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giovedì 25 ottobre 2012

Chiarimenti applicativi per l'attuazione del Reg. (UE) n. 16/2012 dell'11 gennaio 2012 che modifica l'allegato II del Reg. (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano.


Ministero della salute
Nota 10-7-2012 n. 249990-P
Chiarimenti applicativi per l'attuazione del Reg. (UE) n. 16/2012 dell'11 gennaio 2012 che modifica l'allegato II del Reg. (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ufficio III.
Nota 10 luglio 2012, n. 24990-P (1).
Chiarimenti applicativi per l'attuazione del Reg. (UE) n. 16/2012 dell'11 gennaio 2012 che modifica l'Allegato II del Reg. (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ufficio III.


Agli
Assessorati alla sanità delle Regioni

e della Provincia autonoma di Trento
All'
Assessorato all'agricoltura

della Provincia autonoma di Bolzano

DGISAN - Ufficio II - VIII

DGSAF - Ufficio VIII
Alle
Associazioni di categoria




La Commissione europea con il regolamento di cui all'oggetto ha inteso definire l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire informazioni dettagliate riguardanti il congelamento degli alimenti di origine animale, durante tutti gli stadi intermedi della produzione, prima che essi siano etichettati per il consumatore finale (Dir. 2000/13/CE) o prima della loro ulteriore trasformazione, al fine di consentire agli operatori stessi di poterne valutare al meglio l'idoneità al consumo umano.
A tal riguardo si informa che nel corso della riunione del "Gruppo di lavoro Regolamenti Igiene" tenutasi il 27 giugno 2012, la Commissione europea ha fornito alcuni chiarimenti al fine di garantire l'applicazione armonizzata del suddetto regolamento in tutta l'UE e una posizione comune nei confronti delle importazioni da Paesi terzi.
Di seguito si elencano gli argomenti oggetto di chiarimento nonché si fornisce in Allegato 1 una tabella esemplificativa sulle modalità di applicazione dei requisiti previsti dalla sezione IV dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 853/2004 per le fattispecie di alimenti congelati di origine animale presi in considerazione.


Alimenti di origine animale congelati e surgelati: nei regolamenti del pacchetto igiene non vi è la definizione di alimento congelato. L'intenzione è stata chiaramente quella di comprendere tutti gli alimenti di origine animale congelali, inclusi i surgelati come definiti dalla Dir. 89/108/CEE.


Nuovo ciclo di produzione: una volta avvenuto il trattamento, per il prodotto inizia un nuovo ciclo ai fini delle informazioni che devono essere fornite. Il Reg. (CE) n. 853/2004 applica le definizioni del Reg. (CE) n. 852/2004 che definisce "trattamento" (art. 2, lett. m) «qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti».
I prodotti non sono considerati "trattati" se sono stati sottoposti soltanto ad azioni quali divisione, separazione, sezionatura, affettatura, disosso, tritatura, scuoiatura, frantumazione, taglio, pulitura, rifilatura, decorticazione, macinatura, refrigerazione, congelamento, surgelazione o scongelamento.


"Ulteriore trattamento" degli alimenti congelati di origine animale: se l'alimento viene scongelato e trasformato (esempio affumicato), l'informazione sul congelamento non deve più essere messa a disposizione del successivo operatore del settore alimentare. La Sezione IV non è più applicabile agli alimenti trasformati. Se questo alimento trasformato viene di nuovo congelato, non etichettato per il consumatore finale e spedito al successivo operatore del settore alimentare, cade di nuovo nel campo di applicazione della sezione IV, quindi le date di produzione e di congelamento devono essere rese disponibili ai sensi della suddetta sezione per questo nuovo alimento congelato ("nuovo ciclo").


Entrata in applicazione: le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2012 per gli alimenti di origine animale che hanno, come data di produzione e congelamento, il 1° luglio 2012 o successive.


Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello

Dir. 21 dicembre 1988, n. 89/108/CEE
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004, All. II
Reg. (CE) 11 gennaio 2012, n. 16/2012

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