N. 94 ORDINANZA 22 aprile - 15 maggio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, dal 3 novembre 1997
al 31 dicembre 1997, del diritto al pensionamento di anzianita'
anticipato - Denunciata violazione dei principi di tutela
dell'affidamento e di ragionevolezza - Manifesta infondatezza della
questione.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, commi 54 e 55.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.21 del 20-5-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 59, commi
54 e 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), promosso dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente tra
A. S. e il Ministero dell'interno - Direzione provinciale del tesoro,
e altro, con ordinanza del 6 dicembre 2018, iscritta al n. 162 del
registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), nonche' l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Giulio Prosperetti nell'udienza del 22
aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della
Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera c), senza discussione
orale, su conformi istanze delle parti, pervenute in data 6 e 15
aprile 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2020.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, con ordinanza depositata il 6 dicembre 2018, ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59,
commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 1 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che il giudice a quo espone che il ricorrente, gia' dipendente
del Ministero dell'interno, aveva presentato il 19 maggio 1997
domanda di collocamento in pensione e che l'amministrazione, con
decreto in data 12 giugno 1997, ne aveva disposto la cessazione dal
servizio a decorrere dal 30 novembre 1997;
che tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del
decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema
di trattamenti pensionistici anticipati) - poi decaduto per
decorrenza dei termini e abrogato dall'art. 63 della legge n. 449 del
1997 - veniva sospesa immediatamente l'applicazione di ogni
disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che
prevedevano il diritto a trattamenti pensionistici di anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o alla eta' prevista per la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti;
che tale sospensione veniva definitivamente confermata dall'art.
59, comma 54, della legge n. 449 del 1997, relativamente al periodo
dal 3 novembre 1997 sino alla data della sua entrata in vigore (1°
gennaio 1998);
che per effetto della suddetta normativa, come integrata dal
citato d.m. 30 marzo 1998, il trattamento di pensione veniva
attribuito al ricorrente a decorrere dal 1° aprile 1998;
che pertanto, il ricorrente, essendo cessato dal servizio il 30
novembre 1997, chiedeva l'accertamento del suo diritto a conseguire
la pensione da tale data con il conseguente pagamento dei ratei
previdenziali arretrati e non riscossi, relativi ai mesi di dicembre
1997 e gennaio, febbraio e marzo 1998, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria, previa dichiarazione di illegittimita'
costituzionale delle disposizioni recate dall'art. 59, commi 54 e 55,
della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del d.m. del 30 marzo 1998,
per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
che, in diritto, il giudice a quo, ritenute le norme impugnate
rilevanti ai fini del decidere, deduce, con riferimento alla non
manifesta infondatezza, che esse si porrebbero in «irrimediabile
contrasto con l'art. 3, comma 1, Cost. inteso quale canone di
"ragionevolezza"», ledendo l'affidamento riposto dall'interessato
sulla «perdurante validita' delle vecchie regole del pensionamento di
anzianita'»;
che le disposizioni censurate violerebbero, altresi', il
principio di ragionevolezza in quanto prive di una stima dei risparmi
di spesa derivanti, che devono «essere allegati e giustificati in
funzione e in proporzione al sacrificio imposto agli interessi
economici lesi» (in proposito il rimettente richiama le sentenze di
questa Corte n. 70 del 2015 e n. 108 del 2016);
che si e' costituito l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), chiedendo di dichiarare inammissibile e, comunque,
infondata la questione;
che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per la inammissibilita' e/o manifesta
infondatezza della questione, richiamando le ordinanze n. 10 e n. 145
del 2011, con cui questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate
le questioni promosse dallo stesso giudice rimettente in riferimento
agli artt. 36 e 38 Cost., nei confronti delle medesime disposizioni.
Considerato che il giudice rimettente censura l'art. 59, commi 54
e 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) e l'art. 1 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che, in particolare, il comma 54 dell'art. 59 della legge n. 449
del 1997 confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997
sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio
1998), la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento
o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel
periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la
cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti;
che la disposizione in esame rendeva cosi' definitiva la predetta
sospensione gia' stabilita dall'art. 1 del decreto-legge 3 novembre
1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di trattamenti
pensionistici anticipati), decaduto per mancata conversione ed
espressamente abrogato, conservando validita' agli atti e ai
provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi,
dall'art. 63 della legge n. 449 del 1997;
che il comma 55 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997
demandava a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, i termini di
accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori che avessero
presentato, antecedentemente al 3 novembre 1997 domanda, accettata
dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento
entro il 1998;
che, in via preliminare, deve essere disattesa la eccezione di
inammissibilita' avanzata dalla difesa statale in riferimento
all'assenza di motivazione sulla violazione dei parametri costituiti
dagli artt. 36 e 38 Cost., posto che l'unico parametro evocato dal
giudice rimettente e' costituito dall'art. 3 Cost., come si evince
dal complessivo tenore dell'ordinanza e dalle argomentazioni ivi
svolte;
che, parimenti, va disattesa l'eccezione della stessa difesa
statale concernente l'inammissibilita' delle censure relativamente al
d.m. 30 marzo 1998, non essendo esso atto di rango primario, perche',
come gia' osservato da questa Corte nell'ordinanza n. 10 del 2011, la
previsione del differimento del trattamento pensionistico contenuta
nell'impugnato art. 1 del predetto decreto e' strettamente collegata
alla disciplina dettata dalla norma primaria congiuntamente
censurata;
che questa Corte, con le ordinanze n. 10 e n. 145 del 2011, ha
dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni promosse dalla
stessa Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, nei
confronti delle disposizioni oggi impugnate, in riferimento agli
artt. 36 e 38 Cost.;
che il giudice a quo ripropone la questione assumendo la
violazione da parte delle disposizioni censurate del principio di
ragionevolezza posto dall'art. 3 Cost.;
che anche in riferimento a tale censura la questione risulta
manifestamente infondata;
che, a tal fine, possono richiamarsi le argomentazioni svolte da
questa Corte nelle precedenti ordinanze, in quanto, seppur svolte in
riferimento al parametro dell'art. 36 Cost. evocato all'epoca dal
rimettente, assumono con ogni evidenza rilievo anche al fine della
valutazione dello scrutinato intervento normativo quanto alla sua
complessiva ragionevolezza;
che, difatti, questa Corte, come ricordato in particolare
nell'ordinanza n. 10 del 2011, «ha gia' piu' volte escluso
l'illegittimita' costituzionale di interventi di "blocco"
dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita', come quello
censurato in questa sede», in quanto sono «tutti ragionevolmente
inseriti nel processo di radicale riconsiderazione di tali
trattamenti al fine di stabilizzare la spesa previdenziale entro
determinati livelli del rapporto con il prodotto interno lordo
(sentenze n. 245 del 1997, n. 417 del 1996 e n. 439 del 1994;
ordinanze n. 319 e n. 18 del 2001, nonche' n. 318 del 1997)»;
che nelle citate ordinanze e' stato, altresi', evidenziato che le
disposizioni scrutinate, nell'offrire agli interessati dalla
sospensione temporanea dell'accesso al pensionamento anticipato (come
il ricorrente nel giudizio principale) la possibilita' di chiedere la
prosecuzione e il ripristino del rapporto d'impiego, consentivano
loro di non rimanere privi di reddito da lavoro, in attesa di
conseguire quello pensionistico;
che, conseguentemente, questa Corte ha rilevato che l'effetto
economico negativo lamentato dall'interessato finisce per dipendere
dalla sua eventuale scelta di non utilizzare gli strumenti cosi'
posti a sua disposizione e, dunque, da un suo atto volontario;
che, inoltre, sotto diverso profilo, l'intervento normativo in
oggetto, contrariamente a quanto asserito dal rimettente, risulta,
dall'esame dei lavori parlamentari, corredato da analitica relazione
tecnica che indica i rilevanti risparmi di spesa prodotti,
conseguenti allo slittamento della decorrenza dei trattamenti
pensionistici per l'effetto del loro temporaneo blocco e alla
successiva ridefinizione dell'accesso attraverso il sistema delle
"finestre fisse" operata dallo stesso art. 59 della legge n. 449 del
1997;
che, pertanto, le disposizioni impugnate realizzano un
ragionevole contemperamento tra le finalita' di riequilibrio del
sistema pensionistico, con rilevanti e evidenti benefici sulla
finanza pubblica, e la compressione delle aspettative dei soggetti
incisi dall'intervento, quale e' il ricorrente, in quanto consistente
in una limitata posticipazione della decorrenza del trattamento
pensionistico;
che, per tutte tali ragioni la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei
militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre
1997, n. 449), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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