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lunedì 14 maggio 2012

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", delle sanzioni dovute ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.


Agenzia delle Entrate
Ris. 11-5-2012 n. 46/E
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", delle sanzioni dovute ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.
Ris. 11 maggio 2012, n. 46/E (1).
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", delle sanzioni dovute ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

L'art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, della sanzione in parola si istituisce il seguente codice tributo:


- "8114" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del dl n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS".


In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati" con indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno per cui si effettua il versamento nel formato "AAAA".
L'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto per gli enti di poter accedere al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pur non avendo assolto tempestivamente agli adempimenti richiesti, stabilendo che "A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, della suddetta sanzione si istituisce il seguente codice tributo:


- "8115" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del dl n.16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS 5 per mille".


In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati" con indicazione, nel campo "Anno di riferimento" dell'anno per cui si effettua il versamento nel formato "AAAA".
L'art. 2, comma 3, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, prevede che «All’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilità"».
Il successivo comma 3-bis del citato art. 2, dispone che "In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita".
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, della suddetta sanzione si istituisce il seguente codice tributo:


- "8116" denominato "Sanzione di cui all'art. 8, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, del dl n.16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS".


In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati" con indicazione, nel campo "Anno di riferimento" dell'anno per cui si effettua il versamento nel formato "AAAA".


Il Direttore centrale
Paolo Savini

D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 2
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8



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