini di uno dei villaggi interessati
hanno piantato dei semi importati dal Giappone senza aggiungere
fertilizzanti con gli stessi risultati: dei cocomeri grandi come
dei palloni in almeno dieci casi. Ad ogni modo, avverte la Bbc,
la Cina dovrà farsi carico di trovare una spiegazione plausibile
al fenomeno e di rassicurare la popolazione, sempre meno
tollerante in materia di sicurezza alimentare.
Ihr
171325 mag 11
Perplessi anche gli esperti
Roma, 17 mag. (TMNews) - E i cocomeri esplosero. E' un nuovo
fenomeno da qualche tempo osservabile nella provincia di Jangsu,
nella Cina orientale dove i cocomeri crescono a dismisura fino ad
"esplodere", imbrattando campi e immediati dintorni di pezzi di
coccia verde e polpa rossa. I primi ad essere perplessi sono i
contadini, che sono anche preoccupati perchè la superficie
coltivabile dei loro terreni si riduce a vista d'occhio: i nuovi
frutti infatti, espandendosi oltre ogni ragionevole misura, si
"appropriano" indebitamente di ettari ed ettari di terra
destinati altrimenti ad altre coltivazioni. La maggior parte dei
media, fra cui la China Central Television, ha attributo il
fenomeno ad un "abuso" di un fertilizzante che accelera la
crescita del frutto. Ma la spiegazione non soddisfa gli esperti
cinesi.
Il fenomeno è osservabile infatti anche nei cocomeri coltivati
biologicamente. Alcuni danno la "colpa" al Giappone. Stando
all'agenzia Xinhua, 20 contadini di uno dei villaggi interessati
hanno piantato dei semi importati dal Giappone senza aggiungere
fertilizzanti con gli stessi risultati: dei cocomeri grandi come
dei palloni in almeno dieci casi. Ad ogni modo, avverte la Bbc,
la Cina dovrà farsi carico di trovare una spiegazione plausibile
al fenomeno e di rassicurare la popolazione, sempre meno
tollerante in materia di sicurezza alimentare.
Ihr
171325 mag 11
COMUNALI:NAPOLI;SCHEDE IN TASCA,DENUNCIATO PRESIDENTE SEGGIO
COMUNALI:NAPOLI;SCHEDE IN TASCA,DENUNCIATO PRESIDENTE SEGGIO
(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Aveva in tasca cinque schede
elettorali bianche, quattro circoscrizionali ed una comunale:
denunciato, a Napoli, il presidente di un seggio.
E' accaduto in una sezione della scuola Cavour, in via
Nicolardi. Le schede, il presidente di seggio, un 46enne, le
aveva in una tasca della giacca. Secondo quanto da lui riferito
alla polizia, ha detto che gli servivano per eventuali
riparazioni nel calcolo finale. (ANSA).
SS
17-MAG-11 09:43 NNNNNAPOLI: PRESIDENTE SEGGIO TROVATO CON SCHEDE IN TASCA, DENUNCIATO =
Napoli, 17 mag. - (Adnkronos) - Un presidente di seggio e' stato
denunciato in quanto trovato in possesso di 5 schede elettorali. E'
accaduto a Napoli, la scoperta e' avvenuta all'interno di una scuola
situata in via Nicolardi ai Colli Aminei, nella zona alta di Napoli.
(Iam/Zn/Adnkronos)
17-MAG-11 11:02
NNNNAMMINISTRATIVE: SCHEDE IN BIANCO, DENUNCIA PRESIDENTE SEGGIO =
(AGI) - Napoli, 17 mag. - Il presidente di un seggio elettorale
a Napoli e' stato denunciato perche' trovato in possesso di
schede elettorali in bianco. Il fatto e' accaduto in un seggio
allestito nella scuola 'Cavour' di Via Nicolardi. L'uomo aveva,
ad un controllo della polizia, cinque schede per il voto nella
municipalita' in bianco ed una per il voto al consiglio
comunale. Il pm ha disposto la denuncia al termine delle
operazioni di spoglio. (AGI)
lil/Stp
171133 MAG 11
NNNNElezioni/ Napoli, schede bianche in tasca presidente seggio
Nella scuola Cavour di via Nicolardi ai Colli Aminei: denunciato
Napoli, 17 mag. (TMNews) - Il presidente di un seggio elettorale
di Napoli, nella scuola `Cavour' di via Nicolardi, stato
denunciato perch trovato in possesso di cinque schede in bianco.
L'uomo aveva i documenti elettorali per il voto della
Municipalit e del consiglio comunale nascosti in una tasca. La
denuncia del pm scattata in seguito ad alcuni controlli attuati
nella sezione dell'istituto scolastico dei Colli Aminei.
Psc
171159 mag 11
NAPOLI: PRESIDENTE SEGGIO TROVATO CON SCHEDE IN TASCA, DENUNCIATO (2) =
(Adnkronos) - Il presidente di seggio e' stato sorpreso con 6
schede di cui una per l'elezione del sindaco, timbrata e vidimata e
altri 5 per l'elezione della municipalita' prive di timbro e firme. Le
6 schede erano custodite nella tasca della giacca del denunciato.
(Iam/Col/Adnkronos)
17-MAG-11 13:11
NNNN
(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Aveva in tasca cinque schede
elettorali bianche, quattro circoscrizionali ed una comunale:
denunciato, a Napoli, il presidente di un seggio.
E' accaduto in una sezione della scuola Cavour, in via
Nicolardi. Le schede, il presidente di seggio, un 46enne, le
aveva in una tasca della giacca. Secondo quanto da lui riferito
alla polizia, ha detto che gli servivano per eventuali
riparazioni nel calcolo finale. (ANSA).
SS
17-MAG-11 09:43 NNNNNAPOLI: PRESIDENTE SEGGIO TROVATO CON SCHEDE IN TASCA, DENUNCIATO =
Napoli, 17 mag. - (Adnkronos) - Un presidente di seggio e' stato
denunciato in quanto trovato in possesso di 5 schede elettorali. E'
accaduto a Napoli, la scoperta e' avvenuta all'interno di una scuola
situata in via Nicolardi ai Colli Aminei, nella zona alta di Napoli.
(Iam/Zn/Adnkronos)
17-MAG-11 11:02
NNNNAMMINISTRATIVE: SCHEDE IN BIANCO, DENUNCIA PRESIDENTE SEGGIO =
(AGI) - Napoli, 17 mag. - Il presidente di un seggio elettorale
a Napoli e' stato denunciato perche' trovato in possesso di
schede elettorali in bianco. Il fatto e' accaduto in un seggio
allestito nella scuola 'Cavour' di Via Nicolardi. L'uomo aveva,
ad un controllo della polizia, cinque schede per il voto nella
municipalita' in bianco ed una per il voto al consiglio
comunale. Il pm ha disposto la denuncia al termine delle
operazioni di spoglio. (AGI)
lil/Stp
171133 MAG 11
NNNNElezioni/ Napoli, schede bianche in tasca presidente seggio
Nella scuola Cavour di via Nicolardi ai Colli Aminei: denunciato
Napoli, 17 mag. (TMNews) - Il presidente di un seggio elettorale
di Napoli, nella scuola `Cavour' di via Nicolardi, stato
denunciato perch trovato in possesso di cinque schede in bianco.
L'uomo aveva i documenti elettorali per il voto della
Municipalit e del consiglio comunale nascosti in una tasca. La
denuncia del pm scattata in seguito ad alcuni controlli attuati
nella sezione dell'istituto scolastico dei Colli Aminei.
Psc
171159 mag 11
NAPOLI: PRESIDENTE SEGGIO TROVATO CON SCHEDE IN TASCA, DENUNCIATO (2) =
(Adnkronos) - Il presidente di seggio e' stato sorpreso con 6
schede di cui una per l'elezione del sindaco, timbrata e vidimata e
altri 5 per l'elezione della municipalita' prive di timbro e firme. Le
6 schede erano custodite nella tasca della giacca del denunciato.
(Iam/Col/Adnkronos)
17-MAG-11 13:11
NNNN
"Margherita Hack senatore a vita" Firma l'appello a Napolitano
"Margherita Hack senatore a vita"
Firma l'appello a Napolitano
"Caro Presidente, la prego di considerare il nome di Margherita Hack per la nomina a senatore a vita dati i suoi altissimi meriti nell'ambito dell'impegno scientifico e civile".
Firma l'appello e passaparola!
http://temi.repubblica.it/ micromega-appello?action= vediappello&idappello=391214
www.micromega.net
Firma l'appello a Napolitano
"Caro Presidente, la prego di considerare il nome di Margherita Hack per la nomina a senatore a vita dati i suoi altissimi meriti nell'ambito dell'impegno scientifico e civile".
Firma l'appello e passaparola!
http://temi.repubblica.it/
www.micromega.net
lunedì 16 maggio 2011
Consiglio d'Europa, no a telefonini a scuola
SALUTE: CONSIGLIO D'EUROPA, NO A TELEFONINI A SCUOLA
(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Telefonini e dispositivi wireless
dovrebbero essere proibiti nelle scuole per i potenziali rischi
per la salute dei bambini. Lo afferma una commissione del
Consiglio d'Europa in un documento che e' stato approvato e che
verra' discusso dall'assemblea plenaria.
Secondo il rapporto queste tecnologie costituiscono 'un
potenziale pericolo' per la salute umana, e il loro uso andrebbe
limitato attraverso diverse azioni: gli stati membri dovrebbero
innanzitutto adottare dei limiti alle esposizioni alle
radiazioni emesse dai dispositivi, allertando gli utenti con
degli avvisi sulla pericolosita' sul genere di quelli dei
pacchetti di sigarette. Nelle scuole inoltre non dovrebbe essere
permesso l'uso dei cellulari, e dovrebbero essere promosse
campagne per un 'uso consapevole' di questi dispositivi. Il
documento invita i governi a 'evitare gli errori del passato,
quando sono stati riconosciuti con lentezza i pericoli
dell'amianto, del fumo e del piombo nella benzina': "Anche se la
ricerca non ha dato risposte definitive, il principio di
precauzione e' d'obbligo - spiega la senatrice Albertina
Soliani, che fa parte della commissione del Consiglio d'Europa
che ha elaborato il documento - la vita delle persone e' piu'
importante della possibilita' di comunicare". (ANSA).
Y91-NAN
16-MAG-11 11:53 NNNN
(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Telefonini e dispositivi wireless
dovrebbero essere proibiti nelle scuole per i potenziali rischi
per la salute dei bambini. Lo afferma una commissione del
Consiglio d'Europa in un documento che e' stato approvato e che
verra' discusso dall'assemblea plenaria.
Secondo il rapporto queste tecnologie costituiscono 'un
potenziale pericolo' per la salute umana, e il loro uso andrebbe
limitato attraverso diverse azioni: gli stati membri dovrebbero
innanzitutto adottare dei limiti alle esposizioni alle
radiazioni emesse dai dispositivi, allertando gli utenti con
degli avvisi sulla pericolosita' sul genere di quelli dei
pacchetti di sigarette. Nelle scuole inoltre non dovrebbe essere
permesso l'uso dei cellulari, e dovrebbero essere promosse
campagne per un 'uso consapevole' di questi dispositivi. Il
documento invita i governi a 'evitare gli errori del passato,
quando sono stati riconosciuti con lentezza i pericoli
dell'amianto, del fumo e del piombo nella benzina': "Anche se la
ricerca non ha dato risposte definitive, il principio di
precauzione e' d'obbligo - spiega la senatrice Albertina
Soliani, che fa parte della commissione del Consiglio d'Europa
che ha elaborato il documento - la vita delle persone e' piu'
importante della possibilita' di comunicare". (ANSA).
Y91-NAN
16-MAG-11 11:53 NNNN
Medicina: 500 italiani con febbri croniche, ora farmaco intelligente
MEDICINA: 500 ITALIANI CON FEBBRI CRONICHE, ORA FARMACO INTELLIGENTE =
NEGLI OSPEDALI DELLA PENISOLA PRIMO ANTICORPO MONOCLONALE CONTRO
LE 'CAPS'
Milano, 16 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Febbre a 41
almeno una volta al mese per quasi 30 anni, prima di riuscire a dare
un nome alla malattia rara di cui soffre: febbre mediterranea, 300-400
casi in Italia, concentrati tra Reggio Calabria e Messina. L'odissea
di Paolo Calveri, presidente dell'Associazione italiana febbri
periodiche (Aifp), e' simile a quella dei circa 500 connazionali -
probabilmente molti di piu', contando la quota di 'sommerso' sempre da
calcolare quando si parla di malattie orfane - che convivono con
queste patologie. Febbri misteriose ricorrenti e fortemente
invalidanti. Il termometro si infiamma al primo colpo di freddo, senza
alcuna infezione virale o batterica all'origine.
Contro un sottogruppo di queste malattie, le febbri periodiche
di origine genetica 'Caps', e' ora disponibile anche nel nostro Paese
un farmaco intelligente che "cambia la vita dei pazienti" con "effetti
spettacolari", assicurano gli esperti che hanno osservato i benefici
sui loro assistiti. Il medicinale, primo anticorpo monoclonale
anti-Caps, e' stato presentato oggi a Milano. Figlio dei laboratori di
ricerca Novartis, si chiama canakinumab (Ilaris*), e' rimborsato in
fascia H e si somministra in ospedale con un'iniezione sottocutanea da
ripetere una volta ogni 2 mesi. La nuova terapia inibisce
selettivamente l'interleuchina-1 beta (IL-1 beta), proteina che
alimenta lo stato di autoinfiammazione cronica. E il fiore
all'occhiello del trattamento e' la scomparsa "pressoche' immediata e
duratura" dei sintomi, spiegano gli specialisti.
La temperatura si impenna all'improvviso, compaiono rash cutanei
e infiammazione agli occhi. Nei casi piu' gravi la milza si ingrossa,
le articolazioni si deformano, puo' comparire sordita' e le meningi si
infiammano, con mal di testa persistenti e danni al sistema nervoso
centrale. Questa la gamma di sintomi che, in genere fin dalla prima
infanzia, a intervalli variabili tormentano a vita i malati di Caps:
una persona ogni milione. (segue)
(Opa/Ct/Adnkronos)
16-MAG-11 15:38
NNNN
MEDICINA: 500 ITALIANI CON FEBBRI CRONICHE, ORA FARMACO INTELLIGENTE (2) =
GLI ESPERTI, HA UN EFFETTO IMMEDIATO CHE DURA 2 MESI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Le Caps, termine che raggruppa 3
tipi di malattie all'interno della famiglia delle febbri ricorrenti,
"sono causate dalla mutazione nel gene che regola la produzione di una
proteina detta criopirina, e non a caso", sottolinea Fabrizio De
Benedetti, responsabile dell'Unita' operativa complessa di
reumatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma, tra i
centri di riferimento per la diagnosi e la terapia delle febbri
croniche. "Nel suo nome, infatti, la criopirina racchiude i due
concetti di freddo e di caldo, che insieme descrivono queste
patologie" in cui il freddo scatena la febbre, sintomo 'caldo' per
antonomasia.
"La criopirina fa parte di un complesso proteico chiamato
inflammosoma - continua Alberto Martini, ordinario di pediatria,
direttore della Pediatria II e Reumatologia dell'Isituto Giannina
Gaslini di Genova, altro centro della rete italiana di eccellenza
contro le febbri ricorrenti - Normalmente questa struttura ha il
compito di attivare in caso di bisogno l'IL-1 beta", uno dei mediatori
della cascata infiammatoria (citochine). "Ma la mutazione del gene
della criopirina provoca un'iperattivazione dell'interleuchina-1 beta,
i cui livelli aumentano in modo anomalo" apparentemente senza un
motivo che lo giustifichi.
Contrariamente agli antinfiammatori tradizionali, "canakinumab
interviene in modo mirato sull'IL-1 beta - prosegue Martini - agendo
come un inibitore che blocca le manifestazioni della malattia in modo
rapido e duraturo. Oltre a neutralizzare questa citochina, il
trattamento ne riduce anche la produzione, normalizzandone i livelli
in brevissimo tempo. L'effetto e' spettacolare", garantisce lo
specialista. Non solo. "Studi ancora in corso suggeriscono possibili
benefici del farmaco anche contro altre malattie autoinfiammatorie"
mediate dall'IL-1 beta. (segue)
(Opa/Ct/Adnkronos)
16-MAG-11 15:41
NNNN
MEDICINA: 500 ITALIANI CON FEBBRI CRONICHE, ORA FARMACO INTELLIGENTE (3) =
LE STORIE DI PAOLO E ROBERTO, FINO A 30 ANNI PER UNA DIAGNOSI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Solo ora comincio a vivere",
testimonia Roberto, 29 anni, malato della forma piu' grave di Caps e
in cura con canakinumab. All'eta' di 16 mesi Roberto ha
improvvisamente smesso di camminare, perche' ogni movimento per lui
era una fitta. "Piu' della febbre, pativo i dolori - racconta -
Ricordo che a 4-5 anni non riuscivo a camminare per il male alle
ginocchia, alle caviglie e alle mani".
Un'infanzia difficile, perche' "la diagnosi precisa e' arrivata
quando ormai avevo 14-15 anni e prima soltanto mia madre mi credeva -
continua il giovane - Era lei che sotto dettatura scriveva i compiti
al posto mio e i professori non lo accettavano perche' non capivano.
Anche in aula credevano che non volessi scrivere perche' ero un
lavativo". Incompreso a scuola, escluso dagli amici. "Mi lasciavano in
disparte perche' mi consideravano un elemento di debolezza all'interno
del gruppo", ricorda Roberto che pero' da qualche anno e' rinato.
"Grazie alla nuova cura ora posso fare tutto quello che fanno i miei
coetanei. Adesso gli amici mi coinvolgono e non sono piu' visto come
un intralcio".
Quindici anni in attesa di diagnosi per Roberto, 29 per Paolo.
"Soffro di febbri periodiche dall'eta' di 4 anni, ma ho ricevuto la
diagnosi di febbre mediterranea familiare quando ne ho compiuti 33",
riferisce il presidente dell'Aifp. Ora "i pediatri cominciano a
conoscere meglio queste malattie", dicono gli esperti. Ma per farle
arrivare tempestivamente all'attenzione dei centri di riferimento per
le febbri ricorrenti, una decina in Italia (oltre a Roma e Genova sono
'coperti' anche Milano, Brescia, Padova, Trieste, Siena, Pisa e
Napoli), "c'e' ancora molto da fare", osserva Calveri. Da 4 mesi
l'Aifp ha lanciato sul web una campagna che attraverso sito
(www.febbriperiodiche.it), forum e social network, grazie anche al
'tam tam' di tante mamme blogger, ha totalizzato finora 3 mila
contatti diretti. Non poco per malattie "orfanissime" che in alcuni
casi, confermano i medici, affliggono "un numero di malati che non
basta a riempire le dita di una mano".
(Opa/Ct/Adnkronos)
16-MAG-11 15:44
NNNN
NEGLI OSPEDALI DELLA PENISOLA PRIMO ANTICORPO MONOCLONALE CONTRO
LE 'CAPS'
Milano, 16 mag. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Febbre a 41
almeno una volta al mese per quasi 30 anni, prima di riuscire a dare
un nome alla malattia rara di cui soffre: febbre mediterranea, 300-400
casi in Italia, concentrati tra Reggio Calabria e Messina. L'odissea
di Paolo Calveri, presidente dell'Associazione italiana febbri
periodiche (Aifp), e' simile a quella dei circa 500 connazionali -
probabilmente molti di piu', contando la quota di 'sommerso' sempre da
calcolare quando si parla di malattie orfane - che convivono con
queste patologie. Febbri misteriose ricorrenti e fortemente
invalidanti. Il termometro si infiamma al primo colpo di freddo, senza
alcuna infezione virale o batterica all'origine.
Contro un sottogruppo di queste malattie, le febbri periodiche
di origine genetica 'Caps', e' ora disponibile anche nel nostro Paese
un farmaco intelligente che "cambia la vita dei pazienti" con "effetti
spettacolari", assicurano gli esperti che hanno osservato i benefici
sui loro assistiti. Il medicinale, primo anticorpo monoclonale
anti-Caps, e' stato presentato oggi a Milano. Figlio dei laboratori di
ricerca Novartis, si chiama canakinumab (Ilaris*), e' rimborsato in
fascia H e si somministra in ospedale con un'iniezione sottocutanea da
ripetere una volta ogni 2 mesi. La nuova terapia inibisce
selettivamente l'interleuchina-1 beta (IL-1 beta), proteina che
alimenta lo stato di autoinfiammazione cronica. E il fiore
all'occhiello del trattamento e' la scomparsa "pressoche' immediata e
duratura" dei sintomi, spiegano gli specialisti.
La temperatura si impenna all'improvviso, compaiono rash cutanei
e infiammazione agli occhi. Nei casi piu' gravi la milza si ingrossa,
le articolazioni si deformano, puo' comparire sordita' e le meningi si
infiammano, con mal di testa persistenti e danni al sistema nervoso
centrale. Questa la gamma di sintomi che, in genere fin dalla prima
infanzia, a intervalli variabili tormentano a vita i malati di Caps:
una persona ogni milione. (segue)
(Opa/Ct/Adnkronos)
16-MAG-11 15:38
NNNN
MEDICINA: 500 ITALIANI CON FEBBRI CRONICHE, ORA FARMACO INTELLIGENTE (2) =
GLI ESPERTI, HA UN EFFETTO IMMEDIATO CHE DURA 2 MESI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Le Caps, termine che raggruppa 3
tipi di malattie all'interno della famiglia delle febbri ricorrenti,
"sono causate dalla mutazione nel gene che regola la produzione di una
proteina detta criopirina, e non a caso", sottolinea Fabrizio De
Benedetti, responsabile dell'Unita' operativa complessa di
reumatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di Roma, tra i
centri di riferimento per la diagnosi e la terapia delle febbri
croniche. "Nel suo nome, infatti, la criopirina racchiude i due
concetti di freddo e di caldo, che insieme descrivono queste
patologie" in cui il freddo scatena la febbre, sintomo 'caldo' per
antonomasia.
"La criopirina fa parte di un complesso proteico chiamato
inflammosoma - continua Alberto Martini, ordinario di pediatria,
direttore della Pediatria II e Reumatologia dell'Isituto Giannina
Gaslini di Genova, altro centro della rete italiana di eccellenza
contro le febbri ricorrenti - Normalmente questa struttura ha il
compito di attivare in caso di bisogno l'IL-1 beta", uno dei mediatori
della cascata infiammatoria (citochine). "Ma la mutazione del gene
della criopirina provoca un'iperattivazione dell'interleuchina-1 beta,
i cui livelli aumentano in modo anomalo" apparentemente senza un
motivo che lo giustifichi.
Contrariamente agli antinfiammatori tradizionali, "canakinumab
interviene in modo mirato sull'IL-1 beta - prosegue Martini - agendo
come un inibitore che blocca le manifestazioni della malattia in modo
rapido e duraturo. Oltre a neutralizzare questa citochina, il
trattamento ne riduce anche la produzione, normalizzandone i livelli
in brevissimo tempo. L'effetto e' spettacolare", garantisce lo
specialista. Non solo. "Studi ancora in corso suggeriscono possibili
benefici del farmaco anche contro altre malattie autoinfiammatorie"
mediate dall'IL-1 beta. (segue)
(Opa/Ct/Adnkronos)
16-MAG-11 15:41
NNNN
MEDICINA: 500 ITALIANI CON FEBBRI CRONICHE, ORA FARMACO INTELLIGENTE (3) =
LE STORIE DI PAOLO E ROBERTO, FINO A 30 ANNI PER UNA DIAGNOSI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Solo ora comincio a vivere",
testimonia Roberto, 29 anni, malato della forma piu' grave di Caps e
in cura con canakinumab. All'eta' di 16 mesi Roberto ha
improvvisamente smesso di camminare, perche' ogni movimento per lui
era una fitta. "Piu' della febbre, pativo i dolori - racconta -
Ricordo che a 4-5 anni non riuscivo a camminare per il male alle
ginocchia, alle caviglie e alle mani".
Un'infanzia difficile, perche' "la diagnosi precisa e' arrivata
quando ormai avevo 14-15 anni e prima soltanto mia madre mi credeva -
continua il giovane - Era lei che sotto dettatura scriveva i compiti
al posto mio e i professori non lo accettavano perche' non capivano.
Anche in aula credevano che non volessi scrivere perche' ero un
lavativo". Incompreso a scuola, escluso dagli amici. "Mi lasciavano in
disparte perche' mi consideravano un elemento di debolezza all'interno
del gruppo", ricorda Roberto che pero' da qualche anno e' rinato.
"Grazie alla nuova cura ora posso fare tutto quello che fanno i miei
coetanei. Adesso gli amici mi coinvolgono e non sono piu' visto come
un intralcio".
Quindici anni in attesa di diagnosi per Roberto, 29 per Paolo.
"Soffro di febbri periodiche dall'eta' di 4 anni, ma ho ricevuto la
diagnosi di febbre mediterranea familiare quando ne ho compiuti 33",
riferisce il presidente dell'Aifp. Ora "i pediatri cominciano a
conoscere meglio queste malattie", dicono gli esperti. Ma per farle
arrivare tempestivamente all'attenzione dei centri di riferimento per
le febbri ricorrenti, una decina in Italia (oltre a Roma e Genova sono
'coperti' anche Milano, Brescia, Padova, Trieste, Siena, Pisa e
Napoli), "c'e' ancora molto da fare", osserva Calveri. Da 4 mesi
l'Aifp ha lanciato sul web una campagna che attraverso sito
(www.febbriperiodiche.it), forum e social network, grazie anche al
'tam tam' di tante mamme blogger, ha totalizzato finora 3 mila
contatti diretti. Non poco per malattie "orfanissime" che in alcuni
casi, confermano i medici, affliggono "un numero di malati che non
basta a riempire le dita di una mano".
(Opa/Ct/Adnkronos)
16-MAG-11 15:44
NNNN
Dormi poco? Rischi di ingrassare
SALUTE: DORMI POCO? RISCHI DI INGRASSARE =
(AGI/REUTERS) - New York, 16 mag. - La mancanza di sonno
rischia di far ingrassare: non dormire un numero di ore
adeguate rallenta infatti il ritmo della giornata e quindi il
metabolismo, che e' spinto a risparmiare energia. Lo rivela uno
studio europeo, pubblicato sull'American Journal of Clinical
Nutrition.
Dallo studio e' emerso che la perdita di sonno puo'
favorire un aumento di peso, non solo perche' aumenta la fame,
ma anche perche' rallenta il ritmo in cui vengono bruciate le
calorie. "I nostri studi dimostrano che una notte di sonno
perso riduce il consumo energetico, il che suggerisce che il
sonno contribuisce al regolamento del consumo energetico negli
esseri umani", spiega Christian Benedetto, della Uppsala
University, in Svezia.
Studi precedenti avevano gia' collegato la privazione del
sonno con l'aumento del peso e dimostrato come un sonno
irregolare sconvolga i livelli di ormoni legati allo stress e
alla fame. Adesso, il nuovo studio su 14 giovani universitari:
i ricercatori hanno scoperto che anche una sola notte di sonno
scadente rallenta al mattino dopo il metabolismo, riducendo dal
5 al 20 per cento il consumo energetico per funzioni come la
respirazione, la digestione. Non solo: i giovani mostravano
piu' alti livelli nel sangue di zucchero, degli ormoni
riguardanti l'appetito e lo stress (per esempio il cortisolo).
(AGI)
Bia
161207 MAG 11
(AGI/REUTERS) - New York, 16 mag. - La mancanza di sonno
rischia di far ingrassare: non dormire un numero di ore
adeguate rallenta infatti il ritmo della giornata e quindi il
metabolismo, che e' spinto a risparmiare energia. Lo rivela uno
studio europeo, pubblicato sull'American Journal of Clinical
Nutrition.
Dallo studio e' emerso che la perdita di sonno puo'
favorire un aumento di peso, non solo perche' aumenta la fame,
ma anche perche' rallenta il ritmo in cui vengono bruciate le
calorie. "I nostri studi dimostrano che una notte di sonno
perso riduce il consumo energetico, il che suggerisce che il
sonno contribuisce al regolamento del consumo energetico negli
esseri umani", spiega Christian Benedetto, della Uppsala
University, in Svezia.
Studi precedenti avevano gia' collegato la privazione del
sonno con l'aumento del peso e dimostrato come un sonno
irregolare sconvolga i livelli di ormoni legati allo stress e
alla fame. Adesso, il nuovo studio su 14 giovani universitari:
i ricercatori hanno scoperto che anche una sola notte di sonno
scadente rallenta al mattino dopo il metabolismo, riducendo dal
5 al 20 per cento il consumo energetico per funzioni come la
respirazione, la digestione. Non solo: i giovani mostravano
piu' alti livelli nel sangue di zucchero, degli ormoni
riguardanti l'appetito e lo stress (per esempio il cortisolo).
(AGI)
Bia
161207 MAG 11
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