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mercoledì 30 dicembre 2020

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve (GU n.100 del 29-12-2020)

 

 MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO


 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi  vice

        ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve 

 


(GU n.100 del 29-12-2020)


 

 

                        IL CAPO DELLA POLIZIA 

             direttore generale della pubblica sicurezza 

 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo

statuto degli impiegati civili dello Stato»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,

n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre

1997, n. 354, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale

della Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzionale  negli

uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle

due lingue nel pubblico impiego»; 

    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale»; 

    Vista la legge 1º aprile 1981,  n.  121,  concernente  il  «Nuovo

ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,

n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che

espleta funzioni di polizia»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,

n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la

Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e

della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e

nei procedimenti giudiziari» e, in particolare l'art. 33; 

    Visto l'art. 26 della legge 1º  febbraio  1989,  n.  53,  recante

«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai

ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di

finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla

polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»; 

    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,

recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze

di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di

assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle

sezioni di polizia giudiziaria»; 

    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti

per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti

di decisione e di controllo»; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente

«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,

circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai

concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato

e  l'art.  37  sull'accertamento,  nei   pubblici   concorsi,   della

conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e

delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse   e   delle   lingue

straniere; 

    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante

disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 

    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il

«Codice dell'amministrazione digitale»; 

    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il

«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6

della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

    Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  1º  gennaio  2010,  n.   1,

convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2010,  n.  30,

recante «Disposizioni urgenti per  la  proroga  degli  interventi  di

cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di

stabilizzazione, nonche' delle missioni  internazionali  delle  Forze

armate e di polizia e  disposizioni  urgenti  per  l'attivazione  del

Servizio europeo per l'azione esterna e per  l'Amministrazione  della

difesa»; 

    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante

«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle

pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne

in materia di occupazione e impiego»; 

    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante

«Codice dell'ordinamento militare»; 

    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,

e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente  per

via  telematica,  delle  domande  di  partecipazione  a  selezioni  e

concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante

«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di

polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7

agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle

amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma  5,  il

quale dispone che fino alla data di entrata in vigore del regolamento

di cui all'art.  27,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le  disposizioni

vigenti prima della data di entrata in vigore  dello  stesso  decreto

legislativo n. 95  del  2017,  nonche'  l'art.  3,  commi  6,  7-bis,

7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter; 

    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante

«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,

della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio

2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli

delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche"»; 

    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante

«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2

e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29

maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione

dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,

lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; 

    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022»; 

    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 

    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure

urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in

particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla

predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al

predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'

digitale; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,

n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle

disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,

approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio

1957, n. 3»; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre

1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai

ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di

polizia»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,

n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso

agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di

assunzione nei pubblici impieghi»; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre

2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario

giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,

n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di

accesso ai documenti amministrativi»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre

2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per

l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,

nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,

n. 2»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.

415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di

documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti

amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»

ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie  di  documenti

inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed

imprese; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.

198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,

psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati

ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di

Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.

129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla

qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli

ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori

tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.

103, contenente «Regolamento recante norme per  l'individuazione  dei

limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di  accesso

ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; 

    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4

settembre  2019,  di  autorizzazione  ad  assumere  in  favore  delle

amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del  Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco; 

    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per

esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia

di Stato; 

 

                              Decreta: 

 

 

                               Art. 1 

 

 

                          Posti a concorso 

 

 

    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'assunzione

di mille allievi vice ispettori della Polizia  di  Stato,  aperto  ai

cittadini italiani in possesso dei requisiti  di  cui  al  successivo

art. 3. 

    2. Nell'ambito dei posti di cui al  comma  1,  centosessantasette

posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in

possesso del prescritto titolo di studio e  centosessantasette  posti

sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato  con

almeno tre anni di anzianita' di effettivo  servizio  alla  data  del

presente bando in possesso dei requisiti previsti dal successivo art.

3. 


                               Art. 2 

 

 

       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 

 

 

    1. Nell'ambito dei mille posti di cui al precedente art. 1, comma

1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in

possesso dei requisiti previsti dal  presente  bando,  sono  altresi'

riservati: 

      A. tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente

della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in

possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.

3), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.

752, e successive modificazioni; 

      B. cinquanta posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure  ai

parenti in linea collaterale di secondo grado, se  unici  superstiti,

del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia deceduto in

servizio  e  per  causa  di  servizio,  in  possesso  dei  prescritti

requisiti, come stabilito dall'art. 9 del  decreto-legge  1º  gennaio

2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n.

30; 

      C.  venti  posti,  ai   sensi   dell'art.   1005   del   codice

dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, agli ufficiali che hanno  terminato  senza  demerito  la

ferma biennale. 

    2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste  nel  comma  1

del presente articolo e nell'art. 1, comma 2, non fossero coperti per

mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati  idonei,

seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 


                               Art. 3 

 

 

          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 

 

 

    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al

concorso, sono i seguenti: 

      a) cittadinanza italiana; 

      b) godimento dei diritti civili e politici; 

      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della

legge 1° febbraio 1989, n. 53; 

      d) non aver compiuto il ventottesimo anno di eta'. Quest'ultimo

limite e' elevato, fino a  un  massimo  di  tre  anni,  in  relazione

all'effettivo  servizio  militare  prestato   dai   concorrenti.   Si

prescinde dal  limite  d'eta'  per  il  personale  appartenente  alla

Polizia di Stato con almeno  tre  anni  di  anzianita'  di  effettivo

servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai  ruoli

dell'amministrazione civile dell'interno il  limite  d'eta',  per  la

partecipazione al concorso, e' di trentatre' anni; 

      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e

attitudinale al servizio di polizia, cosi' come previsto dal  decreto

del  Ministro  dell'interno  n.  198  del  2003  e  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207.  Il  personale

della Polizia di Stato deve essere in possesso della  sola  idoneita'

attitudinale prevista per la qualifica per cui concorre. I  requisiti

di idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  si  considerano  in

possesso   dei   candidati   esclusivamente    qualora    sussistenti

integralmente   al   momento   dello   svolgimento   dei   rispettivi

accertamenti.  L'eventuale  acquisizione  di  tali  requisiti  in  un

momento successivo all'espletamento dei rispettivi  accertamenti  non

rileva ai fini dell'idoneita'; 

      f) essere in possesso  del  diploma  di  istruzione  secondaria

superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del

diploma universitario. 

    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono

stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o

prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle

Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati

o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,

licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a

seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi

coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti

non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti

non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,

o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero

assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti

non definitivi. 

    3. Non sono ammessi a partecipare al concorso, a norma  dell'art.

93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

i candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  che  sono  sospesi

cautelarmente dal servizio. 

    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per

la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,

ad eccezione del diploma di cui alla precedente lettera f)  che  puo'

essere conseguito entro la data  di  svolgimento  della  prima  prova

d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva.  I  requisiti

di partecipazione devono essere mantenuti,  ad  eccezione  di  quello

relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura

concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli  relativi

ai titoli indicati tra  i  requisiti  di  ammissibilita'  oggetto  di

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',

per i dichiaranti non  gia'  assoggettati  ai  controlli  a  campione

svolti  durante  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali,  sono

effettuati entro la data  di  conclusione  del  prescritto  corso  di

formazione. I controlli sono svolti  dalle  competenti  articolazioni

dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante

richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle

altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle

dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'

dichiarata, in conseguenza della mancata  veridicita'  del  contenuto

delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,  con  decreto

del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza,

ferma restando la responsabilita' penale. L'amministrazione  provvede

d'ufficio  ad  accertare  il  requisito  della  condotta   e   quello

dell'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio   di

polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di

pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate  dai

candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade

dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo

favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 

    5.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti

prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del

Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 


                               Art. 4 

 

 

          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 

 

 

    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata

e trasmessa entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni -  che

decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie

speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  utilizzando   esclusivamente   la

procedura        informatica        disponibile         all'indirizzo

https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare

sull'icona «Concorso pubblico»). 

    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'

accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 

      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le

relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente

ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati

presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da

informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 

      b) sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con

l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal

comune di residenza. 

    Si potra' accedere con tre modalita': 

      1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore

di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il

funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare

prima il «Software CIE»; 

      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC

e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 

      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura

della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente

potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e

dell'app «Cie ID». 

    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  on-line,  il

candidato  ricevera'  al  proprio  indirizzo  di  posta   elettronica

certificata o istituzionale  (corporate)  una  mail  di  conferma  di

acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata  una  copia

della domanda stessa. 

    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda

gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una

nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In

ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema

informatico non ricevera' piu' dati. 

    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve

dichiarare: 

      a) il cognome ed il nome; 

      b) il luogo e la data di nascita; 

      c) il codice fiscale; 

      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito

e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui

personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale

(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove

intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

      e) il possesso della cittadinanza italiana; 

      f) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma

2, del presente bando, indicando a tal fine  la  data  di  assunzione

nella  Polizia  di  Stato,  la  qualifica  rivestita  e  la  relativa

decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; 

      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma

1, lettera a), del presente  bando.  A  tal  fine,  il  candidato  in

possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4,  comma  3,

n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.

752, e successive modificazioni,  specifica  la  lingua,  italiana  o

tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova  preselettiva

e le prove d'esame; 

      h) se concorre per i posti riservati di  cui,  rispettivamente,

all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del presente bando; 

      i) il diploma di istruzione secondaria superiore  conseguito  o

da  conseguire  entro  la  prima  prova  d'esame,  con  l'indicazione

dell'istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento e di

tutte le altre informazioni previste, in proposito,  dalla  procedura

on-line; 

      l) se iscritto alle liste elettorali, ovvero  il  motivo  della

mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

      m)  le  condanne  penali  a  proprio  carico,  anche  ai  sensi

dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive,

per delitti non  colposi,  nonche'  le  imputazioni  in  procedimenti

penali per delitti non colposi per i quali  e'  sottoposto  a  misura

cautelare personale, o lo  e'  stato  senza  successivo  annullamento

della misura, ovvero assoluzione o  proscioglimento  o  archiviazione

anche  con  provvedimento  non  definitivo.  In  caso  positivo,   il

candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e  l'autorita'

giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o  presso  la   quale   pende   il

procedimento; 

      n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di

pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,

specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o

d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle

Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto

dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro

alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di

procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia  di  Stato,

sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

      o) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati

all'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della  Repubblica

n. 487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni,

in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso al ruolo

degli ispettori della Polizia di Stato; 

      p) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75

e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 

    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella

domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in

considerazione. 

    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale

variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica

certificata,  con  apposita   comunicazione   all'ufficio   attivita'

concorsuali  della  Direzione  centrale   per   le   risorse   umane,

all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it  a   cui,   in   caso   di

variazione della Pec, allegare  in  copia  un  proprio  documento  di

riconoscimento valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato

possono comunicare le  variazioni  del  proprio  indirizzo  di  posta

elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio  tramite

l'ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal  fine  il

suddetto indirizzo Pec. 

    7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato

non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa  di  inesatte  od

incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,

ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento

dell'indirizzo o recapito. 


                               Art. 5 

 

 

                      Commissione esaminatrice 

 

 

    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  per  l'accesso  al

ruolo degli ispettori, nominata con decreto del Capo della polizia  -

direttore generale della pubblica  sicurezza,  e'  presieduta  da  un

prefetto,  ed  e'  composta  da  due  dirigenti  della  carriera  dei

funzionari di polizia con qualifica non inferiore a primo  dirigente,

nonche' da due docenti in materie  giuridiche  di  scuola  secondaria

superiore. 

    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  esaminatrice

puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non

oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 

    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione

esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 

    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera

dei funzionari di polizia con qualifica non superiore  a  commissario

capo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

    5. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento

successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti

e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per

i titolari. 

    6. Per la prova relativa alla lingua straniera e all'informatica,

la commissione  esaminatrice,  limitatamente  all'espletamento  delle

predette prove, e' integrata da un esperto nella lingua inglese e  da

un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di

Stato del settore telematica. 

    7. La commissione esaminatrice potra' essere integrata, qualora i

candidati che abbiano sostenuto la prova scritta  superino  le  mille

unita', di un numero di componenti tali da permettere, unico restando

il presidente, la  suddivisione  in  sottocommissioni,  nominando  un

segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. 


                               Art. 6 

 

 

                  Fasi di svolgimento del concorso 

 

 

    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 

      a) prova preselettiva, qualora sia disposta come  previsto  dal

successivo art. 7; 

      b) accertamento dell'efficienza fisica; 

      c) accertamenti psico-fisici; 

      d) accertamento attitudinale; 

      e) prova scritta; 

      f) prova orale. 

    2. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei

candidati, agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici  ed

attitudinali sia dopo la prova scritta sia dopo la prova orale. 

    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle

prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1  e  2  comporta

l'esclusione dal concorso. 

    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei

requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale

«con riserva». 

    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel

rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela

della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni

di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.

259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

    6. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non

possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di

idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale,   e   all'accertamento

dell'efficienza  fisica,  sono  ammesse,  d'ufficio,   a   sostenerli

nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla

cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una

sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio

puo' essere revocato  su  istanza  di  parte  quando  tale  stato  di

temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi

necessari per la definizione della graduatoria. 


                               Art. 7 

 

 

           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 

 

 

    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia

superiore a 5.000 verra' effettuata una prova preselettiva,  volta  a

determinare il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta. 

    2.  La  prova  preselettiva  consiste   nel   rispondere   a   un

questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,

sulle seguenti materie: diritto penale, diritto  processuale  penale,

diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile. 

    3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000  per  ciascuna

delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla  che

saranno  utilizzati  per  elaborare  i  questionari  per   la   prova

preselettiva, sara' pubblicata  almeno  quarantacinque  giorni  prima

dell'inizio dello svolgimento della  medesima  prova,  sul  sito  web

istituzionale www.poliziadistato.it 

    4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda

con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta. 

    5. I quesiti hanno un grado di  difficolta'  di  1,  2  e  3,  in

relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di

difficolta' media e difficile. 

    6.  L'attribuzione  del  punteggio  alle  singole   risposte   e'

differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 

    7.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento

dell'eventuale prova preselettiva saranno  pubblicati  sul  sito  web

istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 15  aprile  2021  e  ne

sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana

con valore di notifica a tutti gli effetti. 

    8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva

determina l'esclusione di diritto dal concorso. 


                               Art. 8 

 

 

            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 

 

 

    1. L'eventuale prova preselettiva  si  svolgera'  per  gruppi  di

candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario  di

cui al precedente art. 7, comma 4. 

    2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente  il

numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti  dalla

commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato  sul  sito

web   istituzionale   www.poliziadistato.it   Il   questionario,   da

consegnare  a  ciascun  candidato,  dovra'  essere   stato   generato

casualmente  (funzione  c.d.  random)  da   un   apposito   programma

informatico  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire  egualmente

l'incidenza del grado  di  difficolta  della  domanda  tra  le  varie

materie. A tal fine, le  domande  facili  rappresentano  il  30%  del

totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il 20%. 

    3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte

e  di   attribuzione   del   relativo   punteggio,   sono   stabiliti

preventivamente  dalla  commissione  esaminatrice  del  concorso,  in

relazione al numero delle domande da somministrare. 

    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati

dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,

muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto

magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 

    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova

preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di

qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di

informazioni o alla trasmissione di dati. 

    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti

di comunicare tra  loro  in  alcuna  forma,  ovvero  di  mettersi  in

relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o

con i componenti della commissione esaminatrice. 


                               Art. 9 

 

 

            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 

 

 

    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e

l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre

alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno

effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando

procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 

    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione

esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla

base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte

dei candidati. 

    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con

decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne  sara'  dato

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con  valore

di notifica a tutti gli effetti, nonche' sul sito  web  istituzionale

www.poliziadistato.it 

    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima

sul  sito   web   istituzionale   www.poliziadistato.it   mentre   la

documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato

sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo

https://concorsionline.poliziadistato.it 

    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova

preselettiva saranno convocati alla prova di efficienza fisica  e  ai

successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi  seimila

candidati  nonche',  in  soprannumero,  i  concorrenti  che   abbiano

riportato un  punteggio  pari  all'ultimo  degli  ammessi,  salve  le

diverse determinazioni di cui  all'art.  6,  comma  2,  del  presente

bando. 

    6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la

fase  degli  accertamenti  dell'efficienza  fisica,  psico-fisici  ed

attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente  ad  assicurare

la partecipazione alla successiva  prova  scritta  di  un  numero  di

candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a  concorso,

l'amministrazione potra' convocare ai suddetti accertamenti ulteriori

aliquote di candidati che  hanno  sostenuto  la  prova  preselettiva,

rispettando l'ordine decrescente della graduatoria. 


                               Art. 10 

 

 

        Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 

 

 

    1. Nel caso in cui la prova preselettiva  avesse  luogo,  saranno

convocati  alla  prova  di  efficienza   fisica   e   ai   successivi

accertamenti psico-fisici ed attitudinali i  candidati  indicati  dal

precedente art. 9, comma 5. 

    2. La sede e le modalita' di  convocazione  sono  pubblicate  sul

sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno  quindici  giorni

prima. 


                               Art. 11 

 

 

        Svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica 

 

 

    1. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta

da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un

funzionario  con  qualifica  non  superiore  a  commissario  capo   o

qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi  sportivi

«Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di  coordinatore  o  di

direttore tecnico del settore sportivo. 

    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un

appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della

Polizia di Stato o da un appartenente ai  ruoli  dell'amministrazione

civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio  presso  il

Dipartimento della pubblica sicurezza. 

    3. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza

fisica i candidati convocati sono sottoposti agli  esercizi  ginnici,

da superare in sequenza, sotto specificati: 

 

=====================================================================

|        Prova       |    Uomini   |   Donne  |         Note        |

+====================+=============+==========+=====================+

|                    | Tempo max 3'| Tempo max|                     |

|    Corsa 1000 m.   |     55"     |  4' 55"  |---                  |

+--------------------+-------------+----------+---------------------+

|    Salto in alto   |    1,20 m   |  1,00 m  | Max 3 tentativi     |

+--------------------+-------------+----------+---------------------+

|  Piegamenti sulle  |             |          |Tempo max 2' senza   |

|      braccia       |     n. 15   |   n. 10  |interruzioni         |

+--------------------+-------------+----------+---------------------+

 

    4. Il mancato superamento anche  di  uno  dei  suddetti  esercizi

ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta

con decreto motivato del Capo  della  polizia  -  direttore  generale

della pubblica sicurezza. 

    5.  I  candidati  devono  presentarsi  alle  suddette  prove   di

efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e  di  un

documento di riconoscimento valido e dovranno altresi' consegnare,  a

pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva

agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del  Ministero

della sanita'  del  18  febbraio  1982  e  successive  modificazioni,

rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  medico  sportiva

italiana, o, comunque, a  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private

convenzionate, in cui  esercitino  medici  specialisti  in  «medicina

dello sport». 

    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica,  sono

esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi

e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi

candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata  dalla

commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo

svolgimento degli accertamenti stessi. 


                               Art. 12 

 

 

             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 

 

 

    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  dell'efficienza

fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura  di

una commissione, nominata  con  decreto  del  Capo  della  polizia  -

direttore generale della pubblica sicurezza,  composta  da  un  primo

dirigente medico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari  della

carriera dei medici di polizia con qualifica non superiore  a  medico

superiore. 

    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o

da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile

dell'interno  con  qualifica  equiparata,  in  servizio   presso   il

Dipartimento di pubblica sicurezza. 

    3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a

una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di

laboratorio. 

    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i

candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e

consegnare,  a  pena  dell'esclusione  dal  concorso,   la   seguente

documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi

rispetto a quella della presentazione: 

      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente

bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma  4,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni,  e

dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'

pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.

198 del 2003. In proposito il candidato potra' produrre  accertamenti

clinici o  strumentali  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione

medico-legale; 

      esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da

effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.

con l'indicazione del codice identificativo regionale; 

      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica

o  accreditata  con  il   S.S.N.   con   l'indicazione   del   codice

identificativo regionale: 

        1 esame emocromocitometrico con formula; 

        2 esame chimico e microscopico delle urine; 

        3 creatininemia; 

        4 gamma GT; 

        5 glicemia; 

        6 GOT (AST); 

        7 GPT (ALT); 

        8 HbsAg; 

        9 Anti HbsAg; 

        10 Anti Hbc; 

        11 Anti HCV; 

        12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di

Mantoux, Quantiferon test. 

    5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'

completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di

laboratorio o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di

certificati sanitari ritenuti utili. 

    6. Costituiscono cause  di  inidoneita'  per  l'assunzione  nella

Polizia di Stato le  imperfezioni  e  le  infermita'  elencate  nella

tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno  n.  198  del

2003, nonche' le alterazioni volontarie  dell'aspetto  esteriore  dei

candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto

fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se

visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto

riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano

deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non

conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di

Stato. 

    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti

psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del

candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto

motivato del Capo della polizia - direttore generale  della  pubblica

sicurezza. 

    8. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  psico-fisici,  sono

esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi

e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi

candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata  dalla

commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo

svolgimento degli accertamenti stessi. 


                               Art. 13 

 

 

             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 

 

 

    1. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del

Capo della polizia - direttore generale della  pubblica  sicurezza  e

composta da un dirigente della carriera dei  funzionari  tecnici  del

ruolo degli psicologi della Polizia di Stato,  che  la  presiede,  da

quattro appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  tecnici  della

Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti

alla carriera dei funzionari  della  Polizia  di  Stato  in  possesso

dell'abilitazione professionale  di  perito  selettore  attitudinale,

sottopone alla verifica del possesso delle  qualita'  attitudinali  i

candidati   risultati   idonei   all'accertamento    dei    requisiti

psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 

    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un

appartenente al ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  o

qualifica equiparata o da un  appartenente  ai  ruoli  del  personale

dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in

servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

    3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine

del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'

propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una

serie di  test  sia  collettivi  che  individuali,  integrati  da  un

colloquio con un componente della suddetta commissione. Su  richiesta

del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati  positivi  ma

il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede

collegiale.  All'esito  delle  prove  la   commissione   si   esprime

sull'idoneita' del candidato. 

    4. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'

attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,

in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con  decreto

motivato del Capo della polizia - direttore generale  della  pubblica

sicurezza. 

    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono

esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi

e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi

candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata  dalla

commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo

svolgimento degli accertamenti stessi. 


                               Art. 14 

 

 

          Convocazione alla prova scritta e relativo diario 

 

 

    1. Nel caso in cui la prova  preselettiva  sia  stata  espletata,

saranno convocati alla prova scritta i  primi  quattromila  candidati

che abbiano superato la prova di efficienza fisica  ed  i  successivi

accertamenti psico-fisici ed attitudinali,  seguendo  l'ordine  della

medesima prova preselettiva, nonche'  in  soprannumero  i  candidati,

ugualmente  idonei,   che   risulteranno   collocati   nella   stessa

graduatoria, a pari merito con l'ultimo dei convocati. A tal fine  si

rinvia alla comunicazione che verra' data assieme all'avviso  di  cui

all'art. 7, comma 7, del presente bando. 

    2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono

presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti  della

tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'

di un valido documento di identita'. 

    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte,  sono  esclusi  di

diritto dal concorso. 


                               Art. 15 

 

 

                            Prove d'esame 

 

 

    1. Le prove d'esame del concorso sono  costituite  da  una  prova

scritta e da un colloquio. 

    2. La prova  scritta  consiste  nella  stesura  di  un  elaborato

vertente su elementi di diritto penale ovvero di diritto  processuale

penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. 

    3. Sono ammessi al colloquio i candidati  che  abbiano  riportato

una votazione di almeno sei decimi (6/10) nella prova scritta. 

    4. Il colloquio, oltre che sulle materie indicate nel comma 2 del

presente   articolo,   ivi   compresi   gli   elementi   di   diritto

costituzionale, verte sulle seguenti materie: 

      a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare  riguardo

alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; 

      b) diritto civile,  nelle  parti  concernenti  le  persone,  la

famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; 

      c) lingua inglese; 

      d) informatica; 

    5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese  consiste

in una traduzione, senza  l'ausilio  del  dizionario,  di  un  testo,

nonche'  in  una  conversazione.  L'accertamento   della   conoscenza

dell'informatica e' diretta a verificare il possesso,  da  parte  del

candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in

linea con gli standard europei. 

    6. La prova d'esame orale s'intende superata con una votazione di

almeno sei decimi (6/10). 


                               Art. 16 

 

 

                   Svolgimento della prova scritta 

 

 

    1. Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  i  candidati

possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'

richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari

linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del

relativo controllo il giorno precedente a quello fissato per la prova

scritta. 

    2.  Durante  la  prova  scritta  non  e'  permesso  ai  candidati

comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione

con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i

componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito

usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,

calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o

telematico.  E'  vietato,  altresi',  portare  al  seguito  carta  da

scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 

    3. L'elaborato deve essere scritto, a pena di nullita', con penna

ad inchiostro indelebile di colore nero o blu  ed  esclusivamente  su

carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o  di  un

componente  della  commissione  esaminatrice  o   del   comitato   di

vigilanza. 

    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra

o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento

dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 

    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano

copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati

coinvolti. 

    6. La commissione esaminatrice o, nei casi di  cui  all'art.  53,

comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,  il

comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui  al

presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti.  La  mancata

esclusione all'atto della prova non  preclude  che  l'esclusione  sia

disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 


                               Art. 17 

 

 

                    Svolgimento della prova orale 

 

 

    1. L'ammissione al colloquio e' comunicata al candidato,  assieme

all'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno  venti

giorni prima della data fissata  per  lo  svolgimento  del  colloquio

stesso. 

    2. Il colloquio non s'intende superato se  il  candidato  non  ha

ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10). 

    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 

    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma

l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da

ciascuno riportato. 

    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della

commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula

in cui si svolge la prova. 

    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di

diritto dal concorso. 


                               Art. 18 

 

 

                     Presentazione dei documenti 

 

 

    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i

candidati che hanno superato la prova scritta  e  il  colloquio  sono

invitati  a  far  pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine

perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa  lettera

di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli,  che  danno

diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di

preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al

concorso. A  tal  fine  i  candidati  devono  trasmettere  la  citata

documentazione mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata

all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I  candidati

appartenenti alla  Polizia  di  Stato  possono  inviare  la  suddetta

documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio

ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo. 


                               Art. 19 

 

 

     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 

 

 

    1. Espletate le prove d'esame  scritta  e  orale  la  commissione

elabora la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base  della

votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma del  voto

riportato nella prova scritta  e  del  voto  conseguito  nella  prova

orale. 

    2. A parita' di merito,  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato

costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli

preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 

    3. Con decreto del Capo della polizia - direttore generale  della

pubblica sicurezza e' approvata  la  graduatoria  di  merito  e  sono

dichiarati i vincitori del concorso. 

    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di

dichiarazione dei vincitori e' pubblicato sul sito web  istituzionale

www.poliziadistato.it dandone avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti. 


                               Art. 20 

 

 

Corso  di  formazione  iniziale  per  l'immissione  nel  ruolo  degli

                              ispettori 

 

 

    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati

allievi vice ispettori e saranno avviati a frequentare  il  corso  di

formazione di cui all'art. 27-ter del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  nel  testo  vigente  il  giorno

precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.

95 del 2017. 

    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'amministrazione

dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare

sono collocati in  aspettativa  per  la  durata  del  corso,  con  il

trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge

n. 121 del 1981, e 28 della legge n. 668 del 1986. 

    3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto  e'

effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 27-ter, commi 3 e  6,

del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 335 del  1982,

nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore

del decreto legislativo n. 95 del 2017.  Ciascun  vice  ispettore  e'

assegnato ad un ufficio non avente sede nella regione di nascita  ne'

in quella di residenza alla data di adozione del presente bando,  ne'

in quelle limitrofe; a tali fini, la Regione Siciliana e' considerata

limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e'  considerata

limitrofa alla Regione Lazio. 

    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al

precedente art. 2, comma 1, lettera A, verranno assegnati come  prima

sede di servizio, una volta superati gli esami  finali  del  predetto

corso di formazione, ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano  o

che comunque abbiano competenza su detta provincia autonoma. 


                               Art. 21 

 

 

                   Trattamento dei dati personali 

 

 

    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e

trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero

dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione

centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le

ragioni di pubblico interesse  sottese  ai  concorsi  e  ai  relativi

adempimenti. 

    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad

amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del

concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 

    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)

2016/679, nonche' del decreto  legislativo  n.  196  del  2003.  Ogni

candidato puo' esercitare, in merito  ai  propri  dati  personali,  i

diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei  casi

previsti rispettivamente  dagli  articoli  da  15  a  21  del  citato

regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -

Dipartimento della pubblica  sicurezza,  Direzione  centrale  per  le

risorse umane, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5. 


                               Art. 22 

 

 

                 Accesso ai documenti amministrativi 

 

 

    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi

agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo  posta

elettronica                 certificata                 all'indirizzo

dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 

    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi

agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo  posta

elettronica                 certificata                 all'indirizzo

dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 

    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno

essere inviate a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 


                               Art. 23 

 

 

                     Provvedimenti di autotutela 

 

 

    1. Il Capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica

sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'

revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le

prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire

o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del

prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare

comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'

sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 

    2. Il Capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica

sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del

contagio da Covid-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, puo' rideterminare le  modalita'

di  svolgimento  del  presente   concorso,   con   riferimento   alla

semplificazione delle modalita' di svolgimento delle  prove  ed  alla

possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'  decentrate  e

telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione  con

avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'  sul  sito

web istituzionale www.poliziadistato.it 


                               Art. 24 

 

 

                          Avvertenze finali 

 

 

    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  Esami»  -

ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di

concorso    sono    pubblicati    sul    sito    web    istituzionale

www.poliziadistato.it 

    2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che  ne  costituiscono

parte integrante del presente bando, sono pubblicati  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed

esami». 

    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso

giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,

secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di

cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,

alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della

Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24

novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,

rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla

data della pubblicazione del presente provvedimento. 

      Roma, 23 dicembre 2020 

 

                                                Il Capo della Polizia 

                          Direttore generale della pubblica sicurezza 

                                                            Gabrielli 


                                                           Allegato 1 

 


              Parte di provvedimento in formato grafico


 


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