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mercoledì 20 maggio 2020

N. 93 ORDINANZA 22 aprile - 15 maggio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Trasporto - Autotrasporto di merci su strada - Azione diretta del vettore finale verso tutti coloro che hanno ordinato il trasporto - Disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciato difetto di omogeneita' rispetto ai contenuti e alle finalita' del medesimo decreto-legge -Manifesta infondatezza della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, art. 1-bis, comma 2, lettera e), introduttivo dell'art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. - Costituzione, art. 77, secondo comma. (GU n.21 del 20-5-2020 )



N. 93 ORDINANZA 22 aprile - 15 maggio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Trasporto - Autotrasporto di merci su strada  -  Azione  diretta  del
  vettore finale verso tutti coloro che hanno ordinato il trasporto -
  Disposizione introdotta in sede di conversione di  decreto-legge  -
  Denunciato difetto di omogeneita'  rispetto  ai  contenuti  e  alle
  finalita' del medesimo decreto-legge -Manifesta infondatezza  della
  questione.
- Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni,
  nella legge 4 agosto 2010, n. 127, art. 1-bis, comma 2, lettera e),
  introduttivo dell'art. 7-ter del decreto  legislativo  21  novembre
  2005, n. 286.
- Costituzione, art. 77, secondo comma.
(GU n.21 del 20-5-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma
2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103  (Disposizioni
urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto marittimo ed il sostegno della  produttivita'  nel  settore
dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge  4  agosto
2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto
normativo in  materia  di  liberalizzazione  regolata  dell'esercizio
dell'attivita'  di   autotrasportatore),   promossi   dal   Tribunale
ordinario di Prato, con ordinanza  del  5  marzo  2019,  dal  Giudice
onorario di pace di Cagliari, con ordinanza del 19 dicembre  2018,  e
dalla Corte d'appello di Cagliari,  con  ordinanza  del  27  febbraio
2019, rispettivamente iscritte ai numeri 112, 124 e 126 del  registro
ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34 e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2019.
    Visti gli atti di costituzione della Guna  spa  e  della  Prealpi
spa, nonche' gli atti d'intervento del Presidente del  Consiglio  dei
ministri;
    udito il Giudice relatore Nicolo' Zanon nella camera di consiglio
del 22 aprile 2020, svolta, ai sensi  del  decreto  della  Presidente
della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);
    deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2020.
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Prato, il Giudice onorario
di pace di Cagliari e la Corte d'appello di Cagliari,  con  ordinanze
di analogo tenore (rispettivamente iscritte ai numeri 112, 124 e  126
del  registro  ordinanze  2019),  hanno  sollevato,  in   riferimento
all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del
decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  ed  il  sostegno  della  produttivita'  nel  settore   dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.  7-ter  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto
normativo in  materia  di  liberalizzazione  regolata  dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore),  che  assegna  al  vettore,  il
quale ha svolto  un  servizio  di  trasporto  su  incarico  di  altro
vettore, un'azione diretta per il  pagamento  del  corrispettivo  nei
confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto;
    che, con riferimento al giudizio iscritto  al  r.o.  n.  112  del
2019, la controversia innanzi al Tribunale di  Prato  ha  ad  oggetto
l'opposizione promossa dalla societa'  Guna  spa  contro  il  decreto
ingiuntivo emesso su istanza della societa' Vetos  srl,  al  fine  di
ottenere  il  pagamento   del   corrispettivo   di   prestazioni   di
autotrasporto di merci su strada per conto terzi;
    che la pretesa di pagamento soddisfatta dal decreto ingiuntivo e'
avanzata  dalla  societa'  Vetos  srl  allegando  di  avere  eseguito
prestazioni di trasporto come  vettore  su  incarico  della  societa'
Trans Vector 2 srl, a sua volta incaricata dalla mittente  Guna  spa,
nei confronti della quale la ricorrente intende  esercitare  l'azione
diretta di cui all'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005;
    che la societa' Guna  spa  ha  proposto  opposizione  avverso  il
predetto decreto ingiuntivo  allegando,  in  primo  luogo,  di  avere
stipulato  un  contratto  di  trasporto  solo  con   altra   societa'
(Pharmavector srl), poi dichiarata  fallita,  e,  in  secondo  luogo,
eccependo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-ter del  d.lgs.
n. 286 del 2005, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.;
    che il Tribunale di Prato  ritiene  rilevante  la  questione,  in
quanto la societa' creditrice, nel giudizio a quo, avrebbe esercitato
proprio  l'azione  diretta  prevista  dalla  disposizione  censurata,
procedendo nei confronti del committente originario, il quale avrebbe
incaricato del trasporto, come vettore, la societa' Pharmavector srl,
che a sua volta avrebbe dato incarico alla societa'  Trans  Vector  2
srl, la quale infine avrebbe dato mandato di  eseguire  il  trasporto
alla societa' Vetos srl;
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ricorda che l'art.  7-ter  del  d.lgs.  n.  286  del  2005  e'  stato
introdotto dalla legge n. 127 del 2010, di conversione  del  d.l.  n.
103 del 2010, che in origine  non  conteneva  una  simile  previsione
normativa;
    che, infatti, il d.l. n. 103  del  2010,  titolato  «Disposizioni
urgenti per  assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto  marittimo»,  sarebbe  stato  emanato  al  solo   scopo   -
esplicitato nel relativo preambolo - di completare  la  procedura  di
dismissione dell'intero capitale sociale della societa'  Tirrenia  di
Navigazione spa e, nel contempo, di  assicurare  la  regolarita'  del
servizio pubblico di trasporto marittimo, con particolare riguardo al
periodo di picco del traffico estivo;
    che la legge di conversione del d.l. n. 103  del  2010,  oltre  a
modificare il titolo del testo normativo - da  «Disposizioni  urgenti
per assicurare la regolarita'  del  servizio  pubblico  di  trasporto
marittimo» a «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita'  del
servizio  pubblico  di  trasporto  marittimo  ed  il  sostegno  della
produttivita' nel settore dei trasporti» - avrebbe invece  introdotto
una  serie  di  disposizioni   attinenti   anche   all'attivita'   di
autotrasporto di merci per conto di terzi, tra cui quella  censurata,
giudicata «completamente scollegata dai contenuti  gia'  disciplinati
dal  decreto-legge,  riguardanti  esclusivamente  la  necessita'   di
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo in un arco temporale limitato»;
    che  il  rimettente  richiama  la  giurisprudenza  costituzionale
secondo cui la legge di conversione deve avere un contenuto  omogeneo
a quello del decreto-legge (sono citate le sentenze n. 32 del 2014  e
n. 22  del  2012,  nonche'  l'ordinanza  n.  34  del  2013),  sicche'
l'inclusione di emendamenti  e  articoli  aggiuntivi  che  non  siano
attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di
quest'ultimo, determinerebbe un vizio della legge di  conversione  in
parte qua;
    che, in definitiva, per il giudice a  quo,  dalla  giurisprudenza
costituzionale citata si trarrebbe la conclusione che  la  violazione
dell'art. 77, secondo comma, Cost.  per  difetto  di  omogeneita'  si
determina quando le disposizioni aggiunte siano totalmente «estranee»
o addirittura «intruse», cioe' tali da interrompere ogni correlazione
tra il decreto-legge e  la  legge  di  conversione  (sono  citate  le
sentenze n. 169 del 2017, n. 145 del 2015 e n. 251  del  2014),  cio'
che sarebbe avvenuto, appunto, nel caso in esame;
    che si e' costituita la societa' Guna  spa,  parte  del  giudizio
principale, aderendo alle argomentazioni  esposte  nell'ordinanza  di
rimessione  a  sostegno   della   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata;
    che, quanto al giudizio iscritto al r.o.  n.  124  del  2019,  il
Giudice onorario di pace di Cagliari espone che la controversia nasce
dall'opposizione proposta dalla societa' KWS Italia  spa  avverso  il
decreto  ingiuntivo  emesso  in  favore  della   societa'   Logistica
Mediterranea spa, per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo
per i servizi di trasporto eseguiti su incarico della societa'  Topco
spa;
    che l'opposta societa' Logistica Mediterranea spa  avrebbe  agito
direttamente nei confronti dell'opponente societa'  KWS  Italia  spa,
ossia  della  committente  dei  trasporti  dalla  prima  eseguiti  su
incarico del vettore principale Topco spa, ai sensi  dell'art.  7-ter
del d.lgs. n. 286 del 2005, con conseguente rilevanza della questione
di  legittimita'  costituzionale  sollevata,  dalla  cui  definizione
dipenderebbe  l'accertamento  della  legittimazione   passiva   della
societa' KWS Italia spa, non risultando che questa  sia  legata  alla
societa' Logistica Mediterranea spa «da un rapporto contrattuale  che
avrebbe, comunque, legittimato l'azione diretta nei suoi confronti»;
    che, in punto di non manifesta infondatezza, il Giudice  onorario
di pace di Cagliari espone argomentazioni del tutto  coincidenti  con
quelle  dell'ordinanza  del  Tribunale   di   Prato   illustrate   in
precedenza;
    che, per quanto concerne il giudizio iscritto al r.o. n. 126  del
2019, la Corte d'appello di Cagliari riferisce di essere  chiamata  a
decidere sull'impugnazione proposta avverso una sentenza  pronunciata
dal Tribunale ordinario di Oristano;
    che  quest'ultimo  ha  rigettato  l'opposizione  avanzata   dalla
societa' Prealpi spa avverso il decreto ingiuntivo emesso  in  favore
della societa' AF Sardegna srl, per il pagamento di somme  pretese  -
in forza dell'azione diretta prevista dall'art. 7-ter del d. lgs. 286
del 2005 - a titolo di corrispettivo per  i  trasporti  eseguiti  per
conto della societa' Trasporti Brianese C. & G. srl, a tanto,  a  sua
volta, incaricata dalla societa' Prealpi spa;
    che avverso la sentenza di primo grado  ha  proposto  appello  la
societa' Prealpi spa, adducendo  motivi  attinenti  al  merito  della
pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo opposto e riproponendo una
eccezione   d'illegittimita'   costituzionale   della    disposizione
censurata, disattesa dal giudice  di  prime  cure  e  attinente,  tra
l'altro, alla violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.
    che la Corte  d'appello  rimettente  evidenzia  come  la  pretesa
creditoria  della  societa'  AF  Sardegna  srl  nei  confronti  della
societa' appellante Prealpi spa si fonda proprio  sulla  disposizione
censurata, da cio' derivando la rilevanza della questione sollevata;
    che, sotto il profilo della non manifesta infondatezza, la  Corte
d'appello   di   Cagliari   menziona   la   medesima   giurisprudenza
costituzionale richiamata nelle ordinanze iscritte ai numeri r.o.  n.
112 e n. 124 del  2019,  in  precedenza  illustrate,  e  afferma  che
l'applicazione dei principi in essa enunciati «dovrebbe portare a far
ritenere insussistente il  requisito  dell'omogeneita'  e  del  nesso
finalistico del censurato articolo  rispetto  alle  norme  originarie
contenute nel decreto-legge», per  le  medesime  ragioni  evidenziate
nelle ordinanze di rimessione appena citate;
    che nel giudizio si e' costituita la societa' Prealpi spa,  parte
appellante nel  giudizio  principale,  aderendo  alle  argomentazioni
proposte nell'ordinanza di rimessione a sostegno della  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della disposizione censurata;
    che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, depositando atti di analogo tenore e concludendo  per  la  non
fondatezza della questione, non potendosi  definire  la  disposizione
censurata "totalmente estranea" o addirittura "intrusa";
    che, in prossimita' dell'udienza pubblica, la societa'  Guna  spa
ha depositato ulteriore memoria, con la quale -  pur  prendendo  atto
della sentenza della Corte costituzionale  n.  226  del  2019,  medio
tempore  intervenuta  -  ha  riproposto  gli   argomenti   articolati
nell'atto d'intervento.
    Considerato che il  Tribunale  ordinario  di  Prato,  il  Giudice
onorario di pace di Cagliari e la Corte d'appello  di  Cagliari,  con
ordinanze di analogo tenore, hanno sollevato, in riferimento all'art.
77, secondo comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.   1-bis,   comma   2,   lettera   e),   del
decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  ed  il  sostegno  della  produttivita'  nel  settore   dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.  7-ter  nel  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto
normativo in  materia  di  liberalizzazione  regolata  dell'esercizio
dell'attivita' di autotrasportatore);
    che,  in   considerazione   dell'identita'   della   disposizione
censurata e del parametro evocato, i giudizi vanno riuniti per essere
definiti con unica decisione;
    che,  a  parere  dei  rimettenti,  la  disposizione   denunciata,
aggiunta in sede di conversione, sarebbe contrastante con l'art.  77,
secondo comma, Cost., presentando un contenuto disomogeneo rispetto a
quello dell'originario d.l. n. 103 del 2010;
    che,  infatti,  l'art.  7-ter  del  d.lgs.  n.  286  del  2005  -
introducendo l'azione diretta del vettore che ha svolto  un  servizio
di trasporto su incarico di altro  vettore  nei  confronti  di  tutti
coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all'attivita'
di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  -   risulterebbe
disposizione   «completamente   scollegata   dai    contenuti    gia'
disciplinati  dal  decreto-legge,   riguardanti   esclusivamente   la
necessita' di assicurare la  regolarita'  del  servizio  pubblico  di
trasporto marittimo» (cosi' l'ordinanza iscritta al r.o. n.  112  del
2019), venendo dunque  a  mancare  «omogeneita'  di  contenuti  e  di
finalita' tra la disposizione introdotta in sede di conversione e  le
disposizioni originariamente contenute nel decreto legge»  (ordinanza
iscritta al r.o. n. 124 del 2019), con conseguente insussistenza  del
«requisito dell'omogeneita' e del  nesso  finalistico  del  censurato
articolo rispetto alle norme originarie contenute nel  decreto-legge»
(ordinanza iscritta al r.o. n. 126 del 2019);
    che la questione in esame, sollevata  in  forza  di  censure  del
tutto corrispondenti a quelle ora dedotte, e' gia'  stata  dichiarata
non fondata  con  la  sentenza  n.  226  del  2019,  successiva  alle
ordinanze di rimessione;
    che, in  tale  pronuncia,  questa  Corte  -  nel  riaffermare  il
principio secondo cui la legge di conversione rappresenta  una  legge
funzionalizzata e specializzata,  che  non  puo'  aprirsi  a  oggetti
eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell'atto  con
forza di legge (sentenza n. 181 del 2019) - ha anche ribadito che  un
difetto di omogeneita', in violazione dell'art.  77,  secondo  comma,
Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in  sede  di
conversione sono totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioe'
tali da interrompere ogni correlazione  tra  il  decreto-legge  e  la
legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014);
    che, pertanto, solo la palese «estraneita' delle norme  impugnate
rispetto all'oggetto e alle finalita' del decreto-legge» (sentenza n.
22 del 2012) oppure la «evidente o manifesta mancanza di  ogni  nesso
di interrelazione tra le  disposizioni  incorporate  nella  legge  di
conversione e quelle dell'originario decreto-legge» (sentenza n.  154
del 2015) possono inficiare di per se' la legittimita' costituzionale
della norma introdotta con la legge di conversione (sentenza  n.  181
del 2019);
    che, sempre nella sentenza n. 226 del 2019, si e' chiarito che la
coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di  conversione  con  la
disciplina originaria puo' essere valutata sia  dal  punto  di  vista
oggettivo  o  materiale,  sia  dal  punto  di  vista   funzionale   e
finalistico (sentenza n. 32 del  2014),  come  del  resto  confermato
anche dalla giurisprudenza successiva (sentenza n.  247  del  2019  e
ordinanza n. 274 del 2019);
    che la disposizione censurata,  relativa  alla  stessa  «materia»
sulla quale incide l'atto con forza di legge da convertire, cioe'  il
trasporto,  prevede  un  intervento  a  favore   delle   imprese   di
autotrasporto (in particolare dei  vettori  finali,  nell'ambito  del
trasporto  di  merci  su  strada),  e  percio'   condivide   con   il
decreto-legge originario la "comune  natura"  (sentenza  n.  251  del
2014) di misura finalizzata alla risoluzione  di  una  situazione  di
crisi, sicche', sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal
punto  di  vista  funzionale  e  finalistico,  deve  essere   esclusa
l'evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra  le
disposizioni  incorporate  nella  legge  di  conversione   e   quelle
dell'originario decreto-legge;
    che, in base a questi criteri di valutazione, la sentenza n.  226
del 2019 ha  affermato  l'insussistenza  di  elementi  sufficienti  a
sostenere la palese estraneita', o addirittura il carattere  intruso,
della disposizione censurata;
    che la questione oggi proposta, non  aggiungendo  ne'  argomenti,
ne' profili nuovi rispetto  a  quelli  gia'  esaminati,  deve  essere
dichiarata manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del
decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  103  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  regolarita'  del  servizio  pubblico   di   trasporto
marittimo  ed  il  sostegno  della  produttivita'  nel  settore   dei
trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010,
n. 127, nella  parte  in  cui  inserisce  l'art.  7-ter  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per  il  riassetto
normativo in  materia  di  liberalizzazione  regolata  dell'esercizio
dell'attivita'  di  autotrasportatore),  sollevata,  in   riferimento
all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dal   Tribunale
ordinario di Prato, dal Giudice onorario di pace di Cagliari e  dalla
Corte d'appello di Cagliari, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                      Nicolo' ZANON, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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