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domenica 16 gennaio 2011

Agenzia delle Entrate Ris. 13-1-2011 n. 8/E Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Agenzia delle Entrate
Ris. 13-1-2011 n. 8/E
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Ris. 13 gennaio 2011, n. 8/E (1).

Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta - Ripristino utilizzo dei codici tributo - Articolo 1, comma 238, L. n. 296 del 2006 e articolo 14, comma 34, L. n. 449 del 1997.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.



Con Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E è stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all'utilizzo in compensazione - attraverso il modello F24 - dei crediti d'imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr. Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi da 230 a 236, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe, ai sensi del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5).

Nel contempo è stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d'imposta collegati all'installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 238 della L. 27 dicembre 2006, n. 296) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449).

La sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d'imposta in argomento si è resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nell'utilizzo degli stessi e della conseguente necessità di determinarne le cause.

Al riguardo si fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione disposta con la richiamata Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E non ha più motivo di essere.

Ciò premesso, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta in argomento, ovvero gli eventuali cessionari degli stessi (cfr. citata Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E), possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto si dispone la riapertura a credito dei seguenti codici tributo, corrispondenti alle diverse agevolazioni fruite:

- 6794 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224»;

- 6795 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226»;

- 6796 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227»;

- 6797 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228»;

- 6798 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236»;

- 6800 denominato «Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 1»;

- 6801 denominato «Credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, comma 2»;

- 6802 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007»;

- 6803 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4»;

- 6812 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2009»;

- 6813 denominato «Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, comma 2, D.L. n. 5/2009";

- 6814 denominato «Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 5/2009»;

- 6815 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o “euro 5”, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, comma 4, D.L. n. 5/2009»;

- 6816 denominato «Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, comma 5, D.L. n. 5/2009»;

- 6709 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997»;

- 6710 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, L. n. 266 del 1997»;

- 6711 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, L. n. 449 del 1997»;

- 6712 denominato «Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997».


Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.


Il Direttore centrale

Aldo Polito



L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 230-236
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 238
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 14
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19

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