Ministero della salute
D.M. 6-8-2013
Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2013, n. 212.
D.M. 6 agosto 2013 (1).
Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2013, n. 212.
(2) Emanato dal Ministero della salute.
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e in particolare l'art. 40;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012, recante "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173;
Considerato che lo strumento informatico univoco in ambito nazionale di raccolta dei dati di cui all'allegato 3B è divenuto operativo solo a decorrere dal 1° giugno 2013;
Dato atto che le principali associazioni rappresentative dei medici competenti hanno segnalato le difficoltà di accesso e utilizzo della piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati cui all'allegato 3B del sopra citato decreto ministeriale, che conseguentemente non consentirebbe il rispetto del previsto termine del 30 giugno 2013;
Ritenuto necessario concedere ai medici competenti un ulteriore periodo di tempo per adempiere agli obblighi informativi e consentire un'adeguata lettura sulla rispondenza, in chiave epidemiologica, su scala regionale e nazionale, dei dati richiesti dall'allegato 3B, stabilendo che gli stessi dati debbano essere trasmessi entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL;
Considerato che la proroga del periodo di sperimentazione consente anche di verificare l'efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell'allegato 3B, al fine della programmazione e valutazione dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
Decreta:
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Art. 1
1. All'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.».
2. Le modifiche apportate dal comma 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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