N. 92 ORDINANZA 7 aprile - 15 maggio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e
lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca automatica
della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di
eguaglianza, ragionevolezza e individualizzazione del trattamento
penale - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 222.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.21 del 20-5-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso dal Tribunale ordinario di Massa nel procedimento
penale a carico di F. K., con ordinanza del 6 dicembre 2018, iscritta
al n. 106 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
2019.
Udito il Giudice relatore Giovanni Amoroso nella camera di
consiglio del 6 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della
Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.
Ritenuto che, con ordinanza del 6 dicembre 2018, il Tribunale
ordinario di Massa in persona del Giudice onorario di pace ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima
sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida
a fronte della condanna per reati relativi a condotte diverse sotto
il profilo della colpa, dell'offensivita' e della pericolosita';
che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di una
persona imputata del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale
e che, in ipotesi di condanna, dovrebbe applicare la sanzione
accessoria della revoca della patente di guida, con divieto di
conseguire una nuova patente per la durata di cinque anni;
che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale
della disposizione censurata, per violazione dell'art. 3 Cost., nella
parte in cui prevede l'applicazione della sanzione accessoria della
revoca della patente di guida, per la durata di cinque anni, in caso
di condanna sia per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., sia
per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.;
che, in particolare, l'art. 222 cod. strada violerebbe l'art. 3
Cost., in quanto disciplina in modo analogo situazioni diverse, sia
per gravita' e pericolosita', sia per il diverso grado di
rimproverabilita' connesso alle diverse situazioni;
che il citato parametro costituzionale sarebbe, altresi',
violato, in quanto la medesima sanzione accessoria e' prevista quale
conseguenza della condanna per il delitto di lesioni stradali, a
prescindere dalla ricorrenza delle circostanze aggravanti o
attenuanti specifiche, e per l'omicidio stradale;
che, inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto
con il principio della finalita' rieducativa della pena di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede la medesima,
grave, sanzione amministrativa accessoria per condotte non
parificabili sotto il profilo del disvalore e della necessita' di
rieducazione del colpevole.
Considerato che il Tribunale ordinario di Massa, in persona del
Giudice onorario di pace, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede
l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca
quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per reati
relativi a condotte diverse;
che l'ordinanza di rimessione e' priva di un'adeguata descrizione
della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la
descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo
stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale;
che l'insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il
necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni
manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 103 del 2019,
n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);
che, inoltre, questa Corte, con sentenza n. 88 del 2019,
successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto
periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di
condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice
possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la
sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello
stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna
delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e
terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Massa in persona del Giudice di pace con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e
lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca automatica
della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di
eguaglianza, ragionevolezza e individualizzazione del trattamento
penale - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 222.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.21 del 20-5-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso dal Tribunale ordinario di Massa nel procedimento
penale a carico di F. K., con ordinanza del 6 dicembre 2018, iscritta
al n. 106 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
2019.
Udito il Giudice relatore Giovanni Amoroso nella camera di
consiglio del 6 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della
Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.
Ritenuto che, con ordinanza del 6 dicembre 2018, il Tribunale
ordinario di Massa in persona del Giudice onorario di pace ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima
sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida
a fronte della condanna per reati relativi a condotte diverse sotto
il profilo della colpa, dell'offensivita' e della pericolosita';
che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di una
persona imputata del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale
e che, in ipotesi di condanna, dovrebbe applicare la sanzione
accessoria della revoca della patente di guida, con divieto di
conseguire una nuova patente per la durata di cinque anni;
che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale
della disposizione censurata, per violazione dell'art. 3 Cost., nella
parte in cui prevede l'applicazione della sanzione accessoria della
revoca della patente di guida, per la durata di cinque anni, in caso
di condanna sia per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., sia
per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.;
che, in particolare, l'art. 222 cod. strada violerebbe l'art. 3
Cost., in quanto disciplina in modo analogo situazioni diverse, sia
per gravita' e pericolosita', sia per il diverso grado di
rimproverabilita' connesso alle diverse situazioni;
che il citato parametro costituzionale sarebbe, altresi',
violato, in quanto la medesima sanzione accessoria e' prevista quale
conseguenza della condanna per il delitto di lesioni stradali, a
prescindere dalla ricorrenza delle circostanze aggravanti o
attenuanti specifiche, e per l'omicidio stradale;
che, inoltre, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto
con il principio della finalita' rieducativa della pena di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede la medesima,
grave, sanzione amministrativa accessoria per condotte non
parificabili sotto il profilo del disvalore e della necessita' di
rieducazione del colpevole.
Considerato che il Tribunale ordinario di Massa, in persona del
Giudice onorario di pace, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede
l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca
quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per reati
relativi a condotte diverse;
che l'ordinanza di rimessione e' priva di un'adeguata descrizione
della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la
descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo
stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale;
che l'insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il
necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni
manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 103 del 2019,
n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);
che, inoltre, questa Corte, con sentenza n. 88 del 2019,
successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto
periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di
condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice
possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la
sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello
stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna
delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e
terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Massa in persona del Giudice di pace con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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