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sabato 3 marzo 2012

Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2012 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. D.Lgs. n. 67 del 2011, come modificato dalla L. n. 214 del 2011.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 28-2-2012 n. 3435
Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2012 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. D.Lgs. n. 67 del 2011, come modificato dalla L. n. 214 del 2011.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Msg. 28 febbraio 2012, n. 3435 (1).

Presentazione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2012 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. D.Lgs. n. 67 del 2011, come modificato dalla L. n. 214 del 2011.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



1. Premessa

Nel supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, è stata pubblicata la L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Tale legge, all'art. 24, reca disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. I commi 17 e 17-bis del citato articolo 24 hanno modificato, in parte, quanto stabilito dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Con il Msg. 10 giugno 2011, n. 12693 e il Msg. 25 agosto 2011, n. 16762 sono stati illustrati i contenuti del citato D.Lgs. n. 67/2011 con riferimento, tra l'altro, alle tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti, al periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione, alla misura del beneficio pensionistico, alle modalità di presentazione della domanda ed alla relativa documentazione.

Con il Msg. 30 novembre 2011, n. 22647 diramato a seguito della pubblicazione del D.M. 20 settembre 2011, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti", sono stati forniti ulteriori chiarimenti condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 28 novembre 2011, n. 39/00004724 con particolare riguardo al riconoscimento del beneficio per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2011.

Tra le novità normative introdotte dal succitato comma 17 dell'art. 24, si evidenzia la modifica della durata del periodo transitorio previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Il quadriennio 2008-2012 è stato infatti sostituito dal triennio 2008-2011. Inoltre il medesimo comma17 ha modificato, a partire dall'anno 2012, i requisiti di accesso al beneficio, che verranno illustrati nel presente messaggio.

Nel far rinvio ai chiarimenti forniti con i richiamati messaggi, si forniscono, di seguito, ulteriori indicazioni per la trattazione delle domande presentate entro il 1° marzo del 2012 da coloro che perfezionano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, tenendo conto delle modifiche introdotte dall'articolo 24 della L. n. 214 del 2011.

Si rammenta che, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla L. n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.



2. Beneficio

2.1 - Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo


L'art. 24, comma 17, della L. n. 214 del 2011 ha modificato il comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 67 del 2011 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori di cui al presente punto addetti a svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d), del D.Lgs. n. 67 del 2011, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla L. n. 247 del 2007.

Pertanto, i lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo la tabella che segue.


Requisiti generali per lavori faticosi e pesanti

Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di maturazione dei requisiti
   

Lavoratori dipendenti
   

Lavoratori autonomi

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
   

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Dal 1° gennaio 2012
   

60
   

96
   

61
   

97

al 31 dicembre 2012
                     
               


2.2 - Lavoratori notturni


2.2.1- Lavoratori a turni


Il D.Lgs. n. 67 del 2011, all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), prevede il beneficio dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato per coloro che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni all'anno.

I soggetti che svolgono attività lavorativa nell'orario notturno suindicato per un numero di giorni lavorativi all'anno pari o superiore a 78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla L. n. 247 del 2007.

Il comma 17 dell'art. 24 ha introdotto all'art. 1 del decreto legislativo in esame il comma 6-bis, nel quale è prevista una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012. Per questi lavoratori il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B allegata alla L. n. 247 del 2007 sono incrementati rispettivamente di:

a. due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b. un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Pertanto, i lavoratori notturni che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono.


1) Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78

(Si applicano le regole previste per la generalità dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, come si evince dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 67 del 2011).


Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di maturazione dei requisiti
   

Lavoratori dipendenti
   

Lavoratori autonomi

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
   

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Dal 1° gennaio 2012
   

60
   

96
   

61
   

97

al 31 dicembre 2012
                     
               


2) Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71


Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di maturazione dei requisiti
   

Lavoratori dipendenti
   

Lavoratori autonomi

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
   

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Dal 1° gennaio 2012
   

62
   

98
   

63
   

99

al 31 dicembre 2012
                     
               


3) Requisiti per lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77


Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di maturazione dei requisiti
   

Lavoratori dipendenti
   

Lavoratori autonomi

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)
   

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Dal 1° gennaio 2012
   

61
   

97
   

62
   

98

al 31 dicembre 2012
                     
               


2.2.2 - Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo


Il D.Lgs. n. 67 del 2011 all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), contempla, tra i soggetti destinatari del beneficio in esame, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti di cui alla Tabella B della L. n. 247 del 2007.


Requisito contributivo minimo: 35 anni

Periodo di maturazione dei requisiti
   

Lavoratori dipendenti
   

Lavoratori autonomi

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva
   

Età anagrafica
   

Quota (somma età anagrafica e anzianità contributiva)

Dal 1° gennaio 2012
   

60
   

96
   

61
   

97

al 31 dicembre 2012
                     
               


2.2.3 - Precisazioni relative ai lavoratori notturni


Il comma 7 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all'anno sia da 64 a 71 sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l'attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l'anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

- lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena";

- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

- lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all'anno pari o superiore a 78;

- lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.

In quest'ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l'anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.



3. Regime delle decorrenze

Il comma 17-bis dell'art. 24 della citata L. n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette "finestre mobili" di cui all'articolo 12, comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:

- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni lavoratori dipendenti;

- trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale lavoratori autonomi.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo 2012 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

a. un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;

b. due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;

c. tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.



4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo 2012 e relativa documentazione

La domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 67 del 2011 (disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli) e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell'istituto entro il 1° marzo dell'anno di perfezionamento dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, i lavoratori che maturano i requisiti agevolati nel corso dell'anno 2012 devono presentare la domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo 2012.

Si richiamano anche le indicazioni di cui all'ultimo capoverso della premessa del presente messaggio.

Si ribadisce che la documentazione elencata nella Tabella A del D.M. 20 settembre 2011 (allegata al Msg. 25 agosto 2011, n. 16762), prodotta dal soggetto interessato a corredo della domanda, deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività faticose e pesanti. Conseguentemente, non sono valide le dichiarazioni "ora per allora" rese dal datore di lavoro privato.


4.1 - Presentazione della domanda da parte degli iscritti agli enti soppressi Inpdap e Enpals


Come è noto la L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, all'art. 21, comma 1, ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell'emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali.



5. Procedimento accertativo

Ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, la sede dell'Istituto territorialmente competente ad istruire la domanda deve accertare, in base all'esame della documentazione minima di cui alla citata Tabella A, che il soggetto interessato abbia svolto lavoro faticoso e pesante nel periodo indicato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 67 del 2011 pari, per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2012, ad almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.

Nel caso in cui l'interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2012, senza aver ancora perfezionato i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 67 del 2011, ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2012, l'Istituto entro il 30 ottobre 2012 comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva. L'efficacia del provvedimento di accoglimento resta infatti subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2012.



6. Comunicazione dell'ente previdenziale al soggetto interessato

Come previsto dall'art. 4, comma 1, D.M. 20 settembre 2011, in esito alla domanda di accesso al beneficio di cui al D.Lgs. n. 67 del 2011, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2012:

a. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3 del citato D.M. (sul monitoraggio, v. punto 7 del Msg. 30 novembre 2011, n. 22647);

c. il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.



7. Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio

L'accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell'accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l'accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2012.

A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall'interessato o dai dati di archivio in possesso dell'Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l'accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 247, Allegato 1, Tabella B
D.M. 20 settembre 2011

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