TAR: ..
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 26-03-2013, n. 682
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2002, proposto da:
..
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
per l'annullamento
del diniego istanza di riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe, notificato il giorno 5 aprile 2002 e depositato il successivo 23 aprile, il Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri (oggi a riposo) (Lpd) espone di avere prestato servizio dal 1969 al 1989, in diverse località della Calabria e della Sicilia, e di essere stato sottoposto a servizi che avrebbero causato a suo danno alcune infermità all'apparato scheletrico ed all'apparato urogenitale; di avere presentato, quindi, istanza di riconoscimento della causa di servizio per tali affezioni, e che, a seguito di esame clinico da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, il nesso eziologico in questione era stato riscontrato soltanto per una di esse (artrosi cervico-lombare), e non per le altre; che la Commissione Medica di II istanza, con l'atto in epigrafe, ha confermato la determinazione dell'Organo sanitario precedentemente espressosi.
Il sig. U. censura tale determinazione affermando avrebbe errato la Commissione Medica di II istanza nel non ritenere sussistenti le patologie gastroduodenopatia e sindrome ansioso depressiva, in quanto esse erano, in precedenza, state diagnosticate nel corso di altri accertamenti sanitari condotti ad iniziativa del ricorrente, e debitamente certificate; e che, quanto alle patologie idrocele e ipotrofia prostatica, accertate dalla sanità militare, ma non ricondotte a causa di servizio, il nesso eziologico non sarebbe "del tutto improbabile".
Il ricorrente ha quindi concluso con la richiesta di "revoca" (che, ad un complessivo esame del ricorso, deve essere interpretata come richiesta di annullamento) del verbale gravato, e con la richiesta di riconoscimento della derivazione da causa di servizio delle patologie denunciate e non riscontrate o non ricondotte a causa di servizio, e vittoria di spese.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, e, con memoria, ha contrastato nel rito le avverse deduzioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere stato impugnato un mero atto endoprocedimentale.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007 il ricorso è stato posto in decisione.
Con sentenza n. 218/2008 questo Tribunale ha respinto l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa erariale, ha in parte respinto le domande proposte da parte ricorrente e, per la restante parte da decidere, ha disposto che venga eseguita verificazione, incaricando all'uopo il Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Universitaria Policlinico dell'Università di Palermo, "sulla sussistenza e sulle cause d'insorgenza delle patologie gastroduodenopatia e sindrome ansioso depressiva allegate dal ricorrente".
In ottemperanza a tale provvedimento, la dott.ssa S.Z. ha redatto e depositato, in data 6 novembre 2012, relazione di consulenza medico legale, rispondendo ai quesiti posti con la sentenza n. 218/2008.
Il ricorso è stato nuovamente trattato all'udienza del 28 febbraio 2013 e quindi posto in decisione.
Motivi della decisione
Come già precisato in fatto, con riferimento alla presente controversia, rimangono da decidere i punti in relazione ai quali con la sentenza parziale n. 218/2008 è stata disposta verificazione e quindi sulla sussistenza e sulle cause d'insorgenza delle patologie gastroduodenopatia e sindrome ansioso depressiva, lamentate dal ricorrente.
In merito la verificazione effettuata risulta condotta in modo completo ed esauriente e le conclusioni a cui perviene sono immuni da vizi logici; il collegio non ravvisa pertanto alcun motivo per discostarsi da tali conclusioni.
Deve pertanto ritenersi che la patologia "disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso ed ansia misti ad incidenza funzionale", nonché quella di gastroduodenopatia, siano dipendenti da causa di servizio ed in particolare ascrivibili alla categoria sesta della tabella A.
Per quanto residua da decidere, il ricorso deve pertanto essere accolto.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia ritiene il collegio che le spese di lite possono essere compensate tra le parti, mentre le spese di verificazione devono essere poste a carico di entrambe, al 50% per ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per la parte che residua da decidere, lo accoglie.
Compensa le spese del giudizio e pone a carico di entrambe le parti, al 50% per ciascuna, le spese di verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Nessun commento:
Posta un commento