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mercoledì 5 gennaio 2022

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quaranta medici della carriera dei medici della Polizia di Stato. (GU n.1 del 4-1-2022)

 


MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di  quaranta

  medici della carriera dei medici della Polizia di Stato. 

(GU n.1 del 4-1-2022)


 

                        IL CAPO DELLA POLIZIA 

             Direttore generale della pubblica sicurezza 

 

    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo

statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto

del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme

di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli

impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli

ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,

n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre

1997, n. 354, recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale

della Regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzionale  negli

uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza  delle

due lingue nel pubblico impiego»; 

    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

servizio sanitario nazionale»; 

    Vista  la  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo

ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,

n. 338, recante «Ordinamento dei  ruoli  professionali  dei  sanitari

della Polizia di Stato»; 

    Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  1987,  n.  472,   recante

«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10

aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione   dell'accordo   contrattuale

triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione

agli altri Corpi di  polizia»,  e,  in  particolare,  l'art.  8,  che

determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso

ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati

presso il Centro studi di Fermo; 

    Vista il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,

n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  la

Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso  della  lingua  tedesca

della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e

nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33; 

    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle

norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e

appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'

disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia

penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e,  in  particolare,

l'art. 26; 

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»; 

    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con

modificazioni dalla L. 30 novembre 1990,  n.  359,  recante  «Aumento

dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,

disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e

reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di

polizia giudiziaria»; 

    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti

per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti

di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi  6  e

7; 

    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante

«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia

di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.

78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel  quale  e'  previsto

che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere  dei  medici  e

dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante  concorso  pubblico

per titoli ed esami; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente

«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e

5-ter, e il successivo comma 6, circa le  qualita'  di  condotta  che

devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  del

personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei

pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse

e delle lingue straniere; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre

2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario

giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 

    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante

disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 

    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale»; 

    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante

«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6

della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

    Visto il decreto-legge 1 gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni

urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo

e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle

missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e

disposizioni urgenti  per  l'attivazione  del  Servizio  europeo  per

l'azione  esterna  e  per  l'Amministrazione  della  Difesa»  e,   in

particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter; 

    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante

«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle

pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne

in materia di occupazione e impiego»; 

    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante

«Codice dell'ordinamento militare»; 

    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni

urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,   e   in

particolare l'art. 8, concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via

telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi

per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante

«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di

polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7

agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle

amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,

lettera ttt-ter), che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino

al 2026, alcun limite di eta' a tutti gli appartenenti ai ruoli della

Polizia di Stato, e  l'art.  3,  commi  6,  7-bis,  7-ter,  7-quater,

7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter; 

    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante

«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,

della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio

2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli

delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche"»; 

    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021»; 

    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante

«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2

e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29

maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione

dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,

lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» e, in  particolare

l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47

del decreto legislativo n. 334 del 2000; 

    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 

    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure

urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",  e,  in

particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla

predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al

predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'

digitale; 

    Visto il decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, comma  1,

lettera i), introdotto dall'art. 3, comma  1,  del  decreto-legge  23

luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16

settembre 2021, n. 126,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza

di attivita' sociali ed economiche»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,

n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso

agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di

assunzione nei pubblici impieghi»; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre

2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario

giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,

n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di

accesso ai documenti amministrativi»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre

2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per

l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,

nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,

n. 2»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.

415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di

documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti

amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»

ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie  di  documenti

inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed

imprese; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.

198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,

psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati

ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di

Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.

103, «regolamento recante norme per l'individuazione  dei  limiti  di

eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e

carriere del personale della Polizia di Stato»; 

    Visto il decreto del Ministro  della  sanita'  30  gennaio  1998,

recante «tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla

normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale

per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del   Servizio   sanitario

nazionale» e, in particolare, la Tabella B; 

    Visto il decreto del Ministro  della  sanita'  31  gennaio  1998,

recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla

disciplina concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  Servizio

sanitario nazionale» e, in particolare, l'Allegato; 

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di

laurea magistrale» e successive modificazioni; 

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica

amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante

l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree

specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici

concorsi; 

    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  «Disciplina

dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,

dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari

di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia

di stato»; 

    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28

dicembre  2020,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo

indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari

per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto

legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi

9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni; 

    Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione  del

numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura,  ai

sensi dell'art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore

generale della pubblica sicurezza datato 17 luglio 2018; 

    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per

titoli ed esami, per l'assunzione di quaranta medici della Polizia di

Stato; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                          Posti a concorso 

 

    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per

l'assunzione di quaranta  medici  della  carriera  dei  medici  della

Polizia di Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei

requisiti previsti dall'art. 3, per le seguenti specializzazioni: 

      a) Medicina del lavoro: dieci posti; 

      b) Medicina legale: nove posti; 

      c) Cardiologia: tre posti; 

      d) Ortopedia: tre posti; 

      e) Medicina interna,  ovvero  specializzazioni  equipollenti  o

affini ai sensi, rispettivamente, della Tabella  B  del  decreto  del

Ministro  della  sanita'  del   30   gennaio   1998,   e   successive

modificazioni, e dell'Allegato al decreto del Ministro della  sanita'

del 31 gennaio 1998: tre posti; 

      f) Oculistica/Oftalmologia: due posti; 

      g) Anestesia e rianimazione: due posti; 

      h) Patologia clinica: due posti; 

      i) Psichiatria: due posti; 

      l) Neurologia: un posto; 

      m) Medicina dello Sport: un posto; 

      n) Otorinolaringoiatria: un posto; 

      o) Medicina e  chirurgia  d'accettazione  e  d'urgenza,  ovvero

specializzazioni equipollenti o  affini  ai  sensi,  rispettivamente,

della Tabella B del decreto del Ministro  della  sanita'  30  gennaio

1998, e successive modificazioni,  e  dell'Allegato  al  decreto  del

Ministro della sanita' 31 gennaio 1998, ad eccezione di Cardiologia e

Medicina interna: un posto. 

    2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1,  quattro  posti  sono

riservati al personale del ruolo degli ispettori  tecnici  -  settore

sanitario, nonche' del ruolo direttivo tecnico  -  settore  sanitario

della Polizia  di  Stato,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lett.

ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,  e  quattro

posti sono riservati ai restanti ruoli della  Polizia  di  Stato  con

un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque  anni.  Il

predetto personale deve essere in possesso dei requisiti  di  cui  al

successivo art. 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del

medesimo articolo. 

                               Art. 2 

 

       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 

 

    1.  Nell'ambito  dei  quaranta  posti,  di  cui  all'art.  1,  ai

candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie,  purche'  in

possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono

rispettivamente riservati: 

      A. dieci posti al coniuge e  ai  figli  superstiti,  oppure  ai

parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici

superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di

servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai

sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010,  n.  30,  con  priorita'

assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da

leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; 

      B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato  senza  demerito

la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice

dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66; 

      C. un posto  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di

maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del

decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 

    2. I posti oggetto  delle  riserve,  previste  nel  comma  1  del

presente articolo e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, ove non

coperti per mancanza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  altri

candidati idonei,  seguendo  l'ordine  della  graduatoria  finale  di

merito. 

                               Art. 3 

 

          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 

 

    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al

concorso, sono i seguenti: 

      a) cittadinanza italiana; 

      b) godimento dei diritti civili e politici; 

      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della

legge 1° febbraio 1989, n. 53; 

      d) non aver compiuto il 35° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite

e' elevato, fino a un massimo di 3 anni, in  relazione  all'effettivo

servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde  dal  limite

d'eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato; 

      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e

attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di

polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e

dei requisiti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  17

dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita'  fisica,  psichica  e

attitudinale si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente

qualora sussistenti integralmente al momento  dello  svolgimento  dei

rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un

momento successivo all'espletamento dei rispettivi  accertamenti  non

rileva ai fini dell'idoneita'.  Per  i  candidati  appartenenti  alla

Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per

l'accesso alle citate carriere; 

      f) essere in possesso del  diploma  di  laurea  in  medicina  e

chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto  per  il  posto

per  cui  si  concorre,  conseguiti  presso  una  Universita'   della

Repubblica  italiana  o  un  Istituto  di  istruzione   universitario

equiparato; 

      g) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della

professione di medico chirurgo; 

      h)  essere  iscritti  all'albo  professionale  dell'ordine  dei

medici chirurghi e degli odontoiatri; 

      i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le

riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non

aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o

altra sanzione piu'  grave,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di

emanazione del presente bando; 

      l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le

riserve dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,

aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei

tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 

    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono

stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o

prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle

Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati

o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,

licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a

seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi

coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti

non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti

non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,

o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero

assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti

non definitivi. 

    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati

appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal

servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni

del successivo art. 94. 

    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per

la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,

ad eccezione del possesso del diploma di specializzazione,  che  puo'

essere conseguito entro la data  di  svolgimento  della  prima  prova

d'esame, o, se  sara'  disposta,  della  prova  preselettiva  che  la

precedera',   nonche'    dell'iscrizione    all'albo    professionale

dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che puo' essere

conseguita  entro  l'inizio  del  prescritto  corso   di   formazione

iniziale,  purche'  il  candidato   sia   in   possesso   di   idonea

documentazione attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa

istanza. I requisiti di partecipazione devono  essere  mantenuti,  ad

eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della

procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli

relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto

di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  di   atto   di

notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati  ai  controlli  a

campione svolti durante l'espletamento delle  procedure  concorsuali,

sono effettuati entro la data  di  inizio  del  prescritto  corso  di

formazione  iniziale.  I  controlli  sono  svolti  dalle   competenti

articolazioni dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche

mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali

delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto

delle dichiarazioni. 

    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al

concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati

all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 

    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito

della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e

attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione

di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle

dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la

responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti

in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di

una dichiarazione non veritiera. 

    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata

veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la

responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva,  la

decadenza dall'impiego con decreto del Capo  della  Polizia-Direttore

generale della pubblica sicurezza. 

    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti

prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del

Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 

                               Art. 4 

 

          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 

 

    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata

e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che

decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -

utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile

all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si

dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). 

    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'

accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 

      a) Sistema  Pubblico  di  Identita'  Digitale  (SPID),  con  le

relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente

ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati

presso  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale   (A.G.I.D.),   come   da

informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; 

      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con

l'impiego della CIE (Carta di Identita' Elettronica), rilasciata  dal

Comune di residenza. 

    Si potra' accedere con tre modalita': 

      1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore

di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il

funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare

prima il «Software CIE»; 

      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC

e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 

      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura

della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente

potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e

dell'app «Cie ID» 

    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il

candidato ricevera' al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  o

istituzionale (corporate) una mail di  conferma  di  acquisizione  al

sistema della domanda, cui sara' allegata  una  copia  della  domanda

stessa. 

    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda

gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una

nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In

ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema

informatico non ricevera' piu' dati. 

    4. Nella domanda di  partecipazione  al  concorso,  il  candidato

dovra' dichiarare: 

      a) il cognome ed il nome; 

      b) il luogo e la data di nascita; 

      c) il codice fiscale; 

      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito

e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui

personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale

(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove

intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

      e) il possesso della cittadinanza italiana; 

      f) la specializzazione per cui concorre; 

      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma

2, del presente bando, indicando a tal fine  la  data  di  assunzione

nella  Polizia  di  Stato,  la  qualifica  rivestita  e  la  relativa

decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; 

      h) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma

1, lettera A); 

      i) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma

1, lettere B) e C); 

      l) il diploma di laurea in medicina e chirurgia  richiesto  per

la partecipazione al  concorso,  con  l'indicazione  dell'Universita'

della Repubblica italiana o  dell'Istituto  universitario  equiparato

che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre

informazioni previste, in proposito, dalla procedura online; 

      m) di essere abilitato all'esercizio della professione  medica,

indicando i relativi estremi; 

      n) di essere iscritto o  di  aver  presentato  la  domanda  per

l'iscrizione all'albo  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,

indicando in tal senso i relativi estremi; 

      o) il titolo di specializzazione conseguito  o  da  conseguire,

entro la prima prova concorsuale, richiesto  per  il  posto  per  cui

concorre; 

      p) se sia iscritto alle  liste  elettorali,  ovvero  il  motivo

della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

      q) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai

sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale  ed  anche  non

definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni

nei procedimenti penali per  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'

sottoposto  a  misura  cautelare  personale,  o  lo  e'  stato  senza

successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o

proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimento   non

definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data  di

ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o

presso la quale pende il procedimento; 

      r) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di

pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,

specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o

d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle

Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto

dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro

alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di

procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia  di  Stato,

sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

      s) l'eventuale  espulsione  da  uno  dei  corsi  di  formazione

finalizzati  all'immissione  nelle  carriere  dei  funzionari   della

Polizia di Stato; 

      t) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati

all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9

maggio 1994, n. 487, o da altre disposizioni, in  quanto  compatibili

con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera dei  medici  di

Polizia; 

      u) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75

e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445; 

      v) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena

pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la

data di emanazione  del  presente  bando,  qualora  concorra  per  le

riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma  2,

del presente bando; 

      z) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di

emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non  inferiore

a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti  della  Polizia

di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. 

    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella

domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in

considerazione. 

    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale

variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica

certificata con apposita comunicazione  al  Servizio  concorsi  della

Direzione centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del

personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta  elettronica

certificata  dipps.333con@pecps.interno.it,  a  cui,   in   caso   di

variazione della PEC, allegare  in  copia  un  proprio  documento  di

identita' valido. I candidati  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato

possono comunicare le  variazioni  del  proprio  indirizzo  di  posta

elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio  tramite

l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal  fine  il

suddetto indirizzo PEC. 

    7. L'Amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non

riceva  le  comunicazioni  inoltrategli,  a  causa  di  inesatte   od

incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da  questi  fornito,

ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento

dell'indirizzo o recapito. 

                               Art. 5 

 

                      Commissione esaminatrice 

 

    1. La Commissione esaminatrice del  concorso,  da  nominarsi  con

successivo decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della

pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato,  da  un

magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a

consigliere di Stato,  oppure  da  un  prefetto  o  da  un  dirigente

generale di pubblica sicurezza, ed  e'  composta  da  due  medici  di

Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due

docenti o ricercatori  universitari  esperti  in  una  o  piu'  delle

materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione  e'  altresi'

integrata da un docente universitario, o da un medico di Polizia  con

qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna  delle

specializzazioni indicate nel bando di  concorso.  Per  la  prova  di

lingua  inglese  e  per  la  prova  di  informatica,  la  Commissione

esaminatrice sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e  da

un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 

    2. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  Commissione

esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 

    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del

personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 

    4. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento

successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti

e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per

i titolari. Il Presidente e i membri della Commissione  esaminatrice,

nonche' i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale  in

quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data  del  decreto  che

indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio

attivo, la qualifica richiesta  per  esserne  nominato  Presidente  o

componente. 

    5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli artt.

11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di supporto  per

lo svolgimento delle proprie funzioni. 

                               Art. 6 

 

                  Fasi di svolgimento del concorso 

 

    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 

      prova preselettiva, qualora  sia  disposta  come  previsto  dal

successivo art. 7; 

      accertamenti psico-fisici; 

      accertamento attitudinale; 

      prove scritte; 

      valutazione dei  titoli  dei  candidati  che  abbiano  superato

almeno le prove scritte; 

      prova orale. 

    2. L'Amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei

candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti  psico-fisici

ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova  orale  e

comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento  della

procedura concorsuale. 

    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle

prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1  e  2  comporta

l'esclusione dal concorso. 

    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei

requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale

«con riserva». 

    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel

rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela

della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni

di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.

259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  e  di  ogni

altra indicazione prevista  dalla  normativa  applicabile  nel  corso

della procedura concorsuale, di cui  sara'  data  tempestiva  notizia

sulla pagina del concorso, raggiungibile dal sito  web  istituzionale

www.poliziadistato.it. 

                               Art. 7 

 

           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 

 

    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia

superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,

comunque,  non  inferiore  a  tremila,   sara'   svolta   una   prova

preselettiva. 

    2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un

questionario,  articolato  in  200  domande  con  risposta  a  scelta

multipla, 40 per ciascuna delle materie seguenti: patologia,  clinica

e   biochimica   clinica,   anatomia   patologica,   farmacologia   e

tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria. 

    3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di  attribuzione

dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo

della Polizia-Direttore generale  della  pubblica  sicurezza  del  17

luglio 2018. 

    4.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento

dell'eventuale  prova  preselettiva  saranno  pubblicati   sul   sito

istituzionale www.poliziadistato.it il 7 febbraio 2022. 

    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva

determina l'esclusione di diritto dal concorso. 

    6.  La  banca  dati  contenente  i  5.000  quesiti  che   saranno

utilizzati per elaborare i  questionari  per  la  prova  preselettiva

sara'  pubblicata  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio   dello

svolgimento   della   medesima   prova,   sul   sito    istituzionale

www.poliziadistato.it. 

                               Art. 8 

 

            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 

 

    1. L'eventuale prova preselettiva  si  svolgera'  per  gruppi  di

candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario  di

cui all'art. 7, comma 4. 

    2. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo

massimo complessivo stabilito  dalla  Commissione  esaminatrice,  che

sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it . 

    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono

stabilite  dagli  articoli  10  e  50  del  decreto  del  Capo  della

Polizia-Direttore generale della pubblica  sicurezza  del  17  luglio

2018. 

    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati

dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,

muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto

magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 

    7.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova

preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di

qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di

informazioni o alla trasmissione di dati. 

    8. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti

di comunicare tra loro in qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in

relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o

con i componenti della Commissione esaminatrice. 

    9. Almeno  sette  giorni  prima  dello  svolgimento  della  prova

preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it  saranno  pubblicate  le

«Disposizioni per l'espletamento» della prova stessa. 

                               Art. 9 

 

            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 

 

    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e

l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre

alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno

effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando

procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 

    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   Commissione

esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla

base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte

dei candidati. 

    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con

decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche

del personale della Polizia di Stato e ne sara' dato avviso sul  sito

istituzionale www.poliziadistato.it, con valore di notifica  a  tutti

gli effetti. 

    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima

sul   sito    istituzionale    www.poliziadistato.it,    mentre    la

documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato

sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo

https://concorsionline.poliziadistato.it. 

    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova

preselettiva   saranno   convocati   ai    successivi    accertamenti

psico-fisico ed attitudinali 400 candidati, nonche', in soprannumero,

i candidati che hanno riportato un punteggio  pari  all'ultimo  degli

ammessi, fatte salve le diverse determinazioni  di  cui  all'art.  6,

comma 2. 

    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i

candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed

attitudinali previsti, secondo le modalita' pubblicate sul  sito  web

istituzionale, sempre fatte salve le diverse  determinazioni  di  cui

all'art. 6, comma 2. 

                               Art. 10 

 

     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 

 

    1. La sede, il  diario  e  le  modalita'  di  convocazione  degli

accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno  pubblicati,  almeno

quindici    giorni    prima,    sul    sito     web     istituzionale

www.poliziadistato.it. 

    2. I candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  sosterranno

unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 

    3. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non

possono essere sottoposte ai suddetti  accertamenti  psico-fisici  ed

attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito  della

prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione  di  tale

stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga

ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su

istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in

data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della

graduatoria. 

                               Art. 11 

 

             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 

 

    1. I candidati convocati secondo  quanto  previsto  dall'art.  9,

commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla  Polizia  di  Stato,  sono

sottoposti agli  accertamenti  fisici  e  psichici,  a  cura  di  una

Commissione, nominata con decreto del  Capo  della  Polizia-Direttore

generale della pubblica sicurezza, composta  da  un  primo  dirigente

medico, che la presiede, e da quattro funzionari della  carriera  dei

medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 

    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei

ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  in

servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

    3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame  clinico,

a una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali  e  di

laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle

«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da

pubblicare sul sito web  istituzionale  www.poliziadistato.it  almeno

sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 

    4. All'atto  della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i

candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e

consegnare, a pena di  esclusione  dal  concorso,  la  documentazione

sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella

della presentazione: 

      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente

bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.  25,  quarto

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato,  con

particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  elencate

nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198.  In  proposito,  il

candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti

utili ai fini della valutazione medico-legale; 

      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da

effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.

con l'indicazione del codice identificativo regionale; 

      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica

o  accreditata  con  il   S.S.N.   con   l'indicazione   del   codice

identificativo regionale: 

        1 esame emocromocitometrico con formula; 

        2 esame chimico e microscopico delle urine; 

        3 creatininemia; 

        4 gamma GT; 

        5 glicemia; 

        6 GOT (AST); 

        7 GPT (ALT); 

        8 HbsAg; 

        9 Anti HbsAg; 

        10 Anti Hbc; 

        11 Anti HCV; 

        12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di

Mantoux, Quantiferon test. 

    5. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'

completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di

laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione

di certificati sanitari ritenuti utili. 

    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella

Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita'  indicate  all'art.

3, comma 7-quinquies, del citato d. lgs. 29 maggio 2017,  n.  95,  le

alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali

tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non

conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,

in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo

alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti

o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al

decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,

nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive

(droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o  pregressi

e tutte le altre imperfezioni e infermita'  elencate  nell'art.  3  e

nella tabella 1 allegata al citato d.m. 198/2003. 

    7. I giudizi della Commissione per l'accertamento  dei  requisiti

psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del

candidato, comportano l'esclusione dal concorso, che  sara'  disposta

con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale  della

pubblica sicurezza. 

    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici,  saranno

esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per

gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi

ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata

dalla Commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto

per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 

                               Art. 12 

 

             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 

 

    1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del  Capo  della

Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da  un

dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del  ruolo

degli psicologi con  qualifica  non  inferiore  a  direttore  tecnico

superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti  alla  carriera

dei funzionari tecnici di  Polizia  del  ruolo  degli  psicologi  con

qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla

verifica  del  possesso  delle  qualita'  attitudinali  i   candidati

risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli appartenenti

alla Polizia di Stato. 

    2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta

Commissione e' integrata  con  due  appartenenti  alla  carriera  dei

funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in

possesso  della  qualifica  di  perito  in   materia   di   selezione

attitudinale. 

    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei

ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  in

servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

    4.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare

l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con

l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo

degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in

un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,

altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un

funzionario di Polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in

materia di selezione attitudinale, di cui  al  comma  2,  finalizzata

all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle  pregresse

esperienze lavorative  e  di  altri  correlati  elementi  tecnici  di

interesse rispetto  alle  funzioni  da  svolgere,  il  cui  esito  e'

riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di  valutazione

ai fini del giudizio di idoneita'. 

    5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli

psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'

richiedere  al  Presidente  della  Commissione  la  ripetizione   del

colloquio in sede collegiale. 

    6.  Il  giudizio  della  Commissione  per  l'accertamento   delle

qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal

concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con

decreto motivato del  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della

pubblica sicurezza. 

    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno

esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per

gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi

candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla

Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo

svolgimento degli accertamenti stessi. 

    8. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali

sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli

accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale

www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli

accertamenti. 

                               Art. 13 

 

                            Prove d'esame 

 

    1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove  scritte

ed una prova orale. 

    2. Le due prove scritte,  una  di  carattere  «generale»  ed  una

«specialistica», della durata massima di otto ore  ciascuna,  vertono

sulle seguenti materie: 

      a) prova scritta di carattere  «generale»:  patologia  speciale

medica o patologia speciale chirurgica; 

      b) prova scritta «specialistica»: differenziata  in  base  alle

materie proprie delle diverse aree di specializzazione  previste  dal

presente bando. 

    3. La Commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno

dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto

trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 

    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano

riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno

ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto

trentesimi (18/30) per ciascuna prova scritta. 

    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove

scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e  clinica

chirurgica con nozioni di  chirurgia  d'urgenza;  medicina  legale  e

antropologia   criminale;   medicina   del   lavoro   e    protezione

antinfortunistica; igiene e medicina preventiva. 

    6. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese  consiste

in una traduzione, senza  l'ausilio  del  dizionario,  di  un  testo,

nonche'  in  una  conversazione.  L'accertamento   della   conoscenza

dell'informatica e' diretta a verificare il possesso,  da  parte  del

candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in

linea  con  gli  standard  europei  e  puo'   prevedere   anche   una

dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di

supporto all'attivita' d'ufficio. 

    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione

di almeno diciotto trentesimi (18/30). 

                               Art. 14 

 

          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 

 

    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed

attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come  da

diario   che   sara'   pubblicato   sul   sito   web    istituzionale

www.poliziadistato.it  il   giorno   7   marzo   2022.   Quest'ultima

pubblicazione  varra'  come  notifica,  a  tutti  gli  effetti,   nei

confronti dei candidati. 

    2.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati

dovranno presentarsi, nel giorno  stabilito  per  le  prove  scritte,

muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto

magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 

    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di

diritto dal concorso. 

                               Art. 15 

 

                   Svolgimento delle prove scritte 

 

    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati

possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'

richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari

linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del

relativo controllo. 

    2. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di

comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione

con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i

componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito

usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,

calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o

telematico.  E'  vietato,  altresi'  portare  al  seguito  carta   da

scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 

    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con

penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente

su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente  o  di

un componente  della  Commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di

vigilanza. 

    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra

o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento

dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 

    5. Nel caso in cui risulti che piu'  candidati  abbiano  copiato,

l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati

coinvolti. 

    6. La Commissione esaminatrice o il Comitato  di  vigilanza  cura

l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta

i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della

prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di

valutazione delle prove medesime. 

                               Art. 16 

 

                          Titoli valutabili 

 

    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio

massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 

      a) laurea in medicina e chirurgia: 

        1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per  ogni  punto,  fino  a

punti 5; 

        2) 110 con lode: punti 6; 

      b)  incarichi  e  servizi   prestati   presso   amministrazioni

pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza, enti  assicurativi  di  diritto  pubblico),

fino a punti 1,50; 

      c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a  punti

4,50; 

      d)   specializzazione   indicata   come   requisito   per    la

partecipazione al concorso: 

        1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni  punto,  fino  ad  un

massimo di 5 punti; 

        2) 70/70 con lode: punti 6; 

      e) altre specializzazioni  diverse  da  quella  indicata  quale

requisito per  la  partecipazione  al  concorso  per  l'accesso  alla

carriera dei medici, fino a punti 2; 

      f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5; 

      g) master universitario, fino a punti 1; 

      h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino

a punti 1,60; 

      i) corsi di aggiornamento e di  qualificazione,  fino  a  punti

1,90; 

      l) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5. 

    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data

di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al

concorso. L'eventuale acquisizione  degli  stessi,  ancorche'  aventi

efficacia retroattiva, in un momento successivo non  rileva  ai  fini

del concorso. 

    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei

candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio

attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato

all'interessato prima che sostenga la prova orale. 

    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,

entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova

orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili

anche mediante autocertificazione ai sensi  del  citato  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 445/2000.  A  tal  fine,  i  candidati

dovranno trasmettere i citati documenti mediante la  propria  casella

di      posta       elettronica       certificata       all'indirizzo

dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla  Polizia

di  Stato  possono   inviare,   entro   il   medesimo   termine,   la

documentazione comprovante i titoli valutabili  per  il  tramite  del

proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che  utilizzera'  il  citato

indirizzo PEC. 

    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione

esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione

degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di

valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le

determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del

verbale della Commissione esaminatrice  sul  sito  web  istituzionale

www.poliziadistato.it,  unitamente  alla   data   di   inizio   della

valutazione dei titoli. 

                               Art. 17 

 

                    Svolgimento della prova orale 

 

    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al

candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato

nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per

lo svolgimento della prova. 

    2. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non

avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 

    3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 

    4.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  Commissione  esaminatrice

formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto

da ciascuno riportato. 

    5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario  della

Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula

in cui si svolge la prova. 

    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di

diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e

documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati

saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla

Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo

svolgimento della prova stessa. 

                               Art. 18 

 

                     Presentazione dei documenti 

 

    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i

candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a  far

pervenire  all'Amministrazione,  entro  il  termine   perentorio   di

quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti

attestanti il possesso dei titoli, che danno  diritto  a  partecipare

alle riserve di posti, e dei  titoli  di  preferenza,  gia'  indicati

nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine  i  candidati

dovranno trasmettere la citata  documentazione  mediante  la  propria

casella    di    posta    elettronica    certificata    all'indirizzo

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati  appartenenti

alla Polizia di Stato possono  inviare  la  suddetta  documentazione,

entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto

di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC. 

                               Art. 19 

 

          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 

 

    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orali  la  Commissione

elabora una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante

sono le specializzazioni previste  nel  bando  di  concorso,  redatte

sulla base della votazione  complessiva  di  ciascun  candidato  data

dalla somma dei voti  riportati  nelle  prove  scritte  con  il  voto

conseguito  nella  prova  orale  ed  il  punteggio   ottenuto   nella

valutazione dei titoli. 

    2. Con decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della

pubblica sicurezza  sono  approvate  la  graduatoria  generale  e  le

graduatorie di merito per ciascuna  delle  specializzazioni  indicate

nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori.  Per  i

posti messi a concorso per ogni specializzazione,  eventualmente  non

coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori

i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale. 

    3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti  in

un'unica graduatoria finale sulla base  della  votazione  complessiva

conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste  dall'art.

2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle

vigenti disposizioni. 

    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di

dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e

se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

con valore di notifica a tutti gli effetti. 

                               Art. 20 

 

Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei

                               medici 

 

    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi

alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del  d.lgs.

n. 334/2000. 

    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione

dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare

saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il

trattamento economico previsto dagli artt. 59 della citata  legge  n.

121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 

    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e

l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno  effettuati  secondo  le

modalita' di cui all'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo

n. 334/2000. 

                               Art. 21 

 

                   Trattamento dei dati personali 

 

    1. I dati personali forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  e

trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero

dell'Interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione

centrale per gli Affari Generali e le Politiche del  Personale  della

Polizia di Stato - Servizio Concorsi, per le  comprovate  ragioni  di

pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 

    2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad  amministrazioni

o enti  pubblici  interessati  alla  procedura  di  assunzione,  alla

posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'

previste dalla legge. 

    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati

dall'Amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza  ovvero  oggetto  di

comunicazione   ad   altre   Amministrazioni   Pubbliche   competenti

all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle

norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  Europea,  ai

sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 RGDP  e

dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo 30  giugno  2003,

n. 196. 

    4. Si applicano in materia le disposizioni del  Regolamento  (UE)

2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come

modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato

puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di

accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti

rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE)

2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  dipartimento

della pubblica sicurezza, direzione centrale per gli affari  generali

e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in

Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 

                               Art. 22 

 

                 Accesso ai documenti amministrativi 

 

    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi

agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate  a  mezzo  PEC

all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata

dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it. 

    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi

agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate  a  mezzo  PEC

all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata

dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it. 

    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno

essere  inviate  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di  posta  elettronica

certificata dipps.333con@pecps.interno.it. 

                               Art. 23 

 

                     Provvedimenti di autotutela 

 

    1.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica

sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'

revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le

prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire

o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del

prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare

comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'

sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it. 

    2.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica

sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del

contagio da Covid-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del

citato decreto-legge n. 34/2020 puo' rideterminare  le  modalita'  di

svolgimento   del   presente   concorso,   con    riferimento    alla

semplificazione delle modalita' di svolgimento delle  prove  ed  alla

possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'  decentrate  e

telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione  con

avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana

- 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»,  nonche'  sul  sito  web

istituzionale www.poliziadistato.it. 

                               Art. 24 

 

                          Avvertenze finali 

 

    1. Fatte salve le previste pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  ,

ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di

concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale

www.poliziadistato.it. 

    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte

integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'

sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it. 

    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso

giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,

secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di

cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,

alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della

Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  4

novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,

rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla

data della pubblicazione del presente provvedimento. 

      Roma, 28 dicembre 2021 

 

                                      Il Capo della Polizia: Giannini 

                                                           Allegato 1 

 

Certificato anamnestico da compilare a cura  dell'interessato  e  del

                          medico di fiducia 

          (ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) 

 


              Parte di provvedimento in formato grafico

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