Atto Camera
Interpellanza 2-00691
presentato daInterpellanza 2-00691
MATARRESE Salvatore
testo di
Mercoledì 24 settembre 2014, seduta n. 297
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
nell'anno 2012 è stato indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia di finanza riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (cosiddetto VFP1) o quadriennale (cosiddetto VFP4) ovvero in rafferma annuale (cosiddetto VFP1T), in servizio o in congedo (Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 28 del 10-4-2012);
le graduatorie finali di merito sono state pubblicate in data 21 febbraio 2013. I vincitori sono 750 mentre gli idonei in soprannumero sono 789;
il 21 ottobre 2013 è stata avviata al corso di formazione per allievi finanzieri una prima aliquota di 327 vincitori per l'arruolamento diretto del concorso, definita in maniera proporzionale tra i contingenti e le specializzazioni a concorso nell'ordine delle graduatorie finali di merito così composta: a) per il contingente ordinario, da 282 candidati; b) per il contingente ordinario, specializzazione «tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)», da 15 candidati; c) per il contingente mare, specializzazione «nocchiere», da 18 candidati; d) specializzazione «operatore di sistema», da 12 candidati;
restano ancora da avviare al corso di formazione la restante parte di 310 allievi vincitori, la seconda aliquota di 113 unità da rendere disponibili per la ferma quadriennale nelle forze armate ed eventualmente, in base alle necessità, il totale degli idonei ovvero 769 unità la cui graduatoria è stata prorogata da successivi provvedimenti governativi;
il comma 4 dell'articolo 4 del testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.». (13A08778) (GU Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013), infatti, ha disposto la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici, e quindi anche del predetto concorso per la guardia di finanza, così come segue: «4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di “entrata in vigore” del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al “31 dicembre 2016”;
tenuto conto del rilevante numero di idonei al concorso oggetto del presente atto, l'indizione di un ulteriore concorso per il reclutamento di nuovi allievi finanzieri rischierebbe di aggravare di ulteriori costi le casse dello Stato;
il comma 3 dell'articolo 4 del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, dispone, infatti, quanto segue: «3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa, amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
a conferma di quanto citato nel precedente punto di premessa, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 28 luglio 2011 n° 14, ai sensi dell'articolo 99, comma 5, del codice del processo amministrativo, disponeva quanto segue: «In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti». In questo modo, i giudici sono intervenuti sulla vexata quaestio concernente la necessità o meno di motivare la scelta di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria ancora valida ed efficace;
le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con le modifiche della legge 11 agosto 2014, n. 11, hanno già consentito l'immissione in ruolo di idonei appartenenti al Corpo di polizia tramite lo scorrimento delle relative graduatorie di concorso evitando, in questo modo, l'indizione di un nuovo bando con conseguenti spese per lo Stato –:
se rientri nelle linee politiche del Governo la volontà di autorizzare le assunzioni di personale della Guardia di finanza attingendo alla graduatoria dei vincitori e degli idonei relative al concorso citato in premessa ed in particolare immettendo in ruolo le aliquote composte rispettivamente da 310 e 113 unità e prevedendo la graduale immissione in ruolo dei restanti 789 idonei.
(2-00691) «Matarrese».
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