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giovedì 12 dicembre 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 3 dicembre 2013 Disciplina delle attivita' di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di security. (13A10016) (GU n.290 del 11-12-2013)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 dicembre 2013 

Disciplina delle attivita'  di  formazione  e  addestramento  per  il
personale  marittimo  designato  a  svolgere  compiti  di   security.
(13A10016)
(GU n.290 del 11-12-2013) 


                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata;
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78,  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995;
  Visto il capitolo XI-2  della  Convenzione  internazionale  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS  '74),  resa
esecutiva con legge 23  maggio  1980,  n.  313,  nella  sua  versione
aggiornata, ed il codice internazionale sulla sicurezza delle navi  e
delle strutture portuali (ISPS Code,  di  seguito  denominato  Codice
ISPS);
  Visto l'art. 6 del  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  136
("Attuazione della  direttiva  2008/106/CE  concernente  i  requisiti
minimi di formazione per la gente di mare");
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n.
211  ("Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti");
  Visto  il  modello  di  corso  3.26  dell'Organizzazione  Marittima
Internazionale riguardante l'addestramento  del  personale  marittimo
con "designati" compiti di security;
  Visto  il  programma  nazionale  di  sicurezza   marittima   contro
eventuali  atti  illeciti   intenzionali,   approvato   con   decreto
ministeriale prot. n. 83/T del 20  giugno  2007,  ed  in  particolare
l'allegata scheda n. 6, come modificata con decreto  ministeriale  19
agosto 2009, n. 697;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  il  trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne  -  Divisione  1  -  Personale
marittimo, con nota n. 18742 in data 6 novembre 2013;
  Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011,  n.
136, recante ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE  concernente  i
requisiti minimi di formazione per la gente di  mare"),  prevede  che
l'addestramento  dei  lavoratori  marittimi  sia  demandato  ad   una
specifica attivita' formativa oggetto di corsi  tenuti  da  istituti,
enti e societa' ritenuti  idonei  ed  autorizzati  con  provvedimenti
dell'Amministrazione e che, al medesimo fine, l'Amministrazione debba
disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni  d'esame  per
l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei
lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al  comma
3 del citato art. 6;
  Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto  previsto  dalla
regola VI/6 dell'annesso  alla  Convenzione  STCW,  relativamente  ai
requisiti  minimi  obbligatori  per  l'addestramento   del   pesonale
marittimo  destinato  a  prestare  servizio  su  navi  soggette  alla
normativa di maritime security;

                              Decreta:

                               Art. 1


                  Finalita' e campo di applicazione

  1. E' istituito il corso di  formazione  ed  addestramento  per  il
personale marittimo addetto a mansioni di security.
  2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie  per  assolvere  alle
competenze riportate nella  colonna  1  della  tabella  A-VI/6-2  del
codice STCW.
                               Art. 2


                      Organizzazione del corso

  1. Il corso di formazione ed addestramento, che si  svolge  secondo
il programma riportato nell'allegato A), e' ripartito su due giornate
ed ha una durata complessiva non inferiore alle 14 ore,  di  cui  non
meno di tre riservate ad esercitazioni pratiche.
  2. Il corso  e'  organizzato  e  tenuto  da  centri  di  formazione
istituzionale,  da  istruttori  certificati  e  da   centri   privati
riconosciuti idonei ai sensi del  punto  5  della  scheda  n.  6  del
programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.
  3. Il docente responsabile della tenuta del corso deve possedere  i
requisiti previsti dal punto 5.1.1 della scheda n. 6 citata al  comma
2 ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.
                               Art. 3


                 Esame e attestato di addestramento

  1. La valutazione delle competenze acquisite dal  frequentatore  e'
effettuata  dal  responsabile  del   corso   ovvero   dall'istruttore
certificato, tramite un esame finale che  garantisce  la  valutazione
oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e  della  capacita'  di
applicare i contenuti dell'indottrinamento.
  2.  Al  superamento  dell'esame  a  ciascun   frequentatore   viene
rilasciato  un  attestato  di  addestramento  conforme   al   modello
riportato nell'allegato B), i  cui  estremi  sono  annotati,  a  cura
dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce  al  certificato  di
cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
                               Art. 4


        Addestramento per la familiarizzazione alla security

  1.  I  marittimi  da  destinare  all'assolvimento  di  mansioni  di
security, in possesso dell'attestato di  cui  all'art.  3,  prima  di
essere assegnati a tali compiti  ricevono  un  addestramento  per  la
familiarizzazione con i compiti e le responsabilita' assegnate.
  2.  La  familiarizzazione  in  materia  di  security  e'   condotta
dall'ufficiale  addetto  alla  security  della  nave   (SSO)   oppure
dall'agente di security  della  societa'  di  gestione  (CSO)  o  suo
sostituto (DCSO).
  3. L'avvenuta familiarizzazione e' attestata dai soggetti di cui al
comma 2.
                               Art. 5


                      Disposizioni transitorie

  1. Sono esentati dalla frequenza  del  corso  di  cui  al  presente
decreto i marittimi che abbiano ricevuto l'addestramento di  security
previsto dal punto 8.4 della scheda n. 6 del programma  nazionale  di
sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014
un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso  degli  ultimi
tre anni, svolgendo a bordo compiti di security.
  2. Ai marittimi di cui al comma 1  e'  rilasciato,  dall'agente  di
security  della  societa'  di  gestione  (CSO),   un   attestato   di
addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi  sono
annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce  al
certificato di cui all'Allegato VII al decreto legislativo  7  luglio
2011, n. 136.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2013

                                    Il comandante generale: Angrisano
                                                           Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

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