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mercoledì 20 maggio 2020

N. 92 ORDINANZA 7 aprile - 15 maggio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca automatica della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e individualizzazione del trattamento penale - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 222. - Costituzione, artt. 3 e 27. (GU n.21 del 20-5-2020 )

N. 92 ORDINANZA 7 aprile - 15 maggio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e
  lesioni personali stradali gravi o gravissime -  Revoca  automatica
  della patente di guida -  Denunciata  violazione  dei  principi  di
  eguaglianza, ragionevolezza e individualizzazione  del  trattamento
  penale - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 222.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.21 del 20-5-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  222  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), promosso dal Tribunale ordinario di Massa  nel  procedimento
penale a carico di F. K., con ordinanza del 6 dicembre 2018, iscritta
al n. 106 del registro ordinanze 2019  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2019.
    Udito il  Giudice  relatore  Giovanni  Amoroso  nella  camera  di
consiglio del 6 aprile 2020,  svolta,  ai  sensi  del  decreto  della
Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);
    deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.
    Ritenuto che, con ordinanza del 6  dicembre  2018,  il  Tribunale
ordinario di Massa  in  persona  del  Giudice  onorario  di  pace  ha
sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  27,  terzo  comma,  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  222
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), nella parte in cui  prevede  l'applicazione  della  medesima
sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di  guida
a fronte della condanna per reati relativi a condotte  diverse  sotto
il profilo della colpa, dell'offensivita' e della pericolosita';
    che il rimettente riferisce di procedere  nei  confronti  di  una
persona imputata del reato di cui all'art. 590-bis del codice  penale
e che,  in  ipotesi  di  condanna,  dovrebbe  applicare  la  sanzione
accessoria della revoca  della  patente  di  guida,  con  divieto  di
conseguire una nuova patente per la durata di cinque anni;
    che il giudice a quo  dubita  della  legittimita'  costituzionale
della disposizione censurata, per violazione dell'art. 3 Cost., nella
parte in cui prevede l'applicazione della sanzione  accessoria  della
revoca della patente di guida, per la durata di cinque anni, in  caso
di condanna sia per il reato di cui all'art. 590-bis cod.  pen.,  sia
per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.;
    che, in particolare, l'art. 222 cod. strada violerebbe  l'art.  3
Cost., in quanto disciplina in modo analogo situazioni  diverse,  sia
per  gravita'  e  pericolosita',  sia  per  il   diverso   grado   di
rimproverabilita' connesso alle diverse situazioni;
    che  il  citato  parametro  costituzionale   sarebbe,   altresi',
violato, in quanto la medesima sanzione accessoria e' prevista  quale
conseguenza della condanna per il  delitto  di  lesioni  stradali,  a
prescindere  dalla  ricorrenza   delle   circostanze   aggravanti   o
attenuanti specifiche, e per l'omicidio stradale;
    che, inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in  contrasto
con il principio  della  finalita'  rieducativa  della  pena  di  cui
all'art. 27, terzo comma,  Cost.,  in  quanto  prevede  la  medesima,
grave,  sanzione   amministrativa   accessoria   per   condotte   non
parificabili sotto il profilo del disvalore  e  della  necessita'  di
rieducazione del colpevole.
    Considerato che il Tribunale ordinario di Massa, in  persona  del
Giudice onorario di pace, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
27,  terzo  comma,  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  nella  parte  in  cui  prevede
l'applicazione  della  medesima  sanzione  accessoria  della   revoca
quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per reati
relativi a condotte diverse;
    che l'ordinanza di rimessione e' priva di un'adeguata descrizione
della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del  tutto  la
descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo
stesso ascritta per violazione delle  norme  sulla  disciplina  della
circolazione stradale;
    che l'insufficiente descrizione della  fattispecie  impedisce  il
necessario controllo in punto  di  rilevanza  e  rende  le  questioni
manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 103  del  2019,
n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);
    che,  inoltre,  questa  Corte,  con  sentenza  n.  88  del  2019,
successiva    all'ordinanza    di    rimessione,    ha     dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  222,  comma  2,   quarto
periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso  di
condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle  parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati  di
cui  agli  artt.  589-bis  (Omicidio  stradale)  e  590-bis  (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il  giudice
possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la
sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo  periodo  dello
stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna
delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo  e
terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario di Massa in  persona  del  Giudice  di  pace  con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                     Giovanni AMOROSO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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