Ministero per i beni e le attività culturali
Circ. 11-4-2013 n. 139
Autorizzazioni incarichi extraistituzionali dei pubblici dipendenti (art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale, Servizio V.
Circ. 11 aprile 2013, n. 139 (1).
Autorizzazioni incarichi extraistituzionali dei pubblici dipendenti (art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
(1) Emanata dal Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale, Servizio V.
Al
Segretario generale
Sede
Ai
Direttori generali
Loro sedi
Ai
Direttori regionali
Loro sedi
A
Tutti gli uffici ed istituti centrali e periferici
Loro sedi
Al
Gabinetto dell'On.le Ministro
Sede
Al
Direttore dell'organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.)
Sede
Come è noto il comma 42 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nel modificare l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ha ribadito, tra l'altro, per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai fini dell'emanazione delle autorizzazioni per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali.
Resta fermo quanto previsto dalla Circ. n. 237 del 10 ottobre 2008 relativamente al personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni regionali, gli Istituti centrali e gli Uffici periferici di livello dirigenziale, i quali debbono produrre domanda di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali al Capo dell'ufficio di appartenenza che provvedere ad emettere direttamente Fatto autorizzatorio, previa valutazione delle esigenze di servizio e dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Per quanto attiene le richieste di incarico extraistituzionale del personale non dirigenziale dipendente dal Segretariato generale e dalle Direzioni generali centrali devono essere presentate al Dirigente del Servizio di appartenenza, che provvederà ad emettere direttamente l'atto autorizzatorio, previa valutazione delle esigenze di servizio e dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Per il personale dipendente, in servizio presso gli Uffici periferici di livello non dirigenziale, incluso i Direttori di tali uffici, la domanda di autorizzazione deve essere presentata per il tramite dell'ufficio di appartenenza al Direttore regionale competente che adotterà direttamente l'atto autorizzatorio, previa valutazione delle esigenze di servizio e dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Negli altri casi è competenza di questa Direzione generale - Servizio V, procedere all'istruttoria di tutte le richieste di autorizzazione di incarichi extraistituzionali anche al fine di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e alla conseguente adozione dei relativi provvedimenti, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti di livello generale il cui provvedimento viene adottato dal Segretario generale.
Si ritiene necessario, pertanto, che le suddette richieste di autorizzazione pervengano al Servizio V per il tramite delle figure istituzionali sottoindicate unitamente al parere rilasciato dalle stesse circa l'insussistenza di profili di incompatibilità:
- le richieste di incarico extraistituzionale del personale dirigenziale di 1^ fascia:
per il tramite del Segretario generale;
- le richieste di incarico extraistituzionale del personale dirigenziale di 2^ fascia in servizio presso gli uffici del Segretariato generale e presso gli Istituti afferenti allo stesso:
per il tramite del Segretario generale;
- le richieste di incarico extraistituzionale del personale dirigenziale di 2^ fascia in servizio presso gli Uffici delle direzioni generali centrali e gli Istituti afferenti alle stesse:
per il tramite del Direttore generale competente;
- le richieste di incarico extraistituzionale del personale dirigenziale di 2^ fascia in servizio presso gli Uffici periferici:
per il tramite del Direttore regionale competente;
- le richieste di incarico extraistituzionale del personale dirigenziale di 2^ fascia in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro:
per il tramite del Capo di Gabinetto;
- le richieste di incarico extraistituzionale del personale dirigenziale di 2^ fascia in servizio presso la Struttura Tecnica permanente per la misurazione della performance istituita presso l'OIV:
per il tramite del Capo di Gabinetto sentito il Direttore dell'OIV;
- le richieste di incarico extraistituzionale del personale dipendente dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro:
per il tramite del Capo di Gabinetto;
- le richieste di incarico extraistituzionale del personale in servizio presso la Struttura Tecnica permanente per la misurazione della performance istituita presso l'OIV:
per il tramite del Capo di Gabinetto sentito il Direttore dell'OIV.
Si ritiene, infine, utile evidenziare che sono escluse dal regime autorizzatorio gli incarichi retribuiti e a titolo gratuito di seguito elencati, espressamente menzionati dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni, espressione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
e) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Tali attività debbono essere comunque preventivamente comunicate alle figure istituzionali sopra indicate, in tempi utili, per consentire alle stesse di verificare la compatibilità dell'attività con gli obblighi di servizio, dettare le necessarie determinazioni ed effettuare le dovute comunicazioni a fini di "trasparenza".
Con l'occasione, si richiama in particolare l'attenzione dei destinatari della presente comunicazione, sulla scrupolosa osservanza dei termini stabiliti dalla legge n. 190/2012 che impone alle Amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, l'obbligo di comunicazione, in via telematica, sul sito www.perla.gov.it, entro 15 giorni dalla data del conferimento o autorizzazione unitamente alla relazione di accompagnamento.
Si rammenta, infine, che ciascun responsabile della comunicazione all'anagrafe delle prestazioni è tenuto, altresì, ad inviare entro il 30 giugno di ogni anno la dichiarazione di fine periodo per gli incarichi autorizzati o conferiti nell'anno precedente.
Tale comunicazione è obbligatoria anche in caso di dichiarazione negativa.
Il Direttore generale
Dott. Mario Guarany
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53
L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1
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