N. 93 ORDINANZA 22 aprile - 15 maggio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Trasporto - Autotrasporto di merci su strada - Azione diretta del
vettore finale verso tutti coloro che hanno ordinato il trasporto -
Disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge -
Denunciato difetto di omogeneita' rispetto ai contenuti e alle
finalita' del medesimo decreto-legge -Manifesta infondatezza della
questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 2010, n. 127, art. 1-bis, comma 2, lettera e),
introduttivo dell'art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286.
- Costituzione, art. 77, secondo comma.
(GU n.21 del 20-5-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma
2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni
urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di
trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore
dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore), promossi dal Tribunale
ordinario di Prato, con ordinanza del 5 marzo 2019, dal Giudice
onorario di pace di Cagliari, con ordinanza del 19 dicembre 2018, e
dalla Corte d'appello di Cagliari, con ordinanza del 27 febbraio
2019, rispettivamente iscritte ai numeri 112, 124 e 126 del registro
ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34 e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Visti gli atti di costituzione della Guna spa e della Prealpi
spa, nonche' gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito il Giudice relatore Nicolo' Zanon nella camera di consiglio
del 22 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente
della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2020.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Prato, il Giudice onorario
di pace di Cagliari e la Corte d'appello di Cagliari, con ordinanze
di analogo tenore (rispettivamente iscritte ai numeri 112, 124 e 126
del registro ordinanze 2019), hanno sollevato, in riferimento
all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per
assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto
marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore), che assegna al vettore, il
quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro
vettore, un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei
confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto;
che, con riferimento al giudizio iscritto al r.o. n. 112 del
2019, la controversia innanzi al Tribunale di Prato ha ad oggetto
l'opposizione promossa dalla societa' Guna spa contro il decreto
ingiuntivo emesso su istanza della societa' Vetos srl, al fine di
ottenere il pagamento del corrispettivo di prestazioni di
autotrasporto di merci su strada per conto terzi;
che la pretesa di pagamento soddisfatta dal decreto ingiuntivo e'
avanzata dalla societa' Vetos srl allegando di avere eseguito
prestazioni di trasporto come vettore su incarico della societa'
Trans Vector 2 srl, a sua volta incaricata dalla mittente Guna spa,
nei confronti della quale la ricorrente intende esercitare l'azione
diretta di cui all'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005;
che la societa' Guna spa ha proposto opposizione avverso il
predetto decreto ingiuntivo allegando, in primo luogo, di avere
stipulato un contratto di trasporto solo con altra societa'
(Pharmavector srl), poi dichiarata fallita, e, in secondo luogo,
eccependo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-ter del d.lgs.
n. 286 del 2005, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.;
che il Tribunale di Prato ritiene rilevante la questione, in
quanto la societa' creditrice, nel giudizio a quo, avrebbe esercitato
proprio l'azione diretta prevista dalla disposizione censurata,
procedendo nei confronti del committente originario, il quale avrebbe
incaricato del trasporto, come vettore, la societa' Pharmavector srl,
che a sua volta avrebbe dato incarico alla societa' Trans Vector 2
srl, la quale infine avrebbe dato mandato di eseguire il trasporto
alla societa' Vetos srl;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ricorda che l'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 e' stato
introdotto dalla legge n. 127 del 2010, di conversione del d.l. n.
103 del 2010, che in origine non conteneva una simile previsione
normativa;
che, infatti, il d.l. n. 103 del 2010, titolato «Disposizioni
urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di
trasporto marittimo», sarebbe stato emanato al solo scopo -
esplicitato nel relativo preambolo - di completare la procedura di
dismissione dell'intero capitale sociale della societa' Tirrenia di
Navigazione spa e, nel contempo, di assicurare la regolarita' del
servizio pubblico di trasporto marittimo, con particolare riguardo al
periodo di picco del traffico estivo;
che la legge di conversione del d.l. n. 103 del 2010, oltre a
modificare il titolo del testo normativo - da «Disposizioni urgenti
per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto
marittimo» a «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del
servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della
produttivita' nel settore dei trasporti» - avrebbe invece introdotto
una serie di disposizioni attinenti anche all'attivita' di
autotrasporto di merci per conto di terzi, tra cui quella censurata,
giudicata «completamente scollegata dai contenuti gia' disciplinati
dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessita' di
assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto
marittimo in un arco temporale limitato»;
che il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale
secondo cui la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo
a quello del decreto-legge (sono citate le sentenze n. 32 del 2014 e
n. 22 del 2012, nonche' l'ordinanza n. 34 del 2013), sicche'
l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano
attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di
quest'ultimo, determinerebbe un vizio della legge di conversione in
parte qua;
che, in definitiva, per il giudice a quo, dalla giurisprudenza
costituzionale citata si trarrebbe la conclusione che la violazione
dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneita' si
determina quando le disposizioni aggiunte siano totalmente «estranee»
o addirittura «intruse», cioe' tali da interrompere ogni correlazione
tra il decreto-legge e la legge di conversione (sono citate le
sentenze n. 169 del 2017, n. 145 del 2015 e n. 251 del 2014), cio'
che sarebbe avvenuto, appunto, nel caso in esame;
che si e' costituita la societa' Guna spa, parte del giudizio
principale, aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di
rimessione a sostegno della dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata;
che, quanto al giudizio iscritto al r.o. n. 124 del 2019, il
Giudice onorario di pace di Cagliari espone che la controversia nasce
dall'opposizione proposta dalla societa' KWS Italia spa avverso il
decreto ingiuntivo emesso in favore della societa' Logistica
Mediterranea spa, per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo
per i servizi di trasporto eseguiti su incarico della societa' Topco
spa;
che l'opposta societa' Logistica Mediterranea spa avrebbe agito
direttamente nei confronti dell'opponente societa' KWS Italia spa,
ossia della committente dei trasporti dalla prima eseguiti su
incarico del vettore principale Topco spa, ai sensi dell'art. 7-ter
del d.lgs. n. 286 del 2005, con conseguente rilevanza della questione
di legittimita' costituzionale sollevata, dalla cui definizione
dipenderebbe l'accertamento della legittimazione passiva della
societa' KWS Italia spa, non risultando che questa sia legata alla
societa' Logistica Mediterranea spa «da un rapporto contrattuale che
avrebbe, comunque, legittimato l'azione diretta nei suoi confronti»;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il Giudice onorario
di pace di Cagliari espone argomentazioni del tutto coincidenti con
quelle dell'ordinanza del Tribunale di Prato illustrate in
precedenza;
che, per quanto concerne il giudizio iscritto al r.o. n. 126 del
2019, la Corte d'appello di Cagliari riferisce di essere chiamata a
decidere sull'impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata
dal Tribunale ordinario di Oristano;
che quest'ultimo ha rigettato l'opposizione avanzata dalla
societa' Prealpi spa avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore
della societa' AF Sardegna srl, per il pagamento di somme pretese -
in forza dell'azione diretta prevista dall'art. 7-ter del d. lgs. 286
del 2005 - a titolo di corrispettivo per i trasporti eseguiti per
conto della societa' Trasporti Brianese C. & G. srl, a tanto, a sua
volta, incaricata dalla societa' Prealpi spa;
che avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la
societa' Prealpi spa, adducendo motivi attinenti al merito della
pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo opposto e riproponendo una
eccezione d'illegittimita' costituzionale della disposizione
censurata, disattesa dal giudice di prime cure e attinente, tra
l'altro, alla violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.
che la Corte d'appello rimettente evidenzia come la pretesa
creditoria della societa' AF Sardegna srl nei confronti della
societa' appellante Prealpi spa si fonda proprio sulla disposizione
censurata, da cio' derivando la rilevanza della questione sollevata;
che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la Corte
d'appello di Cagliari menziona la medesima giurisprudenza
costituzionale richiamata nelle ordinanze iscritte ai numeri r.o. n.
112 e n. 124 del 2019, in precedenza illustrate, e afferma che
l'applicazione dei principi in essa enunciati «dovrebbe portare a far
ritenere insussistente il requisito dell'omogeneita' e del nesso
finalistico del censurato articolo rispetto alle norme originarie
contenute nel decreto-legge», per le medesime ragioni evidenziate
nelle ordinanze di rimessione appena citate;
che nel giudizio si e' costituita la societa' Prealpi spa, parte
appellante nel giudizio principale, aderendo alle argomentazioni
proposte nell'ordinanza di rimessione a sostegno della dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della disposizione censurata;
che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, depositando atti di analogo tenore e concludendo per la non
fondatezza della questione, non potendosi definire la disposizione
censurata "totalmente estranea" o addirittura "intrusa";
che, in prossimita' dell'udienza pubblica, la societa' Guna spa
ha depositato ulteriore memoria, con la quale - pur prendendo atto
della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 2019, medio
tempore intervenuta - ha riproposto gli argomenti articolati
nell'atto d'intervento.
Considerato che il Tribunale ordinario di Prato, il Giudice
onorario di pace di Cagliari e la Corte d'appello di Cagliari, con
ordinanze di analogo tenore, hanno sollevato, in riferimento all'art.
77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per
assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto
marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter nel decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore);
che, in considerazione dell'identita' della disposizione
censurata e del parametro evocato, i giudizi vanno riuniti per essere
definiti con unica decisione;
che, a parere dei rimettenti, la disposizione denunciata,
aggiunta in sede di conversione, sarebbe contrastante con l'art. 77,
secondo comma, Cost., presentando un contenuto disomogeneo rispetto a
quello dell'originario d.l. n. 103 del 2010;
che, infatti, l'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005 -
introducendo l'azione diretta del vettore che ha svolto un servizio
di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti
coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all'attivita'
di autotrasporto di merci per conto di terzi - risulterebbe
disposizione «completamente scollegata dai contenuti gia'
disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la
necessita' di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di
trasporto marittimo» (cosi' l'ordinanza iscritta al r.o. n. 112 del
2019), venendo dunque a mancare «omogeneita' di contenuti e di
finalita' tra la disposizione introdotta in sede di conversione e le
disposizioni originariamente contenute nel decreto legge» (ordinanza
iscritta al r.o. n. 124 del 2019), con conseguente insussistenza del
«requisito dell'omogeneita' e del nesso finalistico del censurato
articolo rispetto alle norme originarie contenute nel decreto-legge»
(ordinanza iscritta al r.o. n. 126 del 2019);
che la questione in esame, sollevata in forza di censure del
tutto corrispondenti a quelle ora dedotte, e' gia' stata dichiarata
non fondata con la sentenza n. 226 del 2019, successiva alle
ordinanze di rimessione;
che, in tale pronuncia, questa Corte - nel riaffermare il
principio secondo cui la legge di conversione rappresenta una legge
funzionalizzata e specializzata, che non puo' aprirsi a oggetti
eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell'atto con
forza di legge (sentenza n. 181 del 2019) - ha anche ribadito che un
difetto di omogeneita', in violazione dell'art. 77, secondo comma,
Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di
conversione sono totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioe'
tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la
legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014);
che, pertanto, solo la palese «estraneita' delle norme impugnate
rispetto all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge» (sentenza n.
22 del 2012) oppure la «evidente o manifesta mancanza di ogni nesso
di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di
conversione e quelle dell'originario decreto-legge» (sentenza n. 154
del 2015) possono inficiare di per se' la legittimita' costituzionale
della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza n. 181
del 2019);
che, sempre nella sentenza n. 226 del 2019, si e' chiarito che la
coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la
disciplina originaria puo' essere valutata sia dal punto di vista
oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e
finalistico (sentenza n. 32 del 2014), come del resto confermato
anche dalla giurisprudenza successiva (sentenza n. 247 del 2019 e
ordinanza n. 274 del 2019);
che la disposizione censurata, relativa alla stessa «materia»
sulla quale incide l'atto con forza di legge da convertire, cioe' il
trasporto, prevede un intervento a favore delle imprese di
autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell'ambito del
trasporto di merci su strada), e percio' condivide con il
decreto-legge originario la "comune natura" (sentenza n. 251 del
2014) di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di
crisi, sicche', sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal
punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa
l'evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le
disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle
dell'originario decreto-legge;
che, in base a questi criteri di valutazione, la sentenza n. 226
del 2019 ha affermato l'insussistenza di elementi sufficienti a
sostenere la palese estraneita', o addirittura il carattere intruso,
della disposizione censurata;
che la questione oggi proposta, non aggiungendo ne' argomenti,
ne' profili nuovi rispetto a quelli gia' esaminati, deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per
assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto
marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore), sollevata, in riferimento
all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Prato, dal Giudice onorario di pace di Cagliari e dalla
Corte d'appello di Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolo' ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Nessun commento:
Posta un commento