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mercoledì 9 gennaio 2013

Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente - disposizioni sulla pubblicazione online dei dati delle pubbliche amministrazioni -


 Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente Delibera n. 35/2012: Sulla applicabilità dell’art. 18 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 LA COMMISSIONE RILEVATO che pervengono reiterate richieste in ordine all’applicabilità delle disposizioni dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012, prima ancora dell’adozione, peraltro prevista entro il 31 dicembre 2012, del regolamento alla cui emanazione il Governo è autorizzato ai sensi del comma 7 dello stesso articolo; RITENUTO necessario procedere, in primo luogo, ad una interpretazione sistematica delle previsioni contenute nei singoli commi dell’articolo in esame e al loro coordinamento; RITENUTO che, dalla successione delle dette previsioni, emerge chiaramente l’intento di assicurare la loro piena applicazione (a decorrere dal 1 gennaio 2013), atteso che:
a) il primo comma, con riferimento ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici "di qualunque genere", riprende testualmente la formulazione dell’art. 12 della l. n. 241/1990, specificando peraltro che non è sufficiente provvedere alle pubblicazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni si attengono in sede di attribuzione (come previsto dalla l. n. 241/1990), ma che i detti provvedimenti "sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009";
b) il comma successivo, coerentemente, sviluppa questo principio indicando analiticamente tutti gli elementi che devono essere pubblicati sul sito internet (e non più soltanto i criteri e le modalità di attribuzione); innovazione, questa, ritenuta essenziale dal legislatore, come si desume dalla circostanza che il comma si apre con l’affermazione che quanto ivi previsto "è in deroga a ogni diversa previsione di legge o regolamento";
c) per rafforzare l’elencazione analitica ed evitare ogni possibile elusione, il comma 3 dispone, poi, che i dati pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" di cui al citato d.lgs. n. 150/2009 devono godere della piena accessibilità e riutilizzabilità;
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d) il quarto comma, invece, è volto ad assicurare la piena applicabilità delle disposizioni ora richiamate, non soltanto alle pubbliche amministrazioni centrali, ma altresì a quelle regionali e locali e finanche alle aziende speciali e alle società in house delle pubbliche amministrazioni (così sostituendo, in sede di conversione, l’originario richiamo ai concessionari di servizi pubblici e alle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico); particolarmente importante, in questa prospettiva, è l’affermazione che le disposizioni dell’articolo costituiscono diretta attuazione dei principi previsti dall’art. 97 della Costituzione, con la conseguenza che, trattandosi di previsioni che rientrano nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2 della Costituzione, tutte le amministrazioni e gli enti prima richiamati vi si devono "conformare" entro il 31 dicembre 2012; conferma se ne trae dalla circostanza che unica eccezione è quella delle regioni ad autonomia speciale (e, deve ritenersi, in via interpretativa, anche delle province autonome di Trento e Bolzano), per le quali, fermo restando il termine prima richiamato, l’adempimento deve avvenire "secondo le previsioni dei rispettivi statuti";
RITENUTO che alla portata generale delle disposizioni fin qui esaminate si aggiunge l’analitica previsione delle conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo di trasparenza, sia in termini di responsabilità da parte degli organi dirigenziali e di controllo, che in termini di validità ed efficacia dell’erogazione nonché la connessa rilevabilità, oltre che dal destinatario, anche da parte di chiunque abbia interesse, finanche ai fini del risarcimento dei danni da ritardo da parte dell’amministrazione; RITENUTO che quanto previsto dal successivo comma 6 non incide sull’immediata applicabilità delle disposizioni sin qui richiamate, ma si limita ad escludere dall’ambito di applicazione i "pagamenti obbligatori relativi al rapporto di lavoro dipendente e ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi" (che, peraltro, hanno sul punto un’autonoma disciplina) e, per il resto, ad autorizzare il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento al fine di coordinare le disposizioni prima esaminate con quelle elencate nella prima parte del comma (art. 12 della l. n. 241/1990; Codice dell’amministrazione digitale: d.lgs. n. 82/2005; Codice dei contratti pubblici: d.lgs. n. 163/2006; Codice delle leggi antimafia e di prevenzione: d.lgs. n. 159/2011; previsioni in tema di acquisizioni di beni e servizi: d.l. n. 52/2012) e precisando che comunque restano ferme tali ulteriori forme di pubblicità. RITENUTO che l’intento del legislatore di garantire la più ampia applicabilità dei principi in tema di trasparenza contenuti nell’articolo in esame trova ulteriormente conferma nella previsione che il regolamento che il Governo è autorizzato ad adottare dovrebbe contenere anche le modalità di pubblicazione dei dati sul Portale nazionale della trasparenza e, eventualmente ("potrà altresì"), le modalità di attuazione dell’articolo in ordine ai pagamenti periodici e a quelli diretti a una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo; RITENUTO, infine, che, nella ricostruzione sistematica delle disposizioni dell’articolo, il previsto obbligo di tutte le amministrazioni, delle aziende speciali e delle società in house di conformarsi entro il 31 dicembre 2012 ai principi costituzionali non può, in ogni caso, essere interpretato nel senso che la mancata adozione delle iniziative per adempiere al relativo obbligo possa implicare un differimento sine die della piena operatività dell’articolo.
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ESPRIME L’AVVISO che tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house sono tenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 a dare piena attuazione alle previsioni di cui ai primi sei commi dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012; DISPONE la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale e di darne diffusione mediante newsletter. Roma, 21 dicembre 2012 Romilda Rizzo
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