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lunedì 1 aprile 2013

TAR: " le infermità "sindrome ansioso depressiva ad aumento cronico di gravità media, cardiopatia sclero- ipertensiva al 2^ stadio OMS non compensata - classe NYHA seconda, gonartrosi bilaterale con meniscosi interna e turbe dell'equilibrio e a carico della sfera cognitiva"


T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 25-03-2013, n. 665
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2009, proposto da:
(Lpd)., rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del decreto n.229/3 in data 21.07.2009, pervenuto il 27/7/2009, con cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed, in particolare, delle deliberazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rispettivamente n.418/2008 del 24.07.2008 e n.239/2009 del 20.05.2009;
- del decreto n.2345/N del 09.09.2009, notificato in data 08.10.2009 di diniego parziale del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed, in particolare della deliberazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.24714 del 03.04.2009;
e per la declaratoria della dipendenza della causa di servizio delle infermità da cui è affetto il ricorrente e del diritto alla concessione dell'equo indennizzo ed al trattamento pensionistico di privilegio conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti gli avvocati -
Svolgimento del processo
Il (Lpd) , sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri , si è rivolto al Tar per conseguire l'annullamento del decreto con il quale , in data 21 luglio 2009, il direttore della competente divisione del Ministero della Difesa ha stabilito che " le infermità "sindrome ansioso depressiva ad aumento cronico di gravità media, cardiopatia sclero- ipertensiva al 2^ stadio OMS non compensata - classe NYHA seconda, gonartrosi bilaterale con meniscosi interna e turbe dell'equilibrio e a carico della sfera cognitiva", sofferte dal predetto militare , non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio.
Il provvedimento impugnato è ritenuto affetto da alcune manifestazioni sintomatiche di eccesso di potere, puntualmente illustrate sotto il profilo giuridico.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni centrali intimate, le quali hanno insistito per il respingimento del ricorso.
La controversia è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012.
Motivi della decisione
Con il primo gruppo di censure, si sostiene che il provvedimento assunto dall'amministrazione resistente è caratterizzato da difetto di istruttoria.
Più in particolare, il Comitato di verifica per le cause di servizio - competente ad esprimere la valutazione medico legale necessaria e vincolante per l'erogazione della provvidenza richiesta( equo indennizzo) - avrebbe negato la sussistenza del legame causale tra la sindrome ansioso depressiva diagnosticata al militare interessato e le condizioni di servizio in cui il medesimo si è trovato ad operare.
L'organo consultivo in questione avrebbe trascurato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di gravosi servizi notturni che lo hanno esposto a disagi ambientali, fonte di notevole stress psico fisico.
Ed ancora , si sarebbe omesso di tener conto della documentazione medica allegata dal ricorrente alla stregua della quale sarebbe stato individuato, quantomeno, un collegamento temporale tra l'insorgenza della patologia depressiva ( 2006) e le condizioni di intenso stress riveniente dall'attività lavorativa.
Anche per la gonartrosi bilaterale con meniscosi interna il provvedimento sconterebbe il medesimo deficit istruttorio e cioè l'omessa considerazione del costante logorio fisico al quale il dipendente in esame sarebbe stato sottoposto durante l'espletamento della propria attività lavorativa.
Le censure non possono essere condivise.
Il Collegio osserva che le attività di servizio dedotte dal ricorrente con riferimento anche alla persistente condizione di disagio che le ha caratterizzate sono riconducibili, in realtà, ad ordinari compiti istituzionali, normalmente ascrivibili alla tutela dell'ordine pubblico per un appartenente all'Arma dei Carabinieri, posto che quest'ultima è chiamata ad esercitare, com'è noto, la principale funzione di prevenzione e repressione dei reati e, più in generale, il contrasto delle varie forme di criminalità.
Tale argomentazione vale a connotare anche l'attività notturna di servizio prestata dal militare ricorrente in condizioni di disagio nell'alveo della normale e consueta funzione dell'Arma dei Carabinieri quale indispensabile presidio dell'ordine pubblico.
Non può dimenticarsi, del resto, che l'Arma dei Carabinieri è forza armata e, altresì, forza di polizia nel panorama ordinamentale italiano, con ogni ovvia conseguenza sotto il profilo della doverosa esposizione anche a notevole coefficiente di rischio e di disagio dei suoi appartenenti.
In un quadro di riferimento di questo tipo, la specifica individuazione di aspetti di consistente disagio nell'attività svolta dal ricorrente è perfettamente coerente con le finalità istituzionali che l'Arma deve perseguire e non denuncia alcun elemento di particolare straordinarietà nel servizio prestato dall'interessato, né lo svolgimento di funzioni in condizioni anomale, capaci di avere un ruolo nel determinismo delle infermità lamentate.
La conclusione cui è pervenuto il Comitato di Verifica per le cause di servizio appare, pertanto, immune dai profili di censura che il ricorrente ha ritenuto di ravvisare, tenuto anche conto del fatto che ogni attività lavorativa comporta la sottoposizione a stress di intensità variabile ma che è senz'altro da respingere, almeno sulla base della comune esperienza, l'equazione stress depressione.
La motivazione del decreto impugnato appare, d'altronde, analizzare in dettaglio l'eziologia delle infermità lamentate dal ricorrente e l'incidenza anche di tipo concausale che può essere stata prodotta dalle (ordinarie) attività di servizio espletate dal ricorrente, pervenendo ad una valutazione finale di non dipendenza da causa di servizio, che appare immune dalle censure di superficiale vaglio formulate dalla difesa dell'interessato.
Il Comitato di Verifica ha, infatti, escluso che le infermità lamentate fossero ascrivibili, anche a solo titolo di concausa, allo svolgimento delle attività di servizio elencate dall'interessato , in quanto si tratta di patologie da addebitare per un verso, all'accentuato logorio cui sono esposti organi in soggetti affetti da malformazioni costituzionali ,(come nel caso della gonartrosi con meniscosi interna) e, per altro verso, a patologie che hanno trovato terreno fertile nella predisposizione del soggetto, almeno per quel che concerne la sindrome ansioso depressiva.
Circa la divergente valutazione espressa da altro medico specialista in ordine alla sussistenza del nesso causale di cui si discute, occorre rammentare che il Comitato di Verifica per le cause di servizio si configura, alla stregua delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 46 del 2001, quale unico organo preposto al riconoscimento, sotto il profilo medico legale, del legame in questione senza necessità di motivare le ragioni che inducono a disattendere il parere di altro professionista.
Quanto al secondo gruppo di censure, il ricorrente lamenta ancora una volta l'omessa valutazione delle pesanti vicissitudini giudiziarie che hanno caratterizzato a lungo l'attività di servizio prestata dall'interessato.
Tanto dovrebbe dirsi a proposito della sottoposizione del ricorrente a procedimento penale iscritto a suo carico per gravi ipotesi di abuso e maltrattamenti nei confronti di militari subalterni, in uno al reato di abuso di ufficio e di falsità ideologica.
La circostanza avrebbe dovuto indurre il Comitato di verifica ad una ben diversa valutazione in ordine all'insorgenza della sindrome ansioso depressiva riportata dal militare, così come avrebbe dovuto suggerire il riconoscimento di una concausalità tra l'infermità cardiologica e i fatti di servizio allegati.
Lo stesso ricorrente muove, a tal riguardo, dalla sentenza di assoluzione con formula piena pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto in data 14 dicembre 2010, integralmente confermata dalla Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 22 marzo 2012.
In definitiva, nell'adottare il diniego impugnato l'amministrazione di appartenenza, conformandosi al parere reso dal Comitato di Verifica non avrebbe adeguatamente considerato l'ambiente di lavoro, particolarmente ostile, ove il ricorrente ha prestato servizio, né le peculiari condizioni di lavoro del militare, che sia il giudice penale di primo grado( in particolare), ma anche di appello hanno a più riprese cristallizzato ripercorrendo la cronologia dei fatti che avevano condotto il (Lpd) sul banco degli imputati.
La tesi non può essere seguita.
Occorre, in proposito, sottolineare che il parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (poi recepito nel decreto di rigetto adottato dall'amministrazione) risulta pronunciato prima della sentenza assolutoria nei riguardi dell'interessato.
Né può dimenticarsi che lo stesso parere è stato adottato " dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti" trattandosi di decisione legittimamente emanata sulla base della piattaforma probatoria a disposizione del Comitato al momento della formulazione dell'apporto consultivo.
In conclusione, il ricorso è da respingere.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per procedere a compensazione delle spese processuali, anche avuto riguardo alla natura della controversia.
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente FF
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Paolo Marotta, Referendario

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