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sabato 3 marzo 2012
Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all'art. 16, commi da 11 a 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Primi chiarimenti.
Agenzia delle Entrate
Circ. 1-3-2012 n. 6/E
Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all'art. 16, commi da 11 a 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Primi chiarimenti.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
1. Soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta erariale
Sono tenuti al pagamento dell'imposta erariale, i soggetti che risultano dai pubblici registri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria degli aeromobili privati di cui all'articolo 744 del Codice della Navigazione.
Si ricorda che l'articolo 744 del Codice della Navigazione definisce quali aeromobili privati quelli diversi dagli aeromobili di Stato intesi quali "aeromobili militari e quelli di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di Polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato".
In relazione alle tipologie di aeromobili di Stato, sopra definite, pertanto, l'imposta erariale in esame non risulta dovuta.
L'imposta erariale non deve, inoltre, essere corrisposta, ai sensi del comma 14 dell'articolo 16 del decreto legge, per gli aeromobili di Stato (diversi da quelli sopra considerati) e quelli ad essi equiparati, per gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III, per gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation), per gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, per gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita, per gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
L'imposta deve essere corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.
Il versamento dell'imposta, come chiarito nella relazione alla “Manovra dicembre 2011”, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, costituisce requisito necessario per il rilascio o il rinnovo del certificato.
Il tributo non è dovuto per i certificati di revisione dell'aeronavigabilità scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 dicembre 2011) per i quali non viene chiesto il rinnovo.
Sono assoggettati al pagamento dell'imposta in esame anche gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale che, a partire dalla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione, L. 22 dicembre 2011, n. 214), sostano nel territorio italiano per un periodo di tempo superiore alle quarantotto ore.
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