Translate

sabato 9 luglio 2011

LODO MONDADORI: LI GOTTI (IDV), DE RUGGERO CONDANNO' ANCHE SOFRI

LODO MONDADORI: LI GOTTI (IDV), DE RUGGERO CONDANNO' ANCHE SOFRI =
ANCHE ALLORA SI GRIDO' A 'SENTENZA POLITICA', DESTINO DI CHI
AMMINISTRA GIUSTIZIA

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - ''Il presidente del collegio della
corte di Appello che ha condannato Fininvest, Luigi De Ruggero, e'
persona di grande equilibrio''. Lo ricorda Luigi Li Gotti, capogruppo
dell'Italia dei Valori in commissione Giustizia al Senato, spiegando
che ''l'accusa di sentenza 'politica' da parte dei berlusconiani, e'
grave ed irriguardosa del difficile compito di giudicare''.

''Ricordo il rigore del presidente della corte di Appello
-aggiunge Li Gotti- quando nel 1997 era giudice a latere in quella
corte di assise d'appello che condanno' definitivamente Sofri,
Pietrostefani e Bompressi, per l'omicidio del commissario Luigi
Calabresi''

''Anche allora -conclude Li Gotti- si grido' (da altre parti)
alla 'sentenza politica'. E' il destino di chi amministra la
giustizia: scontentare sempre qualcuno''.

(Pol/Col/Adnkronos)
09-LUG-11 19:54

NNNN

LODO MONDADORI: MD,DA PDL ATTACCHI VERGOGNOSI INTERVENGA CSM

LODO MONDADORI: MD,DA PDL ATTACCHI VERGOGNOSIINTERVENGA CSM

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Gli attacchi ai giudici di Milano che
hanno condannato la Fininvest a risarcire la Cir per il Lodo
Mondadori sono ''vergognosi''; per questo dovrebbe intervenire
il Csm a difesa di quei magistrati. E' questa la posizione di
Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe.
''Nelle dichiarazioni di molti parlamentari che sono
intervenuti a commento della sentenza milanese ci sono gli
estremi per aprire pratiche a tutela dei magistrati offesi -
sostiene il segretario del gruppo Piergiorgio Morosini - In
certe dichiarazioni non si ravvisa uno sprazzo di critica
legittima al provvedimento giudiziario ma ci sono solo
vergognosi attacchi alla magistratura senza conoscere le
motivazioni della decisione''. (ANSA).

FH
09-LUG-11 19:51 NNNN

ESTATE: 'AUTOVELOX' PER VELOCITA' BARCHE IN GOLFO NAPOLI

ESTATE: 'AUTOVELOX' PER VELOCITA' BARCHE IN GOLFO NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - Le acque del golfo di Napoli
potranno essere piu' sicure per naviganti e bagnanti. Il nucleo
mare della Polizia Municipale ha messo in funzione oggi il
telelaser, una sorta di auotovelox per controllare la velocita'
delle imbarcazioni.
Il telelaser e' entrato in funzione nel corso di un giro nel
golfo di Napoli con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e
l'assessore comunale alla Sicurezza Pino Narducci. Il
macchinario puo' 'agganciare' le barche a una distanza di 800
metri, ma anche a distanze maggiori dalla costa. A vigilare su
una maggiore sicurezza nelle acque, anche delle imbarcazioni,
sempre del Nucleo Mare, dotate di kit per il narcotest e
l'etilometro.
(ANSA).

YW9-TOR
09-LUG-11 17:56 NNNN

MANOVRA: ANCI PUGLIA, SIAMO PRONTI A MOBILITAZIONE

MANOVRA: ANCI PUGLIA, SIAMO PRONTI A MOBILITAZIONE

(ANSA) - BARI, 9 LUG - L'Anci Puglia e' pronta ad una
mobilitazione, sostenendo cosi' la linea dell'ufficio di
presidenza dell'Anci nazionale tesa ad interrompere ogni
rapporto con il governo in attesa di un confronto con Berlusconi
e con Tremonti per discutere dell'impatto della manovra sugli
enti locali e sulle modifiche da apportare al provvedimento.
''I comuni - si sottolinea nella nota Anci Puglia - non sono
in grado di sostenere questa manovra varata dal governo, l'Ifel
(Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ha stimato tagli
del 35% al fondo di riequilibrio''.
''Concordiamo - prosegue il comunicato - sulla critica al
metodo della manovra, come sindaci lamentiamo la mancanza un
coinvolgimento preventivo al varo di un provvedimento cos
rilevante per gli altri livelli di governo. I tagli ai comuni
non sono trasferimenti, ma entrate dirette. Il provvedimento
blocca il governo del territorio mettendo a rischio servizi
fondamentali come scuola, assistenza, sanita', sicurezza,
l'igiene e il decoro delle nostre Citt… considerata anche la
loro rilevanza turistica. Iniqua anche la norma che impedirebbe
il patto di stabilit… regionalizzato per i comuni di regioni,
come la Puglia, che negli anni precedenti non hanno rispettato
il patto di stabilit…''. Inoltre, la manovra cos com'Š ''mette
in discussione principi ed effetti positivi del federalismo
fiscale e istituzionale e per i comuni, si traduce in un
ulteriore inasprimento del patto di stabilit… annullando ogni
virtuosit… degli amministratori''.
"Confidiamo nella disponibilit… del governo a recepire le
richieste dell'Anci - afferma il presidente di Anci Puglia Luigi
Perrone - e in un ripensamento del decreto in occasione
dell'iter di approvazione parlamentare. La tenuta dei conti Š
emergenza economica reale e indiscutibile, ma bisogna anche
pensare ai servizi essenziali, allo sviluppo e alla crescita del
Pil".(ANSA).

AME
09-LUG-11 14:14 NNNN

VACANZE: OCCHIO A CORSIE, TELEFONINI E SOSTE, CONSIGLI DELLA STRADALE PER VIAGGIO SICURO FERMARSI QUANDO SI E' STANCHI, UN VIDEO DELLA POLIZIA PER ESODO SERENO

VACANZE: OCCHIO A CORSIE, TELEFONINI E SOSTE, CONSIGLI DELLA STRADALE PER VIAGGIO SICURO =
FERMARSI QUANDO SI E' STANCHI, UN VIDEO DELLA POLIZIA PER ESODO
SERENO

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Controllare la velocita', fare
delle pause quando si e' stanchi e non usare il cellulare quando si
guida. Sono alcuni dei consigli della polizia Stradale, che in video
sul sito www.poliziadistato.it, aiuta il popolo della vacanze ad
affrontare un esodo sereno e sicuro per l'estate. ''Uomini e mezzi
della Stradale sono impegnati per tutelare la sicurezza della
circolazione -spiega nel filnato Elisabetta Mancini, vice questore
aggiunto della Polizia Stradale- Gia' il viaggio e' vacanza e dobbiamo
renderla piacevole iniziando a guidare con pridenza''.

''Quando affiorano i primi segni di stanchezza -rimarca- come il
fatto che si chiudano gli occhi o si e' costretti a correggere la
traiettoria di marcia, bisogna fermarsi e riposarsi un po'. E poi
mantenere il rispetto della velocita'. Dobbiamo anche sfatare una
serie di leggende metropolitane secondo cui il tutor non funzionerebbe
di notte o in corsia d'emergenza mentre ci sono video e foto in
possesso della Polizia Stradale che confutano queste false credenze''.

''Ricordiamo -rimarca la Stradale- che per usare il cellulare in
auto, dobbiamo avere un vivavoce o auricolare e che comunque
rappresenta una fonte di distrazione. Questo causa numerosi incidenti,
perche' nessuno di noi guiderebbe bendato in autostrada. E se noi
guardiamo il telefonino e' come se guidassimo bendati''. (segue)

(Sin/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 12:30

NNNNVACANZE: OCCHIO A CORSIE, TELEFONINI E SOSTE, CONSIGLI DELLA STRADALE PER VIAGGIO SICURO (2) =
MAI METTERSI IN VIAGGIO SE ABBIAMO BEVUTO, CHIUDERE AUTO IN AREE
SERVIZIO

(Adnkronos) - E ancora: ''Non mettiamoci mai in viaggio se
abbiamo bevuto. Cerchiamo di importare una tradizione nata in Belgio e
in Inghilterra, quella del 'guidatore designato', ossia individuando
ogni volta chi decide di non bere per accompagnare a casa tutto il
gruppo in sicurezza''.

La Polizia Stradale invita poi gi automobolisti in viaggio a
''fare particolare attenzione nelle aree di servizio: quando lasciamo
la nostra auto per andare a prendere un caffe' o per consumare un
pasto, assicuriamoci che sia sempre ben chiusa, perche' si sono
verificati casi di bande criminali che con dei telecomandi bloccano la
chiusura dell'auto. Non esponiamo in auto -consiglia ancora Mancini-
oggetti di valore come cellulari o pc, che potrebbero attirare
l'attenzione di malintenzionati''.

Altro consiglio utile riguarda l'uso delle corsie in autostrada:
''La regola -spiega il vice questore aggiunto della Polizia Stradale-
e' che bisogna percorrere la prima corsia di destra'', mentre ''quella
centrale e di sinistra sono corsie deputate al sorpasso. Invece tutti
occupano la corsia centrale essendo convinti che quella di destra e'
riservata ai veicoli lenti, ai camion o ai mezzi pesanti. Questo era
vero vent'anni fa, non e' piu' vero oggi. Se circoliamo sulla corsia
centrale lasciando libera quella di destra, e' come se restringessimo
arbitrariamente la strada e quindi ostacolassimo quella fluidita' del
traffico che ci seve per arrivare piu' celermente e sicuri a
destinazione''.

(Sin/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 13:10

NNNN

SCOPERTA BANDA DI FINTI POLIZIOTTI A MILANO,DERUBAVA TURISTI

SCOPERTA BANDA DI FINTI POLIZIOTTI A MILANO,DERUBAVA TURISTI

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Una banda di stranieri dedita a
derubare turisti di passaggio fingendosi poliziotti e' stata
individuata dalla Polizia a Milano. Secondo quanto si e' appreso
sono una delle tante 'batterie' che imperversano nei pressi di
hotel e stazioni del capoluogo lombardo, oppure in piazzole
autostradali e autogrill, approfittando del periodo estivo.
Il gruppo, composto da sei persone, si appoggiava a un
residence di Paderno Dugnano (Milano), ed e' stato individuato
nel corso di indagini della Polizia stradale e del commissariato
Garibaldi-Venezia. Mostravano tesserini falsi e perquisivano e
derubavano le vittime.
L'arrestato e' un uomo pakistano, Mohammeda Haji, di 33 anni,
mentre altri cinque suoi amici, che si sono dichiarati
'iraniani' e hanno cercato di fuggire con lui, si trovano al Cie
di via Corelli e sono stati solo denunciati. Il primo infatti e'
stato riconosciuto da una coppia di tedeschi con 5 figli
derubata in autostrada il 7 luglio di tutti i soldi, 5mila euro.
Secondo le indagini la banda potrebbe aver commesso una
quindicina di colpi in due-tre mesi, quasi sempre ai danni di
tedeschi, giapponesi, coreani o americani.(ANSA).

CSN
09-LUG-11 13:26 NNNN

LODO MONDADORI: DI PIETRO, SENTENZE SI RISPETTANO BERLUSCONI NON LA BUTTI IN POLITICA

LODO MONDADORI: DI PIETRO, SENTENZE SI RISPETTANO BERLUSCONI NON LA BUTTI IN POLITICA =

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - ''Le sentenze si rispettano e i
danni si risarciscono. E se e' vero, com'e' vero, che Berlusconi e'
stato condannato in appello per danni causati a un altro gruppo
imprenditoriale, significa che lui ci ha guadagnato illecitamente e
l'altro ci ha rimesso. E' inutile che Berlusconi e i suoi tentino di
buttarla in politica, qui siamo solo di fronte a comportamenti
truffaldini gravissimi''. Lo afferma in una nota il leader dell'Italia
dei Valori, Antonio Di Pietro, commentando la sentenza che obbliga
Fininvest a risarcire Cir per il Lodo Mondadori.

(Pol/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 10:40

NNNN

LODO MONDADORI: FININVEST PAGHERA' 560 MLN - PER FININVEST SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA =

LODO MONDADORI: IN APPELLO RISARCIMENTO RIDOTTO DI 190 MLN

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - In primo grado, il 3 ottobre 2009,
il giudice del Tribunale di Milano, Raimondo Mesiano aveva
condannato Fininvest a versare a Cir un risarcimento di 750
milioni di euro per ''danno patrimoniale da perdita di chance diLODO MONDADORI: FINIVEST CONDANNATA A RISARCIRE CIR PER 560 MLN (2) =

(Adnkronos) - La Corte d'Appello civile di Milano ha condannato
Fininvest a pagare a Cir 540.141.059,32 euro invece che 749.955.611,93
euro, quale risarcimento immediato e diretto, oltre agli interessi
legali dal 3 ottobre 2010 al saldo. E' quanto si legge nel dispositivo
della sentenza.

La Corte, inoltre dichiara compensate per un quarto tra le parti
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e condanna
l'appellante Fininvest a rifondere in favore dell'appellata Cir i
residui tre quarti delle spese processuali dei due gradi: per il primo
grado in complessivi 3.296.995,12 euro e per il presente grado in
complessivi 3.940.758,75 euro, oltre, per entrambi i gradi, al
rimborso forfettario per le spese generali del 12,5% su diritti e
onorari, Iva e Cpa come per legge.

Inoltre pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la
meta' i gia' liquidati costi della consulenza tecnica
d'ufficio.Conferma nel resto, infine, la sentenza impugnata.

(Cri/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 09:59

ANSA-SCHEDA/ LODO MONDADORI: CHI SONO I GIUDICI D'APPELLO
LUIGI DE RUGGIERO, WALTER SARESELLA E GIOVAN BATTISTA ROLLERO
(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Luigi de Ruggiero, Walter Saresella
e Giovan Battista Rollero sono i tre giudici della seconda
sezione civile della Corte d'Appello di Milano che hanno emesso
oggi la sentenza nell'ambito della vicenda del Lodo Mondadori
che condanna Fininvest al pagamento di circa 560 milioni di
euro.
Luigi de Ruggiero: il presidente, 60 anni, e' stato
assistente di Filosofia del diritto all'Universita' di Napoli,
la sua citta' natale. Nel 1975 e' entrato in magistratura ed era
il piu' giovane del suo concorso. Dal 1976 al 1991 e' stato pm a
Milano occupandosi di lotta al terrorismo ed anche di un filone
dell'inchiesta sullo scandalo petroli. Dopo la legge dell'82
sulle 'manette agli evasori', ha guidato il pool reati fiscali
e, con Gherardo Colombo giudice istruttore, ha indagato sulla
vicenda dei fondi neri dell'Iri. Nel 1991 e' passato, come
giudice, in Corte d'Assise d'Appello dove ha condannato con
sentenza poi passata in giudicato, Sofri, Bompressi e
Pietrostefani, per l'omicidio Calabresi. Nel 1995, come giudice
civile, e' stato consigliere di varie sezioni del Tribunale
milanese. Da 2009 e' presidente della seconda sezione civile
della Corte d'Appello e per piu' di cinque anni e' stato il
segretario generale della Corte d'Appello sotto la presidenza di
Giuseppe Grechi. Attualmente e' anche il coordinatore del
progetto Innovagiustizia che, con la collaborazione del
Politecnico, sta riorganizzando la struttura amministrativa
degli uffici giudiziari del capoluogo lombardo.
Walter Saresella: 59 anni, e' entrato in magistratura nel
1980 e si e' sempre occupato di diritto penale del lavoro,
infortunistica e malattie professionali. Come pretore della
sezione specializzata, nel 1984 e' stato l'estensore della
sentenza-pilota del processo a carico di 5 dirigenti di Ibm
Italia, assolti per insufficienza di prove, relativa al
controllo a distanza dei lavoratori mediante l'utilizzo dei
videoterminali. Nell'89 ha assunto il ruolo di gip presso la
Pretura e nel 2000 di gip in Tribunale dove ha scritto un'altra
sentenza-pilota, quella sul fumo passivo. Nel 2002, sempre come
giudice, e' passato al civile occupandosi di diritti reali e
questioni legate alle successioni e quattro anni dopo e'
approdato alla seconda Corte d'Appello civile, dedicandosi alle
stesse materie oltre che delle questioni relative alla
responsabilita' extracontrattuale. Circa un mese fa il Csm ha
deliberato la sua nomina come presidente di sezione in Tribunale
e di recente ha curato l'introduzione del sistema di notifiche
telematiche in Corte d'Appello.
Giovan Battista Rollero:54 anni, e' entrato in magistratura
nell'85. Prima e' stato giudice alla settima sezione penale del
Tribunale di Milano ed e' stato l'estensore della sentenza sulla
Duomo Connection. Nei primi mesi del 1992 e' diventato pm,
sempre negli uffici milanesi, e assieme ai colleghi Fabio
Napoleone e Claudio Gittardi, avvio' la maxinchiesta sul
malaffare edilizio e nel settore urbanistico a Milano e
soprattutto nell'hinterland: tra le sue indagini anche quella
per tangenti agli amministratori locali degli allora Pci, Psi e
Dc per il golf di Tolcinasco, nella quale, tra gli indagati
figurava Paolo Berlusconi. Passato alla fine del '96 alla Dda,
nel 2003 ha ricoperto il ruolo di giudice civile, prima in
Tribunale per approdare nel 2010 alla seconda sezione civile
della Corte d'Appello.

BRU
09-LUG-11 10:01 NNNN
ANSA-CRONOLOGIA/ LODO MONDADORI: LA STORIA GIUDIZIARIA

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Ecco le tappe principali
della vicenda giudiziaria per il Lodo Mondadori i cui risvolti
civili il 3 ottobre del 2009 hanno portato il giudice Raimondo
Mesiano del Tribunale di Milano a condannare la Fininvest a
versare, per danno patrimoniale, un risarcimento di 750 milioni
di euro a Cir. Oggi la seconda sezione civile della Corte
d'Appello ha condannato Fininvest a pagare 540 milioni piu'
spese ed interessi per un totale di circa 560 milioni.
- 4 ottobre 2001 - Davanti ai giudici della quarta sezione del
Tribunale di Milano, presidente Paolo Carfi', comincia il
processo per il Lodo Mondadori. Imputati per corruzione in atti
giudiziari sono Cesare Previti, Attilio Pacifico, Vittorio Metta
e Giovanni Acampora. Qualche mese prima i giudici della quinta
sezione della Corte d'Appello di Milano ritengono che nei
confronti di Silvio Berlusconi e' ipotizzabile il reato di
corruzione semplice. Reato che, grazie alla concessione delle
attenuanti generiche, viene dichiarato prescritto.
- 28 gennaio 2002 - il processo Imi-Sir, cominciato nel 2000,
viene riunito con quello sul Lodo Mondadori.
- 29 aprile 2003 - Il Tribunale condanna a 13 anni Vittorio
Metta, a 11 anni Cesare Previti e Attilio Pacifico, a
8 anni e 6 mesi Renato Squillante, a 6 anni Felice Rovelli, a 5
anni e 6 mesi Giovanni Acampora, 4 anni e 6 mesi Primarosa
Battistella. Assolto Filippo Verde.
- 7 gennaio 2005 - Comincia a Milano, davanti alla seconda
Corte d'appello, presieduta da Roberto Pallini, il processo di
secondo grado per i casi Imi-Sir e Lodo Mondadori.
- 23 maggio 2005 - I giudici confermano la condanna di Cesare
Previti per la sola vicenda Imi-Sir, assolvendolo per quella
Lodo Mondadori. Previti e Attilio Pacifico hanno avuto una
riduzione della condanna da undici a sette anni. Riduzioni delle
pene per gli altri imputati: Vittorio Metta da 13 a 6 anni,
Renato Squillante da 8 anni e 6 mesi a 5 anni, Felice Rovelli da
6 a 3 anni, Primarosa Battistella da 4 anni e 6 mesi a 2 anni.
Per la vicenda Lodo Mondadori l'avvocato Giovanni Acampora,
Metta, Pacifico e Previti sono stati assolti ''perche' il fatto
non sussiste''.
- 4 maggio 2006 - Per il caso Imi/Sir, la Cassazione riduce a 6
anni la condanna per Previti e Pacifico, conferma la condanna a
6 anni per Metta, riduce la pena per Acampora a 3 anni e 8 mesi,
annulla senza rinvio la condanna per Squillante e Battistella e
considera prescritta l'accusa per Felice Rovelli. Per il Lodo
Mondadori, la Suprema Corte accoglie il ricorso della Procura
Generale di Milano e della parte civile Cir, contro le
assoluzioni del maggio 2005.
- 18 dicembre 2006 - Davanti alla terza sezione della Corte
d'appello di Milano, comincia il nuovo processo di secondo grado
per il Lodo Mondadori.
- 23 febbraio 2007 - I giudici condannano Previti, Acampora e
Pacifico ad un anno e 6 mesi, Metta a due anni e 9 mesi.
- 13 luglio 2007 - Le condanne del processo bis di secondo grado
vengono confermate dalla Cassazione che ha cosi' cristallizzato
l'ipotesi delle indagini avviate nel 1996 dalla Procura di
Milano: la sentenza del 1991 della Corte d' Appello di Roma
sfavorevole a De Benedetti fu in realta' comprata corrompendo
il giudice estensore Vittorio Metta con 400 milioni provenienti
da Fininvest. La somma, questa l'accusa, faceva parte dei 3
miliardi di lire che il 14 febbraio 1991, 20 giorni dopo la
sentenza di Metta, dai conti esteri Fininvest ''All Iberian'' e
''Ferrido'' vennero bonificati sul conto svizzero ''Mercier'' di
Previti, e che poi vennero movimentati da Acampora e Pacifico
per fare arrivare, appunto, i 400 milioni a Metta.
- 3 ottobre 2009 - La prima sezione del Tribunale di Milano
ha dichiarato che la Cir ha diritto al risarcimento di 750
milioni da parte di Fininvest per il danno patrimoniale da
'perdita di chance' subito nella vicenda per la 'battaglia di
Segrate'. Il provvedimento civile e' arrivato alla luce dalla
condanna penale definitiva per corruzione in atti giudiziari
di Metta, Previti, Acampora e Pacifico.
- 9 luglio 2011 - La seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado
alla Fininvest riducendo pero' il risarcimento dovuto alla Cir a
circa 560 milioni di euro compresi spese ed interessi.

RED-BRU
09-LUG-11 10:04 NNNN
ANSA-SCHEDA/ LODO MONDADORI: PARTITA APERTA DA PIU' DI 20 ANNI
LA GUERRA DI SEGRATE E IL DUELLO BERLUSCONI-DE BENEDETTI
(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Al centro della cosiddetta ''Guerra
di Segrate'' c'e' lo scontro, avvenuto tra la fine degli anni
Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, tra Silvio Berlusconi e
Carlo De Benedetti per assicurarsi il controllo di uno dei
maggiori gruppi editoriali italiani, soprattutto dopo che nel
1989 la Mondadori aveva acquistato l'Editoriale L'Espresso e il
controllo di Repubblica, di una catena di quotidiani locali e di
importanti settimanali come Panorama, L'Espresso, Epoca.
Il lodo arbitrale sul contratto Cir-Formenton e' del 20 giugno
1990. La decisione fu presa dai tre arbitri, Carlo Maria Pratis
(Presidente), Natalino Irti (per Cir) e Pietro Rescigno (per la
famiglia Formenton), incaricati di dirimere la controversia tra
De Benedetti e Formenton per la vendita alla Cir della quota di
controllo della Mondadori, promessa a De Benedetti e poi venduta
all'asse Silvio Berlusconi/Leonardo Mondadori.
Il lodo e' favorevole alla Cir e da' a De Benedetti il
controllo del 50,3% del capitale ordinario Mondadori e del 79%
delle privilegiate. Berlusconi perde la presidenza, da poco
conquistata, che va al commercialista Giacinto Spizzico, uno dei
quattro consiglieri espressi dal Tribunale, gestore delle azioni
contestate.
Nel luglio del '90 la famiglia Formenton fa ricorso. Il 24
gennaio 1991, la Corte d'Appello di Roma, presieduta da Arnaldo
Valente e composta dai magistrati Vittorio Metta e Giovanni
Paolini, dichiara che, dato che una parte dei patti dell'
accordo del 1988 tra i Formenton e la Cir era in contrasto con
la disciplina delle societa' per azioni, era da considerarsi
nullo l'intero accordo e ,quindi, anche il lodo arbitrale. La
Mondadori sembra cosi' tornare nelle mani di Berlusconi. Dopo
alterne vicende di carattere legale e dopo l'approvazione della
legge Mammi', nell'aprile 1991, con la mediazione di Giuseppe
Ciarrapico, Fininvest e Cir-De Benedetti raggiungono un accordo:
la transazione in sostanza attribuisce la casa editrice
Mondadori, Panorama ed Epoca alla Fininivest di Belusconi, che
riceve anche 365 miliardi di conguaglio, mentre il quotidiano La
Repubblica, il settimanale l'Espresso e alcune testate locali a
Cir-De Benedetti.
Questa transazione e' al centro del risarcimento chiesto in
sede civile (complessivamente un miliardo) da parte della
holding della famiglia De Benedetti alla luce della sentenza
penale arrivata nel 2007 con la condanna definitiva per
corruzione in atti giudiziari del giudice Vittorio Metta,
dell'avvocato di Fininvest Cesare Previti e degli altri due
legali Giovanni Acampora e Attilio Pacifico.
La Cassazione ha confermato l'ipotesi delle indagini avviate
dalla Procura di Milano: la sentenza del 1991 della Corte d'
Appello di Roma sfavorevole a De Benedetti fu in realta'
comprata corrompendo il giudice estensore Metta con 400 milioni
provenienti da Fininvest. Tesi quest'ultima contestata dalla
holding della famiglia Berlusconi secondo la quale dei tre
giudici che annullarono il Lodo Mondadori nel 1991 due ''avevano
condiviso'' la sentenza di annullamento ''in piena autonomia''.
In primo grado il giudice civile Raimondo Mesiano, il 3
ottobre 2009, ha condannato Fininvest a versare alla
controparte quasi 750 milioni di euro per danni patrimoniali
''da perdita di chance'' per un ''giudizio imparziale''. Oggi la
conferma della condanna da parte della Corte d'Appello di Milano
che ha pero' ridotto l'entita' del risarcimento a circa 560
milioni. (ANSA).

RED-BRU
09-LUG-11 10:06 NNNN
LODO MONDADORI: PER FININVEST SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA =

Milano, 9 lug. - (Adnkronos) - La sentenza dei giudici della
Corte d'Appello Civile di Milano, che hanno condannato Fininvest a
risarcire la Cir per un importo pari a 560 mln di euro, interessi
compresi, stando a quanto si apprende negli ambienti giudiziari e'
immediatamente esecutiva.

(Cri/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 09:01

NNNN

un giudizio imparziale''. Oggi dunque i giudici di appello hanno
riformato il verdetto di primo grado sulla vicenda del Lodo
Mondadori facendo uno 'sconto' di 190 milioni di euro. Stamani
la cifra e' stata stabilita in 540 milioni circa di euro piu'
gli interessi e le spese decorsi dal giorno della sentenza di
primo grado. Il risarcimento dunque arriva attorno ai 560
milioni.(ANSA).

BRULODO MONDADORI: FININVEST PAGHERA' 560 MLN (2)=
(AGI) - Milano, 9 lug. - I giudici della seconda sezione civile
del tribunale di Milano hanno confermato in appello con uno
'sconto' la sentenza che obbliga Fininvest a risarcire Cir per
il Lodo Mondadori. Fininvest dovra' versare 560 milioni di euro
al gruppo di Carlo De Benedetti. La sentenza e' immediatamente
esecutiva. (AGI)
Mi2/Zeb
090901 LUG 11

NNNN


09-LUG-11 09:29 NNNN

LODO MONDADORI: FINIVEST CONDANNATA A RISARCIRE CIR PER 560 MLN** =

Milano, 9 mag. - (Adnkronos) - I giudici della Corte d'appello
civile di Milano hanno condannato Fininvest a risaercire la Cir per il
Lodo Mondadori per un importo che si aggira intorno a 560 milioni.

(Cri/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 08:53

MINACCE A CRONISTI SICILIANI, SOLIDARIETA' UNCI

MINACCE A CRONISTI SICILIANI, SOLIDARIETA' UNCI
ZINGALES
(ANSA) - PALERMO, 9 LUG - La presidenza dell'Unione nazionale
cronisti italiani ed il gruppo siciliano dell'Unci, esprimono
solidarieta' ai giornalisti Giuseppe Lo Bianco, consigliere
nazionale dell'Unci e redattore de 'Il Fatto Quotidiano',
Gianfranco Criscenti, collaboratore dal Trapanese dell'Ansa e
del Giornale di Sicilia, e Giuseppe Pipitone, collaboratore del
periodico 'L'Isola' e della rivista 'I Quaderni de L'Ora' di
Palermo, vittime di una intimidazione su cui indaga la polizia.
In una lettera minatoria spedita da Palermo e recapitata a
Criscenti, nella redazione trapanese del Giornale di Sicilia,
l'anonimo ha intimato ai cronisti di 'lasciare in pace monsignor
Micciche'', attuale vescovo trapanese. Il riferimento e' agli
articoli pubblicati nelle ultime settimane a proposito di
un'inchiesta della Procura trapanese sullo scandalo in Curia per
un presunto ammanco di una somma di denaro nell'ambito della
fusione di due Fondazioni gestite. Una vicenda per il quale il
Vaticano ha disposto una ispezione.
Criscenti e Pipitone sono stati 'invitati a non scrivere piu'
articoli sulla Curia' se no 'finirete male'. Insulti e minacce
sono stati invece rivolti a Giuseppe Lo Bianco.
Il presidente nazionale dell'Unci, Guido Columba, ed il
Presidente del Gruppo siciliano, Leone Zingales, chiedono agli
organi investigativi di fare luce sulla vicenda in tempi rapidi
e di adottare tutte le iniziative per consentire ai cronisti
minacciati di lavorare serenamente.(ANSA).

COM-SR/GIU
09-LUG-11 09:52 NNNN

venerdì 8 luglio 2011

Milano, Pisapia: Condanno la grave aggressione a funzionario Cgil

Milano, Pisapia: Condanno la grave aggressione a funzionario Cgil
Sindaco: Individuare autori. Uil: Solidarietà a Camera del lavoro

Milano, 8 lug. (TMNews) - "Condanno fermamente l'aggressione
avvenuta questa mattina davanti alla Camera del Lavoro di Milano
nei confronti di alcuni sindacalisti da parte del gruppo di
estrema destra 'Marinetti'". E' quanto ha dichiarato Giuliano
Pisapia, sindaco del capoluogo lombardo, che si augura che "nel
più breve tempo possibile, vengano individuati e consegnati alla
giustizia gli autori di questa azione violenta".

"La Camera del Lavoro di Milano - ha concluso Pisapia - è un
luogo simbolo dell'antifascismo e della democrazia della nostra
città, e questo rende ancor più grave quanto accaduto questa
mattina".

Sul grave episodio è intervenuto anche Walter Galbusera,
segretario Uil di Milano e Lombardia, che ha espresso a nome del
suo sindacato "la propria solidarietà alla Camera del Lavoro di
Milano, e la più ferma condanna dell'aggressione messa in atto da
un gruppo di individui che si richiamano ad organizzazioni di
estrema destra e che dichiaravano di protestare contro la
presunta assenza del sindacato nella difesa dei cantieri della
TAV in val di Susa". "Al di là della motivazione che è del tutto
pretestuosa, perché tutti i sindacati milanesi hanno sempre
sostenuto i grandi progetti strategici preoccupandosi della
sicurezza nei luoghi di lavoro, va sottolineato - ha concluso
Galbusera - l'intento provocatorio e la assoluta gravità del
ricorso alla violenza che non può avere giustificazione alcuna".

Alp

081808 lug 11

CGIL:LANDINI,AGGRESSIONE A SINDACALISTA MILANO INACCETTABILE

CGIL:LANDINI,AGGRESSIONE A SINDACALISTA MILANO INACCETTABILE

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - ''E' inaccettabile l'aggressione di
oggi alla Camera del Lavoro della Cgil di Milano ad opera del
gruppo fascista Giovane Italia''. E' quanto afferma il
segretario generale della Cgil-Fiom, Maurizio Landini, con
riferimento a quanto accaduto al segretario generale della
Camera del lavoro milanese, Onorio Rosati.
''Le sedi sindacali sono un luogo di democrazia e
partecipazione del nostro Paese'', ha sottolineato Landini. E ha
aggiunto: ''Esprimiamo la nostra solidarieta' al segretario
Rosati e a tutti i compagni della Cgil di Milano''. (ANSA).

Y08
08-LUG-11 20:07 NNNN

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (scad. 8 agosto 2011) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2011. (GU n. 54 del 8-7-2011 )

Scarica la Gazzetta

MINISTERO DELL'INTERNO GRADUATORIA Pubblicazioni delle graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a 44 posti di direttore tecnico ingegnere e a 32 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici ingegneri e fisici della polizia di stato, indetti con decreto del 2 febbraio 2010. (GU n. 54 del 8-7-2011 )

Sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - Supplemento straordinario - n. 1/18 dell'8 luglio 2011 sono stati pubblicati i decreti datati 30 giugno 2011, recanti le graduatorie e le dichiarazioni dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 44 posti di direttore tecnico ingegnere e di 32 posti di direttore tecnico fisico della Polizia di Stato, indetti con decreto in data 2 febbraio 2010.

GUARDIA DI FINANZA: PDM, NECESSARIO PROCEDERE ALLA SMILITARIZZAZIONE

GUARDIA DI FINANZA: PDM, NECESSARIO PROCEDERE ALLA SMILITARIZZAZIONE

Scritto da  com/mca
Valuta questo articolo
(AGENPARL) - Roma, 08 lug - "Da oltre un anno è conservata nei cassetti delle Commissioni Difesa e Finanze della Camera dei Deputati la nostra proposta di legge 3276, « Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo», presentata dal deputato radicale Maurizio Turco, cofondatore del Partito per la tutela dei diritti di militari e Forze di polizia (Pdm), volta ad attualizzare alcune disposizioni di carattere ordinativo e funzionale relative al Corpo della guardia di finanza, tenendo anche conto delle particolari peculiarità e dell'assetto organizzativo generale della pubblica amministrazione, in piena coerenza e a completamento dell'assetto delineato dalla legge delega n. 78 del 2000 e dai relativi decreti attuativi che hanno confermato e rafforzato il ruolo del Corpo quale Forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze e con compiti ad elevata specializzazione. Ne chiediamo con forza l'immediata calendarizzazzione e quindi una rapida approvazione da parte del Parlamento perché la smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza è il passo essenziale da compiere se si vuole abbassare la barriera di segretezza che separa l'operato del Corpo dalla coscienza di tutti i cittadini. La segretezza, se da un lato può rappresentare una forma di tutela dei cittadini e rispondere a comprensibili esigenze d'ufficio, da un altro lato è, invece, uno strumento multiuso nelle mani di taluni settori dell'amministrazione, con il rischio che questi si trasformino in veri e propri poteri occulti. Gli innumerevoli scandali che si ripetono da anni e anni rivelano le vere ragioni che stanno alla base della difesa ad oltranza dello status militare ad opera di larga parte dei vertici del Corpo: esso rappresenta la vera fonte del loro potere e della sopravvivenza dei loro privilegi personali, per la conservazione dei quali è necessario che il Corpo della guardia di finanza rimanga chiuso in se stesso e sia impermeabile a qualsiasi contatto con la realtà esterna. È proprio la mancanza di trasparenza all'interno della struttura militare ad aver favorito lo sviluppo di gravi deviazioni, destabilizzanti il Corpo della guardia di finanza e le stesse istituzioni dello Stato, come la cronaca continuamente ci conferma. L'incredibile passività del Parlamento è un sintomo di quanto occorra intervenire perché le guardie di finanza non si trovino a dover combattere sotto il duplice attacco della malavita e dell'aberrante sistema istituzionale nel quale sono costretti, e da vittime, ad operare. Smilitarizzare il Corpo significa quindi sottrarre i finanzieri al dovere di cieca obbedienza alle gerarchie che con il potere della subordinazione li costringono alla riservatezza e all’obbedienza al capo, e non alla Legge."
Così in una nota il Partito per la tutela dei Diritti di Militari e Forze di polizia (Pdm).
link 

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Comunicato Stampa di Ufficio Stampa Provincia di Roma - venerdì, 8 luglio 2011
pantheon07"Sono già oltre 70 le adesioni alla fiaccolata contro la criminalità organizzata che è stata proposta dal presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti per il prossimo 19 luglio, giorno in cui ricorre l'anniversario della strage di via D'Amelio. Finora hanno aderito il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il Gruppo consiliare Sel del Comune di Roma, della Provincia e della Regione Lazio, i Socialisti Romani, Cgil-Cisl-Uil di Roma e del Lazio, Confesercenti Roma, Confcooperative Roma, Confcommercio Roma, Equality Italia Roma e Lazio, Federalberghi Roma, Cittadinanza Attiva, Agesci Lazio, il Pd di Roma e del Lazio, l'Italia dei Valori del Lazio, l'Api di Roma, Libera, l'Udc di Roma e del Lazio, Legambiente, l'Ugl Lazio, Uisp Roma, il Gay Center, Arcigay Roma, i Verdi del Lazio, la Cna di Roma, il Silp Cgil di Roma, Sos Impresa, Da Sud, Gioventù Attiva, Confimprese Italia, Legacoop Lazio, Agisa Onlus X Municipio, Associazione Con le Armi della Cultura, Centro Astalli, i gruppi consiliari Pd di Comune, Provincia e Regione Lazio, la Federazione di Roma e Provincia di Forza Nuova, Forum Legalità e Sicurezza Pd Latina, l'Associazione Cultura Democratica, Associazione Forche Caudine, Ecoitalia Solidale, Paese Sera, la Città di Tutti, l'Associazione Libera contro le Mafie del III Municipio, l'Associazione RomaCheVerrà, l'Associazione Calciosolidale, l'Adiconsum regionale Lazio, l'Adoc di Roma e del Lazio, Confconsumatori Regionale Lazio, Federconsumatori Lazio, Lega Consumatori Lazio, Unadir, il presidente onorario della Federazione Antiracket Italiana (Fai), Tano Grasso, il delegato alla Sicurezza del Sindaco di Roma, Giorgio Ciardi, il vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, il responsabile Lotta alle infiltrazioni mafiose del Pd Roma, Franco La Torre, i deputati del Pd Walter Veltoni, Jean-Leonard Touadi, Enrico Gasbarra, Raffaele Ranucci, Giovanna Melandri, Paola Concia, il capogruppo di Fli in Regione, Francesco Pasquali, e i consiglieri Pdl della Provincia di Roma, Federico Iadicicco ed Enrico Folgori".
Lo rende noto l'Ufficio Stampa della Provincia di Roma.
Link 

Help Desk negli aeroporti italiani e in 24 aeroporti europei

Oggi 7 luglio è la Giornata europea dei diritti del passeggero aereo. Per l'occasione i Centri europei per i consumatori (ECC) hanno lanciato oggi una iniziativa per offrire ai passeggeri più informazioni sui loro diritti in caso di perdita di bagaglio, ritardi o cancellazioni ecc.

Giro di vite dell'UE su chi commette infrazioni all'estero


Consiglio dei Ministri approva il DPR che riguarda l'inidoneità psicofisica dei dipendenti pubblici







CONGO: INCIDENTE AEREO IN SCALO KISANGANI, IN 112 A BORDO

CONGO: INCIDENTE AEREO IN SCALO KISANGANI, IN 112 A BORDO

(ANSA-REUTERS) - KINSHASA, 8 LUG - Incidente aereo
all'aeroporto di Kisangani nella Repubblica Democratica del
Congo: a bordo del velivolo erano presenti 112 passeggeri.
Secondo quanto si apprende l'incidente e' avvenuto mentre
l'aereo era in atterraggio. Almeno quaranta sopravvissuti sono
gia' usciti dall'apparecchio, secondo quanto riferisce il
portavoce del governo. Al momento non si hanno notizie di morti.
(ANSA-REUTERS)

AN
08-LUG-11 17:00 NNNN

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password Sostieni questo canale di informazione riceverai userid e password, e potrai accedere all'area riservata per visualizzare i contenuti delle sentenze e le convenzioni

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password
Sostieni questo canale di informazione riceverai userid e password, e potrai accedere all'area riservata per visualizzare i contenuti delle sentenze e le convenzioni

CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI   
La visualizzazione dei documenti riservati ai possessori di User Id e Password  è possibile solo ed esclusivamente entrando direttamente dal portale di riferimento www.cives.roma.it

Per mantenere aperto e migliorare sempre di più questo canale informativo , sostieni la nostra informazione con una delle seguenti modalità:

  • versamento sul c/c 2151 presso la Banca Popolare di Milano IBAN CALCOLATA   IT55M0558403258000000002151;
    • Beneficiario: Capuzzi
    • causale: per sostegno e consultazione delle aree protette da password dei portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org , e per i servizi offerti dall’Associazione Cives
  • versamento su Postepay  4023600440472860
  • versamento tramite Paypal
  • l

Puoi effettuare un versamento online in maniera veloce e sicura con Postepay  Carta n° 4023600440472860  

COME RICARICARE LA CARTA POSTEPAY
Negli uffici postali  
- con versamento in contanti
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
Presso gli sportelli automatici (ATM) Postamat  
- con una carta Postamat Maestro
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra
- trasferendo denaro da una Inps Card
- utilizzando qualsiasi carta di pagamento abilitata ai circuiti internazionali Visa, Visa Electron, Mastercard o Maestro  
Sul sito www.poste.it  
- addebitando l'importo sul Conto BancoPosta
- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
Con una SIM PosteMobile  
- da oggi puoi ricaricare un'altra Postepay direttamente dal menù del tuo cellulare con la tua Postepay  
Presso le ricevitorie Sisal  
- esclusivamente in contanti  
 
L'operazione di ricarica può essere eseguita anche dai non titolari
Potrai darci la conferma dell'avvenuto sostegno e/o donazione per e-mail o per fax

Sostegno e/o Donazione            
Versando la quota annuale da  
  1. €. 25,00
  2. €. 50,00
  3.  oltre €.50,00  
    
Per sostenere la nostra informazione , scarica il  
Come  ottenere  User Id e password
per consultare le novità che si trovano nel settore
"Aggiornamenti in area riservata"
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
NON ASPETTARE ALTRO TEMPO: CLICCA QUI




Sostieni questo sito
Se ritieni il mio lavoro utile o semplicemente interessante, ti va di darmi una mano? Con solo 2,00€ al mese mi darai la possibilità di continuare ad informare. Come fare? clicca sul banner

Forme di collaborazione con il portale

Forme di collaborazione con il portale
Come collaborare con i portali www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org - se sei interessato scrivi a lpd@romacivica.net


Questo spazio potrebbe essere tuo chiedici come fare.


Questo spazio potrebbe essere tuo chiedici come fare.
La tua azienda, la tua attività, i tuoi prodotti su tre portali internet in testa ai maggiori motori di ricerca, per informazioni: lpd@romacivica.net  oppure tramite fax - 06.233200886

Richiesta di contributi scritti per il mensile Polizia e Democrazia


Richiesta di contributi scritti per il mensile Polizia e Democrazia
Carissimi utenti i portali www.cives.roma.it - www.laboratoriopoliziademocratica.org , hanno anche una promanazione cartacea sulle pagine del mensile "Polizia e Democrazia" che a sua volta è presente online alla url http://www.poliziaedemocrazia.it ogni mese abbiamo a disposizione degli spazi dove le lavoratrici e i lavoratori in uniforme possono pubblicare qualunque tematica ritengano utile porre all'attenzione dei lettori. Sarebbe cosa grata ricevere vostri articoli e segnalazioni, utili non solo a far conoscere questioni che magari mai verrebbero alla luce, ma anche per tenere vivo un'altro canale in seno ad una rivista a diffusione nazionale. Chiunque abbia intenzione di contribuire a mantenere vivo anche questo canale cartaceo dovrà farmi pervenire l'articolo entro il 5 di ogni mese gli articoli potranno pervenire mediante fax o posta elettronica utenza fax 06.233200886 posta elettronica : laboratoriopoliziademocratica@gmail.com 

TAR "...Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di #################### ####################, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'ammontare di Euro.793,60 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativo all'anno 2007...."

T.A.R. #################### #################### #################### Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 503Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Scorte Servizi e Vigilanza di #################### ####################, ha proposto ricorso ex art. 8 della L. 205/2000 ed art. 633 c.p.c. per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti del Ministero dell'Interno, per l'ammontare di Euro.793,60 a titolo di compensi per lavoro straordinario emergente, autorizzato e non pagato, né altrimenti recuperato, relativo all'anno 2007.
In accoglimento del ricorso e sulla base della documentazione prodotta, è stato emanato il D.I. nr. n. 429/08.
Il  Ministero intimato ha proposto rituale opposizione, deducendo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della pretesa e chiedendo l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo. In subordine, essendo stato successivamente autorizzato il pagamento per una parte delle prestazioni rese, chiede pronunciarsi la cessazione della materia del contendere relativamente a tale importo, meglio precisato in atti.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminare  è l'esame dell'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione formulata  dall'Avvocatura, basata sulla natura mancanza dell' autorizzazione.
Essa  è infondata in quanto trattasi di eccezione fondata sulla contestazione  di uno dei presupposti per il riconoscimento del diritto, afferendo, invece, la valutazione in concreto della sussistenza dell'autorizzazione, su cui l'Avvocatura fonda la propria eccezione, al merito.
Peraltro, in punto di giurisdizione, si è in presenza di controversia relativa a rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico, rispetto alla quale deve aversi  riguardo alla formulazione astratta della domanda, cioè alla prospettazione, con la quale il ricorrente sostiene la spettanza del proprio diritto, ritenendone sussistenti tutti i presupposti.
Per essa sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. (v. art. 3 d.lgs 165/2001 ed ora anche art. 133 c.p.a.).
Nel  merito l'opposizione è fondata sulla mancanza di preventiva (e neppure postuma) autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario. Essa è  infondata e, nel merito, va respinta.
I.1) Secondo le deduzioni dell'Avvocatura di Stato, lo straordinario emergente non sarebbe stato autorizzato dall'unico ufficio avente competenza in tal senso, ossia il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero dell'Interno.
In fatto, si osserva che, relativamente alla fattispecie in esame, è stata prodotta in giudizio l'attestazione del Dirigente della Questura di #################### #################### -  Ufficio Servizi d'Istituto Ufficio Scorte, secondo cui "le ore di straordinario emergente cui si fa riferimento, regolarmente autorizzate,  non sono state commutate in riposi compensativi"; né, peraltro è contestata l'avvenuta autorizzazione in sede locale della prestazione, essendo la difesa dell'Avvocatura di Stato incentrata sulla necessità di  una (mancante) autorizzazione specifica degli uffici centrali, interessati alla pianificazione ed alla ripartizione delle risorse per lavoro straordinario tra le Forze di Polizia su scala nazionale.
Pertanto,  la decisione sul presente giudizio dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine a quale sia il livello dirigenziale competente ad autorizzare lo straordinario in eccedenza del personale della Polizia di Stato,  ai fini del pagamento delle relative competenze, ossia se sia sufficiente una autorizzazione in sede locale, da parte del Dirigente competente al servizio, o se sia necessaria l'autorizzazione alla spesa resa in sede centrale, da parte (nel caso di specie) del Servizio T.E.P.  e Spese Varie del Ministero dell'Interno.
I.2) Sebbene, sul punto, la giurisprudenza non sia uniforme, il Collegio ritiene che per il personale della Polizia di Stato adibito al servizio scorte, la disposizione di servizio che obbliga allo straordinario in eccedenza sia necessariamente da considerarsi anche come autorizzazione alla prestazione, ad ogni fine ed effetto di contratto, e che le relative ore prestate siano da retribuirsi a titolo di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 63 della l. 121/1981.
A  tal proposito, è stato recentemente ritenuto, con argomenti che il Collegio condivide, che "il limite generale, vale, come precisa la nota ministeriale prot. 333G/2.1.84/PS del 16.12.2009 su scala nazionale per tutte le Forze di Polizia, ma nella specie trattasi di lavoro straordinario emergente da maggiori esigenze, per il quale nulla è precisato e l'art. 63 L. n. 121/1981,  stabilisce l'obbligo a "prestare servizio anche in eccedenza all'orario  normale, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, senza limitazioni...". Gli organi centrali, pertanto, hanno la potestà di un'autorizzazione "su scala nazionale per tutte le Forze di Polizie" e questa funziona come disposizione generale per i dirigenti locali, cui in concreto compete l'utilizzazione del personale dipendente, in relazione alle obiettive circostanze"; tutto ciò, dopo aver premesso che  "il personale
appartenente al corpo della Polizia di Stato (P.S.) ha un suo "status" particolare che, in relazione alla prontezza dei compiti da svolgere quotidianamente, deve attenersi puntualmente agli ordini di servizio che stabiliscono le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni; essi sono, invero, dei peculiari provvedimenti di organizzazione per la più proficua esecuzione dell'attività di polizia e, costituiscono, pertanto, atti formali per lo  svolgimento, da parte del dipendente, delle dovute prestazioni lavorative, sia ordinarie, sia straordinarie. Ciò è pienamente coerente col principio di buona amministrazione, che, diversamente sarebbe solo teorico e materialmente frustrato" (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I,  12 maggio 2010, n. 313).
I.3) Aderendo all'impostazione ermeneutica appena richiamata, è dirimente ai fini della disciplina della fattispecie, la norma di cui al IV comma dell'art. 63 della l. 121/1981,  ai sensi del quale "Quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli  agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale".
Chiaro  è il riferimento, nella legge, alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell'altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest'ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale)  per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale.
In questo senso, va ritenuto che  la ripartizione delle risorse destinate a finanziare le prestazioni rese in regime di straordinario in eccedenza vale come limite e come parametro organizzativo che incide sulla responsabilità dei singoli dirigenti, che saranno valutati, nel loro rendimento e negli standards di risultato, anche in base all'uso dello straordinario (quantitativamente, ossia in relazione al monte ore complessivamente utilizzato e qualitativamente, ossia in relazione alla sua ripartizione tra il personale in organico). Lo straordinario in eccedenza, infatti, è  uno degli strumenti di governo del personale che, in relazione alle esigenze di ufficio, spetta al Dirigente utilizzare, sia pure nel rispetto della necessaria procedura autorizzativa e contabile, ed è dunque corretto che il rendimento di quest'ultimo sia confrontato con i parametri qualitativi di riferimento, tra
i quali assume rilievo il rispetto della pianificazione della spesa a livello centrale.
Tuttavia,  in presenza di una chiara disposizione quale quella dell'art. 63 cit., non può non ritenersi che la necessaria procedura contabile ed autorizzativa da parte dell'ufficio centrale ed i relativi aspetti inerenti l'osservanza della ripartizione delle risorse su base nazionale, attengono ad aspetti e condizioni organizzative che incidono solo sul rapporto tra il Dirigente e l'Amministrazione, e che, dunque, non possono condizionare l'obbligo di pagamento del compenso al personale che è stato utilizzato da quest'ultima per l'assolvimento di compiti di istituto oltre il normale orario di servizio.
In  questo senso, va dunque affermato che l'autorizzazione da parte degli Uffici centrali dell'Amministrazione, nella specie, il Servizio T.E.P. e  Spese Varie del Ministero dell'Interno, non ha valore ed effetto costitutivo dell'obbligazione al pagamento dello straordinario in eccedenza per il personale della Polizia di Stato, che si fonda direttamente sull'art. 63 della l. 121/1981 e che trova il proprio titolo amministrativo e costitutivo nell'autorizzazione al servizio che è resa in sede locale dal competente  Dirigente. Le eventuali eccedenze di ricorso allo straordinario, rispetto al budget derivante dalla pianificazione centrale, potranno quindi solamente essere valutate ai fini della responsabilità di quest'ultimo (relativamente alla effettiva necessità delle ore prestate ed alla capacità organizzativa del Dirigente medesimo) e dovranno, comunque, concorrere al migliore
apprezzamento da parte dell'Ufficio competente alla ripartizione delle risorse in sede centrale, in modo da garantire una costante e permanente verifica e, se del caso, revisione, dei criteri di pianificazione di spesa.
I.4) Milita in favore della soluzione esposta, la considerazione che dissociare il potere organizzativo da quello dell'impegno della corrispondente spesa da parte del Dirigente, collide strutturalmente con  i principi di efficienza e di trasparenza dell'organizzazione della PA e  con la stessa disciplina della posizione del Dirigente che verrebbe ad essere fortemente svalutata, riducendo la sua capacità effettiva di disporre efficacemente e con responsabilità delle risorse professionali attribuitegli in dotazione.
Peraltro, la pianificazione a livello centrale risente di necessarie limitazioni di natura economica e finanziaria e difficilmente si può prestare ad una effettiva aderenza alle diverse e multiformi insorgenze di necessità di servizio nelle diverse sedi locali e periferiche, come proprio il servizio Scorte dimostra: è impensabile che, dovendo assicurare l'incolumità delle persone sotto protezione, il cui agire non può essere  ovviamente condizionato oltre misura, il personale addetto alle scorte debba sottostare ad una autorizzazione centrale, a pena di intuibili rigidità del servizio che ne comprometterebbero del tutto l'efficienza.
Né,  d'altronde, risponde a giustizia il risolvere tale antinomia con quel sacrificio ulteriore del suddetto personale che deriverebbe dal negare il compenso dello straordinario in cambio di un generico riposo compensativo (che, peraltro, nelle note situazioni di sottodimensionamento d'organico, finisce per l'essere meramente nominale).
Sotto diverso aspetto, non sono neppure condivisibili le preoccupazioni contabili circa il possibile abuso dello straordinario da parte del personale militare, che hanno spinto gran parte della giurisprudenza a sposare la linea interpretativa  più rigorosa, circa la necessità dell'autorizzazione in sede centrale.
Infatti,  l'appello alla necessità di evitare tale tipo di rischio appare essenzialmente una petizione di principio, attesa la particolare organizzazione delle Forze di Polizia, la cui professionalità, qualificazione gerarchica, peculiarità dei compiti di istituto, rendono del tutto improbabile ed inverosimile la possibilità effettiva di un abuso (senza contare la garanzia che deriva all'Amministrazione dalla peculiare posizione di responsabilità dei Dirigenti).
Quest'ultima  ipotesi, peraltro, ove si dovesse verificare, ben potrebbe (e dovrebbe)  costituire uno specifico argomento di difesa da dedursi con idonea dimostrazione dell'illegittimità della prestazione e della relativa autorizzazione resa in sede locale, per inutilità della prestazione o per sviamento di potere e dunque l'Amministrazione verrebbe pur sempre tutelata dalle opportune azioni correttive, sia in sede di controlli interni e verifiche di responsabilità, che in sede di giudizio, mediante  le necessarie e conseguenti eccezioni. In questo senso, nella odierna fattispecie (così come condivisibilmente dedotto dalla difesa di parte ricorrente sostanziale), le autorizzazioni allo straordinario rese in sede locale non sono state revocate, né impugnate, né contestate, così come non risulta revocata in dubbio la necessità delle ore prestate, la loro effettiva utilità o la
loro conformità agli inderogabili doveri di Istituto, specie in considerazione del delicato ruolo disimpegnato dal personale del servizio Scorte.
II) Quanto alla  circostanza, esposta dall'Avvocatura, che parte della spesa relativa allo straordinario del ricorrente sarebbe stata successivamente autorizzata, nelle more di giudizio, il Tribunale osserva che non v'è prova di un avvenuto pagamento parziale, sicchè non può adottarsi la invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Tuttavia,  avvalendosi della previsione di cui all'art. 34, comma 2, let. "c" del c.p.a., il Tribunale può prescrivere che, secondo buona fede, ove sia effettivamente avvenuto il pagamento nei termini di quanto autorizzato, il decreto ingiuntivo dovrà essere eseguito dall'Amministrazione intimata per la sola parte residua, compresi gli accessori con i necessari computi e decorrenze, e con obbligo per il ricorrente di non eseguirlo per la differenza.
III) Per tutte queste ragioni, il ricorso in opposizione va respinto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La  sussistenza di differenti orientamenti giurisprudenziali, tuttavia, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese quanto alla fase di opposizione del presente giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la #################### Sezione Staccata di #################### ####################
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Consiglio di Stato "...Con  il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto dall'odierno appellante O. A. l'annullamento del provvedimento n. --- del  Ministero dell'Interno del 15.11.2004, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi...."


ATTI AMMINISTRATIVI - FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 07-06-2011, n. 3414
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  il ricorso introduttivo del giudizio era stato chiesto dall'odierno appellante O. A. l'annullamento del provvedimento n. --- del  Ministero dell'Interno del 15.11.2004, con il quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi.
Le censure formali e procedimentali dedotte dall'odierno appellante sono state disattese integralmente dal Tribunale amministrativo regionale con sentenza assunta in forma semplificata all'adunanza camerale fissata per la delibazione dell'istanza di sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati.
In particolare è stato rilevato che, quanto alla dedotta mancata sottoscrizione dell'atto  di contestazione degli addebiti del 13.5.2004, essa integrava mera irregolarità in presenza di una certa e sicura riferibilità dell'atto all'Amministrazione resistente (in ogni caso dalle giustificazioni rese dall' O. risultava che lo stesso aveva potuto esplicare una piena attività difensiva, senza alcuna lesione del principio del contraddittorio in tale fase del procedimento).
Quanto  poi al secondo motivo di ricorso, esso era infondato, in quanto la contestazione degli addebiti del 13.5.2004 era relativa (non ad una sentenza di condanna ma) ad un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'originario ricorrente con sentenza della suprema Corte del 10.2.2004.
La contestazione risultava quindi rispettosa dei termini previsti dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, relativo ai procedimenti penali "comunque definiti".
Neppure (terzo motivo di ricorso) poteva trovare applicazione né in via diretta né in via analogica il termine di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 che disciplinava il diverso caso delle sanzioni disciplinari conseguenti a sentenze di condanna.
Il  quarto motivo di gravame risultava infondato in quanto il termine per la comunicazione all'interessato della sanzione adottata, (di cui all'art. 21, comma IV, del dpr n. 737 del 1981)  era meramente ordinatorio, non essendo ricollegabile alcuna sanzione alla sua violazione; eguale sorte meritava il quinto motivo: la circostanza che il funzionario istruttore, prima della contestazione degli addebiti, avesse acquisito tutta la documentazione relativa al procedimento penale a carico dell'O. non contrastava con le norme indicate dall'odierno appellante che non proibivano che l'istruttore espletasse un istruttoria più approfondita anche in una fase anteriore alla formale apertura del procedimento disciplinare (al fine di una più esatta cognizione dei fatti anche a garanzia del soggetto nei confronti del quale sta per instaurarsi il suddetto procedimento).
Nel  merito, l'istruttoria espletata risultava esaustiva ed approfondita; sufficientemente motivato il provvedimento impugnato; congrua la sanzione in relazione ai fatti contestati in base ad un giudizio di razionalità e di logicità della stessa restando escluso il sindacato giudiziale su apprezzamenti riservati alla sfera del merito.
Avverso  la sentenza in epigrafe l'originario ricorrente in primo grado ha proposto un articolato appello, reiterando le censure di eccesso di potere già rappresentate nel quarto motivo del ricorso di primo grado, la assenza assoluta di proprie responsabilità con riferimento alle condotte addebitategli e riproponendo tutte le censure disattese in primo grado.
L'assenza di sottoscrizione rendeva nullo il provvedimento di contestazione degli addebiti; il concetto di "processo definito" doveva interpretarsi come facente riferimento alla conclusione di ogni singola fase processuale (e non già facendolo coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza); la tesi del primo giudice postulava l'irragionevole approdo per cui in ipotesi di condanna i termini di definizione del procedimento disciplinare fossero più stringenti che nel caso di assoluzione;era mancata una autonoma valutazione sui fatti addebitatigli posto che ci si  era limitati a fare riferimento alla sentenza di secondo grado (e peraltro indebitamente l'istruttore aveva acquisito detti atti ancor prima dell'avvio dell'azione disciplinare vera e propria).
La sentenza appellata, in quanto illogica, meritava di essere annullata.
Alla odierna pubblica udienza del 12 aprile 2011 la causa è stata posta in decisione.Motivi della decisione
1.La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell'appello.
2.  La doglianza relativa alla omessa sottoscrizione dell'atto è certamente  infondata: per pacifica giurisprudenza, infatti, "la mancanza di sottoscrizione di un atto non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti le quante volte detta omissione, come nel caso de  quo, non metta in dubbio la riferibilità dell'atto stesso all'organo competente (cfr. Cons Stato sez. IV 5/10/2010 n. 7309, ma anche sez. IV 11/5/2007 n. 2325; idem sez. VI 23/2/2007 n. 981)"
3. Quanto alla seconda censura, l'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981,  del quale esattamente il primo giudice ha sottolineato l'applicabilità al caso di specie così recita: "Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione".
Va rammentato che nei confronti dell'appellante venne emessa una pronuncia assolutoria.
E pacifico pertanto che debba trovare applicazione la citata disposizione (ex multis, si veda
Consiglio di stato, sez. VI, 06 aprile 2009, n. 2112).
Di essa, peraltro, è stata apoditticamente ed infondatamente sostenuta dall'appellante l'intervenuta abrogazione.
Contrariamente  a quanto sostenuto dall'appellante, invece, è principio pacifico, in giurisprudenza, quello per cui il d.P.R suindicato costituisca corpus normativo "speciale" rispetto all'organica e generale regolamentazione, valevole per tutto il pubblico impiego di cui alla legge n. 97 del 2001,  che prevede termini diversi per la promozione del procedimento disciplinare a seguito di sentenze penali (avendo tale legge in ultimo citata portata generale, rispetto alla quale il dpr 737 del 1981 si pone quale normativa specifica per gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza).
Come  questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito (cfr, per tutte Sez. VI, n. 624 del 2008), che lo speciale regime di cui alla legge n. 737 del 1981, ed in particolare l'art. 9 comma 6 che indica per l'inizio del  procedimento disciplinare il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza stessa trova applicazione nel caso di assoluzione (conformemente a quanto ritenuto dall'Adunanza Plenaria nella decisione n. 10 del 2006).
La circostanza per cui in ipotesi di condanna i termini di definizione del procedimento disciplinare siano più stringenti che nel caso di assoluzione, lungi dal costituire una illogicità, è conseguente alla circostanza che nel primo caso (a differenza che nell'ipotesi di intervenuta assoluzione) l'amministrazione si trova al cospetto di un compiuto accertamento svolto dal giudice penale valutabile in un più contenuto torno di tempo.
3.1. Per altro verso, che la citata disposizione di cui all'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 si riferisca alla conoscenza da parte dell'amministrazione di una sentenza regiudicata, non rilevando a tal fine le pronunce non ancora divenute definitive è circostanza della quale non si dubita in giurisprudenza ("Ai sensi dell'art. 9 comma 6 d.P.R. n. 737 del 1981, come modificato dall'art. 9 l. n. 19 del 1990,  ai fini della decorrenza del termine perentorio di 120 giorni per l'esercizio del potere disciplinare rileva la data in cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza della irrevocabilità della sentenza del giudice penale." Consiglio Stato, sez. VI, 13 luglio 2006, n. 4495").
Anche la seconda censura, pertanto deve essere disattesa.
4.  Eguale sorte segue la terza doglianza, del pari calibrata sulla tutt'affatto diversa ipotesi che il procedimento disciplinare fosse stato avviato a seguito di pronuncia penale di condanna invocando l'applicazione dell'art. 5 co.IV della legge n. 97 del 2001 che, per le già chiarite ragioni, non regolamenta la fattispecie oggetto del contendere.
5.Quanto  alla quarta censura, essa merita la reiezione in quanto, per pacifica giurisprudenza "i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali che cadenzano il procedimento disciplinare del personale di Polizia non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, qualora non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza."(Consiglio Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 80).
In  particolare, merita di essere riconfermato il tradizionale orientamento  secondo cui "Non ha natura perentoria il termine per la comunicazione del provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare al soggetto che appartiene ai ruoli della polizia di Stato e divisato dall'art. 21 d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737.".(Consiglio Stato, sez. VI, 03 febbraio 2006, n. 377).
4.  Con l'ultimo motivo di censura si sono introdotte nel processo amministrativo inammissibili ed apodittiche valutazioni di merito: il mezzo non merita accoglimento
A tal uopo, il Collegio rammenta il consolidato orientamento -peraltro ben tenuto presente dal giudice di prime cure e dal quale la Sezione non intende discostarsi- secondo cui "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa,  non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che  in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente  sproporzionalità e il travisamento." (ex multis, si veda Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830).
La Sezione, in particolare, ha di recente affermato che "le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse  ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e  il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo)".(Consiglio Stato, sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1350).
Nel caso in oggetto la gravità delle condotte poste in essere da parte appellante costituisce dato agevolmente percepibile;la valutazione dell'amministrazione non appare né abnorme né sproporzionata; la severità delle pene in primo grado inflittegli testimonia la circostanza  che la valutazione di gravità delle condotte non era distonica rispetto  alle resultanze probatorie acquisite.
L'amministrazione  ha esaminato funditus il procedimento penale in cui l'appellante ha rivestito la qualità di imputato; ha evidenziato la gravità della fattispecie comportamentale a questi addebitata, ed ha anche tenuto contro della circostanza che la fattispecie di cui all'art. 643 del codice penale originariamente contestatagli era stata successivamente derubricata in quella di truffa (art. 640 del codice penale) e dichiarata improcedibile per tardività della querela.
Ha  del pari ponderato la tipologia di sanzione applicabile all'appellante e  ha motivatamente escluso che potesse applicarsi quella della destituzione, disponendo infine, all'unanimità, che venisse applicata altra sanzione, meno afflittiva.
La articolata  censura merita la reiezione, in adesione all'orientamento, ancora di recente espresso in giurisprudenza, secondo il quale "in sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblici dipendenti, la valutazione circa la gravità dei fatti commessi ai fini dell'irrogazione  di una sanzione disciplinare è estrinsecazione di discrezionalità amministrativa ed in quanto tale è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere nelle sue varie articolazioni di natura sintomatica, fra cui l'evidente sproporzionalità della misura disciplinare adottata rispetto alla gravità dei fatti accertati."(Consiglio Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009,  n. 6353).
Il predetto motivo di doglianza appare altresì intrinsecamente contraddittorio, laddove dapprima ci si duole della circostanza che il funzionario istruttore abbia acquisito la  quasi totalità degli atti sottesi al procedimento penale, per poi lamentare un supposto difetto di istruttoria e, infine, l'asserita carenza di autonoma valutazione da parte dell'amministrazione.
Nessuna  di tali critiche merita positiva delibazione, apparendo l'impugnato provvedimento frutto di matura e consapevole valutazione (che, ovviamente, ebbe a fondarsi in primis sui fatti verificati dal giudice penale).
Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione  di tipo diverso.
6. Conclusivamente, il ricorso in appello è infondato e merita la reiezione.
7.  La condanna al pagamento delle spese degli onorari del giudizio segue la soccombenza e pertanto l' appellante deve essere condannato al pagamento, in favore dell' appellata amministrazione di una somma che, avuto principalmente riguardo alla natura della controversia appare equo  determinare in Euro mille (Euro 1000/00), oltre accessori di legge, se dovuti..P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull'appello numero di registro generale 5140 del 2006 come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna  l' appellante al pagamento, delle spese processuali in favore dell' appellata amministrazione nella misura di Euro mille (Euro 1000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.