Translate

mercoledì 22 aprile 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 marzo 2015, n. 46 Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. (15G00059) (GU n.93 del 22-4-2015) Vigente al: 7-5-2015



         MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 marzo 2015, n. 46 
Regolamento recante regime giuridico  di  alcuni  veicoli  utilizzati
dalle  autoscuole  per  le  esercitazioni  e   gli   esami   per   il
conseguimento delle patenti di guida. (15G00059) 
(GU n.93 del 22-4-2015)

 
 Vigente al: 7-5-2015  
 
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice  della  strada»,
ed   in   particolare   gli   articoli   116   e   123   concernenti,
rispettivamente, le patenti per la  guida  dei  veicoli  a  motore  e
l'attivita' di autoscuole; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato,  alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3; 
  Visto l'articolo 123, comma 7, del decreto  legislativo  30  aprile
1992,  n.  285,  laddove  e'   previsto   che   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con  propri  decreti,  tra
l'altro, le caratteristiche delle attrezzature, tra cui i veicoli, di
cui devono disporre le autoscuole per esercitare la loro attivita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
patente  di  guida,  ed  in  particolare  l'articolo  28  concernente
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia  di  patenti,
nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i  criteri  minimi  che
devono essere soddisfatti dai veicoli  impiegati  per  effettuare  le
prove di capacita' e comportamento; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio 1995, n. 317, e successive modifiche e  integrazioni,  recante
la  disciplina  dell'attivita'  delle  autoscuole,  come  da   ultimo
modificato dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 10 gennaio 2014, n. 30; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
gennaio 2013, recante «Disciplina  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti  di  categoria  C1,  C,  D1  e  D,  anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE» ed in particolare l'articolo 6, comma 1,
lettere b) e c); 
  Ritenuto di dover  adeguare  la  disciplina  in  materia  di  parco
veicolare delle autoscuole alle nuove disposizioni in materia di  cui
al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'  di
estendere il regime di mobilita' del parco veicolare  appartenente  a
piu' sedi di autoscuola aventi unico proprietario, anche ai centri di
istruzione  automobilistica  costituiti,  nell'ambito  della   stessa
provincia, da un unico consorzio; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 dicembre 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modifiche all'articolo 7-bis 
                 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. All'articolo 7-bis del decreto 17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola  o  di  un
centro  di  istruzione  automobilistica  i  veicoli  utili   per   le
esercitazioni e per la  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B  con
il codice UE armonizzato  96,  di  cui  all'articolo  116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' per il conseguimento  delle  patenti  di  guida
speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1  e  D1E.  Tali  veicoli
possono essere messi a disposizione  dall'allievo  dell'autoscuola  o
del centro di istruzione automobilistica, o  da  terzi,  proprietari,
usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto
di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo,
in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia
consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo
elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.»; 
  b) al comma 4, le parole «e quelli di cui al comma 3,  lettera  a)»
sono sostituite da: «, B con il codice  UE  armonizzato  96,  di  cui
all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e  quarto  periodo,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1  e  BE  nonche'  delle
patenti di guida speciali»; 
  c) al comma 5, le parole «di cui  al  comma  3,  lettera  b)»  sono
sostituite da: «utili al conseguimento  delle  patenti  di  guida  di
categoria C1, C1E, D1 e D1E»; 
  d) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I veicoli
in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i
centri  di  istruzione  automobilistica   costituiti   dal   medesimo
consorzio nell'ambito della stessa provincia.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 12 marzo 2015 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1224 

Nessun commento: