Circ. 28 marzo 2011, n. 6/2011 (1).
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Alle
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001
1. Premessa: ambito di applicazione della vigente disciplina in materia di autovetture di servizio
Il tema dell’utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche è stato oggetto di recente attenzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
La Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010, oltre a ripercorrere la disciplina in vigore sulla materia, ha fornito alle amministrazioni specifiche indicazioni, improntate ai criteri di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia, per il più razionale utilizzo delle autovetture in dotazione e delle risorse, umane e strumentali, connesse alla gestione del parco-auto.
Il Dipartimento ha, innanzitutto, richiamato l’attenzione delle amministrazioni destinatarie sulla necessità della corretta applicazione delle disposizioni afferenti gli aventi diritto all’uso delle autovetture, in via esclusiva e non esclusiva.
In particolare, è stato evidenziato come, in base a quanto disposto dal D.P.C.M. 30 ottobre 2001, l’utilizzo delle autovetture in via esclusiva sia consentito alle sole autorità politiche e ad alcune categorie di funzionari pubblici individuati, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato e delle magistrature, con riferimento a criteri di salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale. Oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri e Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato, l’autovettura di servizio in uso esclusivo può essere, pertanto, assegnata al Primo Presidente e al Procuratore generale della Corte di cassazione e al Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente
del Consiglio di Stato, al Presidente e al Procuratore generale della Corte dei conti, all’Avvocato generale dello Stato, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana e ai Presidenti di Autorità indipendenti.
L’assegnazione di vetture in uso non esclusivo può essere, invece, prevista, con apposito provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, a favore dei soggetti preposti a specifici Uffici, facenti parte dei Gabinetti ministeriali ovvero posti al vertice delle amministrazioni medesime.
La Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010 ha, altresì, ricordato che l’uso dell’autovettura di servizio deve essere riservato alle esclusive esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e dal luogo di lavoro e che, ai sensi dell’art. 2, comma 122, della L. n. 662/1996, tutti coloro che sono cessati dalla carica pubblica precedentemente ricoperta perdono il diritto all’uso dell’autovettura di servizio.
L’attuale disciplina normativa in materia di autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni è stata dettata con riferimento specifico alle amministrazioni dello Stato ed alle magistrature. Tuttavia, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, il legislatore, già con la L. n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), all’art. 1, comma 505, aveva imposto l’applicazione di alcune norme di contenimento e razionalizzazione della spesa - tra le quali vi erano anche quelle per le auto di servizio (L. n. 266/2005, art. 1, comma 11) - alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. n. 311/2004.
Nelle successive disposizioni finanziarie è stato costantemente ribadito il principio della comune responsabilità delle amministrazioni nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci e del coordinamento della finanza pubblica (cfr., al riguardo, l’art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 - legge finanziaria per l’anno 2010).
Pertanto, ferma restando l’indicazione contenuta nella Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010 riguardante gli enti pubblici non economici, presso cui l’uso esclusivo dell’autovettura di servizio, coerentemente con quanto previsto per le amministrazioni dello Stato, va riservato al solo vertice dell’Ente (Presidente), si osserva che le amministrazioni diverse dallo Stato, ove lo ritengano, potranno valutare l’adozione di criteri di equiparazione delle cariche istituzionali previste da ciascun ordinamento rispetto a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari per le amministrazioni statali, al fine di identificare gli aventi diritto all’uso, esclusivo o non esclusivo, dell’autovettura di servizio.
2. Le disposizioni di contenimento della spesa di cui al D.L. n. 78/2010
Anche nei più recenti provvedimenti in materia di finanza pubblica è stata ribadita la necessità di contenere, tra le altre, anche le spese per la gestione e l’utilizzo delle autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle sostenute per l’acquisto di buoni taxi.
In particolare, l’art. 6, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività”, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, statuisce che “A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato,
per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Come indicato nella Circ. 23 dicembre 2010, n. 40 della Ragioneria generale dello Stato, la disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
3. Strumenti innovativi di gestione e utilizzo delle autovetture
La forte contrazione della spesa imposta dal legislatore, da ultimo, con il provvedimento sopra richiamato, pone le amministrazioni nella obbligata condizione di elaborare strumenti gestionali innovativi che consentano di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio pur in presenza di minori risorse.
Con la precedente circolare sono state fornite alcune indicazioni al riguardo, vertenti sull’adozione di strumenti atti a valorizzare la trasparenza e l’economicità della gestione, ad esempio attraverso la definizione di un importo di spesa che ricomprenda, oltre all’eventuale canone per l’uso, tutte le altre voci di costo che gravano sul veicolo, quali assicurazione, bollo auto, manutenzione, ecc. In tal modo si potrebbe giungere, infatti, alla definizione di un “costo standard” che consenta alle PP.AA. di programmare acquisti basati su “pacchetti di chilometri”.
Anche in base alle risultanze del monitoraggio realizzato a seguito della citata Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010, si intende, in questa sede, fornire ulteriori indicazioni alle amministrazioni per porre in essere modalità di gestione utili a realizzare i risparmi di spesa richiesti dalle esigenze delle politiche di bilancio e, nel contempo, ad assicurare un soddisfacente livello di erogazione del servizio.
Si ritiene, in primo luogo, di dover evidenziare l’opportunità che le amministrazioni procedano alla dismissione del parco autovetture di proprietà, peraltro già prevista in precedenti disposizioni normative, a partire dall’art. 21 della legge n. 412/1991 e dall’art. 2, comma 117, della legge n. 662/1996 (analoghe previsioni erano contenute nella Dir.P.C.M. 27 febbraio 1998 sulle autovetture di servizio in dotazione alle amministrazioni civili dello Stato ed agli enti pubblici non economici e nella Dir.Min. 30 ottobre 2001 del Ministro per la funzione pubblica).
Infatti, la riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà può consentire di ottenere significativi risparmi di spesa e di gestione. L’acquisizione in proprietà potrà essere limitata ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti, nel rispetto delle prescrizioni comunitarie.
Nella scelta delle autovetture, inoltre, le amministrazioni dovranno porre specifica attenzione alla selezione dei modelli e delle cilindrate.
Il contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio potrà, infatti, derivare anche dalla riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché dalla scelta di allestimenti e modelli con caratteristiche di sobrietà e non eccedenza rispetto alle esigenze di utilizzazione delle autovetture.
Per l’acquisizione di autovetture di servizio, le amministrazioni potranno ricorrere in via prioritaria alla stipula di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, o di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente.
Inoltre, si invitano le amministrazioni a valutare l’opportunità e la convenienza di utilizzare gli strumenti e le procedure messe a disposizione da Consip S.p.A. per l’acquisizione delle autovetture, attraverso cui potrebbero realizzarsi risparmi gestionali ed economie dovute alla maggiore importanza della fornitura.
Una minore spesa potrà, altresì, derivare dall’adozione di strumenti di razionalizzazione dell’uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti, attraverso l’utilizzo condiviso delle stesse, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente.
Parimenti, un effetto positivo sulla spesa potrà derivare dall’adozione di sistemi per la trasparenza dell’uso delle autovetture di servizio operativo con riferimento alla percorrenza chilometrica, ai tempi di percorrenza e ai consumi.
La dismissione del parco autovetture, l’adozione di misure di razionalizzazione del servizio e di diversi strumenti gestionali può condurre alla riduzione delle esigenze di personale impiegato nel suddetto settore operativo. In tal caso, le amministrazioni potranno programmare la diversa utilizzazione delle risorse umane liberate, realizzando appositi percorsi formativi volti al reimpiego professionale del proprio personale non più impiegato nelle attività di conduzione e gestione del parco auto.
4. Rilevazioni delle autovetture e dei relativi costi
A seguito dell’emanazione della citata Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010, il Dipartimento della funzione pubblica, supportato da Formez PA, ha inviato a tutte le amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco ISTAT un questionario che ha consentito di procedere alla rilevazione quantitativa di tutte le autovetture in dotazione alle amministrazioni (prendendo in considerazione il periodo 2008-2009).
Sono stati acquisiti, infatti, i dati relativi al numero di auto utilizzate, assegnate in uso esclusivo e non esclusivo; al numero e alla qualifica degli assegnatari delle autovetture; al numero di auto di servizio a disposizione per le esigenze degli uffici (cioè delle auto che nei questionari di rilevazione sono state denominate “grigie”); al costo complessivo delle autovetture e del servizio.
Le amministrazioni hanno, inoltre, inviato, tramite PEC (posta elettronica certificata), la certificazione relativa alla spesa complessiva sostenuta per le autovetture nel medesimo periodo dei due anni precedenti.
Sul sito www.innovazionepa.gov.it sono consultabili i risultati del monitoraggio, il rapporto al Parlamento ed i singoli questionari inviati dalle Amministrazioni, sui quali può essere attivata la ricerca per parola chiave.
4.1 Nuovo monitoraggio
Per il più efficace raggiungimento degli obiettivi di risparmio e razionalizzazione e per il mantenimento nel tempo degli effetti delle misure di contenimento della spesa, in attesa dell’adozione di provvedimenti legislativi che consentano il puntuale e completo censimento delle auto in uso nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene opportuno effettuare un nuovo monitoraggio generale delle autovetture in dotazione alle amministrazioni.
Il monitoraggio, oltre a perseguire l’obiettivo di aggiornare all’anno 2010 i dati raccolti attraverso la precedente rilevazione, ha come scopo ulteriore quello di acquisire informazioni in merito alle misure adottate eventualmente dalle amministrazioni per la razionalizzazione del servizio, avuto anche riguardo alle indicazioni contenute nella Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010.
La rilevazione riguarderà l’intero parco auto in uso alle pubbliche amministrazioni, con indicazione separata delle autovetture o dei mezzi adibiti a servizi specifici, come, ad esempio, le vetture in dotazione alla Polizia Municipale. Dal punto di vista temporale, terrà conto dei dati relativi all’intero anno 2010.
Come già per la rilevazione precedente, oggetto del monitoraggio saranno:
a) il numero di “auto blu blu” di rappresentanza (utilizzate dalle alte cariche dello Stato, delle magistrature e delle Autorità indipendenti o assegnate agli organi di governo di regioni e amministrazioni locali, e ai vertici istituzionali degli enti pubblici centrali e locali), il numero delle auto di servizio (auto blu) e il numero delle auto a disposizione degli uffici (auto grigie), sia alla data del 31 dicembre 2009, sia del 31 dicembre 2010;
b) il numero delle auto entrate nella disponibilità dell’ente per le acquisizioni intervenute nel 2010;
c) il numero e la tipologia degli assegnatari delle auto di rappresentanza, delle auto di servizio e delle auto a disposizione;
d) le unità di personale adibito alla guida o impegnate nella gestione e nella custodia del parco auto;
e) il costo annuale sostenuto nel 2010 per detto personale;
f) la percorrenza complessiva in KM e le spese di gestione delle autovetture;
g) l’eventuale adozione di misure di contenimento della spesa, ottimizzazione dell’utilizzo del parco autovetture e di trasparenza anche nei confronti dei cittadini.
Come già nella precedente edizione del monitoraggio, le amministrazioni dovranno compilare l’apposita scheda-questionario allegata alla presente direttiva.
Il questionario sarà trasmesso alle amministrazioni da Formez PA e dovrà essere compilato esclusivamente on line, utilizzando il link che verrà inviato a ciascuna amministrazione da Formez PA stesso.
I dati dovranno essere inviati entro la data del 29 aprile 2011.
Ai fini della corretta attuazione del principio di trasparenza, le schede di monitoraggio ed i dati relativi alla certificazione della spesa dovranno essere pubblicati, da ciascuna amministrazione, sul proprio sito istituzionale, nell’apposta sezione “Trasparenza, valutazione merito” prevista dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 2009.
Inoltre, gli stessi dati saranno oggetto di pubblicazione sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Si raccomanda la massima puntualità nell’invio delle informazioni e nella pubblicazione delle stesse sui siti istituzionali. A tale riguardo, lo scrivente Dipartimento attiverà le opportune verifiche ispettive, finalizzate anche alla valutazione, in base alla normativa vigente, di eventuali non corretti adempimenti da parte delle amministrazioni.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Renato Brunetta
D.P.C.M. 30 ottobre 2001
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 122
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 505
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 11
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6
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venerdì 29 aprile 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri Circ. 28-3-2011 n. 6/2011 Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
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