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sabato 3 marzo 2012

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Abrogazione colorazione benzina super senza piombo.


Agenzia delle dogane
Nota 28-2-2012 n. 25073/RU
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Abrogazione colorazione benzina super senza piombo.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.

Nota 28 febbraio 2012, n. 25073/RU (1).

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Abrogazione colorazione benzina super senza piombo.

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.



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Assocostieri
     

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L'articolo 57, comma 11, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nel S.O. n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, ha abrogato il D.M. 6 marzo 1997 del Ministro delle finanze recante "Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde".

La norma sopraindicata, che fa venir meno l'obbligo di addizionare la benzina super senza piombo con il colorante verde, si inserisce nel quadro delineato dal Legislatore di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, contribuendo così a dare impulso al sistema produttivo del Paese.

Da tale contesto normativo discende anche, in stretta aderenza alle finalità perseguite dalla modifica abrogativa in esame, l'impossibilità di determinare alcuna reviviscenza di disposizioni precedentemente inefficaci, quali quelle contenute nel D.M. 4 maggio 1990, e quindi l'inapplicabilità dell'obbligo di aggiunta al suddetto prodotto del tracciante acetofenone, peraltro già sostituito, per necessità tecniche, con il richiamato D.M. 6 marzo 1997.

Allo stato, quindi, non sussistono ragioni, sotto il profilo impositivo, che giustifichino una rilevazione differenziata della benzina, considerata l'avvenuta unificazione, dal 1° ottobre 2001, delle aliquote di accisa.

Pertanto, dal 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, alla benzina (codici NC 27101131, 27101141, 27101145 e 27101149) non va aggiunta alcuna sostanza colorante né tracciante.

Conseguentemente, la rispondenza qualitativa della benzina alle specifiche precedentemente previste dal suddetto D.M. 6 marzo 1997 non costituisce più oggetto di riscontro nell'ambito delle verifiche eseguite presso gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburante.

Gli esercenti depositi di stoccaggio, siano essi fiscali o commerciali, avranno facoltà di effettuare travasi di benzina non colorata nei serbatoi contenenti benzina colorata e viceversa. Parimenti, presso i distributori stradali di carburante, la benzina non colorata può essere riversata nei serbatoi contenenti giacenze di benzina colorata.

Il riscontro visivo di una colorazione del prodotto meno intensa di quella usualmente posseduta, eventualmente rilevato in fase di verifica, non rappresenta, di per sé, motivo di criticità nei confronti dell'esercente l'impianto. La colorazione, infatti, andrà progressivamente a scomparire (rendendo, a regime, la benzina incolore) con il procedere della diluizione dei residui di benzina verde con benzina non colorata.

Va da sé che rimane inalterata la facoltà degli organi di controllo di procedere all'esecuzione di accertamenti qualitativi volti a confermare la rispondenza della benzina alle specifiche commerciali.

Viene consentito l'impiego del colorante verde nella benzina fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso gli impianti di utilizzazione. In tale evenienza, si precisa che le residuali operazioni di colorazione devono comunque rispondere alle specifiche già previste dall'art. 2 del D.M. 6 marzo 1997.

Infine, i pacchetti denaturanti utilizzati per la colorazione della benzina permarranno nell'elenco di cui all' art. 2, comma 4, della Det. 28 dicembre 2007, prot. 2228/UD, fino alla data del 31 dicembre 2012, allo scopo di consentirne la commercializzazione.


Il Direttore centrale

Ing. Walter De Santis



Det. 28 dicembre 2007, art. 2
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
D.M. 6 marzo 1997, art. 2
D.M. 4 maggio 1990

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