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sabato 29 marzo 2014

Garante privacy: la corretta modalità di pubblicazione dei dati sui distacchi e permessi del personale della PA


Garante privacy: la corretta modalità di pubblicazione dei dati sui distacchi e permessi del personale della PA


Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Provvedimento del 16 gennaio 2014, [doc. web n.2922911]
[doc. web n. 2922911]
Pubblicazione dei dati nominativi dei soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni fruitori di permessi, distacchi ed aspettative
sindacali - 16 gennaio 2014
Registro dei provvedimenti
n. 15 del 16 gennaio 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa
Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
ESAMINATO il quesito a firma del Ministro del Dipartimento della funzione pubblica del 3 dicembre 2013;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
1. Con il quesito contenuto nella comunicazione del 3 dicembre 2013 (prot. n. 408) è stato richiesto al Garante di formulare un proprio
avviso con riguardo alla legittimità della pubblicazione, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
intenderebbe porre in essere, dei "dati nominativi dei soggetti [dipendenti di pubbliche amministrazioni] fruitori di permessi, distacchi ed
aspettative sindacali" alla luce delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza dell'attività
amministrativa.
Ancorché nel menzionato quesito non siano precisate le modalità della prospettata pubblicazione, deve ritenersi che, in ragione del richiamo
nello stesso contenuto alla disciplina di cui al d.lg. 14 marzo 2013, n. 33, il Dipartimento intenda procedere alla pubblicazione in internet,
tramite il proprio sito web istituzionale, dei dati personali sopra menzionati.
2.1. Deve rilevarsi che al trattamento dei dati personali in esame – di natura sensibile ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice,
essendo gli stessi idonei a rivelare l'affiliazione sindacale degli interessati – trovano anzitutto applicazione, in punto di liceità del trattamento,
gli artt. 11, 20 e, per quanto immediatamente rileva ai fini del quesito formulato, l'art. 22, commi 3 e 11, del Codice, che ammette la
diffusione di dati sensibili solo se prevista da espressa disposizione di legge.
2.2. In termini generali, per il trattamento dei dati personali di cui al quesito, il legislatore ha individuato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del
Codice, la richiesta finalità di rilevante interesse pubblico nelle esigenze connesse alla gestione del rapporto di lavoro, in particolare al fine di
consentire lo svolgimento di attività dirette all'adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa "in materia sindacale"
(cfr. art. 112, comma 2, lett. e), del Codice).
Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei
permessi sindacali (comma 3). Per tali informazioni, oggetto di comunicazione obbligatoria al Dipartimento della funzione pubblica da parte
di ciascuna amministrazione in conformità alla procedura GEDAP al fine di "assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento
delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego" (cfr. art. 4, comma 4, D.M. 23 febbraio 2009 e, da ultimo, art. 7, Acc. 17
ottobre 2013, Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti, per il triennio 2013-2015), è prevista la sola pubblicazione in forma aggregata, e non nominativa, dei dati concernenti la
fruizione dei permessi sindacali "in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo
1983, n. 93" (cfr. art. 50, comma 4, d.lg. n. 165/2001) oltre che, al fine di consentire il monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali
nel settore pubblico, anche alla Corte dei conti (art. 12, l. 4 marzo 2009, n. 15). Ciò risulta anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 novembre 2006, n. 312 (Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri) il cui allegato n. 10 concerne la "gestione dei dati relativi a distacchi, aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive
fruite dai dipendenti pubblici" e che preordina il flusso informativo indirizzato al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi
all'appartenenza sindacale al solo fine "della predisposizione dell'Allegato alla Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica
Amministrazione" (cfr. allegato n. 10 cit.).
2.3. Né la recente disciplina in materia di trasparenza d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), prevede, come richiesto dall'art. 22, comma
11, del Codice, la diffusione dei dati nominativi riferiti ai fruitori di permessi, distacchi ed aspettative sindacali, non potendo essere gli stessi
annoverati, sulla base dell'attuale formulazione normativa, tra le tipologie di soggetti per i quali sono nominativamente previste forme di
pubblicità; essi non rientrano , infatti, né tra i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, d.lg. n. 33/2013), né tra i titolari di
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lg. n. 33/2013).
3. Considerato che le informazioni concernenti l'impiego delle risorse pubbliche – nel caso di specie connesse alla fruizione di permessi,
distacchi ed aspettative sindacali retribuiti – sono di interesse generale e tali da contribuire al dibattito pubblico in merito al buon andamento
della pubblica amministrazione, si ritiene che, anche in base alla richiamata disciplina sulla trasparenza (ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lg. n.
33/2013), il Dipartimento della funzione pubblica possa disporre la pubblicazione sul proprio sito web in forma aggregata dei dati relativi ai
fruitori di permessi, distacchi ed aspettative sindacali (articolando l'informazione in esame, ad esempio, in base alle amministrazioni di
appartenenza dei fruitori di detti permessi o alla qualifica degli stessi ovvero in base alla tipologia di permessi, etc.). Tale soluzione,
rispettosa del dato normativo, consentirebbe di conseguire le esigenze di trasparenza, soddisfacendo gli interessi generali ad essa sottesi, e di
preservare in pari tempo il diritto alla protezione dei dati riferiti gli interessati (prevenendo così i rischi derivanti da un'ampia e non
proporzionata, anche dal punto di vista temporale, disseminazione in internet delle informazioni in esame).
Roma, 16 gennaio 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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