Consulta: via da Polizia chi e' sottoposto a misura sicurezza =
(AGI) - Roma, 5 mag. - E' legittima la norma che prevede la
destituzione automatica, e, dunque, la cessazione dal servizio
di chi, appartenente all'Amministrazione della Pubblica
sicurezza, viene sottoposto a una misura di sicurezza
personale, come la liberta' vigilata. La Corte Costituzionale
ha infatti dichiarato "non fondata" la questione sollevata dal
Tar della Sardegna, nell'ambito di una causa intentata da un ex
assistente capo della Polizia di Stato. Secondo il Tar, la
norma contenuta nel dpr 737/1981, inerente "sanzioni
disciplinari per il personale dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza", avrebbe violato sia l'articolo 3 della
Costituzione, "per contrasto con il principio di
ragionevolezza, in considerazione dell'ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto a fattispecie analoghe", e
l'articolo 97, "in quanto, escludendo la valutazione del
soggetto interessato in termini di idoneita' al servizio, non
consentirebbe di verificare in concreto la permanenza dei
requisiti psicofisici di idoneita', necessari ai fini del
permanere del rapporto di pubblico impiego". (AGI)
Oll (Segue)
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NNNNConsulta: via da Polizia chi e' sottoposto a misura sicurezza (2)=
(AGI) - Roma, 5 mag. - I 'giudici delle leggi', con la sentenza
n.112 depositata oggi, hanno chiarito che la norma impugnata
"si pone in termini di specialita' nell'ambito dell'ordinamento
del pubblico impiego: tale specialita' si giustifica in ragione
della peculiarita' e delicatezza dei compiti affidati ad una
particolare categoria di soggetti". Infatti, "con specifico
riferimento a tali compiti, connessi alla salvaguardia di
diritti fondamentali, appare compatibile con i principi
costituzionali - si legge nella sentenza - una disciplina che
valuti in termini rigorosi le conseguenze che discendono, sul
piano del rapporto di impiego, dalla accertata pericolosita'
del pubblico dipendente, in particolar modo laddove, come nel
caso in esame, tale situazione abbia determinato condotte
penalmente rilevanti. Essa trasparentemente riflette la
preminenza attribuita dal legislatore all'interesse della
collettivita' ad essere difesa dalla pericolosita' sociale di
un suo membro, allorche' questo sia un dipendente
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, rispetto
all'interesse del singolo alla graduazione della sanzione
disciplinare che gli deve essere applicata". (AGI)
Oll (Segue)
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onsulta: via da Polizia chi e' sottoposto a misura sicurezza (3)=
(AGI) - Roma, 5 mag. - Tale "preminenza dell'interesse
collettivo attinente alla sicurezza pubblica porta ad
escludere, nel caso in esame - scrivono i giudici della
Consulta - la violazione dei principi" fissati dagli articoli 3
e 97 della Costituzione. In particolare, con riguardo al
personale di pubblica sicurezza, "il giudizio di pericolosita'
sociale, che e' presupposto dell'applicazione della misura -
osserva la Corte Costituzionale - e' ostativo della permanenza
del rapporto di impiego, stante la indefettibile necessita' che
sussistano, e non vi sia ragione di temere che possano venir
meno in futuro, i requisiti soggettivi di idoneita' richiesti
dall'ordinamento. Va dunque esclusa - conclude la sentenza -
l'irragionevolezza della norma denunciata e la sua contrarieta'
ai parametri costituzionali evocati". (AGI)
Oll
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