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venerdì 29 aprile 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri Circ. 28-3-2011  n. 6/2011 Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Circ. 28 marzo 2011, n. 6/2011 (1).
 Misure di contenimento e         razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle         autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.     

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.


          
              
Alle                          
Amministrazioni pubbliche di cui all’art.               1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001            


              



1. Premessa: ambito di applicazione della vigente disciplina in         materia di autovetture di servizio      
Il tema dell’utilizzo delle autovetture in         dotazione alle amministrazioni pubbliche è stato oggetto di recente attenzione         da parte del Dipartimento della funzione pubblica.      
La Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010, oltre a         ripercorrere la disciplina in vigore sulla materia, ha fornito alle         amministrazioni specifiche indicazioni, improntate ai criteri di trasparenza,         efficienza, economicità ed efficacia, per il più razionale utilizzo delle         autovetture in dotazione e delle risorse, umane e strumentali, connesse alla         gestione del parco-auto.      
Il Dipartimento ha, innanzitutto, richiamato         l’attenzione delle amministrazioni destinatarie sulla necessità della corretta         applicazione delle disposizioni afferenti gli aventi diritto all’uso delle         autovetture, in via esclusiva e non esclusiva.      
In particolare, è stato evidenziato come, in base         a quanto disposto dal         D.P.C.M. 30 ottobre           2001, l’utilizzo delle autovetture in via esclusiva sia consentito         alle sole autorità politiche e ad alcune categorie di funzionari pubblici         individuati, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato e delle         magistrature, con riferimento a criteri di salvaguardia delle esigenze         funzionali di servizio e di sicurezza personale. Oltre al Presidente del         Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, ai         Ministri e Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato, l’autovettura di servizio         in uso esclusivo può essere, pertanto, assegnata al Primo Presidente e al         Procuratore generale della Corte di cassazione e al Presidente del tribunale         superiore delle acque pubbliche, al Presidente
del Consiglio di Stato, al         Presidente e al Procuratore generale della Corte dei conti, all’Avvocato         generale dello Stato, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei         Ministri, al Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione         siciliana e ai Presidenti di Autorità indipendenti.      
L’assegnazione di vetture in uso non esclusivo         può essere, invece, prevista, con apposito provvedimento adottato da ciascuna         amministrazione, a favore dei soggetti preposti a specifici Uffici, facenti         parte dei Gabinetti ministeriali ovvero posti al vertice delle amministrazioni         medesime.      
La Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010 ha, altresì,         ricordato che l’uso dell’autovettura di servizio deve essere riservato alle         esclusive esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso         e dal luogo di lavoro e che, ai sensi dell’art. 2, comma 122, della L. n.         662/1996, tutti coloro che sono cessati dalla carica pubblica precedentemente         ricoperta perdono il diritto all’uso dell’autovettura di servizio.      
L’attuale disciplina normativa in materia di         autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni è stata dettata con         riferimento specifico alle amministrazioni dello Stato ed alle magistrature.         Tuttavia, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa         pubblica, il legislatore, già con la L. n. 296/2006 (legge finanziaria per         l’anno 2007), all’art. 1, comma 505, aveva imposto l’applicazione di alcune         norme di contenimento e razionalizzazione della spesa - tra le quali vi erano         anche quelle per le auto di servizio (L. n. 266/2005, art. 1, comma 11) - alle         amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, come         individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 5,         della L. n. 311/2004.      
Nelle successive disposizioni finanziarie è stato         costantemente ribadito il principio della comune responsabilità delle         amministrazioni nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla         base dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci e del         coordinamento della finanza pubblica (cfr., al riguardo, l’art. 1, comma 3,         della L. 31 dicembre 2009, n. 196 - legge finanziaria per l’anno 2010).      
Pertanto, ferma restando l’indicazione contenuta         nella Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010 riguardante gli enti pubblici non         economici, presso cui l’uso esclusivo dell’autovettura di servizio,         coerentemente con quanto previsto per le amministrazioni dello Stato, va         riservato al solo vertice dell’Ente (Presidente), si osserva che le         amministrazioni diverse dallo Stato, ove lo ritengano, potranno valutare         l’adozione di criteri di equiparazione delle cariche istituzionali previste da         ciascun ordinamento rispetto a quanto stabilito dalle norme di legge e         regolamentari per le amministrazioni statali, al fine di identificare gli         aventi diritto all’uso, esclusivo o non esclusivo, dell’autovettura di         servizio.    



2. Le disposizioni di contenimento della spesa di cui al D.L. n.         78/2010      
Anche nei più recenti provvedimenti in materia di         finanza pubblica è stata ribadita la necessità di contenere, tra le altre,         anche le spese per la gestione e l’utilizzo delle autovetture in dotazione         delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle sostenute per l’acquisto di         buoni taxi.      
In particolare, l’art. 6, comma 14, del D.L. 31         maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione         finanziaria e di competitività”, convertito, con modificazioni, dalla L. 30         luglio 2010, n. 122, statuisce che “A decorrere dall’anno 2011, le         amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della         pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di         statistica (ISTAT) ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre         1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di         ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per         l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché         per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato,
per il         solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in         essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal         Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela         dell’ordine e della sicurezza pubblica”.      
Come indicato nella Circ. 23 dicembre 2010, n. 40        della Ragioneria generale dello Stato, la disposizione non si applica agli enti         territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di         Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.    



3. Strumenti innovativi di gestione e utilizzo delle         autovetture      
La forte contrazione della spesa imposta dal         legislatore, da ultimo, con il provvedimento sopra richiamato, pone le         amministrazioni nella obbligata condizione di elaborare strumenti gestionali         innovativi che consentano di assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio         pur in presenza di minori risorse.      
Con la precedente circolare sono state fornite         alcune indicazioni al riguardo, vertenti sull’adozione di strumenti atti a         valorizzare la trasparenza e l’economicità della gestione, ad esempio         attraverso la definizione di un importo di spesa che ricomprenda, oltre         all’eventuale canone per l’uso, tutte le altre voci di costo che gravano sul         veicolo, quali assicurazione, bollo auto, manutenzione, ecc. In tal modo si         potrebbe giungere, infatti, alla definizione di un “costo standard” che         consenta alle PP.AA. di programmare acquisti basati su “pacchetti di         chilometri”.      
Anche in base alle risultanze del monitoraggio         realizzato a seguito della citata Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010, si intende,         in questa sede, fornire ulteriori indicazioni alle amministrazioni per porre in         essere modalità di gestione utili a realizzare i risparmi di spesa richiesti         dalle esigenze delle politiche di bilancio e, nel contempo, ad assicurare un         soddisfacente livello di erogazione del servizio.      
Si ritiene, in primo luogo, di dover evidenziare         l’opportunità che le amministrazioni procedano alla dismissione del parco         autovetture di proprietà, peraltro già prevista in precedenti disposizioni         normative, a partire dall’art. 21 della legge n. 412/1991 e dall’art. 2, comma         117, della legge n. 662/1996 (analoghe previsioni erano contenute nella         Dir.P.C.M. 27 febbraio           1998 sulle autovetture di servizio in dotazione alle         amministrazioni civili dello Stato ed agli enti pubblici non economici e nella         Dir.Min. 30 ottobre           2001 del Ministro per la funzione pubblica).      
Infatti, la riduzione del numero complessivo di         autovetture di proprietà può consentire di ottenere significativi risparmi di         spesa e di gestione. L’acquisizione in proprietà potrà essere limitata ai soli         casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di         agenti inquinanti, nel rispetto delle prescrizioni comunitarie.      
Nella scelta delle autovetture, inoltre, le         amministrazioni dovranno porre specifica attenzione alla selezione dei modelli         e delle cilindrate.      
Il contenimento dei costi di gestione delle         autovetture di servizio potrà, infatti, derivare anche dalla riduzione della         potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di         manutenzione, nonché dalla scelta di allestimenti e modelli con caratteristiche         di sobrietà e non eccedenza rispetto alle esigenze di utilizzazione delle         autovetture.      
Per l’acquisizione di autovetture di servizio, le         amministrazioni potranno ricorrere in via prioritaria alla stipula di contratti         di locazione o noleggio con o senza conducente, o di convenzioni con società di         tassisti o di trasporto con conducente.      
Inoltre, si invitano le amministrazioni a         valutare l’opportunità e la convenienza di utilizzare gli strumenti e le         procedure messe a disposizione da Consip S.p.A. per l’acquisizione delle         autovetture, attraverso cui potrebbero realizzarsi risparmi gestionali ed         economie dovute alla maggiore importanza della fornitura.      
Una minore spesa potrà, altresì, derivare         dall’adozione di strumenti di razionalizzazione dell’uso delle autovetture per         percorsi in tutto o in parte coincidenti, attraverso l’utilizzo condiviso delle         stesse, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio         programmate periodicamente, ovvero, qualora non programmabili, segnalate         tempestivamente.      
Parimenti, un effetto positivo sulla spesa potrà        derivare dall’adozione di sistemi per la trasparenza dell’uso delle autovetture         di servizio operativo con riferimento alla percorrenza chilometrica, ai tempi         di percorrenza e ai consumi.      
La dismissione del parco autovetture, l’adozione         di misure di razionalizzazione del servizio e di diversi strumenti gestionali         può condurre alla riduzione delle esigenze di personale impiegato nel suddetto         settore operativo. In tal caso, le amministrazioni potranno programmare la         diversa utilizzazione delle risorse umane liberate, realizzando appositi         percorsi formativi volti al reimpiego professionale del proprio personale non         più impiegato nelle attività di conduzione e gestione del parco auto.    



4. Rilevazioni delle autovetture e dei relativi costi      
A seguito dell’emanazione della citata Circ. 11         maggio 2010, n. 6/2010, il Dipartimento della funzione pubblica, supportato da         Formez PA, ha inviato a tutte le amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco         ISTAT un questionario che ha consentito di procedere alla rilevazione         quantitativa di tutte le autovetture in dotazione alle amministrazioni         (prendendo in considerazione il periodo 2008-2009).      
Sono stati acquisiti, infatti, i dati relativi al         numero di auto utilizzate, assegnate in uso esclusivo e non esclusivo; al         numero e alla qualifica degli assegnatari delle autovetture; al numero di auto         di servizio a disposizione per le esigenze degli uffici (cioè delle auto che         nei questionari di rilevazione sono state denominate “grigie”); al costo         complessivo delle autovetture e del servizio.      
Le amministrazioni hanno, inoltre, inviato,         tramite PEC (posta elettronica certificata), la certificazione relativa alla         spesa complessiva sostenuta per le autovetture nel medesimo periodo dei due         anni precedenti.      
Sul sito www.innovazionepa.gov.it sono         consultabili i risultati del monitoraggio, il rapporto al Parlamento ed i         singoli questionari inviati dalle Amministrazioni, sui quali può essere         attivata la ricerca per parola chiave.      
        
      
 4.1 Nuovo monitoraggio              
        
      
Per il più efficace raggiungimento degli         obiettivi di risparmio e razionalizzazione e per il mantenimento nel tempo         degli effetti delle misure di contenimento della spesa, in attesa dell’adozione         di provvedimenti legislativi che consentano il puntuale e completo censimento         delle auto in uso nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene opportuno         effettuare un nuovo monitoraggio generale delle autovetture in dotazione alle         amministrazioni.      
Il monitoraggio, oltre a perseguire l’obiettivo         di aggiornare all’anno 2010 i dati raccolti attraverso la precedente         rilevazione, ha come scopo ulteriore quello di acquisire informazioni in merito         alle misure adottate eventualmente dalle amministrazioni per la         razionalizzazione del servizio, avuto anche riguardo alle indicazioni contenute         nella Circ. 11 maggio 2010, n. 6/2010.      
La rilevazione riguarderà l’intero parco auto in         uso alle pubbliche amministrazioni, con indicazione separata delle autovetture         o dei mezzi adibiti a servizi specifici, come, ad esempio, le vetture in         dotazione alla Polizia Municipale. Dal punto di vista temporale, terrà conto         dei dati relativi all’intero anno 2010.      
Come già per la rilevazione precedente, oggetto         del monitoraggio saranno:      
a) il numero di “auto blu blu” di rappresentanza         (utilizzate dalle alte cariche dello Stato, delle magistrature e delle Autorità        indipendenti o assegnate agli organi di governo di regioni e amministrazioni         locali, e ai vertici istituzionali degli enti pubblici centrali e locali), il         numero delle auto di servizio (auto blu) e il numero delle auto a disposizione         degli uffici (auto grigie), sia alla data del 31 dicembre 2009, sia del 31         dicembre 2010;      
b) il numero delle auto entrate nella         disponibilità dell’ente per le acquisizioni intervenute nel 2010;      
c) il numero e la tipologia degli assegnatari         delle auto di rappresentanza, delle auto di servizio e delle auto a         disposizione;      
d) le unità di personale adibito alla guida o         impegnate nella gestione e nella custodia del parco auto;      
e) il costo annuale sostenuto nel 2010 per detto         personale;      
f) la percorrenza complessiva in KM e le spese di         gestione delle autovetture;      
g) l’eventuale adozione di misure di contenimento         della spesa, ottimizzazione dell’utilizzo del parco autovetture e di         trasparenza anche nei confronti dei cittadini.      
Come già nella precedente edizione del         monitoraggio, le amministrazioni dovranno compilare l’apposita         scheda-questionario allegata alla presente direttiva.      
Il questionario sarà trasmesso alle         amministrazioni da Formez PA e dovrà essere compilato esclusivamente on line,         utilizzando il link che verrà inviato a ciascuna amministrazione da Formez PA         stesso.      
I dati dovranno essere inviati entro la data del         29 aprile 2011.      
Ai fini della corretta attuazione del principio         di trasparenza, le schede di monitoraggio ed i dati relativi alla         certificazione della spesa dovranno essere pubblicati, da ciascuna         amministrazione, sul proprio sito istituzionale, nell’apposta sezione         “Trasparenza, valutazione merito” prevista dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.         150 del 2009.      
Inoltre, gli stessi dati saranno oggetto di         pubblicazione sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.      
Si raccomanda la massima puntualità nell’invio         delle informazioni e nella pubblicazione delle stesse sui siti istituzionali. A         tale riguardo, lo scrivente Dipartimento attiverà le opportune verifiche         ispettive, finalizzate anche alla valutazione, in base alla normativa vigente,         di eventuali non corretti adempimenti da parte delle amministrazioni.      
        
      
Il Ministro per la pubblica amministrazione e         l’innovazione      
Renato Brunetta    



D.P.C.M. 30 ottobre 2001
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2,       comma 122
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,       comma 505
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,       comma 11
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,       comma 5
L. 31 dicembre 2009, n. 196, art.       1
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       6

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