MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quaranta
medici della carriera dei medici della Polizia di Stato.
(GU n.1 del 4-1-2022)
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari
della Polizia di Stato»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di polizia», e, in particolare, l'art. 8, che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare,
l'art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e
7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel quale e' previsto
che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei medici e
dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso pubblico
per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualita' di condotta che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per
l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa» e, in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
lettera ttt-ter), che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino
al 2026, alcun limite di eta' a tutti gli appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato, e l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater,
7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» e, in particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo n. 334 del 2000;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, comma 1,
lettera i), introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza
di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, «regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998,
recante «tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla
normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale» e, in particolare, la Tabella B;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1998,
recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale» e, in particolare, l'Allegato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia
di stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni;
Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura, ai
sensi dell'art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza datato 17 luglio 2018;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di quaranta medici della Polizia di
Stato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione di quaranta medici della carriera dei medici della
Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 3, per le seguenti specializzazioni:
a) Medicina del lavoro: dieci posti;
b) Medicina legale: nove posti;
c) Cardiologia: tre posti;
d) Ortopedia: tre posti;
e) Medicina interna, ovvero specializzazioni equipollenti o
affini ai sensi, rispettivamente, della Tabella B del decreto del
Ministro della sanita' del 30 gennaio 1998, e successive
modificazioni, e dell'Allegato al decreto del Ministro della sanita'
del 31 gennaio 1998: tre posti;
f) Oculistica/Oftalmologia: due posti;
g) Anestesia e rianimazione: due posti;
h) Patologia clinica: due posti;
i) Psichiatria: due posti;
l) Neurologia: un posto;
m) Medicina dello Sport: un posto;
n) Otorinolaringoiatria: un posto;
o) Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, ovvero
specializzazioni equipollenti o affini ai sensi, rispettivamente,
della Tabella B del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio
1998, e successive modificazioni, e dell'Allegato al decreto del
Ministro della sanita' 31 gennaio 1998, ad eccezione di Cardiologia e
Medicina interna: un posto.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1, quattro posti sono
riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici - settore
sanitario, nonche' del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario
della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e quattro
posti sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di Stato con
un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Il
predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del
medesimo articolo.
Art. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell'ambito dei quaranta posti, di cui all'art. 1, ai
candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono
rispettivamente riservati:
A. dieci posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici
superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;
B. un posto agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale, ai sensi dell'art. 1005 del Codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
C. un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di
maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del
presente articolo e nell'art. 1, comma 2, del presente bando, ove non
coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri
candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di
merito.
Art. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il 35° anno di eta'. Quest'ultimo limite
e' elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite
d'eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato;
e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e
dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non
rileva ai fini dell'idoneita'. Per i candidati appartenenti alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alle citate carriere;
f) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto per il posto
per cui si concorre, conseguiti presso una Universita' della
Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario
equiparato;
g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo;
h) essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o
altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di
emanazione del presente bando;
l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni
del successivo art. 94.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1,
ad eccezione del possesso del diploma di specializzazione, che puo'
essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova
d'esame, o, se sara' disposta, della prova preselettiva che la
precedera', nonche' dell'iscrizione all'albo professionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che puo' essere
conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione
iniziale, purche' il candidato sia in possesso di idonea
documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa
istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad
eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della
procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto
di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a
campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali,
sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di
formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti
articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto
delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la
responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di
una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la
responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza.
8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4
Domanda di partecipazione - modalita' telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della CIE (Carta di Identita' Elettronica), rilasciata dal
Comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app «Cie ID»
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il
candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica o
istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al
sistema della domanda, cui sara' allegata una copia della domanda
stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema
informatico non ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato
dovra' dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) la specializzazione per cui concorre;
g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione
nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettera A);
i) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettere B) e C);
l) il diploma di laurea in medicina e chirurgia richiesto per
la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Universita'
della Repubblica italiana o dell'Istituto universitario equiparato
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura online;
m) di essere abilitato all'esercizio della professione medica,
indicando i relativi estremi;
n) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per
l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
indicando in tal senso i relativi estremi;
o) il titolo di specializzazione conseguito o da conseguire,
entro la prima prova concorsuale, richiesto per il posto per cui
concorre;
p) se sia iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
q) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e'
sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o
presso la quale pende il procedimento;
r) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
s) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione
finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della
Polizia di Stato;
t) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, o da altre disposizioni, in quanto compatibili
con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera dei medici di
Polizia;
u) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
v) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la
data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le
riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2,
del presente bando;
z) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia
di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata con apposita comunicazione al Servizio concorsi della
Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333con@pecps.interno.it, a cui, in caso di
variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di
identita' valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato
possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite
l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il
suddetto indirizzo PEC.
7. L'Amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da questi fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente
generale di pubblica sicurezza, ed e' composta da due medici di
Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due
docenti o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle
materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione e' altresi'
integrata da un docente universitario, o da un medico di Polizia con
qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle
specializzazioni indicate nel bando di concorso. Per la prova di
lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione
esaminatrice sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e da
un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
4. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice,
nonche' i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che
indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per esserne nominato Presidente o
componente.
5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli artt.
11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per
lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal
successivo art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato
almeno le prove scritte;
prova orale.
2. L'Amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova orale e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della
procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2 comporta
l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di ogni
altra indicazione prevista dalla normativa applicabile nel corso
della procedura concorsuale, di cui sara' data tempestiva notizia
sulla pagina del concorso, raggiungibile dal sito web istituzionale
www.poliziadistato.it.
Art. 7
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sara' svolta una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in 200 domande con risposta a scelta
multipla, 40 per ciascuna delle materie seguenti: patologia, clinica
e biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e
tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria.
3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo
della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17
luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it il 7 febbraio 2022.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati contenente i 5.000 quesiti che saranno
utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva
sara' pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello
svolgimento della medesima prova, sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it.
Art. 8
Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
1. L'eventuale prova preselettiva si svolgera' per gruppi di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di
cui all'art. 7, comma 4.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo
massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che
sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .
3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio
2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
7. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
8. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.
9. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova
preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le
«Disposizioni per l'espletamento» della prova stessa.
Art. 9
Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno
effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte
dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato e ne sara' dato avviso sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato
sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it.
5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva saranno convocati ai successivi accertamenti
psico-fisico ed attitudinali 400 candidati, nonche', in soprannumero,
i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli
ammessi, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6,
comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, secondo le modalita' pubblicate sul sito web
istituzionale, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui
all'art. 6, comma 2.
Art. 10
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La sede, il diario e le modalita' di convocazione degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati, almeno
quindici giorni prima, sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it.
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno
unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed
attitudinali sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in
data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria.
Art. 11
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati secondo quanto previsto dall'art. 9,
commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, sono
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una
Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente
medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei
medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei
ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico,
a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio, secondo le modalita' e i tempi indicati nelle
«Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da
pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno
sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i
candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e
consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, quarto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' indicate all'art.
3, comma 7-quinquies, del citato d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95, le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato,
nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive
(droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi
e tutte le altre imperfezioni e infermita' elencate nell'art. 3 e
nella tabella 1 allegata al citato d.m. 198/2003.
7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, che sara' disposta
con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un
dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo
degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico
superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera
dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con
qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla
verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli appartenenti
alla Polizia di Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta
Commissione e' integrata con due appartenenti alla carriera dei
funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso della qualifica di perito in materia di selezione
attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei
ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in
un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto,
altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un
funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in
materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2, finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse
esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione
ai fini del giudizio di idoneita'.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo'
richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale.
6. Il giudizio della Commissione per l'accertamento delle
qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal
concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
8. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali
sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli
accertamenti.
Art. 13
Prove d'esame
1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, una di carattere «generale» ed una
«specialistica», della durata massima di otto ore ciascuna, vertono
sulle seguenti materie:
a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale
medica o patologia speciale chirurgica;
b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle
materie proprie delle diverse aree di specializzazione previste dal
presente bando.
3. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) per ciascuna prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica
chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; medicina legale e
antropologia criminale; medicina del lavoro e protezione
antinfortunistica; igiene e medicina preventiva.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste
in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo,
nonche' in una conversazione. L'accertamento della conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso, da parte del
candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di
supporto all'attivita' d'ufficio.
7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da
diario che sara' pubblicato sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it il giorno 7 marzo 2022. Quest'ultima
pubblicazione varra' come notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso.
Art. 15
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente o di
un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che piu' candidati abbiano copiato,
l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.
Art. 16
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) laurea in medicina e chirurgia:
1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a
punti 5;
2) 110 con lode: punti 6;
b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni
pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico),
fino a punti 1,50;
c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti
4,50;
d) specializzazione indicata come requisito per la
partecipazione al concorso:
1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni punto, fino ad un
massimo di 5 punti;
2) 70/70 con lode: punti 6;
e) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale
requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla
carriera dei medici, fino a punti 2;
f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
g) master universitario, fino a punti 1;
h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino
a punti 1,60;
i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti
1,90;
l) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. L'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi
efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini
del concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio
attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare,
entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova
orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati
dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria casella
di posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia
di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la
documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del
proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato
indirizzo PEC.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione
degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le
determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della Commissione esaminatrice sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.
Art. 17
Svolgimento della prova orale
1. L'ammissione alla prova d'esame orale sara' comunicata al
candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova.
2. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento della prova stessa.
Art. 18
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a far
pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare
alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati
nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati
dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria
casella di posta elettronica certificata all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto
di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC.
Art. 19
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la Commissione
elabora una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante
sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte
sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data
dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto
conseguito nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella
valutazione dei titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate la graduatoria generale e le
graduatorie di merito per ciascuna delle specializzazioni indicate
nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori. Per i
posti messi a concorso per ogni specializzazione, eventualmente non
coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori
i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale.
3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in
un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva
conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall'art.
2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20
Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei
medici
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del d.lgs.
n. 334/2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli artt. 59 della citata legge n.
121/1981, e 28 della legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno effettuati secondo le
modalita' di cui all'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 334/2000.
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della
Polizia di Stato - Servizio Concorsi, per le comprovate ragioni di
pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad amministrazioni
o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla
posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita'
previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati
dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di
comunicazione ad altre Amministrazioni Pubbliche competenti
all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione Europea, ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 RGDP e
dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - dipartimento
della pubblica sicurezza, direzione centrale per gli affari generali
e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 22
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it.
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it.
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333con@pecps.interno.it.
Art. 23
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da Covid-19 e secondo quanto previsto dall'art. 259 del
citato decreto-legge n. 34/2020 puo' rideterminare le modalita' di
svolgimento del presente concorso, con riferimento alla
semplificazione delle modalita' di svolgimento delle prove ed alla
possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita' decentrate e
telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it.
Art. 24
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it.
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 28 dicembre 2021
Il Capo della Polizia: Giannini
Allegato 1
Certificato anamnestico da compilare a cura dell'interessato e del
medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
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