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mercoledì 20 maggio 2020

N. 94 ORDINANZA 22 aprile - 15 maggio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, dal 3 novembre 1997 al 31 dicembre 1997, del diritto al pensionamento di anzianita' anticipato - Denunciata violazione dei principi di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 54 e 55. - Costituzione, art. 3. (GU n.21 del 20-5-2020 )



N. 94 ORDINANZA 22 aprile - 15 maggio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, dal 3  novembre  1997
  al 31 dicembre 1997, del diritto  al  pensionamento  di  anzianita'
  anticipato  -  Denunciata  violazione  dei   principi   di   tutela
  dell'affidamento e di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della
  questione.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 54 e 55.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.21 del 20-5-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  59,  commi
54 e 55, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art.  1  del  decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  30  marzo  1998,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali (Programmazione  dell'accesso  al  pensionamento  di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte  dei  conti,  sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente  tra
A. S. e il Ministero dell'interno - Direzione provinciale del tesoro,
e altro, con ordinanza del 6 dicembre 2018, iscritta al  n.  162  del
registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2019.
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'Istituto  nazionale   della
previdenza  sociale  (INPS),  nonche'  l'atto   di   intervento   del
Presidente del Consiglio dei ministri;
    udito il Giudice relatore Giulio Prosperetti nell'udienza del  22
aprile 2020, svolta, ai sensi  del  decreto  della  Presidente  della
Corte del 24 marzo 2020, punto  1),  lettera  c),  senza  discussione
orale, su conformi istanze delle parti, pervenute  in  data  6  e  15
aprile 2020;
    deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2020.
    Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
Regione Puglia, con ordinanza  depositata  il  6  dicembre  2018,  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  59,
commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 1 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali (Programmazione  dell'accesso  al  pensionamento  di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27  dicembre  1997,  n.  449),  in  riferimento  all'art.   3   della
Costituzione;
    che il giudice a quo espone che il  ricorrente,  gia'  dipendente
del Ministero  dell'interno,  aveva  presentato  il  19  maggio  1997
domanda di collocamento in  pensione  e  che  l'amministrazione,  con
decreto in data 12 giugno 1997, ne aveva disposto la  cessazione  dal
servizio a decorrere dal 30 novembre 1997;
    che tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore  dell'art.  1  del
decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti  in  tema
di  trattamenti  pensionistici  anticipati)  -   poi   decaduto   per
decorrenza dei termini e abrogato dall'art. 63 della legge n. 449 del
1997  -  veniva  sospesa  immediatamente   l'applicazione   di   ogni
disposizione di legge, di regolamento e  di  accordi  collettivi  che
prevedevano il diritto  a  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o alla eta' prevista per la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti;
    che tale sospensione veniva definitivamente confermata  dall'art.
59, comma 54, della legge n. 449 del 1997, relativamente  al  periodo
dal 3 novembre 1997 sino alla data della sua entrata  in  vigore  (1°
gennaio 1998);
    che per effetto della  suddetta  normativa,  come  integrata  dal
citato  d.m.  30  marzo  1998,  il  trattamento  di  pensione  veniva
attribuito al ricorrente a decorrere dal 1° aprile 1998;
    che pertanto, il ricorrente, essendo cessato dal servizio  il  30
novembre 1997, chiedeva l'accertamento del suo diritto  a  conseguire
la pensione da tale data  con  il  conseguente  pagamento  dei  ratei
previdenziali arretrati e non riscossi, relativi ai mesi di  dicembre
1997 e gennaio, febbraio e  marzo  1998,  oltre  interessi  legali  e
rivalutazione  monetaria,  previa  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale delle disposizioni recate dall'art. 59, commi 54 e 55,
della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del d.m. del 30 marzo 1998,
per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
    che, in diritto, il giudice a quo, ritenute  le  norme  impugnate
rilevanti ai fini del decidere,  deduce,  con  riferimento  alla  non
manifesta infondatezza, che  esse  si  porrebbero  in  «irrimediabile
contrasto con l'art.  3,  comma  1,  Cost.  inteso  quale  canone  di
"ragionevolezza"»,  ledendo  l'affidamento  riposto  dall'interessato
sulla «perdurante validita' delle vecchie regole del pensionamento di
anzianita'»;
    che  le  disposizioni  censurate   violerebbero,   altresi',   il
principio di ragionevolezza in quanto prive di una stima dei risparmi
di spesa derivanti, che devono «essere  allegati  e  giustificati  in
funzione e  in  proporzione  al  sacrificio  imposto  agli  interessi
economici lesi» (in proposito il rimettente richiama le  sentenze  di
questa Corte n. 70 del 2015 e n. 108 del 2016);
    che  si  e'  costituito  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), chiedendo di dichiarare  inammissibile  e,  comunque,
infondata la questione;
    che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale ha concluso per  la  inammissibilita'  e/o  manifesta
infondatezza della questione, richiamando le ordinanze n. 10 e n. 145
del 2011, con cui questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate
le questioni promosse dallo stesso giudice rimettente in  riferimento
agli artt. 36 e 38 Cost., nei confronti delle medesime disposizioni.
    Considerato che il giudice rimettente censura l'art. 59, commi 54
e  55,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per   la
stabilizzazione della finanza pubblica) e l'art. 1  del  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27  dicembre  1997,  n.  449),  in  riferimento  all'art.   3   della
Costituzione;
    che, in particolare, il comma 54 dell'art. 59 della legge n.  449
del 1997 confermava, relativamente al periodo  dal  3  novembre  1997
sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1°  gennaio
1998), la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento
o di accordo collettivo attributive del diritto, con  decorrenza  nel
periodo  suindicato,  a  trattamenti  pensionistici   di   anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per  la
cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti;
    che la disposizione in esame rendeva cosi' definitiva la predetta
sospensione gia' stabilita dall'art. 1 del decreto-legge  3  novembre
1997,  n.  375  (Disposizioni  urgenti   in   tema   di   trattamenti
pensionistici  anticipati),  decaduto  per  mancata  conversione   ed
espressamente  abrogato,  conservando  validita'  agli  atti   e   ai
provvedimenti  adottati  e  facendo  salvi  gli  effetti  prodottisi,
dall'art. 63 della legge n. 449 del 1997;
    che il comma  55  dell'art.  59  della  legge  n.  449  del  1997
demandava a un decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998,  i  termini  di
accesso al trattamento pensionistico per i  lavoratori  che  avessero
presentato, antecedentemente al 3 novembre  1997  domanda,  accettata
dall'amministrazione di appartenenza, per accedere  al  pensionamento
entro il 1998;
    che, in via preliminare, deve essere disattesa  la  eccezione  di
inammissibilita'  avanzata  dalla  difesa  statale   in   riferimento
all'assenza di motivazione sulla violazione dei parametri  costituiti
dagli artt. 36 e 38 Cost., posto che l'unico  parametro  evocato  dal
giudice rimettente e' costituito dall'art. 3 Cost.,  come  si  evince
dal complessivo tenore  dell'ordinanza  e  dalle  argomentazioni  ivi
svolte;
    che, parimenti, va  disattesa  l'eccezione  della  stessa  difesa
statale concernente l'inammissibilita' delle censure relativamente al
d.m. 30 marzo 1998, non essendo esso atto di rango primario, perche',
come gia' osservato da questa Corte nell'ordinanza n. 10 del 2011, la
previsione del differimento del trattamento  pensionistico  contenuta
nell'impugnato art. 1 del predetto decreto e' strettamente  collegata
alla  disciplina  dettata   dalla   norma   primaria   congiuntamente
censurata;
    che questa Corte, con le ordinanze n. 10 e n. 145  del  2011,  ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni  promosse  dalla
stessa Corte dei conti, sezione giurisdizionale per  la  Puglia,  nei
confronti delle disposizioni  oggi  impugnate,  in  riferimento  agli
artt. 36 e 38 Cost.;
    che  il  giudice  a  quo  ripropone  la  questione  assumendo  la
violazione da parte delle disposizioni  censurate  del  principio  di
ragionevolezza posto dall'art. 3 Cost.;
    che anche in riferimento a  tale  censura  la  questione  risulta
manifestamente infondata;
    che, a tal fine, possono richiamarsi le argomentazioni svolte  da
questa Corte nelle precedenti ordinanze, in quanto, seppur svolte  in
riferimento al parametro dell'art. 36  Cost.  evocato  all'epoca  dal
rimettente, assumono con ogni evidenza rilievo anche  al  fine  della
valutazione dello scrutinato intervento  normativo  quanto  alla  sua
complessiva ragionevolezza;
    che,  difatti,  questa  Corte,  come  ricordato  in   particolare
nell'ordinanza  n.  10  del  2011,  «ha  gia'  piu'   volte   escluso
l'illegittimita'   costituzionale   di   interventi    di    "blocco"
dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita', come  quello
censurato in questa sede»,  in  quanto  sono  «tutti  ragionevolmente
inseriti  nel  processo  di   radicale   riconsiderazione   di   tali
trattamenti al fine di  stabilizzare  la  spesa  previdenziale  entro
determinati livelli  del  rapporto  con  il  prodotto  interno  lordo
(sentenze n. 245 del 1997, n.  417  del  1996  e  n.  439  del  1994;
ordinanze n. 319 e n. 18 del 2001, nonche' n. 318 del 1997)»;
    che nelle citate ordinanze e' stato, altresi', evidenziato che le
disposizioni  scrutinate,   nell'offrire   agli   interessati   dalla
sospensione temporanea dell'accesso al pensionamento anticipato (come
il ricorrente nel giudizio principale) la possibilita' di chiedere la
prosecuzione e il ripristino  del  rapporto  d'impiego,  consentivano
loro di non rimanere  privi  di  reddito  da  lavoro,  in  attesa  di
conseguire quello pensionistico;
    che, conseguentemente, questa Corte  ha  rilevato  che  l'effetto
economico negativo lamentato dall'interessato finisce  per  dipendere
dalla sua eventuale scelta di  non  utilizzare  gli  strumenti  cosi'
posti a sua disposizione e, dunque, da un suo atto volontario;
    che, inoltre, sotto diverso profilo,  l'intervento  normativo  in
oggetto, contrariamente a quanto asserito  dal  rimettente,  risulta,
dall'esame dei lavori parlamentari, corredato da analitica  relazione
tecnica  che  indica  i  rilevanti  risparmi   di   spesa   prodotti,
conseguenti  allo  slittamento  della  decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici  per  l'effetto  del  loro  temporaneo  blocco  e  alla
successiva ridefinizione dell'accesso  attraverso  il  sistema  delle
"finestre fisse" operata dallo stesso art. 59 della legge n. 449  del
1997;
    che,  pertanto,   le   disposizioni   impugnate   realizzano   un
ragionevole contemperamento tra  le  finalita'  di  riequilibrio  del
sistema  pensionistico,  con  rilevanti  e  evidenti  benefici  sulla
finanza pubblica, e la compressione delle  aspettative  dei  soggetti
incisi dall'intervento, quale e' il ricorrente, in quanto consistente
in una  limitata  posticipazione  della  decorrenza  del  trattamento
pensionistico;
    che, per tutte tali ragioni la questione deve  essere  dichiarata
manifestamente infondata.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 59, commi 54 e 55, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  il
Ministro  per  la  funzione   pubblica   e   gli   affari   regionali
(Programmazione  dell'accesso  al  pensionamento  di  anzianita'  dei
militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della  legge  27  dicembre
1997,  n.  449),  sollevata,  in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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