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giovedì 25 ottobre 2012

Reg. (CE) n. 883/2004 e Reg. (CE) n. 987/2009: Passaggio dell’Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo. Precisazione compilazione ricetta SSN.


Ministero della salute
Nota 19-10-2012 n. DGPROGS/26053/I.3.b/1
Reg. (CE) n. 883/2004 e Reg. (CE) n. 987/2009: Passaggio dell’Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo. Precisazione compilazione ricetta SSN.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio II e VII ex DG RUERI - Rapp. Intern. in materia di assistenza sanitaria.
Nota 19 ottobre 2012, n. DGPROGS/26053/I.3.b/1 (1).
Reg. (CE) n. 883/2004 e Reg. (CE) n. 987/2009: Passaggio dell’Italia dal doppio regime contabile a quello unico al costo. Precisazione compilazione ricetta SSN.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio II e VII ex DG RUERI - Rapp. Intern. in materia di assistenza sanitaria.



Agli
Assessorati regionali alla sanità


Loro sedi

Agli
Assessorati provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano


Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sasn Napoli


Via San Nicola alla Dogana, 9


80133 - Napoli

Al
Sasn Genova


Via Antonio Cantore, 3


16149 - Genova





Facendo seguito alla nota 20 marzo 2012, n. DGPROGS/7366/I.3.b/1 in merito al passaggio alla fatturazione unica al costo effettivo, si rende utile una precisazione.
Per tutte le categorie di assistiti a carico di istituzioni estere comunitarie iscritti al nostro SSN, si rende necessario, anche al fine di consentire l’estrazione di queste prestazioni dai flussi di mobilità (già disponibili presso le regioni) che nella compilazione delle ricette rosa del SSN vengano riportati per i suddetti soggetti, oltre tutti i dati già citati nelle informative precedenti (vedi compendio nuova ricetta del SSN e la nuova versione del documento informativo rilasciato agli assistiti esteri) da inserire sul retro della ricetta stessa, anche il codice fiscale attribuito loro in Italia da inserire nella parte anteriore della ricetta. Quest’ultima pertanto, presenterà, nel fronte, le stesse modalità di compilazione previste per l’iscritto italiano a carico del SSN, nel retro, le informazioni aggiuntive già illustrate nelle informative già trasmesse.
Tutto ciò premesso, rappresentando l’urgenza che queste disposizioni vengano al più presto recepite perché abbiano pronta efficacia a partire dalla data del 1° gennaio 2013, si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie locali e il personale medico coinvolto nella compilazione delle ricette ed assicurare cortese cenno di assicurazione allo scrivente Ufficio, per il tramite dei referenti regionali, nei confronti dei quali sarà assicurata la consueta collaborazione per ogni chiarimento. Si ringrazia.


Il Direttore dell'ufficio
Dott. Sergio Acquaviva

Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009
Nota 20 marzo 2012, n. DGPROGS/7366/I.3.b/1

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