MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 dicembre 2013
Disciplina del corso di indottrinamento alle attivita' di security
per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security
per il personale imbarcato. (13A10017)
(GU n.290 del 11-12-2013)
IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione
aggiornata;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato
con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995;
Visti il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS '74), resa
esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, nella sua versione
aggiornata, ed il codice internazionale sulla sicurezza delle navi e
delle strutture portuali (ISPS Code, di seguito denominato Codice
ISPS);
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136
("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti
minimi di formazione per la gente di mare");
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti");
Visto il modello di corso 3.27 dell'Organizzazione Marittima
Internazionale riguardante l'addestramento in materia di security per
il personale marittimo;
Visto il programma nazionale di sicurezza marittima contro
eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto
ministeriale prot. n. 83/T del 20 giugno 2007, ed in particolare
l'allegata scheda n. 6, come modificata con decreto ministeriale 19
agosto 2009, n. 697;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per il trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 1 - Personale
marittimo, con nota n. 18742 in data 6 novembre 2013;
Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n.
136, recante ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare"), prevede che
l'addestramento dei lavoratori marittimi sia demandato ad una
specifica attivita' formativa oggetto di corsi tenuti da istituti,
enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti
dell'Amministrazione e che, al medesimo fine, l'Amministrazione debba
disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per
l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei
lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma
3 del citato art. 6;
Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalla
regola VI/6 dell'annesso alla Convenzione STCW, relativamente ai
requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del pesonale
marittimo destinato a prestare servizio su navi soggette alla
normativa di maritime security;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di indottrinamento alle attivita' di
security per il personale marittimo impiegato a bordo di navi
soggette all'applicazione del codice internazionale sulla sicurezza
delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) che non e'
addetto a mansioni di security.
2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle
competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-1 del
Codice STCW.
Art. 2
Organizzazione del corso
1. Il corso di indottrinamento, della durata non inferiore alle 5
ore, si svolge secondo il programma riportato nell'allegato A).
2. Il corso e' organizzato e tenuto da centri di formazione
istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati
riconosciuti idonei ai sensi del punto 5 della scheda n. 6 del
programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.
3. Il docente responsabile della tenuta del corso deve possedere i
requisiti previsti dal punto 5.1.1 della scheda n. 6 citata al comma
2 ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.
Art. 3
Esame ed attestato di addestramento
1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore e'
effettuata dal responsabile del corso ovvero dall'istruttore
certificato, tramite un esame finale che garantisce la valutazione
oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacita' di
applicare i contenuti dell'indottrinamento.
2. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore viene
rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello
riportato nell'allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura
dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce al certificato di
cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
3. I marittimi di cui all'art. 1 del presente decreto sono comunque
tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla familiarizzazione
prevista dall'art. 4 del presente decreto, nonche' a partecipare alle
prove ed esercitazioni previste dalla normativa di maritime security.
Art. 4
Familiarizzazione con l'organizzazione di security di bordo
1. Il personale a qualunque titolo impiegato su navi soggette
all'applicazione del codice internazionale sulla sicurezza delle navi
e delle strutture portuali (Codice ISPS) riceve, prima di essere
assegnato a qualsiasi compito a bordo, un addestramento di
familiarizzazione sull'organizzazione della security di bordo,
secondo il programma indicato al punto 8.6 della scheda n. 6 del
programma nazionale di sicurezza marittima nominato in preambolo.
2. La familiarizzazione e' condotta dall'ufficiale addetto alla
security della nave (SSO) oppure dall'agente di security della
societa' di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO).
3. L'avvenuta familiarizzazione e' attestata dai soggetti di cui al
precedente comma 2.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Sono esentati dalla frequenza del corso di cui al presente
decreto i marittimi che abbiano ricevuto l'addestramento di security
previsto dal punto 8.6 della scheda n. 6 del programma nazionale di
sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014
un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso degli ultimi
tre anni a bordo di navi soggette alla normativa di maritime
security.
2. Ai marittimi di cui al comma 1 e' rilasciato, dall'agente di
security della societa' di gestione (CSO), un attestato di
addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi sono
annotati, a cura dell'autorita' marittima di iscrizione, in calce al
certificato di cui all'allegato VII al decreto legislativo 7 luglio
2011, n. 136.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2013
Il comandante generale: Angrisano
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
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