D.Lgs. 5-3-2013 n. 26
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2013, n. 74.
D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (1).
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2013, n. 74.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il regolamento n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
Visto il regolamento n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, concernente le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, di seguito denominato «regolamento», e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Art. 2 Definizioni
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di controllo delle perdite di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonché di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l'operatore non rispetti il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Art. 4 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, che non si avvale di persone in possesso del certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, nell'attività di recupero di gas fluorurati dalle apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di quello di cui all'articolo 14 dello stesso decreto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario di un contenitore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che non provvede affinché i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.
Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che effettuano le attività di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento, e che, nell'ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Art. 6 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione di cui al comma 1 incompleta, inesatta o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi previsto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, sprovvisti dell'etichetta ivi prevista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento (CE) n. 1494/2007.
Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell'uso
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 9 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Art. 10 Violazione degli obblighi in materia di iscrizione al Registro
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
Art. 11 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 12 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
In vigore dal 12 aprile 2013
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 11 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 13 Disposizioni finanziarie
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14 Disposizione finale
In vigore dal 12 aprile 2013
1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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