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venerdì 29 aprile 2011

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 21-4-2011 n. 12828 D.M. 2 febbraio 2011. Targatura ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.

Circ. 21 aprile 2011, n. 12828 (1).
          D.M. 2 febbraio 2011.         Targatura ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione.            

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 5.


          
              
Ai                          
Dirigenti delle direzioni generali               territoriali  
                                      
Sede            


              



Com’è noto, con il decreto in oggetto, pubblicato         sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, è stato stabilito il         calendario per le operazioni di targatura dei ciclomotori ancora muniti di         certificato di idoneità tecnica e circolanti con il contrassegno di         circolazione (cd. "targhino"); ciò in attuazione dell'art. 14, comma 2, della         L. 29 luglio 2010, n. 120, il quale ha prescritto che, entro il 13 febbraio         2012, i predetti ciclomotori debbano essere muniti, per poter circolare su         strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall'art. 97         del codice della strada.      
Ciò posto, avendo verificato al riguardo la         sussistenza di talune incertezze interpretative, si forniscono gli opportuni         chiarimenti.      
Le scadenze per le operazioni di "ritargatura"         sono le seguenti:      
1) entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori         circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia         per "0", "1", e "2";      
2) entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori         circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia         per "3", "4", e "5";      
3) entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori         muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per         "6", "7", e "8";      
4) entro il 28 novembre 2011, e comunque non         oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di         identificazione la cui sequenza numerica inizia per "9" e la cui sequenza         alfanumerica inizia con la lettera "A".      
Gli indicati termini hanno tuttavia carattere         ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 14, comma 3,         della citata L. n. 120/2010 (da euro 389 a euro 1.559) è applicabile unicamente         a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con         ciclomotori non regolarizzati.      
Le operazioni di targatura debbono essere svolte         secondo le disposizioni generali già fornite con Circ. 3 luglio 2006, n.         14085/RU. In particolare, si rammenta che alla istanza dell'interessato,         corredata dalla relativa documentazione, deve essere allegato il certificato di         idoneità tecnica, anche se deteriorato (v. cap. II, par. C2, della richiamata         circolare); tuttavia, nulla osta acchè gli interessati possano richiedere, per         ragioni "affettive" legate alla vetustà del veicolo, di poter ottenere la         restituzione del certificato di idoneità, debitamente annullato dall'UMC,         successivamente al rilascio del certificato di circolazione.      
All'istanza dell'interessato deve altresì essere         allegato il contrassegno di identificazione del quale sia intestatario, che il         competente UMC provvede a distruggere dopo aver aggiornato i dati presenti in         archivio.      
Si invitano le SS.LL. a diramare i contenuti         della presente circolare a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito         territoriale di competenza, al fine di assicurarne la corretta applicazione e         la massima diffusione all'utenza interessata.      
        
      
Il Direttore generale      
Arch. Maurizio Vitelli    



D.M. 2 febbraio 2011
L. 29 luglio 2010, n. 120, art.       14
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.       97

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