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sabato 3 marzo 2012

Richiesta di detrazioni d’imposta per familiari a carico.


Ministero della difesa
Circ. 24-2-2012 n. 610155
Richiesta di detrazioni d’imposta per familiari a carico.
Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, 3° Reparto - 7^ Divisione.

Circ. 24 febbraio 2012, n. 610155 (1).

Richiesta di detrazioni d’imposta per familiari a carico.

(1) Emanata dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, 3° Reparto - 7^ Divisione.



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Come si ricorderà, la legge finanziaria per il 2008 [1] aveva prescritto che la richiesta di detrazioni d’imposta per familiari a carico venisse rinnovata ogni anno pur in assenza di variazioni all’interno del nucleo parentale.

Il più recente art. 7, comma 1, lett. b) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106 [2], ha però abrogato tale disposizione prevedendo che la domanda vada proposta solo nel caso in cui sopraggiungano eventi che comportino l’insorgenza, l’incremento o la perdita (anche parziale) del beneficio.

In pratica, l’amministrato non è più obbligato a presentare ogni anno la domanda di detrazioni per carichi di famiglia ma deve farlo solo se intervengono modifiche nella consistenza numerica o reddituale del proprio nucleo familiare.

Tra le predette modifiche rientrano, a mero titolo esemplificativo: la nascita o il matrimonio di un figlio; l’inizio o la cessazione dell’attività lavorativa del coniuge o di un figlio; la pronuncia di separazione legale del matrimonio; ecc.

Per ricevere informazioni dettagliate su tutte le condizioni necessarie alla fruizione delle detrazioni in argomento, è possibile consultare la dispensa redatta da questa Direzione Generale e divulgata sul proprio sito internet nell’area "pubblicazioni".



Nella stessa area "pubblicazioni", è presente un altro link che consente di accedere a un programma attraverso cui ogni dipendente può calcolarsi, in modo approssimativo, l’Irpef, la misura delle proprie detrazioni e l’aliquota media.



Si rammenta, per mero scrupolo, che il beneficio in trattazione è cosa ben diversa dall’assegno per il nucleo familiare che, seppur anch’esso indirizzato alla famiglia del lavoratore, segue regole proprie.

La non obbligatorietà della presentazione annuale della domanda, quindi, riguarda solo il riconoscimento delle detrazioni fiscali per familiari a carico e non anche quello dell’assegno familiare, per il quale resta confermata la reiterazione annuale della domanda da effettuarsi nel corso del mese di giugno.

Nel segnalare che eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte a uno dei riferimenti in intestazione, si chiede la consueta preziosa collaborazione delle Segreterie del Personale nel contribuire alla capillare diffusione della presente circolare pubblicata sul sito internet "www.persociv.difesa.it".


Il Dirigente

Domenico Abbondanza


[1] Il comma 221 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) apportava alcune modifiche all’articolo 23, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973.

La novità di rilievo era costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati erano tenuti a dichiarare annualmente, al sostituto d’imposta, di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico e alle altre detrazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e 13 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi).

[2] Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 coordinato con la legge di conversione, L. 12 luglio 2011, n. 106, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011. Questa norma, all’art. 7 (Semplificazione fiscale), comma 1, lett. b), così recita:

"abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati".



L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 221
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7

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